Art. 3. Il Governo del Re e' autorizzato a introdurre nell'organico per le Avvocature erariali le provvidenze richieste dall'esecuzione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Monza, addi' 14 agosto 1879. UMBERTO. Vare'. Visto - Il Guardasigilli Vare'.