Art. 4.
  1.  L'uso  di collari elettrici o altri congegni atti a determinare
scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e puo'
provocare  reazioni  di  aggressivita' da parte degli animali stessi.
Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento
e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio
2004, n. 189.