Art. 2. Il primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente: "Le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nello stesso termine devono essere iscritte a ruolo le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta".