Art. 3.

  I  rappresentanti  italiani  in seno al Parlamento europeo indicati
nell'articolo  1,  per  quanto  non  previsto in materia da normativa
comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria
con  gli  enti  e  nelle  forme  previste per i membri del Parlamento
nazionale,  secondo  modalita'  che saranno stabilite con decreto del
Ministro  della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro. Agli
stessi  rappresentanti  e' concessa la tessera di libera circolazione
sull'intera  rete  ferroviaria dello Stato, e un numero annuo massimo
di  40  biglietti  aerei  tra Roma e le singole residenze o localita'
della circoscrizione in cui sono stati eletti.