IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  l'art.  10 della Convenzione europea per la protezione degli
animali  da  compagnia,  approvata  a Strasburgo il 13 novembre 1987,
firmata anche dall'Italia;
  Vista  la  legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di
animali  d'affezione  e  prevenzione  del  randagismo, in particolare
l'art.  1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela
degli  animali  d'affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di
essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
28 febbraio  2003,  che  ratifica  l'accordo  6 febbraio  2003 tra il
Ministro  della salute, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano  in  materia  di  benessere  degli  animali  da  compagnia  e
pet-therapy;
  Considerato  che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a
determinare  scosse  o  impulsi  elettrici  sui  cani procura paura e
sofferenza  e puo' provocare reazioni di aggressivita' da parte degli
animali  stessi,  l'impiego  di  tali  strumenti  si  configura  come
maltrattamento  e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della
legge 20 luglio 2004, n. 189;
  Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
  Ritenuta   la   necessita'  e  l'urgenza  di  adottare,  in  attesa
dell'emanazione  di  una  disciplina  normativa  organica in materia,
disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. Sono vietati:
    a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani;
    b) l'addestramento  inteso  ad  esaltare  il  rischio di maggiore
aggressivita'   di  cani  appartenenti  a  incroci  o  razze  di  cui
all'elenco allegato;
    c) qualsiasi  operazione  di selezione o di incrocio tra razze di
cani con lo scopo di sviluppare l'aggressivita';
    d) la  sottoposizione  di  cani  a  doping,  cosi'  come definito
all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
    e) gli  interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di
un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
    i) il taglio della coda;
    ii) il taglio delle orecchie;
    iii) la recisione delle corde vocali;
  2.  Il  divieto  di  cui  al punto 1 lettera e) non si applica agli
interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.