Art. 17.

  All'art.  44  della  legge 5 agosto 1978, n. 457, dopo il primo, e'
aggiunto il seguente comma:
  "La  garanzia  di  cui al comma precedente e' estesa anche ai mutui
afferenti la parte di immobile eventualmente destinata ad uso diverso
da quello di abitazione realizzata sulle aree sopra indicate".