Art. 21.

  La  commissione  assegnazione  alloggi  prevista  dallo  art. 6 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035,
forma  le  graduatorie  definitive  per  l'assegnazione di alloggi di
edilizia  residenziale  pubblica,  attribuendo il punteggio stabilito
dal  n.  10  del  primo  comma dell'art. 7 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  dicembre  1972,  n.  1035,  ai  soggetti, gia'
collocati  nelle  graduatorie,  nei  cui confronti siano stati emessi
provvedimenti  esecutivi  di  rilascio  fondati  sulla  morosita' del
conduttore  o del subconduttore ovvero sulla necessita' del locatore,
e  questi  siano stati comunicati, a cura dell'interessato, non oltre
la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle opposizioni
previste  dall'art. 8, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
  Nei  comuni,  con  popolazione  superiore  a 350.000 abitanti e nei
comuni con essi confinanti, ai soggetti nei cui confronti siano stati
emessi,   prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
provvedimenti  di  rilascio indicati nel comma precedente e che siano
in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall'art.  2  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive
modifiche ed integrazioni, e' riservata una quota non superiore al 20
per   cento  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  da
assegnare annualmente alla generalita' dei cittadini.
  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  ai  350.000  abitanti, ai
soggetti  di  cui  al  comma  precedente  e'  riservata una quota non
superiore  al  10  per  cento  di  alloggi  di  edilizia residenziale
pubblica da assegnare annualmente alla generalita' dei cittadini.
  Le  disposizioni  dei  due precedenti commi si applicano fino al 31
ottobre 1981.