Art. 2. Rilascio dell'attestato per i mezzi nuovi L'attestato di conformita' di cui all'art. 1 e' rilasciato, per i mezzi speciali immessi per la prima volta in servizio, sulla base di verbali di collaudo, redatti da centri prova o istituti sperimentali dell'amministrazione statale, ovvero da altre stazioni di prova appositamente autorizzate su modelli conformi a quelli previsti nell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP. Le stazioni di prova non dipendenti dall'amministrazione statale sono autorizzate ad effettuare i controlli descritti nell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP, con decreto del Ministro dei trasporti. In condizioni di reciprocita' possono essere riconosciute anche stazioni di controllo estere.