Art. 2. Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo indicati nel precedente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quale modificato con l'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Il primo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' sostituito dal seguente: "I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato".