Art. 3.
           Rilascio dell'attestato per i mezzi in servizio

  L'attestato  di  conformita' di cui all'art. 1 per i mezzi speciali
gia'  in  servizio e' rilasciato sulla base di verbali di collaudo di
cui  all'art.  2  ovvero  sulla  base  di  dichiarazioni di idoneita'
rilasciate  da  esperti,  corredate  dalla certificazione relativa ai
controlli indicati ai paragrafi 29 e 49 dell'allegato 1, appendice 2,
dell'accordo ATP.
  Gli  esperti  di  cui  al  paragrafo  precedente  sono nominati con
decreto del Ministro dei trasporti.