Art. 3.
  1.  Chiunque  possegga  o  detenga  cani di cui all'art. 1, comma 1
lettera b)  ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla
detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione
a   persone   e  deve  stipulare  una  polizza  di  assicurazione  di
responsabilita'  civile  per  danni  contro terzi causati dal proprio
cane.