Art. 3. 
 
 
  Il commissario Regio osservera' nella sua gestione le  disposizioni
della legge 22 aprile  1869,  n.  5026,  eccettuate  quelle  relative
all'ingerenza della ragioneria generale dello Stato e alla formazione
ed approvazione dei bilanci preventivi e dei conti  consuntivi,  alla
tenuta dei registri delle spese fisse, all'ammissione a pagamento dei
mandati ed alla vigilanza sulle entrate  per  parte  della  Direzione
generale del Tesoro.