Art. 2.
  1.  I  proprietari  e  i  detentori  di cani, analogamente a quanto
previsto  dall'art.  83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento
di  polizia  veterinaria,  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
    a) applicare  la  museruola  o  il  guinzaglio  ai cani quando si
trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
    b) applicare  la  museruola  e il guinzaglio ai cani condotti nei
locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
  2.  I  proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco
allegato  devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani
sia  quando  si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico
sia  quando  si  trovano  nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di
trasporto
  3.  Gli  obblighi  di  cui  al comma 1 del presente articolo non si
applicano  ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani
guida.