Art. 3. I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo indicati nell'articolo 1, per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento nazionale, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro. Agli stessi rappresentanti e' concessa la tessera di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato, e un numero annuo massimo di 40 biglietti aerei tra Roma e le singole residenze o localita' della circoscrizione in cui sono stati eletti.