Art. 4. Per i rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, che sono anche membri del Parlamento nazionale, l'indennita' di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e' cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonche' con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunita' economica europea.