Art. 19. Le disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, non si applicano nei confronti dei direttori didattici e degli insegnanti elementari e di scuola materna di ruolo dipendenti dai provveditorati agli studi. Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 27 giugno 1979, n. 243, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1979, n. 290, per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nominative del restante personale di ruolo e non di ruolo della scuola e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1980, per le denunce relative all'anno 1978, ed al 31 dicembre 1980 per le denunce relative all'anno 1979.