Art. 4. Le attribuzioni conferite dalla legge 14 agosto 1862, n. 800, alla Corte dei conti, sono estese agli atti di liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma. Alla Corte dei conti saranno presentati dal Regio commissario, per gli effetti dell'articolo 10 della detta legge, e corredati dei rispettivi documenti, anche i conti amministrativi dell'entrata e della spesa della Giunta Liquidatrice dall'epoca della sua istituzione.