Art. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dal 1 gennaio 1980 e in attesa dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 57, secondo comma, della predetta legge, per le categorie di lavoratori sotto indicate i contributi sociali di malattia per l'anno 1980 sono dovuti a titolo provvisorio e salvo conguaglio: a) artigiani, esercenti attivita' commerciali e coltivatori diretti, nella misura comunque determinata per l'anno 1979. Nulla e' innovato in ordine alla quota aggiuntiva di cui all'articolo 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386. Dalla data predetta e' attribuito all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche il compito della riscossione dei contributi per l'assegno di natalita' di cui allo articolo 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del pagamento delle relative prestazioni; b) liberi professionisti, obbligati in base alle leggi tuttora vigenti all'iscrizione ad un istituto mutualistico, nella misura determinata per l'anno 1979. In ogni caso tale misura non potra' essere complessivamente inferiore a L. 125.000 annue; c) dirigenti di aziende assistiti da casse o fondi di assistenza sanitaria, ancorche' non individuati ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonche' altri dirigenti non assistiti da enti, casse o fondi di assistenza sanitaria, secondo le modalita' e nelle misure vigenti nel 1979 per gli iscritti al Fondo di assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali di cui al decreto ministeriale 5 gennaio 1979, ferma restando la quota aggiuntiva di cui allo articolo 4 della predetta legge; d) dipendenti da organizzazioni sindacali e partiti politici assicurati in regime convenzionale o facoltativo presso enti pubblici gestori della assicurazione contro le malattie nella misura comunque determinata per l'anno 1979. Gli enti che erogano l'assistenza sanitaria ai liberi professionisti, agli artigiani, agli esercenti attivita' commerciali, ai coltivatori diretti, ai dirigenti ed ai dipendenti da organizzazioni sindacali e partiti politici, sono obbligati a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale gli elementi necessari per l'applicazione delle disposizioni di cui precedente comma. Per la riscossione dei contributi di cui alla lettera b) del primo comma, l'istituto nazionale della previdenza sociale puo' avvalersi degli enti, fondi e casse previdenziali dei liberi professionisti concordando, con apposite convenzioni, i rimborsi relativi agli oneri della riscossione. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al primo comma si applicano anche ai lavoratori per i quali le predette condizioni si verifichino successivamente al 31 dicembre 1979. A decorrere dal 1 gennaio 1980, in deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i contributi di competenza degli enti di malattia sono riscossi dall'INPS che versera', entro la fine di ciascun mese, a partire da quello di febbraio 1980, nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, un acconto pari a 1/12 dell'80% dei contributi di competenza per l'assistenza sanitaria iscritti nell'anzidetto capitolo al netto di eventuali quote fiscalizzate. I relativi conguagli saranno effettuati, entro il terzo mese da quello di esazione da parte dell'Istituto, in relazione all'effettivo importo dei contributi riscossi per l'assistenza sanitaria.