Art. 23. Gli enti e le societa' indicate nel primo comma dello art. 4-quater del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, devono, altresi', comunicare al prefetto competente per territorio l'elenco, con la relativa ubicazione, delle unita' immobiliari che sono o si rendano disponibili nel comune capoluogo e, distintamente, negli altri comuni della provincia, nonche' l'elenco, compilato nominativamente, delle richieste di locazione di tali unita' riferite alle singole province. Contestualmente devono essere comunicati gli elenchi nominativi delle persone cui sono stati locati, nel corso del mese, gli immobili disponibili. Gli adempimenti suddetti devono essere compiuti entro i primi dieci giorni di ogni mese con riferimento al mese precedente; entro il 10 gennaio 1980 devono essere, altresi', comunicati tutti i dati relativi agli adempimenti compiuti dalla data di entrata in vigore della legge 31 marzo 1979, n. 93.