Art. 23.

  Gli enti e le societa' indicate nel primo comma dello art. 4-quater
del   decreto-legge   30   gennaio   1979,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  31 marzo 1979, n. 93, devono, altresi',
comunicare  al  prefetto  competente  per territorio l'elenco, con la
relativa  ubicazione,  delle unita' immobiliari che sono o si rendano
disponibili nel comune capoluogo e, distintamente, negli altri comuni
della  provincia,  nonche' l'elenco, compilato nominativamente, delle
richieste di locazione di tali unita' riferite alle singole province.
Contestualmente devono essere comunicati gli elenchi nominativi delle
persone  cui  sono  stati  locati,  nel  corso del mese, gli immobili
disponibili.
  Gli adempimenti suddetti devono essere compiuti entro i primi dieci
giorni  di  ogni mese con riferimento al mese precedente; entro il 10
gennaio  1980  devono  essere,  altresi',  comunicati  tutti  i  dati
relativi  agli  adempimenti  compiuti dalla data di entrata in vigore
della legge 31 marzo 1979, n. 93.