Art. 6. 
 
 
  E' data facolta'  al  Governo  di  provvedere  con  decreti  Reali,
sentito il Consiglio dei Ministri, a tutto quanto puo' occorrere  per
la esecuzione della presente legge. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Varese, addi' 7 settembre 1879. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                               Vare'. 
 
  Visto - Il Guardasigilli 
 
          Vare'.