Art. 5. 
 
 
  Quando la Corte dei  conti  ricusi  di  apporre  il  suo  visto  ed
ammettere a registrazione i decreti, mandati od altri atti del  Regio
commissario, questi potra' farne rapporto al  Ministro  di  Grazia  e
Giustizia e dei Culti pel caso che il medesimo creda che vi sia luogo
al procedimento prescritto dall'articolo 14  della  legge  14  agosto
1862, n. 800.