Art. 2. 
 
 
  Il Regio commissario proporra' al Ministro di  Grazia  e  Giustizia
quelli fra gli impiegati addetti attualmente agli uffici della Giunta
che riterra' necessari per il compimento del suo incarico. 
 
  Agli impiegati ordinari che per effetto di questa legge  restassero
privi  del   loro   impiego   saranno   applicate   le   disposizioni
dell'articolo 37 della legge 7  luglio  1866,  n.  3036;  agli  altri
impiegati che verranno dispensati dal  servizio  sara'  concessa  una
gratificazione corrispondente  a  quattro  mesi  del  loro  stipendio
attuale. 
 
  Questa spesa andera' a carico del bilancio dell'Asse  ecclesiastico
di Roma.