Art. 2. Il Regio commissario proporra' al Ministro di Grazia e Giustizia quelli fra gli impiegati addetti attualmente agli uffici della Giunta che riterra' necessari per il compimento del suo incarico. Agli impiegati ordinari che per effetto di questa legge restassero privi del loro impiego saranno applicate le disposizioni dell'articolo 37 della legge 7 luglio 1866, n. 3036; agli altri impiegati che verranno dispensati dal servizio sara' concessa una gratificazione corrispondente a quattro mesi del loro stipendio attuale. Questa spesa andera' a carico del bilancio dell'Asse ecclesiastico di Roma.