Art. 5.
  1.  Si  definisce  cane  con  aggressivita'  non  controllata  quel
soggetto  che,  non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrita'
fisica  di una persona o di altri animali attraverso un comportamento
aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.
  2.  I  servizi  veterinari  tengono aggiornato un archivio dei cani
morsicatori  e  dei  cani con aggressivita' non controllata rilevati,
nonche'  dei cani di cui all'elenco allegato al fine di predisporre i
necessari  interventi  di  controllo  per la tutela della incolumita'
pubblica.
  3.  L'autorita'  sanitaria  competente,  in  collaborazione  con la
Azienda sanitaria locale stabilisce:
    a) i  criteri  per  la  classificazione  del  rischio  da cani di
proprieta' con aggressivita' non controllata con i relativi parametri
per la rilevazione;
    b) i  percorsi  di  controllo  e  rieducazione per la prevenzione
delle morsicature;
    c) l'obbligo  per  i  proprietari  dei  cani  cui  al  comma 1 di
stipulare  una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile
per danni contro terzi causati dal proprio cane;
    d) ulteriori  prescrizioni e misure atte a controllare o limitare
il rischio di morsicature.
  4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art.
1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo:
    a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
    b) a  chi  e'  sottoposto  a  misure di prevenzione personale o a
misura di sicurezza personale;
    c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
delitto  non  colposo  contro  la  persona  o  contro  il patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni;
    d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
i  reati  di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques
del  codice  penale  e,  per  quelli previsti dall'art. 2 della legge
20 luglio 2004, n. 189;
    e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per
infermita'.
  5.  Il  proprietario  o  il detentore di un cane di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo che non
e'  in  grado  di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto
delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le
autorita'  veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare
con   le   amministrazioni  comunali  idonee  soluzioni  di  gestione
dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2,
comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281.
  6.  La  presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle
Forze  armate,  di  Polizia,  di  Protezione  civile e dei Vigili del
fuoco.