Art. 2.

  Ai  rappresentanti  italiani in seno al Parlamento europeo indicati
nel   precedente   articolo  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957,  n.  361,  quale  modificato  con  l'articolo  4 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261.
  Il primo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e' sostituito dal seguente:
  "I  lavoratori  che  siano eletti membri del Parlamento nazionale o
del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati
ad  altre  funzioni  pubbliche  elettive possono, a richiesta, essere
collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro
mandato".