Art. 5. Quando la Corte dei conti ricusi di apporre il suo visto ed ammettere a registrazione i decreti, mandati od altri atti del Regio commissario, questi potra' farne rapporto al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti pel caso che il medesimo creda che vi sia luogo al procedimento prescritto dall'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n. 800.