Art. 5.

  Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, che siano
anche   consiglieri   regionali,   spetta   il  trattamento  previsto
dall'articolo 1 e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2
e 3 della presente legge.
  L'indennita'  mensile  di cui al primo comma dell'articolo 1 non e'
cumulabile  con  l'indennita'  inerente  alla  carica  di consigliere
regionale.  Restano  ferme  le  diarie a titolo di rimborso spese per
l'esperimento del mandato regionale.