Art. 5. Il pretore, su istanza del conduttore o del locatore notificata alla controparte e presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissa con decreto la data di esecuzione ai sensi del precedente art. 2. Il conduttore deve allegare all'istanza, come sopra notificata, copia del titolo esecutivo e una dichiarazione, resa nei modi di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito proprio e quello delle persone con lui abitualmente conviventi, per l'anno 1978, nonche' il numero di codice fiscale di ciascuno. Il decreto del pretore deve essere comunicato al locatore e al conduttore nel termine di venti giorni dalla pronuncia e almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.