Art. 2.

  Il  primo  comma  dell'art.  17  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
  "Le  imposte  liquidate  in  base alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti,   comprese   quelle  riscuotibili  mediante  versamento
diretto  e  non  versate,  devono  essere iscritte in ruoli formati e
consegnati  all'intendenza  di finanza, a pena di decadenza, entro il
termine di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  Nello  stesso  termine  devono  essere iscritte a ruolo le ritenute
alla  fonte  liquidate  in  base  alle  dichiarazioni  presentate dai
sostituti d'imposta".