Art. 6.

  All'onere  derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
per   l'anno   1979   in  lire  700  milioni,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854
dello  stato  di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per
l'anno finanziario medesimo.
  La  spesa  e' iscritta in apposito capitolo, da qualificarsi "spesa
obbligatoria",  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero
del   tesoro,   al   quale   sono   attribuiti   i  compiti  inerenti
all'attuazione  della  presente  legge,  che  saranno espletati dalla
Direzione generale del Tesoro.
  Alla  corresponsione  dell'indennita' di cui alla presente legge si
provvede  con  ordinativo  diretto emesso a favore degli interessati,
estinguibile, a richiesta dei medesimi, anche mediante accreditamento
in conto corrente bancario.
  Il   Ministro   del  tesoro  provvede,  con  propri  decreti,  alle
occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 agosto 1979

                               PERTINI

                                                 COSSIGA - MALFATTI -
                                                  PANDOLFI - REVIGLIO

Visto, il Guardasigilli: MORLINO