Art. 3. Rilascio dell'attestato per i mezzi in servizio L'attestato di conformita' di cui all'art. 1 per i mezzi speciali gia' in servizio e' rilasciato sulla base di verbali di collaudo di cui all'art. 2 ovvero sulla base di dichiarazioni di idoneita' rilasciate da esperti, corredate dalla certificazione relativa ai controlli indicati ai paragrafi 29 e 49 dell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP. Gli esperti di cui al paragrafo precedente sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti.