Art. 2. Le attribuzioni degli uffici dei Regi avvocati erariali, a norma del R. decreto 16 gennaio 1876, n. 2914 (Serie 2ยช), sono estese all'Amministrazione del Fondo per il culto. Nei procedimenti del Fondo per il culto sono notate a debito le tasse di registro e di bollo per gli atti e le sentenze, e i diritti di cancelleria e di usciere. L'Amministrazione del Fondo per il culto dovra' peraltro pagare le tasse e i diritti annotati a debito quando non debba o non possa aversene il pagamento dalla controparte che abbia vinta la lite, o che sia insolvente.