Art. 3. 
 
  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 76 della legge 23  dicembre
1978, n. 833, dal 1  gennaio  1980  e  in  attesa  dell'adozione  dei
provvedimenti di cui  all'art.  57,  secondo  comma,  della  predetta
legge, per le categorie di lavoratori  sotto  indicate  i  contributi
sociali di malattia per l'anno 1980 sono dovuti a titolo  provvisorio
e salvo conguaglio: 
    a)  artigiani,  esercenti  attivita'  commerciali  e  coltivatori
diretti, nella misura comunque determinata per l'anno 1979. Nulla  e'
innovato in ordine alla quota aggiuntiva di cui all'articolo 4  della
legge 17 agosto 1974, n. 386. 
    Dalla data predetta e' attribuito  all'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale anche il compito della riscossione dei  contributi
per l'assegno di natalita' di cui allo articolo  23  della  legge  30
dicembre 1971, n. 1204, e del pagamento delle relative prestazioni; 
    b) liberi professionisti, obbligati in base  alle  leggi  tuttora
vigenti all'iscrizione ad  un  istituto  mutualistico,  nella  misura
determinata per l'anno 1979. In ogni  caso  tale  misura  non  potra'
essere complessivamente inferiore a L. 125.000 annue; 
    c) dirigenti di aziende assistiti da casse o fondi di  assistenza
sanitaria, ancorche' non individuati ai sensi della legge  17  agosto
1974, n. 386, nonche' altri dirigenti non assistiti da enti, casse  o
fondi di assistenza sanitaria, secondo le modalita'  e  nelle  misure
vigenti nel 1979 per gli iscritti al Fondo  di  assistenza  sanitaria
dirigenti aziende  industriali  di  cui  al  decreto  ministeriale  5
gennaio 1979, ferma restando la quota aggiuntiva di cui allo articolo
4 della predetta legge; 
    d) dipendenti da  organizzazioni  sindacali  e  partiti  politici
assicurati in regime convenzionale o facoltativo presso enti pubblici
gestori della assicurazione contro le malattie nella misura  comunque
determinata per l'anno 1979. 
  Gli   enti   che   erogano   l'assistenza   sanitaria   ai   liberi
professionisti, agli artigiani, agli esercenti attivita' commerciali,
ai  coltivatori  diretti,  ai   dirigenti   ed   ai   dipendenti   da
organizzazioni sindacali e partiti politici, sono obbligati a fornire
all'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   gli   elementi
necessari per l'applicazione delle  disposizioni  di  cui  precedente
comma. 
  Per la riscossione dei contributi di cui alla lettera b) del  primo
comma, l'istituto nazionale della previdenza sociale  puo'  avvalersi
degli enti, fondi e casse  previdenziali  dei  liberi  professionisti
concordando, con apposite convenzioni, i rimborsi relativi agli oneri
della riscossione. 
  Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al primo
comma si applicano anche  ai  lavoratori  per  i  quali  le  predette
condizioni si verifichino successivamente al 31 dicembre 1979. 
  A decorrere dal 1 gennaio 1980, in deroga  a  quanto  previsto  dal
quarto comma dell'art. 76 della legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  i
contributi  di  competenza  degli  enti  di  malattia  sono  riscossi
dall'INPS che versera', entro la fine di ciascun mese, a  partire  da
quello di  febbraio  1980,  nell'apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, un acconto  pari  a
1/12 dell'80% dei contributi di competenza per l'assistenza sanitaria
iscritti  nell'anzidetto  capitolo  al  netto  di   eventuali   quote
fiscalizzate. I relativi conguagli saranno effettuati, entro il terzo
mese da quello di  esazione  da  parte  dell'Istituto,  in  relazione
all'effettivo  importo  dei  contributi  riscossi  per   l'assistenza
sanitaria.