Art. 5.

  Il  pretore,  su  istanza  del conduttore o del locatore notificata
alla  controparte  e  presentata  entro  trenta  giorni dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto, fissa con decreto la data di
esecuzione ai sensi del precedente art. 2.
  Il  conduttore  deve  allegare  all'istanza, come sopra notificata,
copia  del titolo esecutivo e una dichiarazione, resa nei modi di cui
all'art.  4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il
reddito   proprio   e  quello  delle  persone  con  lui  abitualmente
conviventi,  per  l'anno 1978, nonche' il numero di codice fiscale di
ciascuno.
  Il  decreto  del  pretore  deve  essere comunicato al locatore e al
conduttore nel termine di venti giorni dalla pronuncia e almeno venti
giorni prima della data fissata per l'esecuzione.