Art. 2. 
 
  Le attribuzioni degli uffici dei Regi avvocati  erariali,  a  norma
del R. decreto 16 gennaio 1876,  n.  2914  (Serie  2ยช),  sono  estese
all'Amministrazione del Fondo per il culto. 
 
  Nei procedimenti del Fondo per il culto sono  notate  a  debito  le
tasse di registro e di bollo per gli atti e le sentenze, e i  diritti
di cancelleria e di usciere. 
 
  L'Amministrazione del Fondo per il culto dovra' peraltro pagare  le
tasse e i diritti annotati a debito quando  non  debba  o  non  possa
aversene il pagamento dalla controparte che abbia vinta  la  lite,  o
che sia insolvente.