Art. 3. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a introdurre nell'organico per  le
Avvocature erariali le provvidenze  richieste  dall'esecuzione  della
presente legge. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Monza, addi' 14 agosto 1879. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                               Vare'. 
 
  Visto - Il Guardasigilli 
          Vare'.