Art. 8.

  Ai  fini  dell'applicazione  degli  articoli  1  e 2 della presente
legge,  ove  si  verifichi  coincidenza  di  piu'  periodi coperti da
contribuzione,  sono utili quelli relativi a prestazioni effettive di
lavoro.  In  mancanza  di  queste, la contribuzione e' utile una sola
volta ed e' quella di importo piu' elevato.
  Ove la ricongiunzione avvenga ai sensi dell'articolo 1, gli importi
dei versamenti volontari sono restituiti agli interessati. Qualora la
ricongiunzione  avvenga  ai  sensi  dell'articolo  2, gli importi dei
versamenti  volontari  vanno  a  scomputo  dell'onere  a  carico  del
richiedente di cui all'articolo 2, terzo comma.