IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy; Considerato che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e puo' provocare reazioni di aggressivita' da parte degli animali stessi, l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189; Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica; Ordina: Art. 1. 1. Sono vietati: a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani; b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressivita' di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato; c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressivita'; d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: i) il taglio della coda; ii) il taglio delle orecchie; iii) la recisione delle corde vocali; 2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.