Art. 3. Il commissario Regio osservera' nella sua gestione le disposizioni della legge 22 aprile 1869, n. 5026, eccettuate quelle relative all'ingerenza della ragioneria generale dello Stato e alla formazione ed approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, alla tenuta dei registri delle spese fisse, all'ammissione a pagamento dei mandati ed alla vigilanza sulle entrate per parte della Direzione generale del Tesoro.