Art. 4.

  Per  i  rappresentanti  italiani in seno al Parlamento europeo, che
sono  anche  membri  del  Parlamento  nazionale,  l'indennita' di cui
all'articolo  1  della  legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e' cumulabile
con  quelle  di  soggiorno,  di viaggio, di segreteria, nonche' con i
rimborsi,   le   assicurazioni   e   le   prestazioni  assistenziali,
corrisposti direttamente dalla Comunita' economica europea.