IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare le occorrenti norme di attuazione della disciplina comunitaria relativa al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva che entra in applicazione il 1 aprile 1979; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. Per lo svolgimento dei compiti di gestione e di controllo inerenti al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, previsto dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978, e disciplinato dal regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) puo' avvalersi dell'"Organismo nazionale per la gestione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva - O.R.N.A.C.O.L.", costituito dalle organizzazioni dei produttori agricoli, degli industriali e dei commercianti oleari maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'idoneita' dell'Organismo a svolgere i compiti di gestione inerenti al regime dell'aiuto e' riconosciuta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con detto riconoscimento l'Organismo acquista la personalita' giuridica di diritto privato ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che esercita, nei confronti del medesimo, i poteri previsti dall'art. 25 del codice civile. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede ad impartire all'Organismo le necessarie disposizioni per l'attuazione dei compiti ad esso affidati ed a controllarne l'attivita'. In tali disposizioni devono, in particolare, essere precisate le modalita' per l'espletamento dei controlli sul regime di aiuto al consumo. I rapporti tra l'Azienda e l'Organismo sono disciplinati da apposite convenzioni, ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni. L'onere per l'espletamento dei compiti affidati resta a carico dell'Organismo, che e' autorizzato a riscuotere dai beneficiari il contributo previsto dall'art. 11, par. 2, del regolamento (CEE) n. 136/66, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78, mediante ritenuta sulle somme corrisposte a titolo di aiuto. La misura del contribuito e' determinata, in una aliquota percentuale dell'aiuto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'inizio di ciascuna campagna. Per la campagna 1978-79 tale aliquota e' stabilita nella misura del 4 per cento. Per consentire l'erogazione dell'aiuto l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, in relazione alle specifiche assegnazioni effettuate dalle Comunita' europee, fornisce all'Organismo le somme necessarie mediante ordinativo diretto da emettersi su apposito capitolo del proprio bilancio. L'Organismo e' tenuto a rendere all'Azienda, entro due mesi dalla fine della campagna, i rendiconti delle somme erogate per l'aiuto al consumo. Tali rendiconti sono soggetti al controllo dell'ufficio di ragioneria e dell'ufficio della Corte dei conti, di cui all'art. 9 della legge 13 maggio 1966, n. 303.