Art. 4. 
 
 
  Le attribuzioni conferite dalla legge 14 agosto 1862, n. 800,  alla
Corte dei conti, sono estese  agli  atti  di  liquidazione  dell'Asse
ecclesiastico di Roma. 
 
  Alla Corte dei conti saranno presentati dal Regio commissario,  per
gli effetti dell'articolo 10  della  detta  legge,  e  corredati  dei
rispettivi documenti, anche i  conti  amministrativi  dell'entrata  e
della  spesa  della  Giunta   Liquidatrice   dall'epoca   della   sua
istituzione.