Art. 6. E' data facolta' al Governo di provvedere con decreti Reali, sentito il Consiglio dei Ministri, a tutto quanto puo' occorrere per la esecuzione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Varese, addi' 7 settembre 1879. UMBERTO. Vare'. Visto - Il Guardasigilli Vare'.