La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 22,
concernente  modificazioni  di  aliquota  in  materia  di imposta sul
valore  aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi
della specie suina con le seguenti modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

    Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie
suina  indicati  nella  tabella  A,  parte  prima,  n. 2, allegata al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto
stabilita  nella  misura del 6 per cento dall'articolo 16 del decreto
medesimo  e' elevata al 9 per cento. L'aumento di aliquota si applica
anche  per  le  cessioni  e  per  le  importazioni  di  carni e parti
commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina
fresche,  refrigerate,  congelate  o surgelate, salate o in salamoia,
secche  o  affumicate, indicate nella tabella A, parte seconda, n. 1,
allegata  al  citato  decreto,  nonche' per quelle di tutti gli altri
prodotti  di  origine  anche parzialmente suina indicati nella stessa
tabella A, parte seconda.