IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di emanare le
occorrenti  norme di attuazione della disciplina comunitaria relativa
al  regime  di  aiuto  al  consumo  dell'olio  di  oliva che entra in
applicazione il 1 aprile 1979;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  lo svolgimento dei compiti di gestione e di controllo inerenti
al  regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, previsto dall'art.
11  del  regolamento  (CEE)  n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre
1966,  come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio
del  29  giugno 1978, e disciplinato dal regolamento (CEE) n. 3089/78
del  Consiglio  del  19  dicembre  1978,  l'Azienda  di Stato per gli
interventi   nel   mercato   agricolo   (A.I.M.A.)   puo'   avvalersi
dell'"Organismo  nazionale  per  la  gestione  dell'aiuto  al consumo
dell'olio di oliva - O.R.N.A.C.O.L.", costituito dalle organizzazioni
dei  produttori agricoli, degli industriali e dei commercianti oleari
maggiormente rappresentative in campo nazionale.
  L'idoneita'   dell'Organismo  a  svolgere  i  compiti  di  gestione
inerenti  al  regime  dell'aiuto  e'  riconosciuta  con  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste, di concerto con quello
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato.  Con  detto
riconoscimento  l'Organismo  acquista  la  personalita'  giuridica di
diritto   privato  ed  e'  sottoposto  alla  vigilanza  del  Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  che esercita, nei confronti del
medesimo, i poteri previsti dall'art. 25 del codice civile.
  L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede
ad   impartire   all'Organismo   le   necessarie   disposizioni   per
l'attuazione   dei   compiti  ad  esso  affidati  ed  a  controllarne
l'attivita'.  In  tali  disposizioni  devono,  in particolare, essere
precisate le modalita' per l'espletamento dei controlli sul regime di
aiuto al consumo.
  I  rapporti  tra  l'Azienda  e  l'Organismo  sono  disciplinati  da
apposite  convenzioni, ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303, e
successive modificazioni.
  L'onere  per  l'espletamento  dei  compiti  affidati resta a carico
dell'Organismo,  che  e'  autorizzato a riscuotere dai beneficiari il
contributo  previsto  dall'art.  11, par. 2, del regolamento (CEE) n.
136/66,  come  modificato  dal regolamento (CEE) n. 1562/78, mediante
ritenuta  sulle  somme  corrisposte  a titolo di aiuto. La misura del
contribuito  e'  determinata, in una aliquota percentuale dell'aiuto,
con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto
con   quello   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,
all'inizio  di  ciascuna  campagna.  Per  la  campagna  1978-79  tale
aliquota e' stabilita nella misura del 4 per cento.
  Per  consentire  l'erogazione dell'aiuto l'Azienda di Stato per gli
interventi   nel  mercato  agricolo,  in  relazione  alle  specifiche
assegnazioni    effettuate    dalle   Comunita'   europee,   fornisce
all'Organismo  le  somme  necessarie  mediante  ordinativo diretto da
emettersi su apposito capitolo del proprio bilancio.
  L'Organismo  e'  tenuto a rendere all'Azienda, entro due mesi dalla
fine  della campagna, i rendiconti delle somme erogate per l'aiuto al
consumo.  Tali  rendiconti sono soggetti al controllo dell'ufficio di
ragioneria  e  dell'ufficio  della Corte dei conti, di cui all'art. 9
della legge 13 maggio 1966, n. 303.