IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
  Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
  Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;
  Ritenuta  la  necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo
comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e
correttive  dei  decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973  numeri  600  e 602, concernenti l'accertamento e la riscossione
delle imposte sui redditi;
  Udito  il  parere  della commissione parlamentare istituita a norma
del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'art.  36-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
  "Gli  uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate,
sulla  base  di  programmi  stabiliti  annualmente dal Ministro delle
finanze, procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello
di  presentazione  alla liquidazione delle imposte dovute, nonche' ad
effettuare    rimborsi   eventualmente   spettanti   in   base   alle
dichiarazioni  presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta,
sulla  scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle
dichiarazioni stesse e dai relativi allegati.
  Ai  fini  della  liquidazione  delle  imposte,  anche  in  sede  di
rettifica   delle   dichiarazioni  e  senza  pregiudizio  dell'azione
accertatrice  a  norma  degli  articoli  38  e  seguenti,  gli uffici
possono:
    a)  correggere  gli  errori  materiali  e di calcolo commessi dai
contribuenti  nella determinazione degli imponibili e delle imposte e
quelli  commessi  dai  sostituti d'imposta nella determinazione delle
ritenute alla fonte;
    b)  escludere  in  tutto  o  in  parte lo scomputo delle ritenute
d'acconto  non  risultanti  dai  certificati  dei sostituti d'imposta
allegati  alle  dichiarazioni dei contribuenti o risultanti in misura
inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni;
    c)  escludere le detrazioni dall'imposta non previste dalla legge
e  ridurre  le  detrazioni  esposte  in  misura  superiore  a  quella
spettante   in   base   ai  dati  e  agli  elementi  contenuti  nelle
dichiarazioni;
    d)  escludere  la deduzione dal reddito complessivo delle persone
fisiche  degli  oneri  non  previsti  dall'art.  10  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597,  o  non
risultanti  dai documenti allegati alle dichiarazioni o esposti nelle
dichiarazioni senza le prescritte indicazioni;
    e)  ridurre  la  deduzione  dal reddito complessivo delle persone
fisiche  degli  oneri  di  cui  al predetto art. 10 esposti in misura
superiore   a   quella   risultante   dai   documenti  allegati  alle
dichiarazioni  o  in  misura  eccedente i limiti fissati dallo stesso
articolo".