Art. 2.
              Rilascio dell'attestato per i mezzi nuovi

  L'attestato  di  conformita' di cui all'art. 1 e' rilasciato, per i
mezzi  speciali immessi per la prima volta in servizio, sulla base di
verbali  di collaudo, redatti da centri prova o istituti sperimentali
dell'amministrazione  statale,  ovvero  da  altre  stazioni  di prova
appositamente  autorizzate  su  modelli  conformi  a  quelli previsti
nell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP.
  Le  stazioni  di  prova non dipendenti dall'amministrazione statale
sono autorizzate ad effettuare i controlli descritti nell'allegato 1,
appendice   2,   dell'accordo  ATP,  con  decreto  del  Ministro  dei
trasporti.
  In  condizioni  di  reciprocita'  possono essere riconosciute anche
stazioni di controllo estere.