Art. 21. La commissione assegnazione alloggi prevista dallo art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, forma le graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attribuendo il punteggio stabilito dal n. 10 del primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, ai soggetti, gia' collocati nelle graduatorie, nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti esecutivi di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o del subconduttore ovvero sulla necessita' del locatore, e questi siano stati comunicati, a cura dell'interessato, non oltre la scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni previste dall'art. 8, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. Nei comuni, con popolazione superiore a 350.000 abitanti e nei comuni con essi confinanti, ai soggetti nei cui confronti siano stati emessi, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti di rilascio indicati nel comma precedente e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni, e' riservata una quota non superiore al 20 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalita' dei cittadini. Nei comuni con popolazione inferiore ai 350.000 abitanti, ai soggetti di cui al comma precedente e' riservata una quota non superiore al 10 per cento di alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalita' dei cittadini. Le disposizioni dei due precedenti commi si applicano fino al 31 ottobre 1981.