Art. 2. I dipendenti dall'Organismo di cui al precedente art. 1 addetti ai controlli sono autorizzati ad eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni negli stabilimenti di confezionamento, nei magazzini e nei depositi fuori fabbrica delle imprese confezionatrici, riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 3089/78, ed in quelli delle ditte loro fornitrici o concessionarie, nonche' a richiedere alle stesse l'esibizione della contabilita' prescritta per la concessione dell'aiuto, dei registri previsti ai fini fiscali, dai quali possa desumersi il movimento degli olii entrati e di quelli usciti ed il movimento delle confezioni. Gli stessi sono altresi' autorizzati a prelevare campioni secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario. I soggetti di cui al precedente comma devono conseguire il riconoscimento, da parte del prefetto di Roma, della qualifica di guardia particolare ai sensi delle norme contenute nel titolo IV del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento di esecuzione. Tale riconoscimento abilita i suddetti all'espletamento dei controlli in tutto il territorio nazionale. Per la loro identificazione personale gli stessi soggetti devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Le imprese confezionatrici che richiedono l'aiuto al consumo dell'olio di oliva in misura superiore a quella accertata decadono dal diritto all'aiuto per le quantita' cui si riferiscono le relative domande e sono assoggettate, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo dell'aiuto richiesto in eccedenza. In caso di irregolare tenuta della contabilita' prescritta ai fini della concessione dell'aiuto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000. Alla applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto competente per territorio, su rapporto degli addetti ai controlli o dell'Organismo di cui al precedente art. 1. Alle infrazioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. Le infrazioni previste dal quarto comma del presente articolo comportano, altresi', per le ditte confezionatrici il ritiro del riconoscimento di cui al regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978 per un periodo minimo di tre mesi e massimo di un anno. Tale ritiro e' disposto con lo stesso provvedimento che irroga la relativa sanzione e di esso e' data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.