Art. 19.

  Le  disposizioni  contenute  nell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio
1978,  n.  352,  convertito,  con modificazioni, nella legge 4 agosto
1978,  n. 467, non si applicano nei confronti dei direttori didattici
e degli insegnanti elementari e di scuola materna di ruolo dipendenti
dai provveditorati agli studi.
  Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge
27 giugno 1979, n. 243, convertito, con modificazioni, nella legge 20
luglio  1979,  n.  290,  per  la presentazione all'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale  delle  denunce  nominative  del  restante
personale  di  ruolo  e  non  di  ruolo della scuola e' ulteriormente
prorogato  al  30 giugno 1980, per le denunce relative all'anno 1978,
ed al 31 dicembre 1980 per le denunce relative all'anno 1979.