(parte 3)
423.   Fino  al  completo  riordino  del  Consiglio  superiore  delle
comunicazioni,  ai  sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006,  n.  248, l'efficacia dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
novembre 2005, n. 243, e' sospesa.
Organismi  tecnici  della Presidenza del Consiglio dei ministri e del
Ministero dello sviluppo economico
424.  All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  secondo  periodo,  dopo  le parole: "segreteria tecnica" sono
aggiunte le seguenti: "che costituisce struttura di missione ai sensi
dell'articolo  7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303";
b) dopo il quarto periodo, e' inserito il seguente: "Non si applicano
l'articolo  1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche'
l'articolo  29  del  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando
il vincolo di spesa di cui al presente comma";
c)  in  fine,  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  "Allo  scopo di
assicurare la funzionalita' del CIPE, l'articolo 29 del decreto-legge
4  luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto   2006,   n.   248,   non  si  applica,  altresi',  all'Unita'
tecnica-finanza  di  progetto  di  cui  all'articolo 7 della legge 17
maggio  1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia
nazionale  di  cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5
dicembre  1997,  n.  430,  e all'articolo 6 del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La
segreteria  tecnico-operativa  istituita  ai  sensi dell'articolo 22,
comma   2,   della   legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  e  successive
modificazioni,  costituisce  organo di direzione ricadente tra quelli
di  cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge 4 agosto 2006, n.
248".
Determinazione   degli  ambiti  territoriali  ottimali  degli  uffici
periferici del Ministero dell'interno
425.  In coerenza con la revisione dell'ordinamento degli enti locali
prevista dal titolo V della parte seconda della Costituzione e con il
conferimento di nuove funzioni agli stessi ai sensi dell'articolo 118
della   Costituzione,   con   regolamento   da   adottare   ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni,  su  proposta  del Ministero dell'interno,
sono  individuati gli ambiti territoriali determinati per l'esercizio
delle    funzioni    di    competenza    degli    uffici   periferici
dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  tenendo  conto dei seguenti
criteri e indirizzi:
a)  semplificazione  delle  procedure  amministrative e riduzione dei
tempi dei procedimenti e contenimento dei relativi costi;
b)   realizzazione   di  economie  di  scala,  evitando  duplicazioni
funzionali;
c) ottimale impiego delle risorse;
d)  determinazione  della  dimensione  territoriale,  correlata  alle
attivita'  economiche,  ai servizi essenziali alla vita sociale, alla
tutela   dell'ordine   e   della  sicurezza  pubblica,  alle  realta'
etnico-linguistiche;
e)   ponderazione   dei   precedenti   criteri,   con  riguardo  alle
specificita'  dell'ambito territoriale di riferimento e alla esigenza
di  garantire  principalmente  la  prossimita'  dei  servizi  resi al
cittadino.
Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze
426.   Ai   fini   di   quanto  previsto  dai  commi  da  404  a  416
l'articolazione   periferica  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  e'  ridefinita  su  base  regionale  e,  ove  se  ne ravvisi
l'opportunita',  interregionale e interprovinciale, in relazione alle
esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento
dei servizi resi all'utenza.
Principi e criteri direttivi per la riorganizzazione MEF
427.  Con le modalita', i tempi e i criteri previsti dai commi da 404
a 416 si provvede:
a)   al   riordino   dell'articolazione   periferica   del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze e alla soppressione dei Dipartimenti
provinciali   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  nonche'  delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle
Direzioni provinciali dei servizi vari;
b)   alla  ridefinizione  delle  competenze  e  delle  strutture  dei
Dipartimenti centrali.
Nuova denominazione uffici periferici MEF
428.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 404 gli uffici di cui al comma 427, lettera a), assumono
le  seguenti  denominazioni:  "Direzioni territoriali dell'economia e
delle finanze" e "Ragionerie territoriali dello Stato".
Delega alle ASL delle funzioni delle commissioni mediche di verifica
429.  Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici territoriali
dell'economia e delle finanze possono delegare alle aziende sanitarie
locali  lo  svolgimento,  in tutto o in parte, delle residue funzioni
attribuite alle commissioni mediche di verifica.
Modificazioni  all'assetto  organizzativo  dell'Amministrazione della
pubblica  sicurezza  e all'ordinamento del personale della Polizia di
Stato
430.  Al  fine  di  conseguire economie, garantendo comunque la piena
funzionalita'   dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  le
Direzioni  interregionali  della  Polizia  di  Stato sono soppresse a
decorrere  dal 1o dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite
tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione,
assicurando   il   decentramento  di  quelle  attinenti  al  supporto
tecnico-logistico.
Razionalizzazione  strutture preposte alla formazione e aggiornamento
del personale di P.S.
431.  Al  medesimo  fine di cui al comma 430, l'Amministrazione della
pubblica  sicurezza  provvede  alla  razionalizzazione  del complesso
delle  strutture  preposte  alla  formazione  e all'aggiornamento del
proprio   personale,   nonche'  dei  presidi  esistenti  nei  settori
specialistici della Polizia di Stato.
Termine per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione
432.  I  provvedimenti  di  organizzazione  occorrenti,  comprese  le
modificazioni  ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31
marzo  2000,  n.  78, e successive modificazioni, e dall'articolo 17,
comma  4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Dirigenti generali di pubblica sicurezza
433.  Con  successivi  provvedimenti si provvede alla revisione delle
norme  concernenti  i  dirigenti  generali  di  pubblica sicurezza di
livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica alla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, l'applicazione ad
esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della legge 1o aprile 1981, n.
121,  e  successive modificazioni, nonche' il loro successivo impiego
sino  alla  cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si
provvede  altresi'  ad  adeguare l'organico dei dirigenti generali di
pubblica  sicurezza, nonche' la disciplina relativa all'inquadramento
nella  qualifica  di  prefetto  degli  stessi dirigenti, assicurando,
comunque, l'invarianza della spesa.
Risparmi di spesa
434.  Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 430 a 433
devono  derivare  risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro
per l'anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 13 milioni
di euro per l'anno 2009.
Piani  pluriennali  di  riarticolazione presidi territoriali Forze di
polizia
435.  Al  fine  di conseguire il piu' razionale impiego delle risorse
umane,  logistiche,  tecnologiche  e dei mezzi delle forze di polizia
nell'espletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di
conseguire  gli  obiettivi  di  sicurezza  pubblica nell'ambito delle
risorse  disponibili,  il  Ministro dell'interno, sentito il Comitato
nazionale  dell'ordine  e della sicurezza pubblica, predispone, entro
il   30   giugno  2007,  appositi  piani  pluriennali,  di  carattere
interforze,   di   riarticolazione   e   ridislocazione  dei  presidi
territoriali  delle  Forze  di polizia, con l'obiettivo di realizzare
una  riduzione  della  spesa  corrente  per locazioni, manutenzioni e
canoni di servizio, almeno pari al 5 per cento entro l'anno 2007 e ad
un  ulteriore  5  per  cento  entro  l'anno  2008,  anche mediante le
convenzioni di cui al comma 439.
Proroga  obbligo  per  gli  enti previdenziali destinazione fondi per
l'edilizia universitaria
436.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre
1992,  n.  498,  si  applicano  agli  enti  previdenziali  fino al 31
dicembre 2009.
Utilizzo  beni  sequestrati o confiscati e affidati in uso alle Forze
di Polizia
437.  Al  fine  di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse
disponibili,  i  mezzi,  gli  immobili e gli altri beni sequestrati o
confiscati  ed affidati in uso alle Forze di polizia sulla base delle
disposizioni  di  legge  o  di  regolamento  in vigore possono essere
utilizzati  per  tutti  i  compiti di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria definiti dall'amministrazione assegnataria.
Investimenti prioritari enti previdenziali.
438.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre
1992,  n.  498,  si  applicano  agli  enti  previdenziali  fino al 31
dicembre  2009.  L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli
infortuni   sul  lavoro  (INAIL)  procede  alla  realizzazione  degli
investimenti  di  cui  all'articolo  1,  comma  301,  della  legge 23
dicembre  2005,  n.  266, con priorita' per il "Centro polifunzionale
della  Polizia  di  Stato"  di Napoli, rientrante tra quelli previsti
dall'articolo  1,  comma  1, lettera g), del decreto del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  24 marzo 2005, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  169  del  22  luglio  2005,  nonche'  alla
realizzazione degli investimenti di cui al primo periodo del presente
comma.
Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli
Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di
polizia
439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei
servizi  di  polizia,  di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza
dei  cittadini,  il  Ministro  dell'interno  e,  per  sua  delega,  i
prefetti,  possono  stipulare  convenzioni  con le regioni e gli enti
locali  che  prevedano  la  contribuzione  logistica,  strumentale  o
finanziaria  delle  stesse  regioni  e  degli  enti  locali.  Per  le
contribuzioni  del  presente comma non si applica l'articolo 1, comma
46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Limite  utilizzo personale in funzioni di supporto per agenzie e enti
pubblici    non    economici    nazionali    mediante   processi   di
riorganizzazione,   con  esclusione  dell'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza del volo e delle Agenzie fiscali.
440.  Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non
economici  nazionali  per  lo svolgimento delle funzioni di supporto,
ivi  incluse  quelle  relative alla gestione delle risorse umane, dei
servizi   manutentivi   e   logistici,  degli  affari  generali,  dei
provveditorati  e  della  contabilita',  non  puo' eccedere il 15 per
cento   delle   risorse   umane   complessivamente  utilizzate  dalle
amministrazioni  stesse.  Tale  misura deve essere raggiunta mediante
processi  di  riorganizzazione  e  di  formazione e riconversione del
personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il
numero  in  misura  non  inferiore  all'8  per cento all'anno fino al
raggiungimento  del  limite  predetto.  Le  disposizioni del presente
comma  non  si  applicano  all'Agenzia nazionale per la sicurezza del
volo ed alle Agenzie fiscali.
Termine per provvedimenti riorganizzazione
441.  Le  agenzie  e gli enti di cui al comma 440 adottano, entro tre
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, i
provvedimenti  di  riorganizzazione  e di riallocazione delle risorse
necessari  per  rispettare  il  parametro  di  cui al medesimo comma,
riducendo contestualmente le dotazioni organiche.
Comunicazione  dei  provvedimenti  alla  Presidenza del Consiglio dei
Ministri
442.  I  provvedimenti  di  riorganizzazione e di riallocazione delle
risorse  di  cui  al  comma  441  sono  trasmessi alla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato.
Termine massimo per attuazione riorganizzazione
443.  I  processi riorganizzativi di cui ai commi da 440 a 442 devono
essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla
data  di entrata in vigore della presente legge salvo quanto previsto
dall'ultimo periodo del comma 440.
Monitoraggio   degli   organi   di  controllo  sull'attuazione  della
riorganizzazione
444.   I   competenti   organi  di  controllo  delle  amministrazioni
effettuano  il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui
ai  commi  da  440  a  445  e ne trasmettono i risultati, entro il 29
febbraio  2008,  ai  Ministri  vigilanti  e  alla  Corte  dei  conti.
Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro di cui
al comma 440 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento
delle funzioni di supporto.
Nomina Commissario straordinario per amministrazioni inadempienti
445.  In  caso  di  mancata  adozione  entro  il termine previsto dei
provvedimenti  di  cui al comma 441, o di mancato rispetto, a partire
dal 1o gennaio 2008, del parametro di cui al comma 440, gli organi di
governo  dell'ente  o  dell'agenzia  sono  revocati  o  sciolti ed e'
nominato  in  loro vece, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,   su   proposta  dei  Ministri  vigilanti,  un  commissario
straordinario,   con   il   compito  di  assicurare  la  prosecuzione
dell'attivita' istituzionale e di procedere, entro il termine massimo
di un anno, all'attuazione di quanto previsto dai commi da 440 a 444.
Utilizzo  procedure  informatiche  e  dei  servizi  del  MEF  per  il
pagamento  degli  stipendi  delle amministrazioni, ad eccezione delle
Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri
446.   Allo  scopo  di  razionalizzare,  omogeneizzare  ed  eliminare
duplicazioni  e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della
pubblica   amministrazione   per  il  personale  e  per  favorire  il
monitoraggio  della  spesa  del  personale,  tutte le amministrazioni
dello  Stato,  ad  eccezione  delle  Forze armate compresa l'Arma dei
carabinieri,  per  il  pagamento  degli  stipendi  si avvalgono delle
procedure  informatiche  e  dei servizi del Ministero dell'economia e
delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del
personale e dei servizi del tesoro.
Ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata
447.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  sono  stipulate  apposite  convenzioni  per stabilire tempi e
modalita'  di  erogazione  del pagamento degli stipendi e degli altri
assegni  fissi  e  continuativi  a  carico  del  bilancio dello Stato
mediante   ordini   collettivi   di   pagamento   emessi   in   forma
dematerializzata,    come   previsto   dal   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  31  ottobre  2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  295 del 17 dicembre 2002. Il Ministero della
difesa assicura, per le Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri,
l'invio  dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse
e  accessorie  al  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
mediante  protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire
ai  sensi  e  per  le  finalita'  di  cui  al  Titolo  V  del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Trasmissione dei dati alla PCM per finalita' conoscitive di controllo
della spesa
448.  I  dati  aggregati  della  spesa  per gli stipendi sono posti a
disposizione   del   Dipartimento   della   funzione  pubblica  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ai fini di quanto previsto
dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Razionalizzazione acquisti beni e servizi. Obbligo convenzioni quadro
per  amministrazioni  statali.  Facolta'  per  altre  amministrazioni
pubbliche
449.  Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli
26  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
e  58  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sono  individuati, entro il mese di
gennaio  di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato
e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e
servizi  per  le  quali  tutte  le amministrazioni statali centrali e
periferiche,  ad  esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le
restanti  amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni,
possono  ricorrere  alle  convenzioni  di  cui al presente comma e al
comma  456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualita'   come   limiti   massimi  per  la  stipulazione  dei
contratti.  Gli  enti  del  Servizio sanitario nazionale sono in ogni
caso  tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate
dalle centrali regionali di riferimento.
Ricorso  per  le  amministrazioni  statali, centrali e periferiche al
mercato elettronico della PA
450.  Dal  1o  luglio  2007,  le  amministrazioni  statali centrali e
periferiche,  ad  esclusione  degli  istituti  e delle scuole di ogni
ordine  e  grado,  delle  istituzioni  educative  e delle istituzioni
universitarie,  per  gli acquisti di beni e servizi al di sotto della
soglia  di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico  della  pubblica  amministrazione di cui all'articolo 11,
comma  5,  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
Sperimentazione  Carta  acquisto  elettronica  per  pagamenti importo
limitato
451. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, anche
in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l'introduzione della
carta  di  acquisto  elettronica  per i pagamenti di limitato importo
relativi agli acquisti di beni e servizi. Successivamente, con regole
tecniche  da  emanare  ai  sensi  degli  articoli  38 e 71 del codice
dell'amministrazione  digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005,   n.   82,   e   successive   modificazioni,   e'  disciplinata
l'introduzione  dei  predetti  sistemi  di  pagamento per la pubblica
amministrazione.
Utilizzo rete telematica
452. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e
periferiche,  ad  esclusione  degli  istituti  e delle scuole di ogni
ordine  e  grado,  delle  istituzioni  educative  e delle istituzioni
universitarie,  avvengono,  per  le  convenzioni  che hanno attivo il
negozio  elettronico,  attraverso  la  rete  telematica, salvo che la
stessa   rete   sia  temporaneamente  inutilizzabile  per  cause  non
imputabili  all'amministrazione  procedente  e  sussistano ragioni di
imprevedibile  necessita'  e  urgenza  certificata  dal  responsabile
dell'ufficio.
Meccanismi di remunerazione sugli acquisti
453.  Con  successivo  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle
finanze,  di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, possono essere previsti meccanismi di
remunerazione    sugli    acquisti    da    effettuare    a    carico
dell'aggiudicatario  delle  convenzioni di cui all'articolo 26, comma
1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
Programma   per   Adozione   di   sistemi   informativi  comuni  alle
amministrazioni dello Stato
454.  Il  Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella pubblica
amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle
finanze  e  con  il  supporto  della  CONSIP  Spa,  realizza, sentita
l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di lavori,
servizi   e   forniture,  un  programma  per  l'adozione  di  sistemi
informativi  comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della
definizione  dei  fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme
di  indicatori  sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di
spesa  comune,  che vengono utilizzati nel processo di formazione dei
relativi capitoli di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non
devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
centrali  di  acquisto  operanti  quali  centrali  di committenza per
regioni, enti locali e Servizio sanitario nazionale
455.  Ai  fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa
per  l'acquisto  di  beni  e  servizi,  le regioni possono costituire
centrali  di  acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano
quali  centrali  di  committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163, in favore delle
amministrazioni  ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del
Servizio  sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni
aventi sede nel medesimo territorio.
Convenzioni centrali di committenza
456.  Le  centrali  di  cui  al  comma  455 stipulano, per gli ambiti
territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma
1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
Costituzione  di un sistema a rete tra centrali regionali di acquisto
e consip s.p.a.
457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a
rete,  perseguendo  l'armonizzazione  dei  piani di razionalizzazione
della  spesa  e  realizzando  sinergie  nell'utilizzo degli strumenti
informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di
stabilita'  interno,  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano
approva  annualmente  i  programmi  per  lo sviluppo della rete delle
centrali   di  acquisto  della  pubblica  amministrazione  e  per  la
razionalizzazione  delle  forniture  di  beni e servizi, definisce le
modalita'  e  monitora  il raggiungimento dei risultati rispetto agli
obiettivi.  Dall'attuazione  del  presente  comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Abrogazione  previgente  disciplina  Acquisto di beni e servizi degli
enti decentrati di spesa
458.  E' abrogato l'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e  successive  modificazioni,  ad eccezione del comma 3. All'articolo
59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "Per le
finalita'  di  cui  al presente articolo, nonche'" e le parole: ", in
luogo  delle  aggregazioni  di cui alla lettera c) del comma 2," sono
soppresse.
Consigli di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e Sogin S.p.A.
459.  Ai  fini  del  contenimento della spesa pubblica, il numero dei
membri  del  consiglio  di  amministrazione  della Societa' di cui al
decreto  legislativo  9 gennaio 1999, n. 1, nonche' della Societa' di
cui  all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16
marzo  1999,  n.  79,  e'  ridotto  a  tre. I componenti dei suddetti
consigli  di  amministrazione  cessano  dall'incarico  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente legge ed i nuovi componenti sono
nominati  entro  i successivi quarantacinque giorni. Il limite di tre
si  applica  anche  per  il  numero  dei  componenti  dei consigli di
Amministrazione delle Societa' di cui al comma 461.
Riassetto e ridenominazione Societa' Sviluppo Italia S.p.A.
460.  La  Societa'  Sviluppo  Italia  Spa  assume la denominazione di
"Agenzia  nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa  Spa"  ed  e'  societa' a capitale interamente pubblico. Il
Ministro  dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive,
le  priorita'  e  gli  obiettivi  della  societa'  e approva le linee
generali  di  organizzazione  interna,  il  documento previsionale di
gestione  ed  i  suoi  eventuali  aggiornamenti  e,  d'intesa  con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze, lo statuto. Con decreto del
Ministro  dello  sviluppo  economico  sono  individuati  gli  atti di
gestione  ordinaria  e  straordinaria  della  societa'  e  delle  sue
controllate  dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e
validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale.
Riordino e dismissione partecipazioni societarie
461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del
Ministro  dello  sviluppo  economico, la Societa' di cui al comma 460
predispone  entro  il  31  marzo  2007  un  piano  di  riordino  e di
dismissione  delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non
strategici   di  attivita'.  Il  predetto  piano  di  riordino  e  di
dismissione  dovra'  prevedere  che entro il 30 giugno 2007 il numero
delle  societa'  controllate  sia  ridotto a non piu' di tre, nonche'
entro  lo  stesso  termine  la  cessione,  anche tramite una societa'
veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le societa'
regionali  si  procedera'  d'intesa  con le regioni interessate anche
tramite  la  cessione  a  titolo gratuito alle stesse Regioni o altre
amministrazioni   pubbliche   delle   relative   partecipazioni.   Le
conseguenti    operazioni   di   riorganizzazione,   nonche'   quelle
complementari   e  strumentali  sono  esenti  da  imposte  dirette  e
indirette e da tasse.
Facolta' di avvalersi delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa
462.  All'articolo  8,  comma  1, della legge 1o agosto 2002, n. 166,
sono soppresse le parole: ", regionali e locali".
Modificazioni  alla  normativa  istitutiva  della  societa'  Sviluppo
Italia Spa
463.  Al  decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)  all'articolo  2,  comma 5, le parole: ", regionali e locali" sono
soppresse;
b) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6.  I  diritti  dell'azionista in riferimento alla societa' Sviluppo
Italia  sono  esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello
sviluppo  economico,  d'intesa  con il Ministro dell'economia e delle
finanze,   nomina  gli  organi  della  societa'  e  ne  riferisce  al
Parlamento";
c) all'articolo 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis.  Un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente
della   Corte   stessa,   assiste   alle   sedute   degli  organi  di
amministrazione e di revisione della Societa'";
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art.  4.  -  1.  La societa' presenta annualmente al Ministero dello
sviluppo economico una relazione sulle attivita' svolte ai fini della
valutazione  di  coerenza,  efficacia  ed economicita' e ne riferisce
alle Camere".
Esclusione  del  Ministro  per  le politiche agricole dall'intesa per
direttive  all'esercizio  dei  diritti  dell'azionista in riferimento
alla societa' Sviluppo Italia.
464. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999,
n.  1,  le parole: "e con il Ministro per le politiche agricole" sono
soppresse.
Atto  di  indirizzo  volto  alla  riduzione  componenti  organi delle
societa' partecipate, dal MEF
465.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli
altri  Ministri competenti, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, emana un atto di indirizzo
volto,  ove necessario, al contenimento del numero dei componenti dei
consigli  di  amministrazione  delle societa' non quotate partecipate
dal  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e rispettive societa'
controllate  e  collegate,  al  fine  di  rendere la composizione dei
predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle societa'.
Compensi amministratori societa' partecipate dal MEF
466.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  per il conferimento di nuovi incarichi, nelle societa' di cui
al   comma   465,   i  compensi  degli  amministratori  investiti  di
particolari  cariche,  ai  sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del
codice  civile, non possono superare l'importo di 500.000 euro annui,
a cui potra' essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50
per  cento  della  retribuzione  fissa,  che  verra'  corrisposta  al
raggiungimento  di  obiettivi  annuali,  oggettivi  e specifici. Tali
importi  saranno  rivalutati  annualmente  con  decreto  del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, in relazione al tasso di inflazione
programmato.   Per  comprovate  ed  effettive  esigenze  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  puo'  concedere  autorizzazioni  in
deroga.  Nella  regolamentazione  del rapporto di amministrazione, le
societa'  non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento
della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra
benefici economici superiori ad una annualita' di indennita'.
Esclusione di alcuni incarichi dai limiti alle spese per consulenza
467.  L'articolo  1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
l'articolo  1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si
applicano  agli  incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento
di  attivita'  propedeutiche  ai  processi di dismissione di societa'
partecipate  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze, ovvero di
analisi  funzionali  alla  verifica della sussistenza dei presupposti
normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.
Rimborso spese di viaggio aereo per personale pubblico in missione
468.  Le disposizioni di cui al comma 216 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale con qualifica
non   inferiore   a  dirigente  di  prima  fascia  e  alle  categorie
equiparate,  nonche'  ai voli transcontinentali superiori alle cinque
ore.
Riordino   e   razionalizzazione   degli   organismi   preposti  alla
definizione dei ricorsi in materia pensionistica
469. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di
ridurre   il   complesso   della   spesa   di   funzionamento   delle
Amministrazioni  pubbliche,  nonche'  di incrementarne l'efficienza e
migliorare  la  qualita'  dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da
emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sentite le organizzazioni
sindacali,  procede,  senza  oneri diretti o indiretti a carico delle
amministrazioni  pubbliche,  al riordino, alla semplificazione e alla
razionalizzazione  degli  organismi  preposti  alla  definizione  dei
ricorsi in materia pensionistica.
Controlli di congruenza delle clausole di copertura
470.   Gli   uffici  centrali  del  bilancio  valutano,  in  sede  di
applicazione  delle  norme  di  spesa e minore entrata, la congruenza
delle clausole di copertura.
Istituto   nazionale  per  la  fauna  selvatica  (INFS)Vigilanza  del
Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare
471.  All'articolo  7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
le  parole:  "e'  sottoposto  alla  vigilanza  della  Presidenza  del
Consiglio   dei   ministri"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'
sottoposto  alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare".
Riorganizzazione  dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica
(INFS)
472.  All'articolo  7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "Con regolamento, da
adottare  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole
alimentari   e   forestali,   sono   disposte   tutte  le  successive
modificazioni  statutarie  che  si  rendano necessarie per rimodulare
l'assetto  organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la
fauna  selvatica,  onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei
propri compiti, in modo da realizzare una piu' efficiente e razionale
gestione delle risorse finanziarie disponibili".
Controllo della Corte dei conti
473.  Il  terzo  periodo  del  comma 4 dell'articolo 3 della legge 14
gennaio  1994, n. 20, e' sostituito dal seguente: "La Corte definisce
annualmente  i  programmi  e  i  criteri di riferimento del controllo
sulla  base  delle  priorita' previamente deliberate dalle competenti
Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti".
Istituzione Commissione tecnica per la finanza pubblica
474.  Presso  il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita
la  Commissione  tecnica  per  la finanza pubblica, composta di dieci
membri, per le seguenti finalita' di studio e di analisi:
a)  formulare  proposte  finalizzate  ad  accelerare  il  processo di
armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma
dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia diretto a:
1)  per  quanto  concerne  specificamente  il  bilancio  dello Stato,
disegnare  una  diversa  classificazione  della spesa, anche mediante
ridefinizione  delle  unita'  elementari  ai  fini  dell'approvazione
parlamentare,  finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e
ad  una  efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di
misurazione delle attivita' pubbliche e la responsabilizzazione delle
competenti amministrazioni;
2)  migliorare  la  trasparenza  dei  dati  conoscitivi della finanza
pubblica,  con evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota di
stanziamenti  afferenti  alle  autorizzazioni  legislative  di spesa,
nonche'   con  una  prospettazione  delle  decisioni  in  termini  di
classificazione funzionale, economica e per macrosettori;
3)  armonizzare  i  criteri  di  classificazione  dei  bilanci  delle
pubbliche  amministrazioni,  per  un  piu' agevole consolidamento dei
conti di cassa e di contabilita' nazionale;
b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione
dei  principi  generali  e  degli  strumenti  di  coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione
al  coordinamento  dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema
delle autonomie territoriali, nonche' all'efficacia dei meccanismi di
controllo  della  finanza  territoriale  in relazione al rispetto del
Patto di stabilita' europeo;
c)  elaborare studi e analisi concernenti l'attivita' di monitoraggio
sui  flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;
d)  valutare,  in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti del
sistema  statistico  nazionale,  l'affidabilita', la trasparenza e la
completezza  dell'informazione  statistica  relativa  agli  andamenti
della finanza pubblica;
e)  svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari,
ricerche,  studi  e  rilevazioni  e cooperare alle attivita' poste in
essere dal Parlamento in attuazione del comma 480.
Relazione al Parlamento sull'attivita' della Commissione
475.  La  Commissione  di  cui  al  comma  474  opera  sulla base dei
programmi  predisposti  dal  Ministro  dell'economia e delle finanze,
sentiti  i  Ministri competenti in relazione alle diverse finalita' e
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28  agosto  1997,  n.  281.  Entro  il  31 gennaio di ciascun anno il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze presenta al Parlamento una
relazione  sull'attivita' svolta dalla Commissione e sul programma di
lavoro  per  l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la
propria  attivita'  sulla  base delle disposizioni di cui ai commi da
474  a  481, con priorita' per le attivita' di supporto del programma
di cui al comma 480.
Istituzione  del  Servizio  studi  del  Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato
476.  Ai  fini  del  raccordo  operativo con la Commissione di cui al
comma  474,  e'  istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato del Ministero
dell'economia  e delle finanze, cui e' preposto un dirigente di prima
fascia  del  medesimo Dipartimento composto di personale appartenente
al Dipartimento stesso.
Struttura di supporto e segreteria tecnica della Commissione
477.  Per l'espletamento della sua attivita' la Commissione di cui al
comma  474 si avvale, altresi', della struttura di supporto dell'Alta
Commissione  di  studio  di  cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la
quale  e'  contestualmente  soppressa.  La  Commissione puo' altresi'
avvalersi   degli   strumenti   di  supporto  gia'  previsti  per  la
Commissione  tecnica  per  la  spesa pubblica, di cui all'articolo 32
della  legge  30  marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi
incluso  l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del
medesimo articolo 32, nonche' l'istituzione di una segreteria tecnica
e  la  stipula  di  contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5
dell'articolo  8  della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine e'
autorizzata  la  spesa  di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno
2007.
Soppressione  Alta  Commissione  di  studio  per  la  definizione dei
meccanismi del federalismo fiscale
Composizione Commissione e regole per il suo funzionamento
478.  Entro  il  31  gennaio  2007, il Ministro dell'economia e delle
finanze,  con  proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma
474  e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonche' la data
di inizio della sua attivita'. I membri della Commissione, incluso il
presidente,    sono    scelti    tra    esperti   di   alto   profilo
tecnico-scientifico  e  di  riconosciuta  competenza  in  materia  di
finanza pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi
indicata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n. 281. Il decreto di cui al presente
comma e' comunicato alle competenti Commissioni parlamentari.
Nomina componenti
479. I componenti della Commissione di cui al comma 474 sono nominati
per  un  triennio  e possono, alla scadenza, essere rinnovati per una
sola volta.
Programma  straordinario  di  analisi e valutazione della spesa delle
amministrazioni centrali
480.  Per  l'anno  2007  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
avvalendosi  anche della Commissione di cui al comma 474, promuove la
realizzazione  di un programma straordinario di analisi e valutazione
della  spesa  delle amministrazioni centrali, anche in relazione alla
applicazione  delle  disposizioni  del  comma  507,  individuando  le
criticita',  le  opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili
strategie  di  miglioramento  dei risultati ottenibili con le risorse
stanziate,  sul  piano  della  qualita'  e dell'economicita'. Ai fini
dell'attuazione   del   programma   di  cui  al  presente  comma,  le
amministrazioni  dello  Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al
Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato della
spesa   nei   rispettivi  settori  di  competenza,  anche  alla  luce
dell'applicazione  delle  disposizioni  del  comma  507 e delle altre
disposizioni  di  cui ai commi da 404 a 512, indicando le difficolta'
emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione
delle  risorse  e  alle  azioni  che possono incrementare l'efficacia
della  spesa.  Il  Governo riferisce sull'attuazione del programma di
cui  al  presente  comma  nell'ambito del Documento di programmazione
economico-finanziaria   presentato   nell'anno   2007.   Il  Ministro
dell'economia  e  delle finanze, entro il 30 settembre 2007, presenta
al Parlamento una relazione sui risultati del programma straordinario
di  analisi  e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali
di   cui   al  presente  comma  e  sulle  conseguenti  iniziative  di
intervento.  In  allegato  alla  relazione  un apposito documento da'
conto   dei   provvedimenti  adottati  ai  sensi  delle  disposizioni
introdotte dal comma 482.
Autorizzazione  spesa  per  Potenziamento  delle  attivita'  e  degli
strumenti  di  analisi  e  monitoraggio  degli  andamenti  di finanza
pubblica.
481.  Per  il  potenziamento  delle  attivita'  e  degli strumenti di
analisi  e  monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza  pubblica,  a
decorrere  dall'anno  2007,  e'  autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro  annui  di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro
da  destinare  al  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  lo stanziamento e' ripartito tra le
amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma. A
decorrere  dal medesimo anno 2007 e' altresi' autorizzata la spesa di
600.000  euro  in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il
collegamento  delle  strutture  di  supporto  del  Parlamento,  anche
avvalendosi  della cooperazione di altre istituzioni e di istituti di
ricerca.  In  relazione  alle finalita' di cui al presente comma, una
quota,  stabilita  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle
finanze,  delle  risorse  attribuite al Dipartimento della Ragioneria
generale  dello  Stato  e' destinata ad un programma straordinario di
reclutamento  di  personale con elevata professionalita'. Le relative
modalita' di reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti
disposizioni  in  materia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Riordino, trasformazione e soppressione enti pubblici
482.  All'articolo  28  della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di
ridurre   il   complesso   della   spesa   di   funzionamento   delle
amministrazioni   pubbliche,   di   incrementare  l'efficienza  e  di
migliorare  la  qualita'  dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da
emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle
finanze  e  con  il  Ministro  interessato, sentite le organizzazioni
sindacali  per  quanto  riguarda  i  riflessi  sulla destinazione del
personale,   procede   al   riordino,   alla  trasformazione  o  alla
soppressione   e  messa  in  liquidazione  degli  enti  ed  organismi
pubblici,  nonche' di strutture amministrative pubbliche nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
Fissazione dei principi e criteri direttivi
a)  fusione  degli  enti,  organismi  e  strutture pubbliche comunque
denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o  complementari, con
conseguente   riduzione  della  spesa  complessiva  e  corrispondente
riduzione del contributo statale di funzionamento;
b)  trasformazione  degli enti ed organismi pubblici che non svolgono
funzioni  e  servizi  di  rilevante interesse pubblico in soggetti di
diritto  privato  ovvero  soppressione  e messa in liquidazione degli
stessi  secondo le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n.
1404,  e  successive  modificazioni,  fermo  restando quanto previsto
dalla  lettera  d) del presente comma, nonche' dall'articolo 9, comma
1-bis,   lettera  c),  del  decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c)   razionalizzazione   e   riduzione   degli  organi  di  indirizzo
amministrativo, gestione e consultivi;
d)  per  gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde
delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione;
e)  abrogazione  delle  disposizioni  legislative  che prescrivono il
finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato
o  di  altre  amministrazioni  pubbliche,  degli  enti  ed  organismi
pubblici  soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti
di diritto privato ai sensi della lettera b)";
b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.
Risparmio di spesa
483.  Dall'attuazione  del  comma  482 deve derivare un miglioramento
dell'indebitamento  netto  non  inferiore  a  205 milioni di euro per
l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di
euro  a  decorrere  dall'anno 2009. A tal fine, entro il 30 settembre
2007,  il  Governo  da'  conto dei provvedimenti adottati in apposito
documento allegato alla relazione di cui al comma 480.
Immobili delle gestioni liquidatorie trasferiti a Fintecna
484.  La societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del
decreto-legge  15  aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15  giugno  2002,  n.  112, acquista nell'anno 2007 gli
immobili  delle  gestioni  liquidatorie  di cui alla legge 4 dicembre
1956,  n.  1404,  e successive modificazioni, per un controvalore non
inferiore a 180 milioni di euro.
Ambito contribuzione obbligatoria in favore ONAOSI
485. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306,
come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e' sostituita dalla seguente:
"e)  il  contributo  obbligatorio  di  tutti  i  sanitari  dipendenti
pubblici,  iscritti  ai  rispettivi ordini professionali italiani dei
medici  chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura
e   con   modalita'   di   versamento   fissate   dal   Consiglio  di
amministrazione   della   fondazione   con  regolamenti  soggetti  ad
approvazione  dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma
2,  del  decreto  legislativo  30  giugno  1994, n. 509, e successive
modificazioni".
Modifiche alla disciplina per la liquidazione degli enti disciolti
486.  I  commi  89,  90  e 91 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono sostituiti dai seguenti:
Soppressione IGED
"89.  L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti
del  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia  e delle finanze e' soppresso. Con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  le competenze dell'Ispettorato sono
attribuite  ad uno o piu' Ispettorati generali del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
90.  Il  personale  adibito,  alla  data  di  entrata in vigore della
presente  disposizione, alle procedure di liquidazione previste dalla
legge  4  dicembre  1956,  n.  1404,  e  successive modificazioni, e'
destinato  alle altre attivita' istituzionali del citato Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato.
91.  Alla  definizione  delle  pregresse  posizioni previdenziali del
personale  degli  enti  soppressi,  per il quale non sia stata ancora
effettuata,  ai  sensi  degli  articoli  74,  75 e 76 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e della legge
27  ottobre  1988,  n.  482,  la  ricongiunzione  dei servizi ai fini
dell'indennita'  di  anzianita'  e  del  trattamento  integrativo  di
previdenza,  provvede  la  gestione  previdenziale di destinazione di
detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  disposizione,  l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, limitatamente ai
trattamenti   pensionistici   integrativi   relativi  alla  soppressa
gestione  sanitaria,  concordano con il Dipartimento della Ragioneria
generale  dello  Stato  del  Ministero dell'economia e delle finanze,
anche  in  via  presuntiva  e  a  completa definizione delle predette
posizioni   previdenziali,  l'ammontare  dei  capitali  di  copertura
necessari.  L'INPS  e  l'INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di
perfezionamento  dell'accordo  con  il  Dipartimento della Ragioneria
generale  dello  Stato,  al  Ministero  dell'economia e delle finanze
nelle   vertenze   innanzi   al   giudice   ordinario   e   a  quello
amministrativo,  concernenti le pregresse posizioni previdenziali del
personale degli enti soppressi".
Utilizzo personale ex IGED
Posizioni previdenziali
Remunerazione  servizi  resi  FINTECNA per liquidazione e contenzioso
enti pubblici
487.  L'ammontare  della  remunerazione di cui al capitolo 2835 dello
stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze  per  l'anno  finanziario  2006  e  successivi e' annualmente
determinato  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze
con  riferimento  ai servizi resi nell'anno precedente dalla societa'
di  cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15
aprile  2002,  n.  63,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno  2002,  n.  112,  per  la  gestione  della  liquidazione e del
contenzioso  degli  enti  pubblici,  nel limite dello stanziamento di
bilancio a legislazione vigente.
Chiusura  liquidazione  ex  gruppo EFIM; trasferimento a Fintecna del
patrimonio attivo e passivo
488.  Sono  trasferiti  alla  societa'  FINTECNA o a societa' da essa
interamente  controllata,  con ogni loro componente attiva e passiva,
ivi  compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di
EFIM  in  liquidazione  coatta  amministrativa  e  delle  societa' in
liquidazione  coatta  amministrativa interamente controllate da EFIM.
Detti  patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato
dal  residuo  patrimonio  della societa' trasferitaria. Alla data del
trasferimento  sono  chiuse  le liquidazioni coatte amministrative di
EFIM  e  delle  predette  societa',  con conseguente estinzione delle
stesse  e con contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari
liquidatori.  La societa' trasferitaria procede alla cancellazione di
tali societa' dal registro delle imprese.
Decorrenza dei termini per il trasferimento dei patrimoni di EFIM
489.  Il  trasferimento  di cui al comma 488 decorre dal quindicesimo
giorno   successivo   alla   data   di   presentazione  al  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   del   rendiconto  finale  delle
liquidazioni coatte amministrative, che e' presentato dal commissario
liquidatore  di  EFIM  in  liquidazione  coatta  amministrativa entro
centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge.  Al  predetto  commissario  devono  essere  comunicati, almeno
centoventi  giorni  prima,  i rendiconti finali delle procedure delle
societa' di cui al comma 488.
Adempimenti Commissario liquidatore di EFIM e collegio periti
490.  Per  il  trasferimento  dei  patrimoni  di cui al comma 488, il
commissario   liquidatore   di   EFIM   predispone   una   situazione
patrimoniale  di  riferimento  tenendo conto del rendiconto finale di
cui  al  comma 489. Un collegio di tre periti verifica, entro novanta
giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale e predispone, sulla
base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della
liquidazione  dei  patrimoni  trasferiti.  Tale valutazione deve, tra
l'altro,  tenere conto delle garanzie di cui al comma 491, nonche' di
tutti  i  costi  e  gli  oneri  necessari  per il completamento della
liquidazione  di detti patrimoni, individuando altresi' il fabbisogno
finanziario  stimato  per  la chiusura della liquidazione medesima. I
componenti del collegio sono designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla
societa'  trasferitaria  e  il  presidente  e'  scelto  dal Ministero
dell'economia  e  delle finanze. L'importo massimo del compenso per i
periti e' determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con
il decreto di cui al comma 497 ed e' ad esclusivo carico delle parti.
Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo  per  il trasferimento stesso, che e' corrisposto dalla
societa'  trasferitaria  al  Ministero dell'economia e delle finanze,
fermo restando quanto previsto al comma 494.
Adempimenti societa' trasferitaria.
491.  Effettuato  il trasferimento, la societa' trasferitaria procede
alla  liquidazione  dei  patrimoni  trasferiti,  avendo  per scopo la
finale  monetizzazione  degli  attivi, la piu' celere definizione dei
rapporti  creditori  e  debitori  e  dei  contenziosi  in  corso e il
pagamento  dei  creditori  dei  patrimoni  trasferiti, assicurando il
rigoroso  rispetto  del principio della separatezza di tali patrimoni
dal  proprio.  La  societa' trasferitaria non risponde con il proprio
patrimonio  dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti
in  base  alla  presente  legge, ivi compresi quelli sostenuti per la
liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti
continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo
5  del  decreto-legge  19  dicembre  1992,  n.  487,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1993, n. 33, e successive
modificazioni. Le disponibilita' finanziarie rivenienti e conseguenti
ai  trasferimenti  di cui ai commi da 488 a 497 devono affluire su un
apposito  conto  corrente  infruttifero da aprire presso la Tesoreria
centrale   per   conto   dello   Stato,   intestato   alla   societa'
trasferitaria.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  e'  fissato,  tenendo conto del fabbisogno finanziario, come
individuato  ai  sensi  del  comma  490,  l'ammontare  delle  risorse
finanziarie   tratte  dal  predetto  conto  corrente  infruttifero  e
depositate  presso  il  sistema  bancario  per le esigenze urgenti ed
improcrastinabili    relative   alla   liquidazione   dei   patrimoni
trasferiti.
Subentro  societa'  trasferitaria  nei  processi nei quali sono parti
EFIM e le societa' controllate in liquidazione coatta amministrativa
492. Dalla data del trasferimento, la societa' trasferitaria subentra
automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono
parti EFIM in liquidazione coatta amministrativa e le societa' di cui
al   comma  488,  in  luogo  di  essi,  senza  che  si  faccia  luogo
all'interruzione dei processi e senza mutamento del rito applicabile.
Le  spese  legali  e di consulenza tecnica relative a tali processi o
alle   eventuali  transazioni  non  possono  comunque  superare,  per
ciascuna  vertenza  comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio,
l'ammontare di 300.000 euro.
Destinazione eventuale attivo
493.  Al  termine  della  liquidazione  dei  patrimoni trasferiti, il
collegio  dei  periti  di  cui  al  comma  490  determina l'eventuale
maggiore  importo  risultante  dalla differenza tra l'esito economico
effettivo   consuntivato   alla  chiusura  della  liquidazione  e  il
corrispettivo versato di cui al medesimo comma 490. Di tale eventuale
maggiore  importo,  detratto  il  costo  della valutazione, il 70 per
cento  e'  attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e la
residua  quota  del  30  per  cento  e'  di competenza della societa'
trasferitaria  in  ragione  del  migliore  risultato conseguito nella
liquidazione.
Assunzione  funzioni  commissario liquidatore da parte della societa'
trasferitaria
494.  Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle
liquidazioni  coatte  amministrative  delle  societa' non interamente
controllate,  direttamente  o  indirettamente da EFIM in liquidazione
coatta  amministrativa,  nella  stessa  data  di  cui  al comma 489 i
commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la
funzione   di  commissario  liquidatore  e'  assunta  dalla  societa'
trasferitaria.  Il trasferimento delle funzioni e' disciplinato dalle
vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.
Esenzione fiscale atti relativi alla liquidazione
495.  Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui
ai  commi  da  488  a 494 sono esenti da qualunque imposta, diretta o
indiretta,  tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque  inteso o
denominato.
Estensione a societa' ITALTRADE
496.  Le  disposizioni  di cui ai commi da 488 a 495 si applicano, in
quanto compatibili, alla societa' ITALTRADE Spa in liquidazione.
modalita' attuative trasferimenti
497.  Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o
piu'  decreti i criteri e le modalita' di attuazione dei commi da 488
a 496.
Decadenza Commissari liquidatori amministrazioni straordinarie
498.  I  commissari  liquidatori,  nominati  a norma dell'articolo 7,
comma  3,  della  legge  12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di
amministrazione   straordinaria  disciplinate  dal  decreto-legge  30
gennaio  1979,  n.  26,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile  1979,  n.  95,  e  successive  modificazioni,  e i commissari
straordinari    nominati    nelle    procedure   di   amministrazione
straordinaria  disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270,  e  dal  decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non
confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con
proprio  decreto,  puo'  disporre  l'attribuzione  al medesimo organo
commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico
relativo  a  piu'  procedure  che si trovano nella fase liquidatoria,
dando  mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei
servizi  generali  e  degli  affari  comuni, al fine di assicurare le
massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con
il  medesimo decreto l'incarico di commissario puo' essere attribuito
a  studi  professionali associati o a societa' tra professionisti, in
conformita'  a  quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera
b),   del   regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive
modificazioni.
Riduzione numero commissari liquidatori
499.  Il  numero  dei  commissari  nominati o confermati ai sensi del
comma  498  non  puo'  superare la meta' del numero dei commissari in
carica  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge. Gli
stessi  stipulano  convenzioni  con  i professionisti la cui opera si
rende necessaria nell'interesse della procedura, al fine di ridurre i
costi a carico dei creditori.
Criteri   per   determinazione  e  liquidazione  Compensi  Commissari
liquidatori
500.  Con  decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
nel  termine  di  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione e
la   liquidazione  dei  compensi  dovuti  ai  commissari  liquidatori
nominati    nelle    procedure   di   amministrazione   straordinaria
disciplinate  dal  decreto-legge  30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni,  tenuto  conto dei criteri previsti dal regolamento di
cui  al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n.
570,  nonche'  delle  modifiche  e  degli adattamenti suggeriti dalla
diversita' delle procedure.
Fissazione dei compensi
501.  Il  compenso  dei commissari di cui al comma 498 e' determinato
nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi
assegnate ridotto del 30 per cento.
Misure  urgenti per la ristrutturazione di grandi imprese in stato di
insolvenza.  Facolta'  di  costituzione  di parte civile da parte del
Commissario straordinario.
502.  All'articolo  8  del  decreto-legge  23  dicembre 2003, n. 347,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. La facolta' prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo
n.  270 e' esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi
dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato
con  assunzione, la medesima facolta' e' esercitata, dopo la chiusura
della  procedura  a norma dell'articolo 4-bis, comma 11, del presente
decreto  dall'assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura
della  procedura,  il  commissario  straordinario e' costituito parte
civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione anche se
e'  scaduto  il  termine  previsto  dall'articolo  79  del  codice di
procedura penale".
Trasformazione Sogesid S.p.A.
503.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare,
sentito   il   Ministero   delle  infrastrutture,  e'  autorizzato  a
procedere,  entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della  presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine
di  renderla  strumentale  alle  esigenze  e  finalita' del Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare, anche
procedendo  a  tale  scopo  alla fusione per incorporazione con altri
soggetti,  societa'  e  organismi  di  diritto  pubblico che svolgono
attivita' nel medesimo settore della SOGESID Spa.
Scioglimento  organi  Sogesid e nomina di Commissario straordinario e
subcommissario
504.  Per  la realizzazione delle finalita' di cui al comma 503, alla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, gli organismi di
amministrazione  della  SOGESID  Spa  sono sciolti e sono nominati un
Commissario  straordinario  e  un  subcommissario,  con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare, sentito il
Ministro delle infrastrutture.
Ambito di applicazione delle disposizioni di contenimento
505.  A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo
1,  commi  9,  10,  11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  e  successive  modificazioni, si applicano alle amministrazioni
pubbliche  inserite  nel  conto  economico consolidato della pubblica
amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano
salve  le  esclusioni  previste  dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per
quanto  riguarda  le  spese di personale, le predette amministrazioni
adeguano   le   proprie  politiche  ai  principi  di  contenimento  e
razionalizzazione  di  cui alla presente legge. Il presente comma non
si applica agli organi costituzionali.
Esclusione  di  alcuni  enti  pubblici dalla riduzione delle spese di
funzionamento
506.  Agli  enti  pubblici  di  ricerca,  all'Istituto  nazionale  di
economia  agraria, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti
e  la nutrizione, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura,  all'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente e per i
servizi  tecnici  e  alle  agenzie  regionali  per l'ambiente, non si
applica  l'articolo  22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n.
248.
Contenimento  spesa mediante accantonamento e indisponibilita' di una
quota  delle dotazioni delle unita' previsionali di base iscritte nel
bilancio dello Stato
507.  Per  gli  esercizi  2007,  2008  e  2009, e' accantonata e resa
indisponibile,  in  maniera  lineare,  con  esclusione  degli effetti
finanziari   derivanti   dalla   presente   legge,  una  quota,  pari
rispettivamente  a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a
4.922  milioni  di euro, delle dotazioni delle unita' previsionali di
base  iscritte  nel  bilancio dello Stato, anche con riferimento alle
autorizzazioni   di   spesa   predeterminate   legislativamente,  con
esclusione  del  comparto  della  radiodiffusione  televisiva locale,
relative  a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti
ad  amministrazioni  pubbliche  (categoria  4),  con  esclusione  dei
trasferimenti  a  favore della protezione civile, del Fondo ordinario
delle  universita'  statali,  degli  enti  territoriali,  degli  enti
previdenziali  e  degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti
correnti  (categorie  5,  6  e  7),  con esclusione dei trasferimenti
all'estero  aventi  natura  obbligatoria,  delle pensioni di guerra e
altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e
di assistenza sociale, nonche' alle confessioni religiose di cui alla
legge  20  maggio  1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre
uscite  correnti  (categoria  12) e alle spese in conto capitale, con
esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una
quota  pari  al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree
sottoutilizzate,  dei  limiti di impegno gia' attivati, delle rate di
ammortamento  mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle
acquisizioni  di  attivita' finanziarie. Ai fini degli accantonamenti
complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle unita' previsionali
di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero della pubblica
istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare,
per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del
triennio  2007-2009.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  da  adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il
31  marzo  di  ciascun  anno  del  triennio 2007-2009, possono essere
disposte  variazioni  degli  accantonamenti  di cui al primo periodo,
anche interessando diverse unita' previsionali relative alle suddette
categorie   con   invarianza   degli   effetti   sul   fabbisogno   e
sull'indebitamento  netto  della  pubblica  amministrazione, restando
preclusa la possibilita' di utilizzo di risorse di conto capitale per
disaccantonare  risorse  di  parte  corrente. Lo schema di decreto e'
trasmesso   al   Parlamento   per  l'acquisizione  del  parere  delle
Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.
Incentivi alle amministrazioni per ulteriori effetti di risparmio.
508.   Il   Ministro   competente,   di   concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle finanze, puo' comunicare all'Ufficio centrale
del  bilancio  ulteriori  accantonamenti  aggiuntivi  delle dotazioni
delle  unita'  previsionali  di  parte  corrente del proprio stato di
previsione,  fatta  eccezione  per le spese obbligatorie e per quelle
predeterminate  legislativamente,  da destinare a consuntivo, per una
quota   non  superiore  al  30  per  cento,  ad  appositi  fondi  per
l'incentivazione,  mediante contrattazione integrativa, del personale
dirigente  e  non  dirigente  che  abbia  contribuito direttamente al
conseguimento  degli  obiettivi  di efficienza e di razionalizzazione
dei processi di spesa.
Taglio lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tab. C
509.  Le  dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
Tabella  C  allegata  alla  presente  legge  sono ridotte, in maniera
lineare,  per  un  importo  complessivo pari a euro 126,4 milioni per
l'anno  2007,  a  euro  335,4  milioni  per l'anno 2008 e a euro 11,4
milioni per l'anno 2009.
Proroga  termine  per  interventi  a favore dei territori di Umbria e
Marche
510.   Nell'ambito   delle   risorse   disponibili,   in   attuazione
dell'articolo  3,  comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i
termini  previsti  dall'articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
Istituzione  Fondo compensazione degli effetti finanziari conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali
511.  Nello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di
520  milioni  di  euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione
degli   effetti   finanziari  non  previsti  a  legislazione  vigente
conseguenti  all'attualizzazione  di contributi pluriennali, ai sensi
del  comma  177-bis  dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del
Fondo  per  le  finalita'  di  cui  al  primo periodo si provvede con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento,  per  il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.
Procedura per utilizzo contributi pluriennali.
512.  Dopo il comma 177 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e' inserito il seguente:
"177-bis.  In  sede  di  attuazione  di  disposizioni legislative che
autorizzano  contributi  pluriennali,  il  relativo  utilizzo,  anche
mediante  attualizzazione,  e'  disposto  con  decreto  del  Ministro
competente,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  previa  verifica  dell'assenza  di effetti peggiorativi sul
fabbisogno  e  sull'indebitamento  netto  rispetto  a quelli previsti
dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari
non  previsti  a  legislazione  vigente  gli  stessi  possono  essere
compensati   a   valere   sulle   disponibilita'  del  Fondo  per  la
compensazione   degli  effetti  conseguenti  all'attualizzazione  dei
contributi   pluriennali.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si
applicano  anche  alle  operazioni  finanziarie poste in essere dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge
30   dicembre   2004,  n.  311,  a  valere  sui  predetti  contributi
pluriennali,  il  cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le
amministrazioni   interessate  sono,  inoltre,  tenute  a  comunicare
preventivamente   al   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del
tesoro,  all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle
operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare".
Assunzioni nella Polizia di Stato
513.  Per  l'anno  2007,  a  valere  sul  fondo  di  cui  al comma 96
dell'articolo  1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente
incrementato,  per  gli  anni  2007,  2008 e 2009, di 31,1 milioni di
euro,  i  Corpi  di  polizia  sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad
effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non
superiore  a  2.000 unita'. In questo contingente sono compresi 1.316
agenti  della  Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai
sensi  del  decreto-legge  27 settembre 2006, n. 260, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti
a  tempo  indeterminato  a  decorrere  dal  1o  gennaio  2007  con le
modalita' previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n.  272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006,
n. 49.
Assunzioni per il Corpo dei vigili del fuoco
514.  Per l'anno 2007 e' autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007,
l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.
Reclutamenti straordinari per l'Arma dei carabinieri
515.  Per l'anno 2007, per esigenze connesse con la prevenzione ed il
contrasto  del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita'
organizzata,   l'Arma  dei  carabinieri  e'  autorizzata,  in  deroga
all'articolo  1,  comma  95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
effettuare  reclutamenti  straordinari, entro un limite di spesa di 5
milioni  di  euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2008.  Con  decreto del Ministro della difesa, adottato di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla
distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.
Reclutamenti straordinari per il Corpo della guardia di finanza
516.  Per  l'anno  2007,  al  fine  di  garantire  il  consolidamento
dell'azione  di  contrasto  all'economia  sommersa,  nonche' la piena
efficacia   degli  interventi  in  materia  di  polizia  economica  e
finanziaria,  il  Corpo  della  guardia di finanza e' autorizzato, in
deroga  all'articolo  1,  comma  95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  ad  effettuare  reclutamenti  straordinari,  entro un limite di
spesa  di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a
decorrere  dall'anno  2008.  Con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze, adottato di concerto con il Ministro per le riforme e
le  innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il
predetto  limite  di  spesa,  alla  distribuzione  nei vari gradi dei
relativi reclutamenti.
Reclutamento di magistrati ordinari
517. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma
95,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  il  reclutamento di
magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
Reclutamento  di  magistrati  amministrativi  e contabili, avvocati e
procuratori dello Stato
518. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma
95,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  il  reclutamento di
magistrati  amministrativi  e  contabili,  di  avvocati e procuratori
dello  Stato,  entro  il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per
l'anno  2007  e  di 5,671 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
Alla  ripartizione  delle  predette  assunzioni, si provvede mediante
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  adottato  su
proposta  del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
Stabilizzazione  di  personale  non  di  ruolo  presso  le  pubbliche
amministrazioni per l'anno 2007
519.  Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui
al  comma  513  e'  destinata  alla  stabilizzazione  a  domanda  del
personale  non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno
tre  anni,  anche  non continuativi, o che consegua tale requisito in
virtu'   di  contratti  stipulati  anteriormente  alla  data  del  29
settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche
non  continuativi,  nel quinquennio anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste
da  norme  di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale
assunto  a  tempo  determinato mediante procedure diverse si provvede
previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano
ad   avvalersi   del   personale   di   cui   al  presente  comma,  e
prioritariamente  del  personale di cui all'articolo 23, comma 1, del
decreto   legislativo   8   maggio   2001,   n.   215,  e  successive
modificazioni,  in  servizio  al  31  dicembre 2006, nelle more della
conclusione  delle  procedure  di  stabilizzazione.  Nei  limiti  del
presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al personale che risulti
iscritto  negli  appositi  elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  da  almeno  tre anni ed abbia
effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del
Ministro  dell'interno,  fermo  restando  il  possesso  dei requisiti
ordinari  per  l'accesso  alla qualifica di vigile del fuoco previsti
dalle  vigenti  disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione,  nonche'  modalita' abbreviate per il corso di formazione.
Le  assunzioni  di  cui al presente comma sono autorizzate secondo le
modalita'  di  cui  all'articolo  39,  comma  3-ter,  della  legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Costituzione   Fondo   per   Stabilizzazione  personale  ricercatori,
tecnologi, tecnici e personale impiegato in attivita' di ricerca
520.  Per  l'anno  2007,  per  le  specifiche  esigenze degli enti di
ricerca,  e'  costituito,  nello  stato  di  previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  un  apposito fondo, destinato alla
stabilizzazione   di  ricercatori,  tecnologi,  tecnici  e  personale
impiegato in attivita' di ricerca in possesso dei requisiti temporali
e  di  selezione  di  cui  al  comma  519, nonche' all'assunzione dei
vincitori  di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro
per  l'anno  2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008.
All'utilizzo   del   predetto  fondo  si  provvede  con  decreto  del
Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,  da  adottare,  previa
deliberazione  del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni
vigilanti,  su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato.
Stabilizzazione personale
521.  Le  modalita'  di  assunzione  di  cui  al  comma  519  trovano
applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 1,
commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso
dei  requisiti  previsti  dal  citato  comma  519,  fermo restando il
relativo  onere  a  carico  del fondo previsto dall'articolo 1, comma
251,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  fatto salvo per il
restante  personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della
stessa legge n. 266 del 2005.
BBCCAA, Giustizia, INPDAP, APAT, CNIPA, ENPALS, CFS
Assunzioni Corpo forestale dello Stato
522.  Al  fine  di  potenziare l'attivita' di sorveglianza nelle aree
naturali  protette  di  rilievo  internazionale e nazionale, ai sensi
dell'articolo  19  della  legge  6  dicembre  1991,  n. 394, il Corpo
forestale  dello Stato e' autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1o
gennaio  2007,  in  deroga  all'articolo  1, comma 95, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico
per  500  allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo
1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari
a  2,2  milioni  di  euro  per l'anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a
decorrere   dall'anno   2008,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 4, comma
7,  della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui
al   decreto   legislativo  18  maggio  2001,  n.  227.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Assunzione personale per parziale turn-over
523.  Per  gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche
ad  ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  le  agenzie,  incluse le agenzie
fiscali  di  cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30
luglio  1999,  n.  300, e successive modificazioni, gli enti pubblici
non  economici  e  gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4,
del   decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni,  possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato  nel  limite  di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento   di   quella   relativa  alle  cessazioni  avvenute  nell'anno
precedente.  Il limite di cui al presente comma si applica anche alle
assunzioni   del   personale   di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni. Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni
di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse
con  la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14
novembre  2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
ed  alla  legge  23  agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.
Corso-concorso per segretari comunali e provinciali
524.  L'Agenzia  autonoma  per  la  gestione  dell'albo dei segretari
comunali  e  provinciali  procede  a  bandire  il corso- concorso per
l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali secondo le
vigenti  disposizioni  normative.  Il corso-concorso, fermo restando,
per  il  resto, quanto previsto dalle norme vigenti, ha una durata di
nove  mesi  ed  e' seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso
uno o piu' comuni. Durante il corso e' prevista una verifica volta ad
accertare l'apprendimento.
Assunzioni Corpo di polizia penitenziaria
525.   Per   l'anno   2007,   le  vacanze  organiche  nei  ruoli  dei
sovrintendenti  e  degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria
di  cui  alla  tabella  A  allegata al decreto legislativo 30 ottobre
1992,  n.  443,  come  sostituita dalla tabella F allegata al decreto
legislativo  21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le
assunzioni  di  agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del
ruolo  degli  agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante
assunzione,  a  domanda,  degli agenti ausiliari del Corpo di polizia
penitenziaria,  reclutati  ai  sensi  dell'articolo  6 della legge 30
novembre  2000,  n.  356,  e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre
2000,  n. 388, anche se cessati dal servizio nel limite di 500 unita'
e  comunque,  entro  un limite di spesa annua di 15 milioni di euro a
decorrere  dall'anno  2007.  Le conseguenti posizioni di soprannumero
nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei
passaggi  per  qualunque  causa  del  personale  del predetto ruolo a
quelli  dei  sovrintendenti  e  degli  ispettori.  Ferme  restando le
procedure  di  autorizzazione  di  cui  al comma 536, con decreto del
Ministro della giustizia sono definiti i requisiti e le modalita' per
le  predette  assunzioni,  nonche'  i criteri per la formazione della
relativa   graduatoria   e  le  modalita'  abbreviate  del  corso  di
formazione,  anche  in  deroga  agli  articoli  6  e  7  del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Stabilizzazione  personale  per gli anni 2008 e 2009. Stabilizzazione
specifica per il Corpo dei vigili del fuoco
526.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  523  possono  altresi'
procedere,  per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di
personale  non  dirigenziale  complessivamente  corrispondente ad una
spesa  pari  al  40  per  cento  di  quella  relativa alle cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente, alla stabilizzazione del rapporto di
lavoro  del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519.
Nel  limite  del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo
nazionale  dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo
indeterminato  delle  forme di organizzazione precaria del lavoro, e'
autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli
articoli  6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che,
alla  data  del  1o  gennaio  2007,  risulti  iscritto negli appositi
elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo
2006,  n.  139,  da  almeno  tre anni ed abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno,
fermo  restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla
qualifica  di  vigile  del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni,
sono  stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita'
abbreviate per il corso di formazione.
Ulteriori  assunzioni,  nelle  amministrazioni  dello  Stato anche ad
ordinamento autonomo per indifferibili esigenze di servizio
527.   Per   fronteggiare   indifferibili  esigenze  di  servizio  di
particolare  rilevanza,  per  ciascuno  degli  anni  2008  e 2009, le
amministrazioni  di  cui  al comma 523 non interessate al processo di
stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543, possono procedere ad
ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita',  nel  limite  di  un  contingente complessivo di personale
corrispondente  ad  una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a
regime.  A  tale  fine  e' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  con uno
stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni
di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010.  Per  ciascuno  degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa
pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di
euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le
modalita'  di  cui  all'articolo  39,  comma  3-ter,  della  legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Stabilizzazione contratti formazione e lavoro
528.  Le  procedure  di  conversione  in  rapporti  di lavoro a tempo
indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi
dell'articolo  1,  comma  243,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
ovvero  in  essere  alla  data  del 30 settembre 2006, possono essere
attuate  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  nel  limite  dei  posti  disponibili in organico. Nell'attesa
delle  procedure  di conversione di cui al presente comma i contratti
di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007.
Riserva  posti  per  co.co.co  nelle  procedure  per  l'assunzione di
personale a tempo determinato
529.  Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate
al  comma  523,  che  procedono  all'assunzione  di personale a tempo
determinato,  nei  limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis
dell'articolo  36  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165,
nonche'  dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative
prove  selettive  riservano una quota del 60 per cento del totale dei
posti  programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o piu'
contratti  di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata
complessiva  di  almeno  un anno raggiunta alla data del 29 settembre
2006,  attraverso  i  quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze
attinenti alle ordinarie attivita' di servizio.
Modalita'   di   reclutamento   del   personale  dell'amministrazione
economico finanziaria, compreso quello delle agenzie fiscali
530.  Al  fine  di  potenziare  l'azione di contrasto dell'evasione e
dell'elusione   fiscale,   nonche'   l'attivita'  di  monitoraggio  e
contenimento  della spesa, una quota parte, stabilita con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse previste per il
finanziamento  di  specifici  programmi  di  assunzione del personale
dell'amministrazione economico-finanziaria, e' destinata alle agenzie
fiscali.    Le    modalita'    di    reclutamento    del    personale
dell'amministrazione   economico-finanziaria,  incluso  quello  delle
agenzie  fiscali,  sono  definite, anche in deroga ai limiti previsti
dalle  vigenti  disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2005, n. 248.
Modificazioni  disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione
finanziaria
531.  All'articolo  12,  comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n.
140,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "attivita' di controllo fiscale," sono inserite le
seguenti:  "dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano
determinato  il  disconoscimento  in  via  definitiva di richieste di
rimborsi o di crediti d'imposta,";
b)  dopo  le  parole: "di tali risorse" sono inserite le seguenti: ",
per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione
a quelle di rispettiva competenza,";
c)  le  parole:  "con  effetto  dall'anno 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2004 e 2005";
d)  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con effetto dall'anno
2006,  le  predette  percentuali sono determinate ogni anno in misura
tale  da  destinare alle medesime finalita' un livello di risorse non
superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento".
Indennita' di trasferta personale Agenzie fiscali
532.  Al  comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n.  266,  e  successive  modificazioni,  sono  aggiunte,  in fine, le
seguenti parole: ", nonche' al personale delle agenzie fiscali".
Riduzione delle risorse per il premio di concentrazione
533.  L'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge  17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  31  luglio 2005, n. 156, e' ridotta di 500.000 euro per
l'anno 2007.
Proroga comandi personale Poste italiane Spa.
534.  Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale
appartenente a Poste italiane Spa.
Proroga contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT
535.  All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2  dicembre  2005,  n.  248,  le  parole:  "31  dicembre  2006"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
Procedura per assunzioni. Proroga efficacia graduatorie concorsuali
536.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi  523,  526,  528  e 530 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  previa  richiesta  delle amministrazioni interessate,
corredata   da  analitica  dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute
nell'anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validita' di
cui  all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e' prorogato al 31 dicembre 2008.
Adeguamento temporale a nuovi criteri per le assunzioni
537. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
le  parole:  "A  decorrere  dall'anno  2008"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "A decorrere dall'anno 2010".
Riduzione rapporti di lavoro "flessibile"
538.  Con  effetto  dall'anno  2007, all'articolo 1, comma 187, della
legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  le  parole: "60 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "40 per cento".
soppressione Fondo mobilita'
539.  I commi 228 e 229 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono abrogati.
Integrazione categorie personale per assunzioni prioritarie
540.  All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e  successive  modificazioni,  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti
lettere:
"h-bis)   per   la   copertura  delle  posizioni  dirigenziali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri;
h-quater) del personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile".
h-quinquies)   del   personale   di   magistratura   della  giustizia
amministrativa".
Proroga autorizzazione assunzioni nelle pubbliche amministrazioni
541.  Le  assunzioni  autorizzate  per  l'anno  2006  con decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 117 del 22 maggio 2006, possono essere effettuate entro
il 30 aprile 2007.
Incremento  organico  Autorita'  garante  per  la protezione dei dati
personali
542.  Al  fine  di  perseguire  il  migliore  espletamento dei propri
compiti  istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di
controllo,  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali e'
autorizzato  ad  incrementare la propria dotazione organica in misura
non  superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista
dall'articolo  156,  comma 2, del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
nei  limiti  della  dotazione  prevista nella Tabella C allegata alla
presente legge.
Incremento organico Autorita' garanzie nelle comunicazioni.
543.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni, al fine di
perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali,
puo'  proporre  una  graduale  ridefinizione  della propria dotazione
organica  in  misura  non superiore al 25 per cento della consistenza
attuale,  mediante  le risorse ad essa assicurate in via continuativa
dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
senza  aumenti  del  finanziamento  a carico del bilancio statale. La
delibera  dell'Autorita'  recante  la  proposta  motivata  di  cui al
periodo  precedente  e'  sottoposta  al  Presidente del Consiglio dei
ministri  per l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni
e  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa
esecutiva.
Assunzione   ispettori   del   lavoro   e  immissione  nei  ruoli  di
destinazione finale del personale "riqualificato"
544. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi compiti
recati   dalla  presente  legge,  con  particolare  riferimento  alle
politiche  di  contrasto  del  lavoro sommerso e di prevenzione degli
incidenti sul lavoro e del fenomeno delle morti bianche, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato:
a)  all'immissione  in  servizio  fino a trecento unita' di personale
risultato  idoneo  in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici,
per  esami,  a  complessivi  795  posti di ispettore del lavoro, area
funzionale  C,  posizione  economica C2, per gli uffici del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo,
Basilicata,  Calabria,  Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria,  Lombardia,  Marche,  Piemonte,  Puglia,  Sardegna, Toscana,
Umbria, Veneto, Campania, Molise e Sicilia;
b)  all'immissione  nei ruoli di destinazione finale e al conseguente
adeguamento  delle  competenze  economiche, del personale in servizio
risultato   vincitore   ovvero   idoneo   nei  relativi  percorsi  di
riqualificazione.
Autorizzazione  di  spesa  per  il  Ministero  del  Lavoro  e  per la
previdenza sociale
545.  Per  l'attuazione  del comma 544, a decorrere dall'anno 2007 e'
autorizzata  la spesa annua di 8,5 milioni di euro con riferimento al
comma  544,  lettera  a),  e  di 5 milioni di euro con riferimento al
comma 544, lettera b).
Incremento risorse per la contrattazione collettiva biennio 2006-2007
546.  Ai  fini  di  quanto  disposto  dall'articolo  48, comma 1, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  le  risorse  per la
contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007
dall'articolo  1,  comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a
carico  del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2007 di 807
milioni  di  euro  e  a  decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di
euro.
Esigibilita' risorse
547.  In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la
contrattazione   collettiva   del   biennio   2006-2007,   ai   sensi
dell'articolo  41  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive  modificazioni,  in applicazione delle disposizioni di cui
al comma 546, e' reso esigibile interamente, per il medesimo biennio,
il complesso delle risorse di cui al medesimo comma 546.
Nuova procedura di certificazione contratti collettivi
548.  All'articolo  47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7.  La  procedura  di  certificazione  dei contratti collettivi deve
concludersi  entro  quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi
di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando
che,  ai  fini  dell'esame  dell'ipotesi  di  accordo  da  parte  del
Consiglio  dei  ministri, il predetto termine puo' essere sospeso una
sola  volta  e per non piu' di quindici giorni, per motivate esigenze
istruttorie  dei  comitati  di settore o del Presidente del Consiglio
dei ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro
i  successivi  sette  giorni.  La  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri  deve  comunque  essere  adottata  entro  otto  giorni dalla
ricezione  dei  chiarimenti  richiesti,  o dalla scadenza del termine
assegnato  all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in
ordine  ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni
caso  i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo
giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che e' trasmesso
dall'ARAN,  corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato
di  settore  entro  tre  giorni  dalla predetta sottoscrizione. Resta
escluso  comunque  dall'applicazione del presente articolo ogni onere
aggiuntivo  a  carico  del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in
cui  i  comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo
41,  comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del
presente articolo".
Benefici  economici  spettanti  al  personale  statale  in  regime di
diritto pubblico
549.  Le  risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23
dicembre  2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi
al  personale  statale  in  regime di diritto pubblico per il biennio
2006-2007  sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e
a  decorrere  dall'anno  2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica
destinazione,  rispettivamente,  di  304  milioni  di  euro  e di 805
milioni  di  euro  per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia  di  cui  al  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In
aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, per l'anno
2007,  la somma di 40 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la
somma  di  80  milioni di euro da destinare al trattamento accessorio
del  personale  delle  Forze  armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  in  relazione alle
speciali   esigenze  connesse  con  la  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza  pubblica,  con  la prevenzione e la repressione dei reati,
nonche'  alle  speciali  esigenze  della  difesa  nazionale, anche in
relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.
Incremento Fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno
550.   Il   Fondo  unico  di  amministrazione  per  il  miglioramento
dell'efficacia   e  dell'efficienza  dei  servizi  istituzionali  del
Ministero  dell'interno  e'  incrementato, a decorrere dal 2007, di 6
milioni di euro.
Incentivi  al  personale applicato alle attivita' di programmazione e
controllo su ANAS S.p.a. e sui concessionari autostradali
551.  Allo  scopo  del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza
delle  funzioni  di  competenza  statale in campo infrastrutturale, a
decorrere  dal  2007  e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro da
destinare, con criteri fissati in sede di contrattazione integrativa,
al  personale  applicato alle attivita' di programmazione, indirizzo,
vigilanza  tecnica  ed  operativa  e  controllo  su  ANAS  Spa  e sui
concessionari   autostradali,   nonche'   alle   attivita'   di   cui
all'articolo  1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5  luglio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 179 del 3
agosto 2006.
Risorse  per la Cassa previdenza e assistenza dipendenti ex Ministero
Infrastrutture e Trasporti
552.  A  decorrere  dal  1o  gennaio  2007, in sede di contrattazione
integrativa,  un  importo  non  superiore a un milione di euro annui,
viene   destinato   a  garantire  il  funzionamento  della  Cassa  di
previdenza  ed  assistenza  per  i dipendenti dell'ex Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  modalita' stabilite ai sensi
dell'articolo  5,  lettera a), del decreto-legge 21 dicembre 1966, n.
1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n.
14, e successive modificazioni.
Stanziamento per i dipendenti del Ministero
553.  Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, a
decorrere  dall'anno  2007  e'  stanziata  la somma di euro 7.000.000
annui per le finalita' di cui all'articolo 2-octies del decreto-legge
26  aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno  2005,  n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero della
pubblica   istruzione.   Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata somma.
della pubblica istruzione
Ammontare  complessivo  massimo  destinato  a  copertura  degli oneri
contrattuali
554.  Le  somme  di  cui  ai commi 546 e 549, comprensive degli oneri
contributivi  e  dell'IRAP  di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo
di  cui  all'articolo  11,  comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
1978, n. 468.
Disposizioni  in  materia  di  equo  indennizzo  del  personale delle
amministrazioni statali
555.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 1, commi 219, 220 e 221,
della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere
dalla  data  di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di
cura,  comprese  quelle  per  ricoveri  in  istituti  sanitari  e per
protesi,  con  esclusione  delle  cure  balneo-termali, idropiniche e
inalatorie,  sostenute  dal  personale del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco,  delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o
lesioni  riportate  nell'espletamento  di  servizi  di  polizia  o di
soccorso  pubblico, ovvero nello svolgimento di attivita' operative o
addestrative,  riconosciute  dipendenti  da  causa di servizio. Resta
ferma  la  vigente  disciplina  in  materia  prevista  dai  contratti
collettivi  nazionali  o  da  provvedimenti di recepimento di accordi
sindacali.
Per  il  personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici  diversi  dall'amministrazione  statale,  le  risorse  per i
rinnovi  contrattuali  e  per i miglioramenti economici sono a carico
dei rispettivi bilanci
556.  Per  il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti   pubblici   diversi  dall'amministrazione  statale,  gli  oneri
derivanti  dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonche'
quelli  derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale  di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi  dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.
165  del  2001.  In  sede  di  deliberazione  degli atti di indirizzo
previsti  dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione
delle  relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita
delle  retribuzioni,  ai  criteri  previsti  per  il  personale delle
amministrazioni  dello  Stato  di  cui  al  comma 546. A tale fine, i
comitati  di  settore  si  avvalgono  dei  dati disponibili presso il
Ministero  dell'economia  e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni  in  sede di rilevazione annuale dei dati concernenti
il personale dipendente.
Revisione degli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti
al  patto  di  stabilita' relativi al contenimento delle spese per il
personale
557.  Ai  fini  del  concorso  delle  autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a
695, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la
riduzione  delle spese di personale, garantendo il contenimento della
dinamica   retributiva   e   occupazionale,   anche   attraverso   la
razionalizzazione  delle strutture burocratico-amministrative. A tale
fine,  nell'ambito  della propria autonomia, possono fare riferimento
ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a
543   del   presente   articolo,  per  quanto  attiene  al  riassetto
organizzativo;  b)  articolo  1, commi 189, 191 e 194, della legge 23
dicembre  2005,  n.  266,  per  la  determinazione  dei  fondi per il
finanziamento  della  contrattazione  integrativa  al fine di rendere
coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione
della   spesa  complessiva  di  personale.  Le  disposizioni  di  cui
all'articolo  1,  comma  98,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
all'articolo  1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  fermo  restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per
gli  anni  2005  e  2006,  sono  disapplicate  per gli enti di cui al
presente  comma,  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Stabilizzazione del personale delle regioni e degli enti locali
558.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle
regole del patto di stabilita' interno, possono procedere, nei limiti
dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale
non  dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni,
anche  non  continuativi,  o che consegua tale requisito in virtu' di
contratti  stipulati  anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o
che   sia   stato   in  servizio  per  almeno  tre  anni,  anche  non
continuativi,  nel  quinquennio  anteriore  alla  data  di entrata in
vigore  della  presente  legge, nonche' del personale di cui al comma
1156,  lettera  f),  purche'  sia  stato  assunto  mediante procedure
selettive  di  natura  concorsuale o previste da norme di legge. Alle
iniziative   di   stabilizzazione   del  personale  assunto  a  tempo
determinato   mediante   procedure   diverse   si   provvede   previo
espletamento di prove selettive.
Inquadramento presso regioni ed enti locali del personale proveniente
dai consorzi agrari
559.  Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi
6  e  7  dell'articolo  5  della  legge  28  ottobre  1999, n. 410, e
collocato  in  mobilita'  collettiva  alla data del 29 settembre 2006
puo'  essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali
nei  limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Riserva  posti  per  co.co.co  nelle  procedure  per  l'assunzione di
personale a tempo determinato
560.  Per  il  triennio  2007-2009 le amministrazioni di cui al comma
557,  che  procedono all'assunzione di personale a tempo determinato,
nei  limiti  e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo
36  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, nel bandire le
relative  prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per
cento  del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno
stipulato  uno  o  piu'  contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata
complessiva  di  almeno  un anno raggiunta alla data del 29 settembre
2006.
Divieto nuove assunzioni per inosservanza patto di stabilita' interno
561.  Gli  enti  che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole
del  patto  di stabilita' interno non possono procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
Limite assunzioni per gli enti fuori dal patto di stabilita'
562.  Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilita'
interno,  le  spese  di  personale,  al  lordo degli oneri riflessi a
carico  delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri
relativi   ai   rinnovi   contrattuali,   non   devono   superare  il
corrispondente  ammontare  dell'anno  2004.  Gli enti di cui al primo
periodo  possono  procedere  all'assunzione  di  personale nel limite
delle   cessazioni  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato
complessivamente  intervenute  nel  precedente  anno, ivi compreso il
personale di cui al comma 558.
Inquadramento  nei  ruoli  delle  amministrazioni presso cui prestano
servizio del personale dell'Ente Tabacchi Italiani S.p.A.
563. Il personale, gia' appartenente all'Amministrazione Autonoma dei
Monopoli   di  Stato  distaccato  presso  l'Ente  Tabacchi  Italiani,
dichiarato  in  esubero  a  seguito  di  ristrutturazioni aziendali e
ricollocato  presso  uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  9  luglio  1998, n. 283,
attualmente  inquadrato  nel  ruolo  fino  ad  esaurimento,  previsto
dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del
1998  e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del
Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  9  del  12 gennaio 2001, che ne fa esplicita
richiesta,  viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo
riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei
ruoli  degli  enti  presso  i  quali  presta  al momento servizio. Su
dichiarazione   dei   relativi   enti   e'  riconosciuta  l'eventuale
professionalita'  acquisita  con  l'assegnazione  della  qualifica  o
profili  corrispondenti.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze
provvede, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative
risorse  finanziarie,  attualmente  attestate in un unico capitolo di
spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali.
Facolta'  per  le regioni ed enti locali di finalizzare ad assunzioni
stagionali  a  progetto  quota  dei  proventi sanzioni amministrative
pecuniarie
564. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis.   La   quota   dei  proventi  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie  per  violazioni previste dal presente codice, annualmente
destinata  con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione
sulle  strade,  puo'  essere  destinata  ad  assunzioni  stagionali a
progetto  nelle  forme  di  contratti  a  tempo determinato e a forme
flessibili di lavoro".
Ridefinizione   della  disciplina  sui  vincoli  alla  spesa  per  il
personale degli enti del Servizio sanitario nazionale
565.  Per  garantire  il  rispetto  degli  obblighi  comunitari  e la
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio
2007-2009,  in  attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto
nazionale  per  la  salute,  sul  quale la Conferenza delle regioni e
delle  province  autonome,  in data 28 settembre 2006, ha espresso la
propria condivisione:
a)  gli  enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto
previsto  per  gli  anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107,
della   legge   30  dicembre  2004,  n.  311,  e,  per  l'anno  2006,
dall'articolo  1,  comma  198,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
concorrono  alla  realizzazione  degli  obiettivi di finanza pubblica
adottando  misure  necessarie a garantire che le spese del personale,
al  lordo  degli  oneri  riflessi  a  carico  delle amministrazioni e
dell'IRAP,  non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il
corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.
A  tale  fine  si  considerano  anche  le  spese per il personale con
rapporto   di   lavoro   a   tempo   determinato,  con  contratto  di
collaborazione  coordinata  e continuativa, o che presta servizio con
altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
b)  ai  fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera
a),  le  spese  di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno
2004,  delle  spese  per  arretrati  relativi  ad anni precedenti per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno
degli  anni  2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei
contratti  collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente
all'anno  2004.  Sono  comunque fatte salve, e pertanto devono essere
escluse  sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009,  le  spese  di  personale  totalmente a carico di finanziamenti
comunitari  o  privati  nonche'  le  spese relative alle assunzioni a
tempo  determinato  e  ai  contratti  di  collaborazione coordinata e
continuativa  per  l'attuazione  di progetti di ricerca finanziati ai
sensi  dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni;
c)  gli  enti  destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a),
nell'ambito   degli   indirizzi  fissati  dalle  regioni  nella  loro
autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della
spesa previsti dalla medesima lettera:
1)  individuano  la  consistenza  organica del personale dipendente a
tempo  indeterminato  in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la
relativa spesa;
2)  individuano  la  consistenza del personale che alla medesima data
del  31  dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo
determinato,   con   contratto   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni
e la relativa spesa;
3)  predispongono  un  programma  annuale di revisione delle predette
consistenze  finalizzato  alla  riduzione  della spesa complessiva di
personale.  In  tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla
lettera  a),  puo'  essere valutata la possibilita' di trasformare le
posizioni di lavoro gia' ricoperte da personale precario in posizioni
di  lavoro  dipendente  a tempo indeterminato. A tale fine le regioni
nella  definizione  degli  indirizzi  di  cui  alla  presente lettera
possono  nella  loro autonomia far riferimento ai principi desumibili
dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;
4)  fanno  riferimento,  per  la  determinazione  dei  fondi  per  il
finanziamento  della  contrattazione  integrativa,  alle disposizioni
recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre
2005,  n.  266,  al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi
stessi  con  gli  obiettivi  di  riduzione della spesa complessiva di
personale e di rideterminazione della consistenza organica;
d)  a  decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
per  gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per
gli  anni  2007  e  2008  dall'articolo  1,  comma 98, della legge 30
dicembre  2004,  n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della
legge  23  dicembre  2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate
nel presente comma;
e)   alla   verifica  dell'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi
previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007,
2008  e  2009,  nonche'  di  quelli  previsti per i medesimi enti del
Servizio  sanitario  nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della
legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  per  gli  anni  2005  e  2006 e
dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l'anno  2006,  si  provvede  nell'ambito  del  Tavolo  tecnico per la
verifica  degli  adempimenti  di  cui  all'articolo 12 dell'intesa 23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.
105  del  7 maggio 2005. La regione e' giudicata adempiente accertato
l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario
la   regione  e'  considerata  adempiente  solo  ove  abbia  comunque
assicurato l'equilibrio economico.
Assunzioni di personale Istituti zooprofilattici sperimentali
566.  Al  fine  di  dare  continuita'  alle attivita' di sorveglianza
epidemiologica,  prevenzione  e  sperimentazione di cui alla legge 19
gennaio  2001,  n.  3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono
autorizzati   a   procedere   all'assunzione  di  personale  a  tempo
indeterminato,   nei   limiti   della   dotazione  organica  all'uopo
rideterminata  e del finanziamento complessivo deliberato annualmente
dal  CIPE,  integrato  dalla  quota parte della somma di cui al terzo
periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede
prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia
in  servizio  da  almeno  tre  anni,  anche  non  continuativi, o che
consegua   tale   requisito   in   virtu'   di   contratti  stipulati
anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in
servizio  per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge purche'
abbia  superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far
data  dal  2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n.
3,  e' rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero della salute di
concerto  con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti gli
Istituti   zooprofilattici   sperimentali,   definisce  con  apposito
programma  annuale  le  attivita'  da  svolgere nonche' i criteri e i
parametri  di  distribuzione  agli stessi di quota parte del predetto
stanziamento.
Incentivazione   della   produttivita'   del   personale  delle  aree
funzionali del Ministero degli affari esteri
567. E' autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni
da  destinare,  attraverso  la  contrattazione  collettiva  nazionale
integrativa,  all'incentivazione  della  produttivita'  del personale
delle  aree  funzionali  in servizio presso il Ministero degli affari
esteri  in  relazione  all'incremento dei compiti ad esso assegnati e
connessi  al supporto delle missioni umanitarie, di stabilizzazione e
di  ricostruzione in atto, di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e
al   decreto-legge   28   agosto   2006,   n.  253,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20 ottobre 2006, n. 270, ivi incluse la
gestione e l'amministrazione degli interventi.
Risorse per il funzionamento delle sedi consolari all'estero
568.  Una  quota  delle  maggiori entrate di ciascun anno provenienti
dalla applicazione della tariffa consolare di cui all'articolo 56 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  gennaio 1967, n. 200,
certificate  con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite
di  10  milioni  di  euro annui, e' destinata al funzionamento e alla
razionalizzazione delle sedi all'estero.
Abrogazione diversa destinazione risorse
569. L'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, e' abrogato.
Contenimento spese per professionalizzazione Forze armate.
570.  Gli  oneri  previsti  dalla  tabella  A  allegata alla legge 14
novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata alla legge 23
agosto  2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d'anno
a decorrere dall'anno 2007.
Incremento organico carabinieri per la tutela del lavoro
571.  Al  fine  di  potenziare  l'attivita' ispettiva, il Comando dei
carabinieri  per  la  tutela  del  lavoro e' incrementato di sessanta
unita'  di  personale,  di  cui  tre  tenenti colonnello/maggiori, un
capitano,   venticinque   ispettori,   quattordici  sovrintendenti  e
diciassette  appuntati/carabinieri,  da  considerare  in soprannumero
rispetto  all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme
vigenti.
Arruolamenti straordinari in deroga
572.  Per le finalita' di cui al comma 571, e' autorizzato il ricorso
ad  arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unita'
di  personale,  in  deroga  a  quanto previsto dall'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Requisiti richiesti
573.  Nel  nuovo contingente di cui al comma 571 deve essere previsto
almeno  il  50  per  cento di unita' gia' in possesso di esperienza e
capacita' operativa nella materia giuslavoristica.
Potenziamento  dell'organico del Comando dei Carabinieri per la lotta
all'ecomafia e alla criminalita' ambientale
574. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all'ecomafia ed
alle  altre  forme  di  criminalita' organizzata in campo ambientale,
anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per
ottimizzare   gli  interventi  di  prevenzione  e  repressione  delle
violazioni  commesse in danno dell'ambiente sul territorio nazionale,
il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e'  autorizzato  ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando
dei  carabinieri  per  la  tutela  dell'ambiente,  che e' a tale fine
autorizzato  per l'anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari
fino  ad un massimo di venti unita' di personale, di cui sei tenenti,
dodici  ispettori  e  due  appuntati/carabinieri,  da  considerare in
soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto
dalle norme vigenti.
Riduzione trattamento economico Ministri e Sottosegretari
575.   Il  trattamento  economico  complessivo  dei  Ministri  e  dei
Sottosegretari  di  Stato  membri  del Parlamento nazionale, previsto
dall'articolo  2,  primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e'
ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Misure  di  contenimento  dei trattamenti accessori del personale non
contrattualizzato
576. Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  l'adeguamento  retributivo previsto dall'articolo 24,
commi  1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il
procedimento  di  determinazione ivi disciplinato, e' corrisposto per
gli  anni  2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, con riferimento
al  personale  con  retribuzioni  complessivamente superiori a 53.000
euro  annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione
nell'anno 2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento
Misure di contenimento trattamento economico dei dirigenti pubblici
577.  Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo  24,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  come  modificato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4
luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto  2006,  n.  248, sono anche disciplinati i criteri applicativi
dell'articolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge, sulla base
dei  medesimi  principi  e  modalita'.  Il decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  di  cui al primo periodo del presente comma
trova   applicazione   anche  nei  confronti  del  personale  di  cui
all'articolo  5,  terzo  comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, e
successive  modificazioni,  nonche' del personale di cui all'articolo
65,  comma  4,  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive  modificazioni,  in  relazione  ai trattamenti indennitari
comunque denominati in godimento.
Interpretazione  autentica  riconoscimento anzianita' di servizio per
talune figure dirigenziali della PA
578.  L'articolo  23-bis,  comma  1, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  si  interpreta  nel  senso  che  ai  dirigenti delle
pubbliche    amministrazioni,   agli   appartenenti   alla   carriera
diplomatica   e   prefettizia   nonche'   ai   magistrati   ordinari,
amministrativi  e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato,
collocati  in  aspettativa  senza assegni presso soggetti e organismi
pubblici,  e'  riconosciuta  l'anzianita' di servizio. E' fatta salva
l'esecuzione  dei  giudicati formatisi alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Partecipazione sindacale
579.  Sui  provvedimenti  di  attuazione delle disposizioni di cui ai
commi  da  404  a  577,  aventi  riflessi sull'organizzazione e sulla
gestione  dei rapporti di lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici
dipendenti,  sono  sentite  le  organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
Istituzione dell'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti
delle amministrazioni pubbliche e soppressione della Scuola superiore
della pubblica amministrazione
580.  Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni
pubbliche,  di  migliorare  la  qualita'  delle  attivita'  formative
pubbliche,  di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello
Stato  e  di  fornire  adeguato  sostegno  alle amministrazioni nella
valutazione  dei  loro  fabbisogni  formativi e nella sperimentazione
delle  innovazioni organizzative e gestionali, e' istituita l'Agenzia
per  la  formazione  dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni
pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito
indicata   come   Agenzia  per  la  formazione.  Essa  e'  dotata  di
personalita'   giuridica   di   diritto   pubblico   e  di  autonomia
amministrativa   e   contabile  e  sottoposta  alla  vigilanza  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.  La Scuola superiore della
pubblica amministrazione e' soppressa a far tempo dal 31 marzo 2007 e
le  relative  dotazioni  finanziarie, strumentali e di personale sono
trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e
passivi  e  nei relativi diritti ed obblighi. L'Istituto diplomatico,
la  Scuola  superiore  dell'amministrazione  dell'interno e la Scuola
superiore  dell'economia e delle finanze fanno parte dell'Agenzia per
la  formazione,  che  ne  coordina  l'attivita',  mantenendo  la loro
autonomia    organizzativa   e   l'inquadramento   nelle   rispettive
amministrazioni.  Il  regolamento  di  cui al comma 585 provvede alle
necessarie armonizzazioni ordinamentali.
Compiti dell'Agenzia per la formazione
581.  L'Agenzia  per  la  formazione ha i seguenti compiti: raccolta,
elaborazione   e   sviluppo  delle  metodologie  formative;  ricerca,
sviluppo,   sperimentazione  e  trasferimento  delle  innovazioni  di
processo    e    di   prodotto   delle   pubbliche   amministrazioni;
accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed
internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa;
supporto,  consulenza  e  assistenza  alle  amministrazioni pubbliche
nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento
di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.
Reclutamento e formazione dirigenti
582.   Il   reclutamento   e   la   formazione  dei  dirigenti  delle
amministrazioni   dello   Stato  e'  affidata  alla  Agenzia  per  la
formazione  ed alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e
la  formazione  del  personale delle carriere militare e dei Corpi di
polizia.  Il  reclutamento  e  la formazione dei segretari comunali e
provinciali  resta  affidato  alla  Scuola  superiore  della pubblica
amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi
altresi' per la formazione dei loro dirigenti.
Elenco  nazionale  di  istituzioni  o  organismi formativi pubblici o
privati accreditati
583.   Salvo   quanto   disposto   dal   comma   582,   le  pubbliche
amministrazioni  si  avvalgono,  per  la formazione e l'aggiornamento
professionale   dei  loro  dipendenti,  di  istituzioni  o  organismi
formativi  pubblici  o  privati  dotati  di  competenza ed esperienza
adeguate,  a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto
dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attivita'
di  accreditamento  e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle
iniziative  di  formazione  e  aggiornamento  professionale di propri
dipendenti,  da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono
alla    scelta   dell'istituzione   formativa,   mediante   procedura
competitiva tra le strutture accreditate.
Fabbisogno  annuale nuovi dirigenti dello Stato e degli enti pubblici
nazionali
584.  Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su
proposta  del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione,    sentite    le   organizzazioni   sindacali   piu'
rappresentative  nel  settore pubblico, stabilisce il numero di posti
di  dirigente  dello  Stato  e  degli enti pubblici nazionali messi a
concorso  dalla  Agenzia  per  la  formazione,  ripartendoli  tra  il
concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di
cui  all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  e  il  concorso  aperto  ai cittadini dei Paesi dell'Unione
europea in possesso di qualificata formazione universitaria.
Regolamenti  di  delegificazione  per  la  riforma  del sistema della
formazione nella P.A.
585.  Con uno o piu' regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla
data   di   entrata   in   vigore  della  presente  legge,  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta  del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e con il Ministro
dell'interno,  anche modificando le disposizioni legislative vigenti,
si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti,
a  riformare  il  sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti
delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla
modernizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche ed a riordinare le
relative  strutture  pubbliche  o  partecipate  dallo Stato, anche in
forma associativa, nonche' i loro strumenti di finanziamento, in modo
da  ridurre  l'ammontare  delle  spese  attualmente  sostenute  e  da
conseguire  consistenti  miglioramenti nella qualita' e nei risultati
dell'attivita'  formativa  e di sostegno all'innovazione, attenendosi
ai seguenti criteri:
a)   accorpamento  delle  strutture  nazionali  preposte  a  funzioni
coincidenti   o  analoghe,  con  eliminazione  di  sovrapposizioni  e
duplicazioni;
b)  precisa  indicazione  delle  missioni  e  dei compiti di ciascuna
struttura;
c)  disciplina  della  missione e dell'attivita' della Agenzia per la
formazione  come  struttura  di  governo e coordinamento unitario del
sistema  della  formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto
dai  commi  580  e 581; attribuzione all'Agenzia dei poteri necessari
per  assicurare  la razionalizzazione delle attivita' delle strutture
di  cui  al  comma 580, la realizzazione delle sinergie possibili, la
gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie;
d)  definizione  dell'organizzazione della Agenzia per la formazione,
anche  mediante  la  previsione  di autonome strutture organizzative;
definizione  dei  suoi  organi di indirizzo, direzione e supervisione
scientifica,  assicurando  una  qualificata partecipazione di esperti
della  formazione  e  della  innovazione  amministrativa,  italiani e
stranieri,  e  di  alti  dirigenti  pubblici,  individuati  anche  su
indicazione  delle  regioni,  delle  autonomie  locali  e delle parti
sociali;  istituzione  di un comitato di coordinamento presieduto dal
Presidente  dell'Agenzia  per  la  formazione e formato dai direttori
delle Scuole speciali e delle strutture autonome;
e)  ad eccezione delle Scuole di cui ai commi 580 e 582, soppressione
delle  strutture  aventi  finalita'  identiche  o  analoghe  a quelle
elencate  nel  comma  581; attribuzione all'Agenzia per la formazione
delle   relative   attivita'   e   dotazioni   umane,  strumentali  e
finanziarie,  ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e
le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; scorporo e
attribuzione  all'Agenzia  per  la  formazione  degli  uffici o delle
risorse  dedicati  o  comunque  impiegati,  nel  corso del 2006, alle
attivita'  di  cui  al predetto comma 581, nell'ambito di strutture o
organismi  pubblici  o comunque partecipati dallo Stato non destinati
alla soppressione in quanto svolgenti anche altre attivita';
f)  trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a
tempo  indeterminato,  in  servizio  presso gli organismi di cui alla
lettera  e),  oggetto  della  soppressione  o  dello  scorporo  e del
conferimento  all'Agenzia  per  la  formazione,  nei  ruoli  organici
dell'Agenzia  stessa,  secondo  i criteri di equiparazione tra figure
professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri   adottato   sulla   base   di   apposito   accordo  con  le
organizzazioni  sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici
dell'Agenzia  per  la formazione mantiene il trattamento economico in
godimento  presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto
dell'articolo  11,  commi  5  e  6, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303.
Risparmi di spesa
586.  Dalla  attuazione  dei  regolamenti  di cui al comma 585 dovra'
derivare una riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel
2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti.
Pubblicita'  delle  partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in
societa' e consorzi
587.  Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche
statali,  regionali  e  locali  sono  tenute  a  comunicare,  in  via
telematica  o  su  apposito supporto magnetico, al Dipartimento della
funzione  pubblica  l'elenco  dei consorzi di cui fanno parte e delle
societa'   a   totale   o  parziale  partecipazione  da  parte  delle
amministrazioni  medesime,  indicando  la  ragione sociale, la misura
della  partecipazione,  la durata dell'impegno, l'onere complessivo a
qualsiasi     titolo     gravante    per    l'anno    sul    bilancio
dell'amministrazione,      il      numero      dei     rappresentanti
dell'amministrazione   negli   organi   di  governo,  il  trattamento
economico complessivo a ciascuno di essi spettante.
Sanzione per mancata o incompleta comunicazione dei dati
588.  Nel  caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui
al  comma 587, e' vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo
da  parte  dell'amministrazione  interessata a favore del consorzio o
della  societa', o a favore dei propri rappresentanti negli organi di
governo degli stessi.
Conseguenze inosservanza delle disposizioni
589.  Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587
e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta
nell'anno  viene  detratta  dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a
quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.
Principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica per le
regioni
590.  Le  disposizioni  di cui ai commi 587, 588 e 589, costituiscono
per  le regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica,  ai  fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di
stabilita' e crescita dell'Unione europea.
Pubblicita' dei dati
591.  I  dati  raccolti  ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono
esposti  nel  sito  web  del Dipartimento della funzione pubblica. Il
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione riferisce annualmente alle Camere.
Armonizzazione regime previdenziale ENPALS
592.  All'articolo  43,  comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  dopo le parole: "legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono
aggiunte  le  seguenti:  ";  gli  effetti  si  estendono  anche  alle
eventuali  partite  debitorie  pregresse  a carico dell'Ente definite
alla data di entrata in vigore della presente legge".
Contenimento  e  pubblicita'  delle  retribuzioni per i dirigenti e i
titolari di incarichi pubblici
593.   Fermo   restando   quanto  previsto  al  comma  466,  per  gli
amministratori    delle    societa'    partecipate   direttamente   o
indirettamente  dallo  Stato,  la  retribuzione  dei  dirigenti delle
pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  19,  comma  6, del
decreto  legislativo  n.  165 del 2001, dei consulenti, dei membri di
commissioni  e  di  collegi  e  dei titolari di qualsivoglia incarico
corrisposto  dallo Stato, da enti pubblici o da societa' a prevalente
partecipazione  pubblica  non  quotate  in  borsa,  non puo' superare
quella  del  primo  presidente della Corte di cassazione. Nessun atto
comportante  spesa  ai  sensi  del  precedente  periodo puo' ricevere
attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione
nominativa  dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso
la  pubblicazione  sul  sito  web dell'amministrazione o del soggetto
interessato,  nonche'  comunicato al Governo e al Parlamento. In caso
di  violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il
destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo
di  danno  erariale,  di  una  somma  pari  a dieci volte l'ammontare
eccedente la cifra consentita.
Divieto  di  acquistare  o  gestire  Sedi regionali di rappresentanza
all'estero
594.  Fatti  salvi  gli uffici di rappresentanza delle regioni presso
gli  organi dell'Unione europea, non possono essere coperte con fondi
derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le
spese sostenute dalle regioni per l'acquisto o la gestione di sedi di
rappresentanza  in  Paesi esteri, o per la istituzione di uffici o di
strutture   comunque   denominate   per   la   promozione  economica,
commerciale, turistica.
Sanzione
595.  Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie
di  cui  al  comma  precedente, una cifra pari alle spese da ciascuna
regione  sostenute  nell'anno  viene  detratta  dai fondi a qualsiasi
titolo  complessivamente  trasferiti a quella regione dallo Stato nel
medesimo anno.
Principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica per le
regioni
596.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  594  e  595 costituiscono
principio  fondamentale  di  coordinamento della finanza pubblica, ai
fini  del  rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e
crescita dell'Unione europea.
Divieto  di  acquistare o gestire sedi di rappresentanza o uffici per
gli enti locali
597.  Fatti  salvi  gli  uffici  di rappresentanza delle associazioni
nazionali  degli  enti  locali presso gli organi dell'Unione europea,
non  e'  consentito  a  comuni  e province, anche in forma associata,
acquistare  o  gestire  sedi  di  rappresentanza  in  Paesi esteri, o
l'istituzione  di  uffici  o  di strutture comunque denominate per la
promozione economica, commerciale, turistica.
Divieto utilizzo fondi trasferiti dallo Stato
598.  E'  fatto  altresi' divieto a comuni e province di coprire, con
fondi  derivanti  da  trasferimenti a qualunque titolo da parte dello
Stato,  le  spese  sostenute,  anche  in forma associata, nell'ambito
delle fattispecie di cui al comma 596.
Sanzione
599.  Qualora  gli  enti locali sostengano, anche in forma associata,
spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 596, una cifra pari
alle  spese  da  ciascun  ente sostenute nell'anno viene detratta dai
fondi  a  qualsiasi  titolo  complessivamente trasferiti a quell'ente
dallo Stato nel medesimo anno.
Indennita' di trasferta personale ispettivo ENPALS e IPSEMA
600.  All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  dopo  le  parole:  "dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale  (INPS)" sono inserite le seguenti: ", dell'Ente nazionale di
previdenza  e  assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS),
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)".
Istituzione   Fondi  per  il  personale  ed  il  funzionamento  delle
istituzioni scolastiche
601.  A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e
la  celerita'  dei  processi  di  finanziamento a favore delle scuole
statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della
pubblica  istruzione,  in  apposita  unita'  previsionale  di base, i
seguenti  fondi:  "Fondo  per le competenze dovute al personale delle
istituzioni  scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del
personale  a  tempo  indeterminato  e  determinato"  e  "Fondo per il
funzionamento  delle  istituzioni  scolastiche".  Ai  predetti  fondi
affluiscono  gli  stanziamenti  dei  capitoli  iscritti  nelle unita'
previsionali  di  base  dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi
disabili",   nonche'   gli   stanziamenti   iscritti  nel  centro  di
responsabilita'  "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale
del  bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del
Ministro  della  pubblica  istruzione  sono  stabiliti  i criteri e i
parametri  per  l'assegnazione  diretta  alle istituzioni scolastiche
delle  risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa
conoscenza   delle   spese  effettuate  da  parte  delle  istituzioni
scolastiche  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  derivanti  dalla
costituzione   dei   predetti  fondi,  il  Ministero  della  pubblica
istruzione procede a una specifica attivita' di monitoraggio.
Utilizzo disponibilita' del fondo per l'offerta formativa
602.  Le  disponibilita'  iscritte  nel  fondo  di  cui alla legge 18
dicembre  1997,  n.  440,  non  utilizzate  nel  corso  dell'anno  di
competenza,  sono  utilizzate nell'esercizio successivo. La quota del
predetto  fondo  non  ripartita nell'anno 2006 e' assegnata nell'anno
2007,  alle  istituzioni  scolastiche  autonome, per il miglioramento
dell'offerta  formativa e per la formazione del personale, sulla base
di  quanto  previsto  dalla  direttiva  del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 33 del 3 aprile 2006.
Equiparazione ai collegi universitari legalmente riconosciuti
603. Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali,
nonche'   enti   ecclesiastici   che  abbiano  le  finalita'  di  cui
all'articolo  1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000,
n.  338, ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai
collegi universitari legalmente riconosciuti.
Esenzione  dal  pagamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per i
collegi universitari
604.  Ai  collegi  universitari  di  cui  al  comma  603 e' applicata
l'esenzione  dall'imposta  sul valore aggiunto prevista dall'articolo
10,  primo  comma,  numero  20),  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Interventi per rilancio scuola pubblica:
605.    Per    meglio    qualificare    il    ruolo   e   l'attivita'
dell'amministrazione  scolastica  attraverso  misure  e investimenti,
anche  di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo
della  spesa  e  diano  maggiore  efficacia  ed efficienza al sistema
dell'istruzione,  con  uno o piu' decreti del Ministro della pubblica
istruzione sono adottati interventi concernenti:
a)  nel  rispetto  della normativa vigente, la revisione, a decorrere
dall'anno  scolastico  2007/2008,  dei criteri e dei parametri per la
formazione  delle  classi  al  fine di valorizzare la responsabilita'
dell'amministrazione  e  delle  istituzioni scolastiche, individuando
obiettivi,  da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i
diversi  ordini  e gradi di scuola e le diverse realta' territoriali,
in  modo  da  incrementare  il  valore  medio  nazionale del rapporto
alunni/classe  dello  0,4.  Si  procede, altresi', alla revisione dei
criteri  e  parametri  di  riferimento  ai fini della riduzione della
dotazione   organica   del   personale   amministrativo,  tecnico  ed
ausiliario   (ATA).   L'adozione   di   interventi  finalizzati  alla
prevenzione  e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la
flessibilita'  e l'individualizzazione della didattica, anche al fine
di ridurre il fenomeno delle ripetenze;
Formazione classi
b)   il   perseguimento  della  sostituzione  del  criterio  previsto
dall'articolo  40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
l'individuazione  di  organici corrispondenti alle effettive esigenze
rilevate,  tramite  una  stretta  collaborazione  tra regioni, uffici
scolastici   regionali,   aziende   sanitarie  locali  e  istituzioni
scolastiche,  attraverso certificazioni idonee a definire appropriati
interventi formativi;
Riduzione organici ATA
c)  la  definizione  di  un  piano triennale per l'assunzione a tempo
indeterminato  di  personale  docente  per  gli  anni  2007-2009,  da
verificare  annualmente,  d'intesa  con  il Ministero dell'economia e
delle  finanze  e  con  la  Presidenza  del  Consiglio dei ministri -
Dipartimento  della funzione pubblica, circa la concreta fattibilita'
dello  stesso,  per  complessive  150.000  unita',  al  fine  di dare
adeguata  soluzione  al fenomeno del precariato storico e di evitarne
la  ricostituzione,  di  stabilizzare  e  rendere piu' funzionali gli
assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media
del   personale   docente.   Analogo  piano  di  assunzioni  a  tempo
indeterminato e' predisposto per il personale amministrativo, tecnico
ed  ausiliario  (ATA),  per  complessive  20.000  unita'.  Le  nomine
disposte  in  attuazione  dei piani di cui alla presente lettera sono
conferite  nel  rispetto  del  regime  autorizzatorio  in  materia di
assunzioni  di  cui  all'articolo  39,  comma  3-bis,  della legge 27
dicembre  1997,  n.  449.  Contestualmente all'applicazione del piano
triennale,   il   Ministro   della   pubblica   istruzione   realizza
un'attivita'  di  monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle
competenti  Commissioni  parlamentari,  anche  al fine di individuare
nuove  modalita'  di  formazione  e  abilitazione  e  di  innovare  e
aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente,
nonche' di verificare, al fine della gestione della fase transitoria,
l'opportunita'  di  procedere  a eventuali adattamenti in relazione a
quanto  previsto  nei  periodi  successivi. Con effetto dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge le graduatorie permanenti di
cui   all'articolo   1  del  decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 giugno 2004, n. 143,
sono  trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli
inserimenti  nelle  stesse  graduatorie  da effettuare per il biennio
2007-2008  per  i  docenti  gia'  in  possesso di abilitazione, e con
riserva  del  conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti
che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge,
i   corsi   abilitanti   speciali   indetti  ai  sensi  del  predetto
decreto-legge   n.   97  del  2004,  i  corsi  presso  le  scuole  di
specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali
accademici  di  secondo  livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i
corsi  di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il
corso  di  laurea  in  Scienza della formazione primaria. La predetta
riserva  si  intende  sciolta  con  il  conseguimento  del  titolo di
abilitazione.  Con  decreto  del  Ministro della pubblica istruzione,
sentito  il  Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e'
successivamente  disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi
dei   docenti  inclusi  nelle  predette  graduatorie  ai  fini  della
partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione
alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato
per il personale docente previsto dalla presente lettera, e' abrogata
con  effetto  dal  1o  settembre 2007 la disposizione di cui al punto
B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge  7  aprile  2004, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4 giugno 2004, n. 143. E' fatta salva la valutazione in
misura  doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data.
Ai  docenti  in  possesso  dell'abilitazione  in educazione musicale,
conseguita  entro  la  data  di scadenza dei termini per l'inclusione
nelle  graduatorie  permanenti  per  il  biennio 2005/2006-2006/2007,
privi  del  requisito  di  servizio di insegnamento che, alla data di
entrata  in  vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti
negli  elenchi  compilati  ai  sensi  del  decreto del Ministro della
pubblica  istruzione  13  febbraio  1996,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  102  del  3  maggio  1996,  e' riconosciuto il diritto
all'iscrizione  nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di
strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma
2-bis,  del  decreto-legge  3  luglio  2001,  n. 255, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  20  agosto  2001, n. 333. Sono comunque
fatte  salve  le  assunzioni a tempo indeterminato gia' effettuate su
posti  della  medesima  classe  di  concorso.  Sui  posti  vacanti  e
disponibili  relativi  agli  anni  scolastici  2007/2008, 2008/2009 e
2009/2010,  una  volta  completate  le nomine di cui al comma 619, si
procede  alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove
concorsuali   della  procedura  riservata  bandita  con  decreto  del
Ministro  della  pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che
abbiano  completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla
quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10
per  cento  e  siano  risultati idonei e non nominati in relazione al
numero  dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla
nomina  dei  candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali
delle   procedure  riservate  bandite  con  decreto  dirigenziale  17
dicembre   2002,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4a  serie
speciale,  n.  100  del  20  dicembre  2002 e con il predetto decreto
ministeriale  3  ottobre  2006,  che abbiano superato il colloquio di
ammissione  ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure,
ma  non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per
la  partecipazione  agli  stessi corsi di formazione. Detti candidati
possono  partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e
sono  ammessi  a  completare  l'iter concorsuale sostenendo gli esami
finali  previsti  nei  citati  bandi,  inserendosi  nelle  rispettive
graduatorie  dopo  gli  ultimi graduati. L'onere relativo al corso di
formazione  previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei
limiti  degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio. Le nomine, fermo
restando  il  regime  autorizzatorio  in materia di assunzioni di cui
all'articolo  39,  comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure
concorsuali.  Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il
decreto  dirigenziale  17  dicembre  2002  sono,  altresi', inseriti,
ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della
medesima  procedura  il  corso di formazione, superando il successivo
esame  finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno
di incarico di presidenza;
d)  l'attivazione,  presso  gli  uffici  scolastici  provinciali,  di
attivita'  di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia
scolastica  relativamente  alle  supplenze  brevi, con l'obiettivo di
ricondurre gli scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori
medi nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo
1,  comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un
piano  biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da
realizzare  negli  anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato
al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della
lingua   inglese.   A   tale   fine,   per  un  rapido  conseguimento
dell'obiettivo,  sono  attivati corsi di formazione anche a distanza,
integrati da momenti intensivi in presenza;
f)  il  miglioramento  dell'efficienza  ed  efficacia  degli  attuali
ordinamenti   dell'istruzione   professionale   anche  attraverso  la
riduzione,  a  decorrere  dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi
orari   settimanali   delle  lezioni,  secondo  criteri  di  maggiore
flessibilita',  di piu' elevata professionalizzazione e di funzionale
collegamento con il territorio.
piano di assunzioni triennale
Trasformazione graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento
Procedimenti attuazione
606.  Il  decreto  concernente  la materia di cui alla lettera a) del
comma  605  e'  adottato  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera
b)  del  comma 605 e' adottato d'intesa con il Ministro della salute.
Il  decreto  concernente  la materia di cui alla lettera c) del comma
605  e'  adottato  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze  e  con  il  Ministro  per  le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione.
Tabella valutazione titoli
607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7
aprile  2004,  n.  97,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4
giugno  2004,  n.  143, e successive modificazioni, e' ridefinita con
decreto  del  Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il
decreto  e' adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in
occasione  degli  aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti
di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo
16  aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve
le   valutazioni   dei   titoli   conseguiti   anteriormente  e  gia'
riconosciuti   nelle   graduatorie  permanenti  relative  al  biennio
2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni
riguardanti  la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della
predetta  tabella,  e  successive  modificazioni.  Ai  fini di quanto
previsto  dal  precedente  periodo, con il decreto di cui al presente
comma  sono  definiti  criteri e requisiti per l'accreditamento delle
strutture formative e dei corsi.
Piano mobilita' docenti inidonei
608.  Ai  fini  di  quanto  previsto dall'articolo 35, comma 5, terzo
periodo,  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le
riforme  e  le innovazioni nella pubblica amministrazione predispone,
di  concerto  con  il  Ministro  della  pubblica istruzione, un piano
organico   di   mobilita',   relativamente   al   personale   docente
permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori
ruolo.  Tale  piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto
prioritariamente    dei    posti    vacanti,    presso   gli   uffici
dell'amministrazione  scolastica,  nonche'  presso le amministrazioni
pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalita'
del  predetto  personale.  In  connessione  con  la realizzazione del
piano,  il  termine  fissato  dalle  disposizioni  di  cui  al citato
articolo  35,  comma  5,  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, e'
prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.
Piano riconversione docenti soprannumerari
609.  Il  Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico
piano   di  riconversione  professionale  del  personale  docente  in
soprannumero  sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento
del  medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti
interessati,  e' finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento
per  materie  affini  e  dei  posti  di  laboratorio  compatibili con
l'esperienza  professionale  maturata,  nonche'  all'acquisizione del
titolo  di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno.
L'assorbimento  del personale di cui al presente comma trova completa
attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.
Agenzia sviluppo autonomia scolastica
610.   Allo   scopo   di   sostenere  l'autonomia  delle  istituzioni
scolastiche  nella  dimensione  dell'Unione  europea ed i processi di
innovazione  e  di  ricerca  educativa  delle  medesime  istituzioni,
nonche'  per favorirne l'interazione con il territorio, e' istituita,
presso  il  Ministero  della  pubblica  istruzione,  ai  sensi  degli
articoli  8  e  9  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la
"Agenzia  nazionale  per  lo  sviluppo dell'autonomia scolastica", di
seguito  denominata  "Agenzia",  avente  sede  a Firenze, articolata,
anche  a  livello  periferico,  in  nuclei allocati presso gli uffici
scolastici  regionali  ed  in  raccordo  con  questi  ultimi,  con le
seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
c)  attivazione  di servizi di documentazione pedagogica, didattica e
di ricerca e sperimentazione;
d)  partecipazione  alle  iniziative  internazionali nelle materie di
competenza;
e)   collaborazione   alla  realizzazione  delle  misure  di  sistema
nazionali  in  materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e
formazione tecnica superiore;
f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.
Organizzazione Agenzia e soppressione IRRE e INDIRE
611.  L'organizzazione  dell'Agenzia,  con  articolazione  centrale e
periferica,   e'   definita   con   regolamento   adottato  ai  sensi
dell'articolo  8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.  L'Agenzia  subentra  nelle  funzioni  e nei compiti attualmente
svolti  dagli  Istituti  regionali  di  ricerca  educativa  (IRRE)  e
dall'Istituto  nazionale  di  documentazione  per  l'innovazione e la
ricerca  educativa  (INDIRE),  che sono contestualmente soppressi. Al
fine  di assicurare l'avvio delle attivita' dell'Agenzia, e in attesa
della  costituzione  degli  organi  previsti dagli articoli 8 e 9 del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  il  Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro della pubblica
istruzione,  nomina  uno  o  piu'  commissari  straordinari.  Con  il
regolamento  di  cui  al  presente  comma e' individuata la dotazione
organica   del  personale  dell'Agenzia  e  delle  sue  articolazioni
territoriali  nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti
di  personale  gia' previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase
di  prima  attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva
il  trattamento  giuridico  ed  economico  in  godimento. Il predetto
regolamento  disciplina,  altresi',  le modalita' di stabilizzazione,
attraverso  prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a
titolo  precario,  purche' costituite mediante procedure selettive di
natura concorsuale.
Modifica ordinamento INVALSI
612.  Al  fine  di  potenziare  la qualificazione scientifica nonche'
l'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione
del  sistema  educativo  di  istruzione e di formazione (INVALSI), al
decreto  legislativo  19  novembre  2004,  n.  286, sono apportate le
seguenti  modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato:
a)   le   parole:   "Comitato  direttivo"  sono  sostituite,  ovunque
ricorrano, dalle seguenti: "Comitato di indirizzo";
b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono:
a) il Presidente;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti";
c) all'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Il  Presidente  e'  scelto  tra  persone  di alta qualificazione
scientifica  e  con  adeguata  conoscenza dei sistemi di istruzione e
formazione  e  dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero. E'
nominato   con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  su  designazione  del
Ministro,  tra  una  terna  di  nominativi  proposti  dal Comitato di
indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata
triennale  ed  e'  rinnovabile,  con  le  medesime  modalita', per un
ulteriore triennio";
d) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Il  Comitato  di  indirizzo e' composto dal Presidente e da otto
membri,  nel  rispetto  del principio di pari opportunita', dei quali
non  piu' di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti
del  Comitato  sono  scelti  dal  Ministro tra esperti nei settori di
competenza  dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati
effettuata  da  un'apposita  commissione, previo avviso da pubblicare
nella  Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula.
La  commissione  esaminatrice,  nominata dal Ministro, e' composta da
tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze
amministrative e scientifiche".
Ridefinizione funzioni INVALSI
613.  L'INVALSI,  fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al  personale
dell'area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed
il  primo  biennio  economico  2002-2003,  pubblicato nel supplemento
ordinario  n.  113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e
nel  rispetto  delle  prerogative del dirigente generale dell'ufficio
scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della
pubblica istruzione, assume i seguenti compiti:
a)  formula  al  Ministro  della  pubblica istruzione proposte per la
piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti
scolastici;
c)  formula  proposte  per  la  formazione dei componenti del team di
valutazione;
d)  realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema
di valutazione.
Accelerazione concorsi assunzione
614.  Le  procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui
alla  dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto
legislativo  19  novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro
sei   mesi  dalla  indizione  dei  relativi  bandi,  con  conseguente
assunzione   con  contratto  a  tempo  indeterminato  dei  rispettivi
vincitori.
Scioglimento precedenti organi INVALSI
615.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,   il   Presidente   e  i  componenti  del  Comitato  direttivo
dell'INVALSI  cessano dall'incarico. In attesa della costituzione dei
nuovi  organi,  il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del  Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o piu' commissari
straordinari.
Controllo su istituzioni scolastiche
616. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso le
istituzioni  scolastiche  statali  e'  effettuato da due revisori dei
conti,  nominati  dal  Ministro  dell'economia  e delle finanze e dal
Ministro  della  pubblica  istruzione,  con  riferimento  agli ambiti
territoriali  scolastici.  La  minore spesa derivante dall'attuazione
del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche
interessate.
Conferma attuali revisori dei conti delle istituzioni scolastiche
617.   I   revisori   dei  conti,  in  rappresentanza  del  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  e  del  Ministero  della  pubblica
istruzione,   gia'   nominati   dal   competente  ufficio  scolastico
regionale,  sono confermati fino all'emanazione del decreto di nomina
dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del
provvedimento  di  modifica al regolamento concernente le "Istruzioni
generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche"   di   cui  al  decreto  del  Ministero  della  pubblica
istruzione 1o febbraio 2001, n. 44.
Procedure reclutamento dirigenti scolastici
618.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' delle
procedure  concorsuali  per  il reclutamento dei dirigenti scolastici
secondo  i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti
i  posti  vacanti  nel  triennio;  unificazione  dei  tre  settori di
dirigenza   scolastica;   accesso  aperto  al  personale  docente  ed
educativo  delle  istituzioni  scolastiche  ed  educative statali, in
possesso  di  laurea,  che  abbia maturato dopo la nomina in ruolo un
servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di
una  preselezione  mediante  prove oggettive di carattere culturale e
professionale,  in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli;
svolgimento  di  una  o  piu'  prove  scritte, cui sono ammessi tutti
coloro  che  superano  la  preselezione;  effettuazione  di una prova
orale;  valutazione  dei  titoli;  formulazione  della graduatoria di
merito;  periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a
quattro  mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente
soppressione  dell'aliquota  aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente
comma  sono  abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili,
la cui ricognizione e' affidata al regolamento medesimo.
Procedura transitoria reclutamento dirigenti scolastici
619. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 618 si
procede  alla  nomina  sui  posti  previsti  dal  bando  di  concorso
ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del
Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  22
novembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie
speciale  -  n.  94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui
posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e
2008/2009,  dei candidati del citato concorso compresi i candidati in
possesso  dei  prescritti  requisiti ammessi con riserva a seguito di
provvedimento  cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa che
abbiano  superato  le  prove  di  esame propedeutiche alla fase della
formazione  con  la produzione da parte degli stessi di una relazione
finale  e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore
del  corso,  senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando
medesimo.  Si  procede,  altresi',  sui posti vacanti e disponibili a
livello  regionale  relativi  al  medesimo periodo, alla nomina degli
altri  candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche
al  corso  di  formazione  del  predetto  concorso  ma non vi abbiano
partecipato   perche'   non   utilmente   collocati   nelle  relative
graduatorie;  questi  ultimi devono partecipare con esito positivo ad
un     apposito    corso    intensivo    di    formazione,    indetto
dall'amministrazione  con  le medesime modalita' di cui sopra, che si
conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente
comma,   fermo  restando  il  regime  autorizzatorio  in  materia  di
assunzioni  di  cui  all'articolo  39,  comma  3-bis,  della legge 27
dicembre   1997,  n.  449,  sono  conferite  secondo  l'ordine  della
graduatoria di merito.
Risparmi di spesa
620.  Dall'attuazione  dei  commi  da  605  a  619  devono conseguire
economie  di  spesa  per  un importo complessivo non inferiore a euro
448,20  milioni  per  l'anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l'anno
2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009.
Clausola di salvaguardia
621.  Al  fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi
di  risparmio  di  cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di
minori economie, si provvede:
a)  relativamente  al  comma  483,  alla riduzione delle dotazioni di
bilancio,  relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese
quelle  determinate  ai  sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni, in
maniera  lineare,  fino  a  concorrenza  degli  importi  indicati dal
medesimo comma 483;
b)  relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di
bilancio  del  Ministero  della  pubblica istruzione, ad eccezione di
quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e
dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione,
in  maniera  lineare,  fino  a concorrenza degli importi indicati dal
medesimo comma 620.
Principi su istruzione scolastica obbligatoria
622.  L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed
e'  finalizzata  a consentire il conseguimento di un titolo di studio
di  scuola  secondaria  superiore o di una qualifica professionale di
durata  almeno  triennale  entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta'
per  l'accesso  al  lavoro  e' conseguentemente elevata da quindici a
sedici  anni.  Resta  fermo  il  regime  di  gratuita' ai sensi degli
articoli  28,  comma  1,  e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo  17  ottobre  2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di
istruzione  deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio
conclusivo  del  primo  ciclo,  l'acquisizione  dei  saperi  e  delle
competenze  previste  dai  curricula relativi ai primi due anni degli
istituti  di  istruzione  secondaria  superiore,  sulla  base  di  un
apposito  regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.  Nel  rispetto  degli  obiettivi  di  apprendimento  generali  e
specifici  previsti dai predetti curricula, possono essere concordati
tra  il  Ministero  della  pubblica  istruzione  e le singole regioni
percorsi  e  progetti  che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione
e   di   favorire   il  successo  nell'assolvimento  dell'obbligo  di
istruzione.  Le strutture formative che concorrono alla realizzazione
dei  predetti  percorsi  e  progetti  devono  essere  inserite  in un
apposito  elenco  predisposto con decreto del Ministro della pubblica
istruzione.  Il  predetto  decreto  e'  redatto sulla base di criteri
predefiniti  con  decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti
e   alle   relative   norme   di   attuazione,   nonche'  alla  legge
costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di
istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.
Disposizioni  particolari  per  la  Provincia  autonoma di Bolzano in
materia di obbligo scolastico
623.   Nella  provincia  autonoma  di  Bolzano,  considerato  il  suo
particolare  sistema  della  formazione  professionale, l'ultimo anno
dell'obbligo  scolastico di cui al precedente comma puo' essere speso
anche  nelle  scuole  professionali  provinciali  in  abbinamento con
adeguate forme di apprendistato.
Prosecuzione  percorsi  sperimentali  di  istruzione  e di formazione
professionale
624.  Fino  alla  messa  a  regime  di quanto previsto dal comma 622,
proseguono   i  percorsi  sperimentali  di  istruzione  e  formazione
professionale  di  cui  all'articolo  28  del  decreto legislativo 17
ottobre  2005,  n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti
destinati  dalla  normativa  vigente  alla realizzazione dei predetti
percorsi.  Dette  risorse  per una quota non superiore al 3 per cento
sono  destinate  alle  misure  nazionali  di  sistema ivi compreso il
monitoraggio  e  la  valutazione.  Le  strutture  che realizzano tali
percorsi  sono  accreditate  dalle  regioni  sulla  base  dei criteri
generali  definiti  con  decreto adottato dal Ministro della pubblica
istruzione  di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,   previa   intesa   con   la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Piani di edilizia scolastica
625.  Per  l'attivazione  dei  piani  di  edilizia  scolastica di cui
all'articolo  4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' autorizzata la
spesa  di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse
assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo e' destinato al
completamento  delle attivita' di messa in sicurezza e di adeguamento
a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali.
Per le finalita' di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e
l'ente  locale  interessato  concorrono, nell'ambito dei piani di cui
all'articolo  4  della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali
per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei
singoli  interventi.  Per  il  completamento  delle opere di messa in
sicurezza  e  di  adeguamento  a norma, le regioni possono fissare un
nuovo  termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31
dicembre  2009,  decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo
denominato  "patto  per  la  sicurezza"  tra Ministero della pubblica
istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.
Abbattimento  barriere  architettoniche e adeguamento delle strutture
alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro
626.  Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure
di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
e  successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza
dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  (INAIL)  definisce,  in  via  sperimentale  per  il  triennio
2007-2009,  d'intesa  con  il  Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  con  il  Ministro  della pubblica istruzione e con gli enti
locali  competenti,  indirizzi  programmatici per la promozione ed il
finanziamento  di progetti degli istituti di istruzione secondaria di
primo   grado   e   superiore   per   l'abbattimento  delle  barriere
architettoniche   o   l'adeguamento   delle  strutture  alle  vigenti
disposizioni  in  tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio
di  indirizzo  e di vigilanza dell'INAIL determina altresi' l'entita'
delle  risorse  da  destinare  annualmente  alle  finalita' di cui al
presente  comma,  utilizzando  a  tale  fine  anche le risorse che si
rendessero  disponibili  a conclusione delle iniziative di attuazione
dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla
base  degli  indirizzi  definiti,  il  consiglio  di  amministrazione
dell'INAIL  definisce i criteri e le modalita' per l'approvazione dei
singoli  progetti  e  provvede all'approvazione dei finanziamenti dei
singoli progetti.
Modalita' attribuzione risorse per ampliamento offerta normativa
627.  Al  fine  di  favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una
piena  fruizione  degli  ambienti  e  delle attrezzature scolastiche,
anche  in  orario  diverso  da  quello delle lezioni, in favore degli
alunni,  dei  loro  genitori  e,  piu' in generale, della popolazione
giovanile  e  degli  adulti,  il  Ministro  della pubblica istruzione
definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
criteri  e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative
risorse alle istituzioni scolastiche.
Gratuita' parziale libri di testo
628. La gratuita' parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27,
comma  1,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448, e' estesa agli
studenti  del  primo  e  del  secondo anno dell'istruzione secondaria
superiore.  Il  disposto  del  comma  3  del  medesimo articolo 27 si
applica  anche  per  il  primo  e per il secondo anno dell'istruzione
secondaria   superiore   e   si   applica,   altresi',  limitatamente
all'individuazione  dei  criteri  per  la  determinazione  del prezzo
massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al
secondo.   Le  istituzioni  scolastiche,  le  reti  di  scuole  e  le
associazioni  dei  genitori  sono  autorizzate  al  noleggio di libri
scolastici agli studenti e ai loro genitori.
Assegnazione in comodato libri di testo
629.  Le amministrazioni interessate possono, a fronte di particolari
esigenze,  disporre che il beneficio previsto dall'articolo 27, comma
1,   della   citata   legge  n.  448  del  1998  sia  utilizzato  per
l'assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli alunni, in
possesso dei requisiti richiesti che adempiono l'obbligo scolastico.
Offerta formativa infantile
630.  Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per
i  bambini  al  di  sotto dei tre anni di eta', sono attivati, previo
accordo  in  sede  di  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto   legislativo   28   agosto   1997,  n.  281,  progetti  tesi
all'ampliamento  qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini
dai  24  ai  36  mesi  di  eta',  anche  mediante la realizzazione di
iniziative  sperimentali improntate a criteri di qualita' pedagogica,
flessibilita',   rispondenza  alle  caratteristiche  della  specifica
fascia  di  eta'. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse
tipologie, con priorita' per quelle modalita' che si qualificano come
sezioni   sperimentali   aggregate  alla  scuola  dell'infanzia,  per
favorire un'effettiva continuita' del percorso formativo lungo l'asse
cronologico  0-6 anni di eta'. Il Ministero della pubblica istruzione
concorre  alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un
progetto    nazionale   di   innovazione   ordinamentale   ai   sensi
dell'articolo  11  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente
della   Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  e  assicura  specifici
interventi  formativi  per  il  personale  docente  e non docente che
chiede  di  essere  utilizzato  nei  nuovi  servizi. A tale fine sono
utilizzate  annualmente le risorse previste dall'articolo 7, comma 5,
della  legge  28  marzo  2003,  n.  53,  destinate  al  finanziamento
dell'articolo  2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della medesima
legge.  L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,
e' abrogato.
Istruzione tecnica superiore (IFTS)
631.  A  decorrere  dall'anno  2007,  il  sistema  dell'istruzione  e
formazione  tecnica  superiore  (IFTS),  di cui all'articolo 69 della
legge  17  maggio  1999,  n.  144,  e'  riorganizzato  nel quadro del
potenziamento  dell'alta  formazione professionale e delle misure per
valorizzare  la  filiera  tecnico-scientifica, secondo le linee guida
adottate  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto
con  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e con il
Ministro   dello   sviluppo  economico,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
632.  Ferme  restando le competenze delle regioni e degli enti locali
in  materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea,
allo  scopo di far conseguire piu' elevati livelli di istruzione alla
popolazione  adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla
conoscenza  della  lingua  italiana, i centri territoriali permanenti
per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su
base  provinciale  e  articolati  in reti territoriali e ridenominati
"Centri  provinciali  per  l'istruzione  degli  adulti".  Ad  essi e'
attribuita  autonomia  amministrativa, organizzativa e didattica, con
il  riconoscimento  di  un  proprio organico distinto da quello degli
ordinari   percorsi   scolastici,   da   determinare   in   sede   di
contrattazione  collettiva  nazionale,  nei  limiti  del numero delle
autonomie  scolastiche  istituite in ciascuna regione e delle attuali
disponibilita'  complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui
al  presente  comma,  si  provvede  con  decreto  del  Ministro della
pubblica   istruzione,   sentita   la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai
sensi del medesimo decreto legislativo.
Finanziamenti per le innovazioni tecnologiche
633.  Per  gli  anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzata la spesa di 30
milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
della  pubblica  istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni
ordine  e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore
supporto delle attivita' didattiche.
Autorizzazione di spesa
634.  Per  gli  interventi  previsti  dai  commi  da  622  a 633, con
esclusione del comma 625, e' autorizzata la spesa di euro 220 milioni
a  decorrere  dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica
istruzione  sono  disposte,  con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  le  variazioni  di bilancio per l'assegnazione delle
risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.
Finanziamenti scuole non statali
635.  Al  fine  di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica
svolta  dalle  scuole  paritarie nell'ambito del sistema nazionale di
istruzione,  a  decorrere  dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti
nelle unita' previsionali di base "Scuole non statali" dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati
complessivamente    di    100   milioni   di   euro,   da   destinare
prioritariamente alle scuole dell'infanzia.
Criteri assegnazione contributi scuole paritarie
636. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con
apposito  decreto,  i  criteri  e  i parametri per l'assegnazione dei
contributi  alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che
svolgono  il  servizio  scolastico senza fini di lucro e che comunque
non  siano  legate  con  societa'  aventi  fini  di lucro o da queste
controllate.  In  tale  ambito i contributi sono assegnati secondo il
seguente ordine di priorita': scuole dell'infanzia, scuole primarie e
scuole secondarie di primo e secondo grado.
Criterio  di  determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle
Universita'
637.  Il  sistema  universitario  concorre  alla  realizzazione degli
obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo
che  il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali, ai
dipartimenti  e  a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e
contabile,  da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia
superiore  al  fabbisogno  determinato  a  consuntivo  nell'esercizio
precedente,    incrementato    del   3   per   cento.   Il   Ministro
dell'universita'   e   della   ricerca   procede   annualmente   alla
determinazione  del  fabbisogno  finanziario  programmato per ciascun
ateneo,  sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane
(CRUI),   tenendo   conto   degli  obiettivi  di  riequilibrio  nella
distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del
sistema  universitario,  garantendo l'equilibrata distribuzione delle
opportunita' formative.
Criterio  di  determinazione annuale del fabbisogno finanziario degli
enti pubblici di ricerca
638.  Il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  l'Agenzia  spaziale
italiana,  l'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare, l'Ente per le
nuove  tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di
ricerca  scientifica  e tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale
di  geofisica  e  vulcanologia  concorrono  alla  realizzazione degli
obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo
che  il  fabbisogno  finanziario complessivamente generato in ciascun
anno  non  sia  superiore  al  fabbisogno  determinato  a  consuntivo
nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo.
Ulteriore criterio di determinazione fabbisogno finanziario
639.  Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma
638   e'  determinato  annualmente  nella  misura  inferiore  tra  il
fabbisogno  programmato  e  quello  realizzato  nell'anno  precedente
incrementato  del  tasso di crescita previsto dal medesimo comma 638.
Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del  Ministro  dell'universita'  e della ricerca e del Ministro dello
sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno
annuale  spettante  a  ciascun  ente di ricerca ai sensi del presente
comma,  previa  compensazione  con  il fabbisogno annuale degli altri
enti  di  ricerca  e  comunque  nei limiti del fabbisogno complessivo
programmato e possono essere altresi' determinati i pagamenti annuali
che  non  concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per
ciascun  ente  di  ricerca,  derivanti  da  accordi  di  programma  e
convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste
di  attuatori  dei  programmi ed attivita' per conto e nell'interesse
dei Ministeri che li finanziano.
Esclusioni dei criteri di determinazione del fabbisogno finanziario
640.  Per  il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina
di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Finanziamento ricerca scientifica
641. Per le finalita' di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204,  recante  disposizioni per il coordinamento, la programmazione e
la   valutazione  della  politica  nazionale  relativa  alla  ricerca
scientifica  e  tecnologica, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di
euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.
Incremento  fabbisogno finanziario per competenze arretrate dovute al
personale
642.  Il  fabbisogno  finanziario  annuale determinato per il sistema
universitario  statale dal comma 637 e per i principali enti pubblici
di ricerca dal comma 638 e' incrementato degli oneri contrattuali del
personale  limitatamente  a  quanto  dovuto  a  titolo  di competenze
arretrate.
Disposizioni in materia di personale degli enti di ricerca
643.  Per  gli  anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono
procedere  ad  assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate
correnti   complessive,   come  risultanti  dal  bilancio  consuntivo
dell'anno  precedente, purche' entro il limite delle risorse relative
alla   cessazione  dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato
complessivamente intervenute nel precedente anno.
Stabilizzazione del personale degli enti di ricerca
644. Sono fatti salvi i principi di cui ai commi 526 e 529.
Avvio procedure concorsuali
645.  Nell'anno  2007,  gli  enti di cui al comma 643 possono avviare
procedure concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a
tempo  indeterminato, la cui costituzione effettiva non puo' comunque
intervenire in data antecedente al 1o gennaio 2008, fermi i limiti di
cui al medesimo comma 643 riferiti all'anno 2006.
Assunzioni  conseguenti  a bandi di concorso gia' pubblicati ovvero a
procedure concorsuali gia avviate
646.  Ai fini dell'applicazione dei commi 643 e 645, sono fatte salve
le  assunzioni conseguenti a bandi di concorso gia' pubblicati ovvero
a procedure gia' avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti
di  lavoro  costituiti  all'esito dei medesimi sono computati ai fini
dell'applicazione dei predetti commi.
Disciplina transitoria per assunzione di ricercatori universitari
647.  In  attesa  della riforma dello stato giuridico dei ricercatori
universitari,  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca, con
proprio  decreto  da  emanare  entro  il  31  marzo  2007, sentiti il
Consiglio  universitario  nazionale  (CUN)  e  la CRUI, disciplina le
modalita'  di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle
universita'  successivamente  alla  data  di  emanazione del predetto
decreto   ministeriale,   con  particolare  riguardo  alle  modalita'
procedurali  ed  ai  criteri  di  valutazione  dei titoli didattici e
dell'attivita'   di  ricerca,  garantendo  celerita',  trasparenza  e
allineamento agli standard internazionali.
Definizione numero aggiuntivo di posti
648.   Al   fine  di  consentire  il  reclutamento  straordinario  di
ricercatori,  il  decreto  di  cui  al  comma 647 definisce un numero
aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle universita' e da
coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.
Mantenimento in servizio di personale a tempo determinato
649.  Per l'anno 2007, il personale in servizio con contratto a tempo
determinato  presso  gli  enti e le istituzioni pubbliche di ricerca,
che  risulti  vincitore  di concorso per l'assunzione con contratto a
tempo  indeterminato,  gia'  espletato  ovvero con procedure in corso
alla  data  del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008
compatibile  con  i limiti posti dal comma 523, puo' essere mantenuto
in  servizio  a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i relativi
oneri  non  siano  posti  a carico dei bilanci di funzionamento o del
Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi.
Fabbisogno finanziario
650.  All'onere  derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20
milioni  di  euro  per  l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno
2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
Assunzioni di ricercatori presso gli enti di ricerca vigilati dal MUR
651.  Fermo  quanto  previsto  dai  commi 643, 644 e 645, entro il 30
aprile  2007  il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentiti i
presidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di
assunzioni  di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca
vigilati  dal Ministero dell'universita' e della ricerca, definendone
il  numero  complessivo e le modalita' procedimentali con particolare
riferimento  ai  criteri  di  valutazione  dei  pregressi rapporti di
lavoro, dei titoli scientifici e dell'attivita' di ricerca svolta.
Autorizzazione di spesa
652.  Per  l'attuazione del piano di cui al comma 651, e' autorizzata
la  spesa  di  7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008.
Divieto temporaneo di istituire nuove facolta' e corsi di studio
653.  Per  gli  anni  dal 2007 al 2009 incluso, e' fatto divieto alle
universita'  statali  e  non statali, autorizzate a rilasciare titoli
accademici  aventi  valore legale, di istituire e attivare facolta' o
corsi  di  studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede
legale  e  amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante o
di  razionalizzazione dell'offerta didattica mediante accorpamento di
sedi  decentrate  gia'  esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle
province  autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di centri
di ricerca funzionali alle attivita' produttive della regione.
Fondazione Collegio europeo di Parma
654.  In  favore  della  "Fondazione  Collegio  europeo"  di Parma e'
autorizzata  per  ciascuno  degli anni 2007-2008, la somma di 500.000
euro da destinare al funzionamento.
Patto  di stabilita' interno per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano
655.  Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio
2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 656 a
672,  che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della
finanza  pubblica  ai  sensi  degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione.
Avvio   sperimentazione   finalizzata   ad  assumere  quale  base  di
riferimento il saldo finanziario

 
          Nota al comma 1216:
              - Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
          Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
              «2. Se  ritiene  che  lo  Stato membro in questione non
          abbia  preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
          dato  a  tale  Stato  la  possibilita' di presentare le sue
          osservazioni,  formula  un  parere  motivato  che precisa i
          punti  sui  quali  lo  Stato  membro in questione non si e'
          conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
          Nota al comma 1217:
              - La   legge   4 agosto   1955,  n.  848  (Ratifica  ed
          esecuzione   della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
          diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali firmata a
          Roma  il  4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
          Convenzione  stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
          stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24 settembre
          1955, n. 221.
          Nota al comma 1218:
              - La  legge  20 ottobre  1984,  n. 720 (Istituzione del
          sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
          e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
          1984, n. 298.
          Nota al comma 1221:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata). - 1. La  Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4. La   Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Note al comma 1223:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  87  del  Trattato
          25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
              «Art.  87  (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
          dal  presente  trattato,  sono incompatibili con il mercato
          comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
          membri,  gli  aiuti  concessi  dagli Stati, ovvero mediante
          risorse  statali,  sotto  qualsiasi  forma  che,  favorendo
          talune  imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
          falsare la concorrenza.
              2. Sono compatibili con il mercato comune:
                a) gli  aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
          consumatori,   a   condizione  che  siano  accordati  senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
                b) gli  aiuti  destinati  a ovviare ai danni arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali;
                c) gli  aiuti  concessi  all'economia  di determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della  divisione  della  Germania, nella misura in cui sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione.
              3. Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          comune:
                a) gli   aiuti   destinati  a  favorire  lo  sviluppo
          economico   delle   regioni  ove  il  tenore  di  vita  sia
          anormalmente  basso,  oppure  si  abbia  una grave forma di
          sottoccupazione;
                b) gli  aiuti destinati a promuovere la realizzazione
          di  un  importante  progetto  di  comune  interesse europeo
          oppure  a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
          di uno Stato membro;
                c) gli  aiuti  destinati  ad agevolare lo sviluppo di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse;
                d) gli  aiuti  destinati a promuovere la cultura e la
          conservazione   del  patrimonio,  quando  non  alterino  le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
          in misura contraria all'interesse comune;
                e) le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate  con
          decisione   del   Consiglio,  che  delibera  a  maggioranza
          qualificata su proposta della Commissione.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  47 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia di documentazione amministrativa - Testo A):
              «Art.  47 (R) (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto di
          notorieta). - 1. L'atto  di  notorieta'  concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. (R).
              2. La  dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza. (R).
              3. Fatte  salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
              4. Salvo  il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
          Note al comma 1224:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 3 della
          legge  24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
          in  caso di violazione del termine ragionevole del processo
          e  modifica  dell'art. 375 del codice di procedura civile),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «3. Il  ricorso  e' proposto nei confronti del Ministro
          della  giustizia  quando  si  tratta  di  procedimenti  del
          giudice  ordinario,  al  Ministro  della  difesa  quando si
          tratta  di  procedimenti  del giudice militare. Negli altri
          casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
          delle finanze.».
          Nota al comma 1226:
              - Si  riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
          (Regolamento  recante  attuazione della direttiva 92/43/CEE
          relativa   alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
          seminaturali,   nonche'   della   flora   e   della   fauna
          selvatiche):
              «Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano assicurano per i
          proposti  siti  di  importanza comunitaria opportune misure
          per  evitare  il  degrado  degli  habitat  naturali e degli
          habitat  di  specie,  nonche' la perturbazione delle specie
          per  cui  le zone sono state designate, nella misura in cui
          tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
          per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
              2. Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano,  sulla  base  di linee guida per la gestione delle
          aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
          Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  adottano  per  le zone speciali di conservazione,
          entro  sei  mesi  dalla  loro  designazione,  le  misure di
          conservazione   necessarie   che  implicano  all'occorrenza
          appropriati  piani  di  gestione  specifici od integrati ad
          altri   piani   di   sviluppo   e   le   opportune   misure
          regolamentari,  amministrative  o  contrattuali  che  siano
          conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di habitat
          naturali  di  cui  all'allegato A  e  delle  specie  di cui
          all'allegato B presenti nei siti.
              2-bis. Le  misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
          nelle  zone  speciali  di  conservazione  fino all'adozione
          delle misure previste al comma 2.
              3. Qualora  le  zone speciali di conservazione ricadano
          all'interno  di  aree  naturali  protette,  si applicano le
          misure di conservazione per queste previste dalla normativa
          vigente.   Per   la   porzione  ricadente  all'esterno  del
          perimetro  dell'area  naturale  protetta  la  regione  o la
          provincia  autonoma  adotta,  sentiti anche gli enti locali
          interessati  e  il  soggetto gestore dell'area protetta, le
          opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
              «Art.  6 (Zone  di  protezione  speciale). - 1. La rete
          «Natura  2000»  comprende  le  Zone  di protezione speciale
          previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
          della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
              2. Gli  obblighi  derivanti  dagli  articoli 4  e  5 si
          applicano  anche alle zone di protezione speciale di cui al
          comma 1.».
          Nota al comma 1227:
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.»
          Nota al comma 1228:
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei  beni  culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
          della  legge  6 luglio  2002,  n. 137), e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
          Nota al comma 1229:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 7 dell'art. 12 del
          decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35 (Disposizioni urgenti
          nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
          sociale e territoriale):
              «7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
          Ministro   per   la  funzione  pubblica,  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
          esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
          Ministro  per gli affari regionali, se nominati, sentite le
          organizzazioni    sindacali   di   categoria   maggiormente
          rappresentative,   acquisita  l'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, si provvede
          all'organizzazione  e  alla  disciplina  dell'Agenzia,  con
          riguardo  anche  all'istituzione  di  un  apposito comitato
          tecnico-consultivo   e   dell'Osservatorio   nazionale  del
          turismo  e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
          rappresentanti    delle   regioni,   dello   Stato,   delle
          associazioni  di  categoria  e  delle  Camere di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  anche in deroga a
          quanto  stabilito  dall'art.  13,  comma 1, lettera b), del
          decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
          dell'Agenzia  sono in particolare previsti lo sviluppo e la
          cura  del  turismo culturale e del turismo congressuale, in
          raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
          culturale.».
          Note al comma 1230:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata). - 1. La  Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4. La   Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 23 del decreto-legge
          24 dicembre  2003,  n.  355 (Proroga di termini previsti da
          disposizioni legislative):
              «Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
          settore  del  trasporto pubblico locale, proroga di termine
          in  materia  di  servizi  di trasporto pubblico regionale e
          locale  e  differimento  del  nuovo  regime  di  ricorsi in
          materia  di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
          il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
          trasporto  pubblico  locale e' autorizzata la spesa di euro
          337.500.000  per  l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
          decorrere   dall'anno   2005;   i   trasferimenti  erariali
          conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
          stabilite  con  decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              2. L'efficacia  delle  disposizioni di cui all'art. 42,
          comma 3,  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
          2003,  n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
          e'  autorizzata  la  spesa  di 2.000.000 di euro per l'anno
          2004.
              3. All'onere  complessivo,  pari a euro 339.500.000 per
          l'anno   2004  e  a  euro  214.300.000  annui  a  decorrere
          dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
          con  le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
          a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
          benzina  e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
          del  testo unico delle disposizioni legislative concernenti
          le  imposte  sulla  produzione  e  sui  consumi  e relative
          sanzioni  penali  e  amministrative,  approvato con decreto
          legislativo   26 ottobre   1995,   n.   504,  e  successive
          modificazioni.
              3-bis. Il   termine   del  31 dicembre  2003,  previsto
          dall'art.   18,   comma 3-bis,   del   decreto  legislativo
          19 novembre   1997,   n.   422,   per  l'affidamento  dello
          svolgimento  dei  servizi  di  trasporto automobilistici e'
          prorogato  al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
          delle   finanze,   di   concerto   con  il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  la  Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto   1997,   n.   281,   provvede  annualmente  alla
          ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
          emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
          sviluppo  del  trasporto  pubblico locale, al potenziamento
          del   trasporto   rapido   di  massa  nonche'  al  corretto
          svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
          Nota al comma 1231:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3  dell'art. 1 del
          decreto-legge  21 febbraio  2005, n. 16 (Interventi urgenti
          per  la  tutela  dell'ambiente e per la viabilita' e per la
          sicurezza  pubblica),  cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «3. Le  risorse  di  cui al comma 2 sono assegnate alle
          regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle  finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
          Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
          del  personale  in  servizio alla data del 30 novembre 2004
          presso  le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
          aziende  ferroviarie,  limitatamente a quelle che applicano
          il  contratto  autoferrotranviari  di  cui  all'art. 23 del
          decreto-legge  24 dicembre  2003,  n.  355,  convertito con
          modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio  2004,  n. 47. Le
          spese    sostenute   dagli   enti   territoriali   per   la
          corresponsione  alle  aziende  degli importi assegnati sono
          escluse dal patto di stabilita' interno.».
          Nota al comma 1232:
              - Si  riporta  il  testo  delle lettere a), b) e c) del
          comma 74  dell'art.  1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  - legge finanziaria 2006), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «74. A  decorrere  dall'esercizio  2007 le dotazioni di
          cui  al  comma 73  sono rideterminate applicando alla media
          delle  somme  incassate  nell'ultimo triennio consuntivato,
          rilevata  dal  rendiconto  generale  delle  amministrazioni
          dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
          dello    stato   di   previsione   dell'entrata,   indicate
          nell'elenco 4  allegato  alla  presente  legge, le seguenti
          percentuali  e  comunque  con una dotazione non superiore a
          quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
                a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
                b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
                c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
          Nota al comma 1233:
              - Si  riporta  il  testo del comma 69 dell'art. 2 della
          legge   24 dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria  2004):  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «69. L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art. 47,
          secondo   comma,   della  legge  20 maggio  1985,  n.  222,
          relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
          mille   dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
          (IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
          di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
          Note al comma 1234:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo   4 dicembre   1997,  n.  460  (Riordino  della
          disciplina  tributaria  degli  enti non commerciali e delle
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
              «Art.  10 (Organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale). - 1. Sono   organizzazioni   non   lucrative   di
          utilita'  sociale  (ONLUS)  le associazioni, i comitati, le
          fondazioni,  le  societa'  cooperative  e gli altri enti di
          carattere  privato,  con  o senza personalita' giuridica, i
          cui   statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella  forma
          dell'atto  pubblico o della scrittura privata autenticata o
          registrata, prevedono espressamente:
                a) lo  svolgimento  di  attivita'  in  uno o piu' dei
          seguenti settori:
                  1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
                  2) assistenza sanitaria;
                  3) beneficenza;
                  4) istruzione;
                  5) formazione;
                  6) sport dilettantistico;
                  7) tutela,  promozione  e valorizzazione delle cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939,  n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
          al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre
          1963, n. 1409;
                  8) tutela   e   valorizzazione   della   natura   e
          dell'ambiente,  con  esclusione  dell'attivita', esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali  e  pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
                  9) promozione della cultura e dell'arte;
                  10) tutela dei diritti civili;
                  11) ricerca  scientifica  di  particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidata   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai  sensi  dell'art.  17  della legge
          23 agosto 1988, n. 400;
                b) l'esclusivo    perseguimento   di   finalita'   di
          solidarieta' sociale;
                c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate  alla  lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
          direttamente connesse;
                d) il   divieto   di   distribuire,   anche  in  modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve  o  capitale durante la vita dell'organizzazione, a
          meno  che  la  destinazione  o  la  distribuzione non siano
          imposte  per  legge  o  siano  effettuate a favore di altre
          ONLUS  che  per  legge,  statuto  o regolamento fanno parte
          della medesima ed unitaria struttura;
                e) l'obbligo  di  impiegare gli utili o gli avanzi di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse;
                f) l'obbligo     di     devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,   in  caso  di  suo  scioglimento  per
          qualunque  causa,  ad altre organizzazioni non lucrative di
          utilita'  sociale  o  a  fini di pubblica utilita', sentito
          l'organismo  di  controllo  di  cui  all'art. 3, comma 190,
          della   legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge;
                g) l'obbligo  di  redigere  il  bilancio o rendiconto
          annuale;
                h) disciplina  uniforme  del  rapporto  associativo e
          delle    modalita'    associative    volte    a   garantire
          l'effettivita'    del    rapporto    medesimo,   escludendo
          espressamente  la  temporaneita'  della partecipazione alla
          vita   associativa   e   prevedendo  per  gli  associati  o
          partecipanti   maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto  per
          l'approvazione  e  le  modificazioni  dello  statuto  e dei
          regolamenti   e   per  la  nomina  degli  organi  direttivi
          dell'associazione;
                i) l'uso,  nella  denominazione  ed  in  qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione   «organizzazione   non   lucrativa  di  utilita'
          sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
              2. Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita'  di
          solidarieta'  sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e le
          prestazioni  di  servizi relative alle attivita' statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della   formazione,   dello  sport  dilettantistico,  della
          promozione  della  cultura  e  dell'arte e della tutela dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati  o  partecipanti,  nonche'  degli  altri soggetti
          indicati   alla  lettera a)  del  comma 6,  ma  dirette  ad
          arrecare benefici a:
                a) persone  svantaggiate  in  ragione  di  condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
                b) componenti   collettivita'  estere,  limitatamente
          agli aiuti umanitari.
              3. Le  finalita'  di  solidarieta'  sociale s'intendono
          realizzate  anche  quando tra i beneficiari delle attivita'
          statutarie  dell'organizzazione  vi  siano  i  propri soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera a)   del  comma 6,  se  costoro  si  trovano  nelle
          condizioni   di  svantaggio  di  cui  alla  lettera a)  del
          comma 2.
              4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
          3,   si   considerano  comunque  inerenti  a  finalita'  di
          solidarieta'  sociale le attivita' statutarie istituzionali
          svolte    nei    settori   della   assistenza   sociale   e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di  cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  30 settembre  1963,  n.  1409,  della  tutela e
          valorizzazione  della natura e dell'ambiente con esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio  dei  rifiuti  urbani, speciali e pericolosi di
          cui  all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22,  della  ricerca  scientifica  di  particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidate   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai  sensi  dell'art.  17  della legge
          23 agosto  1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
          della  cultura  e  dell'arte per le quali sono riconosciuti
          apporti  economici  da  parte dell'amministrazione centrale
          dello Stato.
              5. Si   considerano   direttamente  connesse  a  quelle
          istituzionali   le   attivita'   statutarie  di  assistenza
          sanitaria,  istruzione,  formazione, sport dilettantistico,
          promozione  della  cultura e dell'arte e tutela dei diritti
          civili,  di  cui  ai  numeri  2),  4), 5), 6), 9) e 10) del
          comma 1,  lettera a),  svolte  in  assenza delle condizioni
          previste  ai  commi 2  e 3, nonche' le attivita' accessorie
          per  natura  a  quelle  statutarie istituzionali, in quanto
          integrative   delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'
          connesse   e'  consentito  a  condizione  che,  in  ciascun
          esercizio  e  nell'ambito  di ciascuno dei settori elencati
          alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
          rispetto  a  quelle istituzionali e che i relativi proventi
          non  superino  il  66  per  cento  delle  spese complessive
          dell'organizzazione.
              6. Si  considerano in ogni caso distribuzione indiretta
          di utili o di avanzi di gestione:
                a) le  cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli  organi  amministrativi  e di controllo, a coloro che a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte,  ai  soggetti  che  effettuano erogazioni liberali a
          favore  dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
          grado  ed  ai  loro  affini entro il secondo grado, nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli  in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono fatti
          salvi,  nel  caso delle attivita' svolte nei settori di cui
          ai  numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
          accordati  a  soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
          che  effettuano  erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
          aventi  significato  puramente onorifico e valore economico
          modico;
                b) l'acquisto  di  beni  o  servizi per corrispettivi
          che,  senza  valide  ragioni economiche, siano superiori al
          loro valore normale;
                c) la   corresponsione   ai   componenti  gli  organi
          amministrativi  e  di  controllo  di emolumenti individuali
          annui  superiori  al  compenso massimo previsto dal decreto
          del  Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
          dal  decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
          legge  3 agosto  1995, n. 336, e successive modificazioni e
          integrazioni,  per  il  presidente  del  collegio sindacale
          delle societa' per azioni;
                d) la  corresponsione a soggetti diversi dalle banche
          e  dagli  intermediari finanziari autorizzati, di interessi
          passivi,   in   dipendenza  di  prestiti  di  ogni  specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
                e) la  corresponsione  ai  lavoratori  dipendenti  di
          salari  o  stipendi  superiori  del 20 per cento rispetto a
          quelli  previsti  dai contratti collettivi di lavoro per le
          medesime qualifiche.
              7. Le  disposizioni  di cui alla lettera h) del comma 1
          non  si  applicano  alle  fondazioni,  e quelle di cui alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti  riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
              8. Sono  in  ogni  caso considerati ONLUS, nel rispetto
          della  loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
          di  volontariato  di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
          iscritti  nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non  governative  riconosciute  idonee ai sensi della legge
          26 febbraio  1987,  n.  49, e le cooperative sociali di cui
          alla  legge  8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
          cui  all'art.  8  della  predetta legge n. 381 del 1991 che
          abbiano  la  base sociale formata per il cento per cento da
          cooperative  sociali.  Sono  fatte  salve  le previsioni di
          maggior  favore  relative  agli  organismi di volontariato,
          alle  organizzazioni  non  governative  e  alle cooperative
          sociali  di  cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
          del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
              9. Gli  enti  ecclesiastici delle confessioni religiose
          con  le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
          e  le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
          enti  di  cui  all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
          25 agosto  1991,  n.  287,  le  cui finalita' assistenziali
          siano   riconosciute   dal   Ministero  dell'interno,  sono
          considerati   ONLUS   limitatamente   all'esercizio   delle
          attivita'  elencate  alla  lettera a)  del  comma 1;  fatta
          eccezione  per  la  prescrizione di cui alla lettera c) del
          comma 1,  agli  stessi  enti e associazioni si applicano le
          disposizioni  anche  agevolative  del  presente  decreto, a
          condizione    che   per   tali   attivita'   siano   tenute
          separatamente  le  scritture  contabili  previste  all'art.
          20-bis   del   decreto   del  Presidente  delle  Repubblica
          29 settembre   1973,   n.  600,  introdotto  dall'art.  25,
          comma 1.
              10. Non  si  considerano  in  ogni  caso ONLUS gli enti
          pubblici,   le   societa'  commerciali  diverse  da  quelle
          cooperative,   gli   enti  conferenti  di  cui  alla  legge
          30 luglio  1990,  n. 218, i partiti e i movimenti politici,
          le  organizzazioni  sindacali, le associazioni di datori di
          lavoro e le associazioni di categoria.».
              - Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
          della  legge  7 dicembre  2000,  n.  383  (Disciplina delle
          associazioni di promozione sociale):
              «Art.   7 (Registri). - 1. Presso   la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
          iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
          le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
          in  possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
          operanti  da  almeno  un  anno. Alla tenuta del registro si
          provvede  con  le  ordinarie  risorse  finanziarie, umane e
          strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
              2. Per  associazioni  di promozione sociale a carattere
          nazionale  si  intendono  quelle  che svolgono attivita' in
          almeno  cinque  regioni  ed  in  almeno  venti province del
          territorio nazionale.
              3. L'iscrizione    nel    registro    nazionale   delle
          associazioni  a  carattere nazionale comporta il diritto di
          automatica  iscrizione  nel  registro medesimo dei relativi
          livelli   di  organizzazione  territoriale  e  dei  circoli
          affiliati,  mantenendo  a tali soggetti i benefici connessi
          alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
              4. Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano  istituiscono,  rispettivamente,  registri su scala
          regionale  e  provinciale,  cui possono iscriversi tutte le
          associazioni  in  possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
          che   svolgono   attivita',   rispettivamente,   in  ambito
          regionale o provinciale.».
          Note al comma 1238:
              - Si  riporta  il  testo del comma 46 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «46. A    decorrere    dall'anno    2006,   l'ammontare
          complessivo  delle  riassegnazioni  di  entrate  non potra'
          superare,    per    ciascuna   amministrazione,   l'importo
          complessivo  delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
          al  netto  di  quelle  di  cui  al  successivo  periodo. La
          limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
          l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
          consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  a
          quelle  riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
          dall'Unione europea.»
          Note al comma 1241:
              - Il  decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
          urgenti   per  la  partecipazione  italiana  alle  missioni
          internazionali),   e'   stato   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
              - La  legge  4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
          partecipazione  italiana  alle missioni internazionali), e'
          stato  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
          n. 186.
              - Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
          concernenti  l'intervento  di cooperazione allo sviluppo in
          Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
          nella  missione  UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
          1701  (2006)  del  Consiglio  di  Sicurezza  delle  Nazioni
          Unite),   e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 agosto 2006, n. 199.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge
          28 agosto    2006,   n.   253   (Disposizioni   concernenti
          l'intervento  di  cooperazione allo sviluppo in Libano e il
          rafforzamento   del  contingente  militare  italiano  nella
          missione  UNIFIL  ridefinita  dalla citata risoluzione 1701
          (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
              «Art.   5. (Disposizioni  in  materia  penale). - 1. Al
          personale  militare  che  partecipa  alla  missione  di cui
          all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
          l'art.  9,  commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
          decreto-legge  1° dicembre  2001,  n.  421, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
              2. I  reati  commessi dallo straniero nel territorio in
          cui  si  svolgono  gli  interventi  di  cui all'art. 1 e la
          missione  di  cui  all'art.  2,  a  danno  dello Stato o di
          cittadini  italiani  partecipanti  agli  interventi  e alla
          missione   stessi,  sono  puniti  sempre  a  richiesta  del
          Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
          per  i  reati  commessi  a danno di appartenenti alle Forze
          armate.
              3. Per  i  reati  di  cui  al  comma 2  e  per  i reati
          attribuiti  alla  giurisdizione  dell'autorita' giudiziaria
          ordinaria,  commessi nel territorio e per il periodo in cui
          si  svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
          di   cui  all'art.  2  dal  cittadino  che  partecipa  agli
          interventi  o  alla  missione  stessi,  la  competenza  per
          territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
          Note al comma 1242:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 1 della
          legge  11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
          lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
              «Art.  1. - 1. Allo  scopo  di garantire la continuita'
          del  servizio  di  trasmissione  radiofonica  delle  sedute
          parlamentari,  e confermando lo strumento della convenzione
          da  stipulare  a  seguito  di  gara pubblica, i cui criteri
          saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
          generale   del   sistema   delle   comunicazioni,   in  via
          transitoria   la   convenzione   tra   il  Ministero  delle
          comunicazioni  e  il Centro di produzione S.p.a., stipulata
          ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
          1994,  n.  602, ed approvata con decreto del Ministro delle
          poste  e  delle  telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
          rinnovata  con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
          triennio,  intendendosi  rivalutato in legge 11.500.000.000
          l'importo  di  cui  al  comma 4  dello  stesso  art.  9.  I
          contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
          i  redattori,  il  contratto  unico nazionale di lavoro dei
          giornalisti,  si  applicano  ai  dipendenti  del  Centro di
          produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
          Note al comma 1243:
              - Si  riporta  il testo del comma 341 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «341. Allo   scopo  di  promuovere  lo  sviluppo  della
          ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
          degli  accordi  di  cooperazione  scientifica e tecnologica
          stipulati  con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  autorizzato  a costituire una
          fondazione  secondo  le  modalita'  da  esso  stabilite con
          proprio  decreto.  Al  relativo  onere si provvede mediante
          riduzione   della   dotazione   del   Fondo   per  le  aree
          sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289,  per  gli importi di 30 milioni di euro per
          l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
          180  milioni  di  euro  per l'anno 2009, in coerenza con il
          punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
          Note al comma 1244:
              - Si  riporta  il testo del comma 18 dell'art. 52 della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2002):
              «18. Il  finanziamento  annuale  di  cui  all'art.  27,
          comma 10,  sesto  periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
          488,   e   successive  modificazioni,  e'  incrementato,  a
          decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
          in  ragione  di  anno.  La  previsione di cui all'art. 145,
          comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
          misure  di  sostegno  di  cui  al  presente  comma  possono
          beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
          radiofoniche  locali  legittimamente esercenti alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nella  misura
          complessivamente  non superiore ad un decimo dell'ammontare
          globale   dei   contributi  stanziati.  Per  queste  ultime
          emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
          emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
          e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
              - La  legge  27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2003).
              - La  legge  24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2004).
              - La  legge  30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2005).
              - La  legge  23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2006).
          Note al comma 1246:
              - Si  riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
          legge  7 agosto  1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
          riapertura    dei   termini,   a   favore   delle   imprese
          radiofoniche,  per  la dichiarazione di rinuncia agli utili
          di  cui  all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
          n.  67,  per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
          legge stessa):
              «Art.  3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
          quotidiani  o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
          legge  25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
          di  cui  al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
          concessi  ulteriori  contributi  integrativi  pari a quelli
          risultanti  dai  predetti commi degli articoli 9 e 11 della
          citata  legge  n.  67 del 1987, sempre che tutte le entrate
          pubblicitarie  non  raggiungano  il  40 per cento dei costi
          complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
          gli ammortamenti risultanti a bilancio.
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
          al  comma 8  e  al  comma 11  del presente articolo, il cui
          ammontare  non  puo'  comunque superare il 50 per cento dei
          costi  complessivi,  compresi  gli ammortamenti, risultanti
          dal    bilancio   dell'impresa   stessa,   sono   concessi,
          limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
          giornali  quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
          dalle   lettere a)   e b)   per   le  cooperative  editrici
          costituite  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 153,
          comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
          seguenti requisiti:
                a) siano  costituite  come cooperative giornalistiche
          da almeno tre anni;
                b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
                c) abbiano  acquisito,  nell'anno  di riferimento dei
          contributi,  entrate  pubblicitarie  che non superino il 30
          per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
          bilancio dell'anno medesimo;
                d) abbiano  adottato  con norma statutaria il divieto
          di  distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
          dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
                e) la  testata  edita  abbia  diffusione  formalmente
          certificata  pari  ad almeno il 25 per cento della tiratura
          complessiva  per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
          cento  per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
          intende  per  diffusione  l'insieme  delle  vendite e degli
          abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
          cento  della  diffusione  complessiva e' concentrata in una
          sola regione;
                f) [le   testate   nazionali   che   usufruiscono  di
          contributi  di  cui al presente articolo non siano poste in
          vendita congiuntamente con altre testate];
                g) abbiano  sottoposto l'intero bilancio di esercizio
          cui  si riferiscono i contributi alla certificazione di una
          societa'  di  revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
          apposito previsto dalla CONSOB;
                h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
          non  inferiore  alla  media  dal  prezzo  base  degli altri
          quotidiani,  senza  inserti  e  supplementi,  di  cui viene
          accertata  la  tiratura,  prendendo  a riferimento il primo
          giorno   di  pubblicazione  dall'anno  di  riferimento  dei
          contributi].
              2-bis. I  contributi previsti dalla presente legge e in
          misura,  comunque,  non superiore al 50 per cento dei costi
          complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal
          bilancio  dell'impresa  stessa,  sono  concessi  anche alle
          imprese  editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
          del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
          morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
          di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
          presente articolo.
              2-ter. I  contributi previsti dalla presente legge, con
          esclusione  di  quelli  previsti dal comma 11, e in misura,
          comunque,   non   superiore  al  50  per  cento  dei  costi
          complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal
          bilancio  dell'impresa  stessa,  sono concessi alle imprese
          editrici,   comunque   costituite,   che  editino  giornali
          quotidiani  in  lingua  francese, ladina, slovena e tedesca
          nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
          e   Trentino-Alto   Adige,  a  condizione  che  le  imprese
          beneficiarie   non  editino  altri  giornali  quotidiani  e
          possiedano      i      requisiti      di      cui      alle
          lettere b), c), d), e), f)  e g)  del  comma 2 del presente
          articolo.  A  decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
          cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
          50   per   cento   dei   costi  complessivi,  compresi  gli
          ammortamenti,  risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
          sono  concessi  ai  giornali  quotidiani  italiani  editi e
          diffusi  all'estero  a  condizione  che le imprese editrici
          beneficiarie   possiedano   i   requisiti   di   cui   alle
          lettere b), c), d)  e g) del comma 2 del presente articolo.
          Tali   imprese  devono  allegare  alla  domanda  i  bilanci
          corredati  da  una  relazione di certificazione da parte di
          societa'  abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
          ha sede l'impresa.
              2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
          quotidiani  per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
          si  applicano  anche  ai  periodici  editi  da  cooperative
          giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
          legge  5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
          e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
          per  il  contributo  variabile  di  cui al comma 10; a tali
          periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
              3. A   decorrere  dal  1° gennaio  1991,  alle  imprese
          editrici   di   periodici   che   risultino  esercitate  da
          cooperative,  fondazioni  o enti morali, ovvero da societa'
          la   maggioranza  del  capitale  sociale  delle  quali  sia
          detenuta  da  cooperative, fondazioni o enti morali che non
          abbiano  scopo  di  lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
          euro  per  copia  stampata  fino a 30.000 copie di tiratura
          media,  indipendentemente  dal  numero  delle  testate.  Le
          imprese  di  cui al presente comma devono essere costituite
          da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
          cinque  anni.  I  contributi  di cui al presente comma sono
          corrisposti a condizione che le imprese editrici:
                a) non   abbiano   acquisito,   nell'anno  precedente
          introiti  pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
          cento  dei  costi,  compresi gli ammortamenti, dell'impresa
          per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
                b) editino   periodici  a  contenuto  prevalentemente
          informativo;
                c) abbiano   pubblicato   nei  due  anni  antecedenti
          l'entrata  in  vigore  della  presente legge e nell'anno di
          riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
          per  ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
          18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
              3-bis. Qualora  le  societa'  di  cui  al comma 3 siano
          costituite  da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
          quali  possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
          e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
          detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
              4. La  commissione  di  cui  all'art.  54  della  legge
          5 agosto  1981,  n. 416, come modificato dall'art. 11 della
          legge    30 aprile    1983,    n.   137,   esprime   parere
          sull'accertamento  della  tiratura  e sull'accertamento dei
          requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
              5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
          ai  commi 2  e  3  devono  trasmettere  alla Presidenza del
          Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
          l'editoria,   lo   statuto   della   societa'  che  escluda
          esplicitamente  la  distribuzione  degli  utili  fino  allo
          scioglimento  della societa' stessa. Le disposizioni di cui
          all'art.  2  della  presente  legge si applicano anche alle
          imprese  editrici  di  giornali  quotidiani e periodici che
          gia'  abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
          di  cui  agli  articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
          1987.  Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
          le   imprese  editrici  che  siano  collegate  con  imprese
          editrici  di  altri  giornali quotidiani o periodici ovvero
          con  imprese  che  raccolgono  pubblicita'  per  la testata
          stessa  o  per  altri  giornali quotidiani o periodici. Non
          possono   percepire   i   suddetti  contributi  le  imprese
          editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
          contrattuali   con  l'impresa  editoriale  stessa,  il  cui
          importo  ecceda  il  10  per  cento  dei  costi complessivi
          dell'impresa  editrice,  compresi  gli ammortamenti, ovvero
          nel   caso   in   cui  tra  i  soci  e  gli  amministratori
          dell'impresa  editoriale  figurino  persone  fisiche  nella
          medesima condizione contrattuale.
              6. Ove  nei  dieci  anni  dalla riscossione dell'ultimo
          contributo  la  societa' proceda ad operazioni di riduzione
          del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
          fusione  o  comunque  operi  il  conferimento di azienda in
          societa'  il  cui statuto non contempli l'esclusione di cui
          al  comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
          Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
          aumentati  degli  interessi  calcolati  al tasso doppio del
          tasso  di  riferimento  di  cui all'art. 20 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9 novembre  1976,  n. 902, e
          successive  modificazioni,  a  partire  dalla  data di ogni
          riscossione,  e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
          periodo  la  societa'  sia  posta  in  liquidazione, dovra'
          versare  in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
          parimenti  calcolata  nei  limiti del risultato netto della
          liquidazione,   prima   di   qualunque   distribuzione   od
          assegnazione.  Una  somma parimenti calcolata dovra' essere
          versata   dalla  societa'  quando,  nei  dieci  anni  dalla
          riscossione  dell'ultimo  contributo, dai bilanci annuali o
          da    altra    documentazione   idonea,   risulti   violata
          l'esclusione della distribuzione degli utili.
              7. I  contributi  di  cui al comma 8 sono corrisposti a
          condizione   che  gli  introiti  pubblicitari  di  ciascuna
          impresa  editoriale,  acquisiti  nell'anno  precedente, non
          superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
          risultanti  dal  bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
          ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
          il  35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
          di  cui  al  comma 8,  lettera b),  sono ridotti del 50 per
          cento.
              8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
          sono determinati nella seguente misura:
                a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 30
          per  cento  dei  costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
          ammortamenti,  e  comunque  non superiore a lire 2 miliardi
          per ciascuna impresa;
                b) contributi variabili nelle seguenti misure:
                  1) lire  500  milioni  all'anno  da 10.000 a 30.000
          copie  di  tiratura  media  giornaliera  e lire 300 milioni
          all'anno,  ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
          dalle 30.000 alle 150.000 copie;
                  2) lire  200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
          tiratura  media  giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
          alle 250.000 copie;
                  3) lire  100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
          tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
              9. L'ammontare   totale  dei  contributi  previsti  dal
          comma 8  non  puo'  comunque  superare  il 60 per cento dei
          costi  risultanti  dal bilancio, dei costi come determinati
          dal medesimo comma 8.
              10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
          in  vigore  al  31 dicembre  1997  a  favore  delle imprese
          editrici  di quotidiani o periodici a quella data organi di
          movimenti  politici  i  quali  organi siano in possesso dei
          requisiti  per  l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
          favore  delle  imprese  editrici  di quotidiani e periodici
          pubblicati  per  la  prima  volta  in  data  successiva  al
          31 dicembre  1997  e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
          partiti  o  movimenti  ammessi al finanziamento pubblico, a
          decorrere  dal  1° gennaio  1998  alle  imprese editrici di
          quotidiani  o periodici che, oltre che attraverso esplicita
          menzione  riportata  in  testata, risultino essere organi o
          giornali  di  forze politiche che abbiano il proprio gruppo
          parlamentare  in  una delle Camere o nel Parlamento europeo
          avendo  almeno  un rappresentante in un ramo del Parlamento
          italiano,  nell'anno  di  riferimento  dei  contributi  nei
          limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
          e' corrisposto:
                a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 40
          per  cento  dei  costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
          ammortamenti,  e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
          500  milioni  per  i  quotidiani  e  lire 600 milioni per i
          periodici;
                b) un   contributo  variabile,  calcolato  secondo  i
          parametri  previsti  dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
          ad   un   sesto,   un  dodicesimo  od  un  ventiquattresimo
          rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
          mensili;   per   i   suddetti   periodici   viene  comunque
          corrisposto  un  contributo  fisso  di lire 400 milioni nel
          caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
              11. A   decorrere   dall'anno   1991,  ove  le  entrate
          pubblicitarie  siano  inferiori  al  30 per cento dei costi
          d'esercizio   annuali,   compresi  gli  ammortamenti,  sono
          concessi,   per   ogni   esercizio,   ulteriori  contributi
          integrativi  pari  al  50  per  cento di quanto determinato
          dalle lettere a) e b) del comma 10.
              11-bis. [Ai  fini  dell'applicazione dei commi 10 e 11,
          il  requisito della rappresentanza parlamentare della forza
          politica,  la  cui  impresa editrice dell'organo o giornale
          aspiri  alla  concessione dei contributi di cui ai predetti
          commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
          elettorale,  anche  da  una dichiarazione di appartenenza e
          rappresentanza   di   tale  forza  politica  da  parte  dei
          parlamentari  interessati,  certificata dalla Camera di cui
          sono componenti].
              11-ter. A  decorrere  dall'anno  1991 sono abrogati gli
          ultimi  due  periodi  del  comma 5.  Dal  medesimo  anno  i
          contributi  previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
          che  non  fruiscono  dei  contributi  previsti dal predetto
          comma   imprese  collegate  con  l'impresa  richiedente,  o
          controllate  da  essa,  o  che  la controllano, o che siano
          controllate  dalle  stesse imprese, o dagli stessi soggetti
          che la controllano.
              12. La  somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
          non  puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
          determinati dai medesimi commi 10 e 11.
              13. I  contributi  di  cui  ai  commi 10  e 11 e di cui
          all'art.  4  sono  concessi a condizione che le imprese non
          fruiscano,  ne'  direttamente ne' indirettamente, di quelli
          di  cui  ai  commi 2,  5,  6,  7 e 8, ed a condizione che i
          contributi  di  cui  ai commi stessi non siano percepiti da
          imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
          siano  controllate  dalle  stesse  imprese  o  dagli stessi
          soggetti che le controllano.
              14. I  contributi  di  cui  ai  commi 10  e 11 e di cui
          all'art.   4   sono  corrisposti  alternativamente  per  un
          quotidiano  o  un  periodico  o  una  impresa  radiofonica,
          qualora siano espressione dello stesso partito politico.
              15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
          eccezione  di  quelle  previste  dal comma 3, sono comunque
          soggette  agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
          legge  5 agosto  1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
          legge  30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
          dei  ricavi  delle  vendite.  Sono  soggette  agli obblighi
          medesimi,  a  prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
          vendite,  anche  le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
          legge 25 febbraio 1987, n. 67.
              15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
          ogni  anno  e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
          sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
          pari  al  50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
          10  e  11  spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
          del  contributo  residuo  verra'  effettuata entro tre mesi
          dalla  presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
          della     necessaria     certificazione    nonche'    della
          documentazione  richiesta  all'editore dalle norme vigenti.
          La  certificazione,  eseguita  a  cura  di  una societa' di
          revisione,  e'  limitata  alla verifica ed al riscontro dei
          soli  costi  a  cui  si fa riferimento per il conteggio del
          contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
              «Art.  4. - 1. A  decorrere  dal 1° gennaio 1991, viene
          corrisposto,  a  cura  del Dipartimento dell'informazione e
          dell'editoria  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          un  contributo  annuo  pari al 70 per cento della media dei
          costi  risultanti  dai  bilanci  degli ultimi due esercizi,
          inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
          miliardi,  alle  imprese  radiofoniche che risultino essere
          organi  di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
          del Parlamento e che:
                a) abbiano   registrato   la   testata  giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale;
                b) trasmettano   quotidianamente   propri   programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali,  sindacali  o  culturali  per  non meno del 50 per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20;
                c) non  siano  editori  o controllino, direttamente o
          indirettamente,  organi  di  informazione di cui al comma 6
          dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
              2. A   decorrere   dall'anno   1991,   ove  le  entrate
          pubblicitarie  siano inferiori al 25 per cento dei costi di
          esercizio  annuali,  compresi gli ammortamenti, e' concesso
          un  ulteriore  contributo  integrativo pari al 50 per cento
          del  contributo  di  cui  al  comma 1.  La somma di tutti i
          contributi  non  puo'  comunque superare l'80 per cento dei
          costi come determinati al medesimo comma 1.
              3. Le  imprese  di  cui  al  comma 1 hanno diritto alle
          riduzioni   tariffarie  di  cui  all'art.  28  della  legge
          5 agosto   1981,   n.   416,  e  successive  modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia  elettrica,  ai canoni di noleggio e di abbonamento
          ai  servizi  di  telecomunicazione  di  qualsiasi tipo, ivi
          compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
          di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
          n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
          dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
              4. I  metodi  e  le  procedure  per  l'accertamento del
          possesso  dei  requisiti  per l'accesso alle provvidenze di
          cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
          della  loro  persistenza, sono disciplinati dal decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
          410,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  234  del
          7 ottobre 1987.».
              «Art. 7. - 1... ».
              «Art.  8. - 1. Le  imprese  di radiodiffusione sonora a
          carattere   locale   che   abbiano  registrato  la  testata
          radiofonica  giornalistica  trasmessa  presso il competente
          tribunale,  trasmettano  quotidianamente  propri  programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali,  sindacali  o  letterari,  per non meno del 15 per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
                a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
          legge  5 agosto  1981,  n. 416, e successive modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia elettrica;
                b) al  rimborso  del  60  per  cento  delle spese per
          l'abbonamento  ai  servizi di due agenzie di informazione a
          diffusione nazionale o regionale.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 23 della
          legge   6 agosto  1990,  n.  223  (Disciplina  del  sistema
          radiotelevisivo pubblico e privato):
              «3. Ai  concessionari per la radiodiffusione televisiva
          in  ambito  locale,  ovvero  ai soggetti autorizzati per la
          radiodiffusione  televisiva  locale di cui all'art. 32, che
          abbiano   registrato   la   testata  televisiva  presso  il
          competente  tribunale  e  che  trasmettano quotidianamente,
          nelle  ore  comprese  tra  le  07,00  e le 23,00 per almeno
          un'ora,  programmi  informativi autoprodotti su avvenimenti
          politici,   religiosi,   economici,  sociali,  sindacali  o
          culturali,  si  applicano  i  benefici  di  cui  al comma 1
          dell'art.  11  della  legge  25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
          come  modificato  dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
          250,  nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
          legge  5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
          integrazioni.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 13 dell'art. 7 della
          legge  3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
          di    assetto   del   sistema   radiotelevisivo   e   della
          RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'  delega al
          Governo    per   l'emanazione   del   testo   unico   della
          radiotelevisione):
              «13. L'accesso  alle  provvidenze  di  cui  all'art. 11
          della   legge   25 febbraio   1987,  n.  67,  e  successive
          modificazioni,  agli  articoli 4  e  8 della legge 7 agosto
          1990,  n.  250,  e  all'art.  7 del decreto-legge 27 agosto
          1993,  n.  323,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 ottobre  1993,  n. 422, e' altresi' previsto anche per i
          canali  tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
          con  esclusione  di  quelli  ad  accesso condizionato, come
          definiti   dall'art.   1,   lettera c),   del   regolamento
          concernente  la  promozione  della  distribuzione  e  della
          produzione  di  opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
          16 marzo   1999,   n.  9/1999,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  119  del  24 maggio 1999, che si impegnano a
          trasmettere   programmi  di  informazione  alle  condizioni
          previste  dall'art.  7  del citato decreto-legge n. 323 del
          1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
          1993.».
              - Si  riporta  il testo del comma 454 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «454. A  decorrere  dai  contributi  relativi  all'anno
          2005,  non  e'  piu'  corrisposta  l'anticipazione  di  cui
          all'art.  3,  comma 15-bis,  della  legge 7 agosto 1990, n.
          250.   I  contributi  sono  comunque  erogati  in  un'unica
          soluzione    entro    l'anno   successivo   a   quello   di
          riferimento.».
          Note al comma 1247:
              - Si  riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
          1990,  n.  250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
          termini,  a  favore  delle  imprese  radiofoniche,  per  la
          dichiarazione  di  rinuncia  agli  utili di cui all'art. 9,
          comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
          ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
              «Art.  4. - 1. A  decorrere  dal 1° gennaio 1991, viene
          corrisposto,  a  cura  del Dipartimento dell'informazione e
          dell'editoria  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          un  contributo  annuo  pari al 70 per cento della media dei
          costi  risultanti  dai  bilanci  degli ultimi due esercizi,
          inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
          miliardi,  alle  imprese  radiofoniche che risultino essere
          organi  di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
          del Parlamento e che:
                a) abbiano   registrato   la   testata  giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale;
                b) trasmettano   quotidianamente   propri   programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali,  sindacali  o  culturali  per  non meno del 50 per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20;
                c) non  siano  editori  o controllino, direttamente o
          indirettamente,  organi  di  informazione di cui al comma 6
          dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
              2. A   decorrere   dall'anno   1991,   ove  le  entrate
          pubblicitarie  siano inferiori al 25 per cento dei costi di
          esercizio  annuali,  compresi gli ammortamenti, e' concesso
          un  ulteriore  contributo  integrativo pari al 50 per cento
          del  contributo  di  cui  al  comma 1.  La somma di tutti i
          contributi  non  puo'  comunque superare l'80 per cento dei
          costi come determinati al medesimo comma 1.
              3. Le  imprese  di  cui  al  comma 1 hanno diritto alle
          riduzioni   tariffarie  di  cui  all'art.  28  della  legge
          5 agosto   1981,   n.   416,  e  successive  modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia  elettrica,  ai canoni di noleggio e di abbonamento
          ai  servizi  di  telecomunicazione  di  qualsiasi tipo, ivi
          compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
          di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
          n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
          dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
              4. I  metodi  e  le  procedure  per  l'accertamento del
          possesso  dei  requisiti  per l'accesso alle provvidenze di
          cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
          della  loro  persistenza, sono disciplinati dal decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
          410,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  234  del
          7 ottobre 1987.».
              - Per  l'art.  4  della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
          vedano le note al comma 1246.
              - Si  riporta  il  testo del comma 13 dell'art. 7 della
          legge  3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
          di    assetto   del   sistema   radiotelevisivo   e   della
          RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'  delega al
          Governo    per   l'emanazione   del   testo   unico   della
          radiotelevisione):
              «13. L'accesso  alle  provvidenze  di  cui  all'art. 11
          della   legge   25 febbraio   1987,  n.  67,  e  successive
          modificazioni,  agli  articoli 4  e  8 della legge 7 agosto
          1990,  n.  250,  e  all'art.  7 del decreto-legge 27 agosto
          1993,  n.  323,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 ottobre  1993,  n. 422, e' altresi' previsto anche per i
          canali  tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
          con  esclusione  di  quelli  ad  accesso condizionato, come
          definiti   dall'art.   1,   lettera c),   del   regolamento
          concernente  la  promozione  della  distribuzione  e  della
          produzione  di  opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
          16 marzo   1999,   n.  9/1999,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  119  del  24 maggio 1999, che si impegnano a
          trasmettere   programmi  di  informazione  alle  condizioni
          previste  dall'art.  7  del citato decreto-legge n. 323 del
          1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
          1993.».
          Nota al comma 1248:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 19 e 20 della
          legge  14 aprile  1975,  n.  103 (Nuove norme in materia di
          diffusione radiofonica e televisiva):
              «Art.  19. La  societa'  concessionaria, oltre che alla
          gestione   dei  servizi  in  concessione,  e'  tenuta  alle
          seguenti prestazioni:
                a) a  sistemare,  secondo piani tecnici approvati dal
          Ministero  delle  poste  e delle telecomunicazioni, le reti
          trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
          renderle  idonee  a  ritrasmettere  programmi  di organismi
          esteri   confinanti;  ad  attuare  la  ristrutturazione  ed
          assumere  la gestione degli impianti di terzi eventualmente
          ad  essa  affidati,  esistenti  in  dette zone alla data di
          entrata in vigore della presente legge;
                b) a   predisporre   annualmente,  sulla  base  delle
          direttive  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,
          sentita   la   Commissione  parlamentare  per  l'indennizzo
          generale   e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
          programmi  televisivi  e  radiofonici  destinati a stazioni
          radiofoniche  e televisive di altri Paesi per la diffusione
          e  la  conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
          mondo  e  ad  effettuare,  sentita  la  stessa  Commissione
          parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
                c) ad    effettuare   trasmissioni   radiofoniche   e
          televisive  in  lingua tedesca e ladina per la provincia di
          Bolzano,  in  lingua francese per la regione autonoma Valle
          d'Aosta  ed  in  lingua  slovena  per  la  regione autonoma
          Friuli-Venezia Giulia.».
              «Art.  20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
          adempimenti  di  cui  al precedente articolo sono stabiliti
          come segue.
              Per  quanto  previsto  al punto a) si provvede mediante
          separate   pattuizioni   da   effettuarsi  d'intesa  con  i
          rappresentanti  degli  enti  locali  delle  zone di confine
          interessate.
              Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
          e   radiofonici   destinati   a   stazioni  radiofoniche  e
          televisive   di   altri   Paesi   sono   regolati  mediante
          convenzioni  aggiuntive  da  stipularsi  con  le competenti
          amministrazioni  dello  Stato  entro  novanta  giorni dalla
          stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
              Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
          in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
          mediante   convenzione  aggiuntiva  da  stipularsi  con  le
          competenti  amministrazioni  dello  Stato  entro  lo stesso
          termine  di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
          in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
          modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
              L'ammontare   dei   rimborsi   della   spesa   per   le
          trasmissioni  in  lingua  tedesca  effettuate dalla sede di
          Bolzano,  nel  periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
          forfettariamente  stabilito  in  lire  6.710  milioni oltre
          all'imposta sul valore aggiunto.
              La  misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
          le  trasmissioni  radiofoniche da radio Trieste dalla legge
          14 aprile  1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
          aumento  del  numero  di  trasmissioni con l'inclusione nei
          programmi  de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
          lire  250  milioni  l'anno  oltre  all'imposta  sul  valore
          aggiunto,  a  partire  dal  1968  e  puo' essere soggetta a
          revisione   triennale   su   richiesta  di  ciascuna  parte
          contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
              L'ammontare  dei  rimborsi della spesa sostenuta per le
          trasmissioni  in  lingua  francese  per la regione autonoma
          Valle  d'Aosta  e  per le trasmissioni televisive in lingua
          slovena  per  la  regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
          regolato   con   apposite  convenzioni  con  le  competenti
          amministrazioni dello Stato.
              La  somma  di  8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
          dello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del
          tesoro  dell'anno  finanziario  1973  e  di cui al capitolo
          aggiunto  7480  dell'anno finanziario 1974, resta destinata
          ed  impegnata  per  la  liquidazione  degli oneri di cui al
          precedente  quinto  comma  nonche' a quello di cui al sesto
          comma   per   il  periodo  1968-1972.  All'onere  derivante
          dall'applicazione  dello  stesso sesto comma per il periodo
          successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
          del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
          Ministero   del   tesoro  per  l'anno  finanziario  1974  e
          corrispondenti capitoli degli anni successivi.
              Ai   nuovi  o  maggiori  oneri  derivanti  dalle  altre
          convenzioni  da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
          provvede  con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
          concessionaria  allo  Stato  e da determinare, ai sensi del
          precedente  art. 16 con la convenzione di cui al successivo
          art.  46.  Il  Ministro  per  il  tesoro  e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              Per  i  servizi  speciali radiotelevisivi, non compresi
          fra  quelli  suindicati,  le  amministrazioni  dello  Stato
          richiedenti  concordano,  attraverso  apposite convenzioni,
          con   la   societa'   concessionaria   le  modalita'  delle
          prestazioni  e  l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
          parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
          Note al comma 1249:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  26  della  legge
          10 ottobre   1990,  n.  287  (Norme  per  la  tutela  della
          concorrenza e del mercato):
              «Art.   26 (Pubblicita'   delle  decisioni).  -  1.  Le
          decisioni  di  cui  agli  articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
          pubblicate  entro venti giorni in un apposito bollettino, a
          cura  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri. Nello
          stesso  bollettino  sono  pubblicate,  ove  l'Autorita'  lo
          ritenga  opportuno,  le  conclusioni  delle indagini di cui
          all'art. 12, comma 2.»
              - Si  riporta  il  testo del comma 26 dell'art. 2 della
          legge  14 ottobre  1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
          la   regolazione   dei   servizi   di   pubblica  utilita'.
          Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei servizi di
          pubblica utilita):
              «26.  La  pubblicita'  di  atti  e  procedimenti  delle
          Autorita'   e'  assicurata  anche  attraverso  un  apposito
          bollettino  pubblicato  dalla  Presidenza del Consiglio dei
          ministri.»
              - Si  riporta  il  testo del comma 21 dell'art. 1 della
          legge  31 luglio  1997,  n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
          per  le  garanzie  nelle  comunicazioni e norme sui sistemi
          delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
              «21.  All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
          all'art.  2  della  legge  14 novembre  1995,  n.  481, non
          derogate   dalle  disposizioni  della  presente  legge.  Le
          disposizioni  del  comma 9,  limitatamente alla deroga alle
          norme  sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
          commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
          altre  Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
          481, senza oneri a carico dello Stato.»
          Note al comma 1250:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 19 del
          decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione fiscale):
              «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
          politiche  giovanili e per le politiche relative ai diritti
          e  alle  pari  opportunita).  -  1. Al fine di promuovere e
          realizzare  interventi  per  la  tutela  della famiglia, in
          tutte   le   sue   componenti   e   le   sue  problematiche
          generazionali,   nonche'   per   supportare  l'Osservatorio
          nazionale   sulla   famiglia,   presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  istituito un fondo denominato
          «Fondo  per  le  politiche  della  famiglia»,  al  quale e'
          assegnata  la  somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
              - Si  riporta  il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
          2000,  n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
          e  della  paternita',  per  il  diritto  alla  cura  e alla
          formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
              «Art.  9.  (Misure  a  sostegno  della flessibilita' di
          orario).  - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
          articolazione   della   prestazione   lavorativa   volte  a
          conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
          per   l'occupazione   di   cui  all'art.  1,  comma 7,  del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236, e'
          destinata  una  quota  fino  a  lire  40  miliardi  annue a
          decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
          cui  almeno  il  50  per  cento destinato ad imprese fino a
          cinquanta  dipendenti,  in favore di aziende che applichino
          accordi  contrattuali  che prevedono azioni positive per la
          flessibilita', ed in particolare:
                a) progetti    articolati    per    consentire   alla
          lavoratrice  madre  o al lavoratore padre, anche quando uno
          dei  due  sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
          affidamento  o  in  adozione  un  minore,  di  usufruire di
          particolari   forme   di   flessibilita'   degli   orari  e
          dell'organizzazione   del   lavoro,   tra   cui  part  time
          reversibile,   telelavoro  e  lavoro  a  domicilio,  orario
          flessibile  in  entrata  o  in  uscita,  banca  delle  ore,
          flessibilita'  sui turni, orario concentrato, con priorita'
          per  i  genitori  che  abbiano bambini fino ad otto anni di
          eta'  o  fino  a  dodici  anni, in caso di affidamento o di
          adozione;
                b) programmi  di  formazione per il reinserimento dei
          lavoratori dopo il periodo di congedo;
                c) progetti   che   consentano  la  sostituzione  del
          titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
          del  periodo  di  astensione  obbligatoria  o  dei  congedi
          parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
              2.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  di  concerto  con  i  Ministri per la
          solidarieta'  sociale  e  per  le  pari  opportunita', sono
          definiti  i  criteri  e le modalita' per la concessione dei
          contributi di cui al comma 1.».
              - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
          1998,   n.   269   (Norme   contro  lo  sfruttamento  della
          prostituzione,  della  pornografia, del turismo sessuale in
          danno   di  minori,  quali  nuove  forme  di  riduzione  in
          schiavitu):
              «Art.   17 (Attivita'  di  coordinamento).  -  1.  Sono
          attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,
          fatte  salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
          285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
          tutte   le   pubbliche   amministrazioni,   relative   alla
          prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
          minori  dallo  sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
          Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
          al  Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
          del comma 3.
              1-bis.  E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'
          l'Osservatorio  per  il  contrasto  della pedofilia e della
          pornografia   minorile   con  il  compito  di  acquisire  e
          monitorare   i   dati   e  le  informazioni  relativi  alle
          attivita',  svolte  da  tutte le pubbliche amministrazioni,
          per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
          fine  e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
          una  banca  dati  per  raccogliere,  con l'apporto dei dati
          forniti  dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
          per  il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
          per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
          modalita'  di  funzionamento  dell'Osservatorio  nonche' le
          modalita'  di  attuazione  e  di organizzazione della banca
          dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
          necessari  per  la  sicurezza  e  la riservatezza dei dati.
          Resta  ferma  la  disciplina  delle  assunzioni  di  cui ai
          commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
          n.   311.  Per  l'istituzione  e  l'avvio  delle  attivita'
          dell'Osservatorio  e  della  banca  dati di cui al presente
          comma e'  autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
          2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui al decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  come rideterminata
          dalla  tabella  C  allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
          266.  A  decorrere  dall'anno  2009,  si  provvede ai sensi
          dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni.  Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              2.  Le  multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
          quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
          della  presente legge sono versate all'entrata del bilancio
          dello  Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
          iscrivere  nello  stato  di previsione della Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri  e  destinate, nella misura di due
          terzi,  a  finanziare  specifici  programmi di prevenzione,
          assistenza  e  recupero  psicoterapeutico  dei minori degli
          anni   diciotto   vittime   dei   delitti   di   cui   agli
          articoli 600-bis,  600-ter,  600-quater e 600-quinquies del
          codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
          5  della  presente  legge.  La  parte  residua del fondo e'
          destinata,   nei   limiti   delle   risorse  effettivamente
          disponibili,   al  recupero  di  coloro  che,  riconosciuti
          responsabili  dei  delitti previsti dagli articoli 600-bis,
          secondo  comma,  600-ter,  terzo  comma,  e  600-quater del
          codice  penale, anche se relativi al materiale pornografico
          di  cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
          apposita  richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              3.  Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
                a) acquisisce   dati   e   informazioni,   a  livello
          nazionale  ed  internazionale, sull'attivita' svolta per la
          prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
          programmate o realizzate da altri Stati;
                b) promuove,  in collaborazione con i Ministeri della
          pubblica  istruzione,  della  sanita',  dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di  grazia  e
          giustizia  e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
          agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
          sfruttamento sessuale dei minori;
                c) partecipa,  d'intesa con il Ministero degli affari
          esteri,  agli  organismi comunitari e internazionali aventi
          compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
              4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
          e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
          relativo   onere   si  fa  fronte  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1998-2000,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  1998,  allo  scopo
          utilizzando  l'accantonamento  relativo alla Presidenza del
          Consiglio   dei  ministri.  Il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              5.  Il  Ministro  dell'interno,  in virtu' dell'accordo
          adottato   dai   Ministri  di  giustizia  europei  in  data
          27 settembre  1996,  volto  ad  estendere  la competenza di
          EUROPOL  anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
          istituisce,  presso la squadra mobile di ogni questura, una
          unita'  specializzata  di  polizia  giudiziaria,  avente il
          compito  di  condurre  le  indagini  sul  territorio  nella
          materia regolata dalla presente legge.
              6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
          la  sede  centrale  della  questura  un  nucleo  di polizia
          giudiziaria  avente  il  compito  di  raccogliere  tutte le
          informazioni  relative alle indagini nella materia regolata
          dalla  presente  legge  e  di  coordinarle  con  le sezioni
          analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
              7.  L'unita'  specializzata  ed  il  nucleo  di polizia
          giudiziaria  sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
          mezzi  e  delle  vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
          stanziamenti   iscritti   nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno.».
              -  La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
          Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
          nazionale   per  l'infanzia),  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
          Note al comma 1251:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.»
              - Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art. 8 della
          legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3):
              «6.  Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi 3  e  4  dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.».
          Note al comma 1253:
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
          Note al comma 1254:
              -  La  legge  8 marzo  2000, n. 53 (Disposizioni per il
          sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  per  il
          diritto  alla cura e alla formazione e per il coordinamento
          dei  tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
          Note al comma 1257:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 7 della
          legge  3 dicembre  1999,  n. 493 (Norme per la tutela della
          salute  nelle  abitazioni  e istituzione dell'assicurazione
          contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
          presente legge:
              «4.  L'assicurazione  comprende  i  casi  di infortunio
          avvenuti  nell'ambito  domestico  in  occasione  ed a causa
          dello  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  all'art.  6,
          comma 2,   lettera a),   e   dai  quali  sia  derivata  una
          inabilita'  permanente  al  lavoro  non inferiore al 27 per
          cento.   Sono   esclusi  dall'assicurazione  gli  infortuni
          verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
          Note al comma 1258:
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
          1997,  n.  285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
          di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
              «Art.    1 (Fondo    nazionale    per    l'infanzia   e
          l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
          l'adolescenza  finalizzato alla realizzazione di interventi
          a  livello  nazionale,  regionale  e locale per favorire la
          promozione   dei   diritti,  la  qualita'  della  vita,  lo
          sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
          dell'infanzia  e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
          ad  esse  piu'  confacente  ovvero  la  famiglia  naturale,
          adottiva  o  affidataria,  in attuazione dei principi della
          Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo resa esecutiva ai
          sensi   della   legge  27 maggio  1991,  n.  176,  e  degli
          articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
              2.  Il  Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
          autonome  di  Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
          cento   delle   risorse   del   Fondo   e'   riservata  al,
          finanziamento  di  interventi  da  realizzare nei comuni di
          Venezia,  Milano,  Torino,  Genova, Bologna, Firenze, Roma,
          Napoli,  Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
          Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
          riservata   avviene,  per  il  50  per  cento,  sulla  base
          dell'ultima    rilevazione   della   popolazione   minorile
          effettuata  dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
          per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
                a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
          le  indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
          analisi  per  l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri;
                b) numero  di minori presenti in presidi residenziali
          socio-assistenziali    in   base   all'ultima   rilevazione
          dell'ISTAT;
                c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
          dell'obbligo  come  accertata  dal Ministero della pubblica
          istruzione;
                d) percentuale  di  famiglie  con  figli  minori  che
          vivono  al  di  sotto  della  soglia di poverta' cosi' come
          stimata dall'ISTAT;
                e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
          in  attivita'  criminose  come  accertata  dalla  Direzione
          generale  dei  servizi  civili  del Ministero dell'interno,
          nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
          Ministero di grazia e giustizia.
              3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore   della   presente   legge,   il   Ministro  per  la
          solidarieta'   sociale,  con  proprio  decreto  emanato  di
          concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
          e  giustizia  e  con  il Ministro per le pari opportunita',
          sentite  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  nonche'  le  Commissioni  parlamentari competenti,
          provvede  alla  ripartizione  delle  quote del Fondo tra le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
          quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
              4.  Per  il  finanziamento  del Fondo e' autorizzata la
          spesa  di  lire  117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
          miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 11 della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.».
          Note al comma 1259:
              - Si  riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
          della Repubblica italiana:
              «Art.   119 (I   Comuni,   le   Province,   le   Citta'
          metropolitane  e  le Regioni hanno autonomia finanziaria di
          entrata  e  di  spesa).  - I Comuni, le Province, le Citta'
          metropolitane   e   le   Regioni  hanno  risorse  autonome.
          Stabiliscono  e  applicano  tributi  ed  entrate propri, in
          armonia  con  la  Costituzione  e  secondo  i  principi  di
          coordinamento   della   finanza   pubblica  e  del  sistema
          tributario.  Dispongono  di compartecipazioni al gettito di
          tributi erariali riferibile al loro territorio.
              La  legge  dello Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza  vincoli  di destinazione, per i territori con minore
          capacita' fiscale per abitante.
              Le   risorse   derivanti   dalle   fonti   di   cui  ai
          commi precedenti  consentono ai Comuni, alle Province, alle
          Citta'   metropolitane   e   alle   Regioni  di  finanziare
          integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
              Per  promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e  sociali,  per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio  delle  loro  funzioni,  lo Stato destina risorse
          aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali in favore di
          determinati   Comuni,   Province,  Citta'  metropolitane  e
          Regioni.
              I  Comuni,  le  Province,  le Citta' metropolitane e le
          Regioni  hanno  un proprio patrimonio, attribuito secondo i
          principi  generali  determinati  dalla  legge  dello Stato.
          Possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art. 8 della
          legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3):
              «6.  Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi 3  e  4  dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.»
          Nota al comma 1261:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 19 del
          decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione fiscale):
              «3.  Al  fine  di  promuovere  le politiche relative ai
          diritti  e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  istituito un fondo denominato
          «Fondo  per  le  politiche  relative ai diritti e alle pari
          opportunita»,  al  quale e' assegnata la somma di 3 milioni
          di  euro  per  l'anno  2006  e  di  dieci milioni di euro a
          decorrere dall'anno 2007.»
          Nota al comma 1263:
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
          2006,  n.  7  (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
          divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
              «Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
          La  Presidenza  del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
          le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
          ordinari  stanziamenti  di bilancio, il coordinamento delle
          attivita'  svolte  dai  Ministeri  competenti  dirette alla
          prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
          delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
              2.  Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
          comma 1,     la     Presidenza     del     Consiglio    dei
          ministri-Dipartimento  per  le pari opportunita' acquisisce
          dati  e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
          sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
          sulle  strategie  di  contrasto programmate o realizzate da
          altri Stati.»
          Nota al comma 1265:
              - Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
          si vedano le note al comma 1251.
          Nota al comma 1266:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 42 del
          decreto  legislativo  26 marzo  2001,  n.  151 (testo unico
          delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela e
          sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  a norma
          dell'art.  15  della  legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
          modificato dalla presente legge:
              «5.   La   lavoratrice  madre  o,  in  alternativa,  il
          lavoratore  padre  o,  dopo  la  loro  scomparsa,  uno  dei
          fratelli  o  sorelle conviventi di soggetto con handicap in
          situazione  di  gravita'  di cui all'art. 3, comma 3, della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
          4,  comma 1,  della  legge  medesima e che abbiano titolo a
          fruire  dei  benefici  di  cui  all'art.  33,  comma 1, del
          presente  testo  unico  e  all'art.  33, commi 2 e 3, della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
          hanno  diritto  a  fruire  del  congedo  di  cui al comma 2
          dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
          giorni  dalla  richiesta. Durante il periodo di congedo, il
          richiedente    ha   diritto   a   percepire   un'indennita'
          corrispondente   all'ultima   retribuzione   e  il  periodo
          medesimo    e'   coperto   da   contribuzione   figurativa;
          l'indennita'  e la contribuzione figurativa spettano fino a
          un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
          il  congedo  di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
          annualmente,  a  decorrere dall'anno 2002, sulla base della
          variazione  dell'indice  Istat dei prezzi al consumo per le
          famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
          dal  datore  di lavoro secondo le modalita' previste per la
          corresponsione  dei  trattamenti economici di maternita'. I
          datori  di  lavoro  privati,  nella  denuncia contributiva,
          detraggono  l'importo  dell'indennita'  dall'ammontare  dei
          contributi   previdenziali  dovuti  all'ente  previdenziale
          competente.  Peri  dipendenti dei predetti datori di lavoro
          privati,  compresi  quelli  per  i  quali  non  e' prevista
          l'assicurazione   per   le   prestazioni   di   maternita',
          l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
          modalita'  di  cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
          1979,  n.  663,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 febbraio  1980,  n.  33.  Il congedo fruito ai sensi del
          presente  comma alternativamente da entrambi i genitori non
          puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
          periodo  di  congedo entrambi i genitori non possono fruire
          dei  benefici  di  cui  all'art.  33, comma 1, del presente
          testo  unico  e  all'art.  33,  commi 2  e  3,  della legge
          5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
          ai  commi 5  e  6  del  medesimo  articolo.  I soggetti che
          usufruiscono  dei  permessi di cui al presente comma per un
          periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
          ad  usufruire  di permessi non retribuiti in misura pari al
          numero  dei  giorni  di  congedo  ordinario  che  avrebbero
          maturato  nello  stesso  arco  di  tempo  lavorativo, senza
          riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
          Nota al comma 1269:
              - Si  riporta  il testo del comma 429 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria   2006),  cosi  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «429.  Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
          della  Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
          30 dicembre  2004,  n. 311, e' assegnato un contributo di 3
          milioni  di  euro  per  l'anno  2006  e di 750.000 euro per
          ciascuno   degli   anni   2007   e  2008.  A  tal  fine  e'
          corrispondentemente  ridotta  l'autorizzazione  di spesa di
          cui  all'art.  20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
          328.  Le  risorse  pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
          2007  e  2008  confluiscono  nel  Fondo  nazionale  per  le
          politiche  sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
          8 novembre 2000, n. 328».
          Nota al comma 1270:
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
          2004,  n.  206  (Nuove  norme  in  favore delle vittime del
          terrorismo  e  delle  stragi  di  tale  matrice), cosi some
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  1. -  1. Le disposizioni della presente legge si
          applicano  a  tutte  le  vittime degli atti di terrorismo e
          delle  stragi  di  tale  matrice,  compiuti  sul territorio
          nazionale   o  extranazionale,  se  coinvolgenti  cittadini
          italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
              1-bis.   Le   disposizioni   della  presente  legge  si
          applicano  inoltre  ai familiari delle vittime del disastro
          aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
          e  ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
          Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
              2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
          legge  si  applicano  le disposizioni contenute nella legge
          20 ottobre  1990,  n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
          407,  e  successive  modificazioni, nonche' l'art. 82 della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
          Nota al comma 1276:
              - Si  riporta  il testo del comma 343 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «343.  Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
          sul  mercato  finanziario,  sono  rimasti  vittime di frodi
          finanziarie  e  che  hanno  sofferto  un danno ingiusto non
          altrimenti  risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
          2006,  un  apposito  fondo  nello  stato  di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  fondo  e'
          alimentato  con le risorse di cui al comma 345, previo loro
          versamento al bilancio dello Stato.».
          Note al comma 1277:
              -  La  legge  8 agosto  1985, n. 440 (Istituzione di un
          assegno   vitalizio  a  favore  di  cittadini  che  abbiano
          illustrato  la Patria e che versino in stato di particolare
          necessita),  e'  stata  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          23 agosto 1985, n. 198.
              - Si  riporta  il  testo del comma 8 dell'art. 20 della
          legge   8 novembre  2000,  n.  328  (Legge  quadro  per  la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali):
              «8.   A   decorrere   dall'anno  2002  lo  stanziamento
          complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
          determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
          all'art.  11,  comma 3,  lettera d),  della  legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
          comunque  la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
          della presente legge.»
          Note al comma 1278:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
          31 gennaio  1994,  n.  97  (Nuove  disposizioni per le zone
          montane):
              «Art.  2  (Fondo  nazionale  per  la montagna). - 1. E'
          istituito   presso   il  Ministero  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica   il   Fondo  nazionale  per  la
          montagna.
              2.  Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
          dello  Stato  e  di  enti  pubblici,  ed  e' iscritto in un
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          del  bilancio  e  della  programmazione economica. Le somme
          provenienti  dagli  enti  pubblici sono versate all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
          capitolo.
              3.   Le  risorse  erogate  dal  Fondo  hanno  carattere
          aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
          speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
          sono  ripartite  fra  le regioni e le province autonome che
          provvedono  ad  istituire  propri  fondi  regionali  per la
          montagna,  alimentati  anche  con stanziamenti a carico dei
          rispettivi  bilanci,  con  i quali sostenere gli interventi
          speciali di cui all'art. 1.
              4.  Le  regioni e le province autonome disciplinano con
          propria  legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
          di cui al comma 3.
              5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
          le  province  autonome sono stabiliti con deliberazione del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          il Ministro delle politiche agricole e forestali.
              6.    I   criteri   di   ripartizione   tengono   conto
          dell'esigenza   della  salvaguardia  dell'ambiente  con  il
          conseguente  sviluppo  delle attivita' agro-silvo-pastorali
          eco-compatibili,  dell'estensione  del  territorio montano,
          della  popolazione  residente,  anche  con riferimento alle
          classi   di   eta',   alla  occupazione  ed  all'indice  di
          spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
          servizi   e   dell'entita'  dei  trasferimenti  ordinari  e
          speciali.»
          Nota al comma 1284:
              -  Per  il  testo  dell'art.  8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
          Note al comma 1285:
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 80 della
          legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria   2001),  cosi  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art.   80   (Disposizioni   in  materia  di  politiche
          sociali).  -  1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
          2001  e  di  lire  430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
          data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
          processi  attuativi  della  sperimentazione  e comunque non
          oltre  il  30 giugno  2007, fermi restando gli stanziamenti
          gia' previsti:
                a) i  comuni  individuati  ai  sensi  dell'art. 4 del
          decreto   legislativo   18 giugno   1998,   n.   237,  sono
          autorizzati,  nell'ambito  della  disciplina  prevista  dal
          predetto  decreto  legislativo,  a  proseguire l'attuazione
          dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
                b) la  disciplina dell'istituto del reddito minimo di
          inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
          1998  si applica anche ai comuni compresi nei territori per
          i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
          i  patti  territoriali  di cui all'art. 2, comma 203, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
          che  i  medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
          aderito  e  che  comprendono  comuni  gia' individuati o da
          individuare  ai  sensi  dell'art.  4  del  medesimo decreto
          legislativo n. 237 del 1998.»
          Nota al comma 1286:
              - Si  riporta  il testo del comma 44 dell'art. 59 della
          legge   27 dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica):
              «44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
          istituito  il  Fondo  per  le  politiche  sociali,  con una
          dotazione  di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
          2000.».
          Nota al comma 1287:
              - Si  riporta  il testo del comma 333 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «333.   Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          comunica  per  iscritto,  entro il 15 gennaio 2006, la sede
          dell'ufficio  postale  di  zona presso il quale gli assegni
          possono  essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
          al  comma 331  e,  previa  verifica dell'ordine di nascita,
          entro  la fine del mese successivo a quello di nascita o di
          adozione  con  riferimento all'assegno di cui al comma 332.
          Gli  assegni  possono  essere  riscossi,  in deroga ad ogni
          disposizione  vigente  in materia di minori, dall'esercente
          la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
          residente,   cittadino   italiano   ovvero  comunitario  ed
          appartenente   a   un   nucleo  familiare  con  un  reddito
          complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
          cui  al  comma 331  e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
          cui  al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
          familiare  s'intende  quello  di cui all'art. 1 del decreto
          ministeriale  22 gennaio  1993  del Ministro della sanita',
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
          1993.  La condizione reddituale di cui al presente comma e'
          autocertificata  dall'esercente la potesta', all'atto della
          riscossione    dell'assegno,    mediante    riempimento   e
          sottoscrizione  di  apposita  formula  prestampata in calce
          alla  comunicazione  del  Ministero  dell'economia  e delle
          finanze,  da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
          secondo    procedure    definite   convenzionalmente.   Per
          l'attuazione  del presente comma il Ministero dell'economia
          e   delle   finanze   -  Dipartimento  dell'amministrazione
          generale,  del personale e dei servizi del tesoro si avvale
          di SOGEI Spa.».
          Note al comma 1288:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  18  della  legge
          24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
              «Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
          trenta    giorni   dalla   data   della   contestazione   o
          notificazione della violazione, gli interessati possono far
          pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
          norma  dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
          chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
              L'autorita'  competente,  sentiti  gli interessati, ove
          questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
          inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
          ritiene  fondato  l'accertamento,  determina, con ordinanza
          motivata,  la  somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
          il  pagamento,  insieme  con  le  spese,  all'autore  della
          violazione   ed   alle   persone   che  vi  sono  obbligate
          solidalmente;   altrimenti  emette  ordinanza  motivata  di
          archiviazione   degli   atti   comunicandola  integralmente
          all'organo che ha redatto il rapporto.
              Con  l'ordinanza-ingiunzione  deve  essere  disposta la
          restituzione,  previo  pagamento  delle  spese di custodia,
          delle  cose  sequestrate,  che  non siano confiscate con lo
          stesso    provvedimento.   La   restituzione   delle   cose
          sequestrate   e'   altresi'  disposta  con  l'ordinanza  di
          archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
              Il  pagamento  e' effettuato all'ufficio del registro o
          al  diverso  ufficio  indicato nella ordinanza-ingiunzione,
          entro  il  termine  di trenta giorni dalla notificazione di
          detto   provvedimento,   eseguita   nelle   forme  previste
          dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
          trentesimo  giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
          all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
              Il  termine  per  il pagamento e' di sessanta giorni se
          l'interessato risiede all'estero.
              La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
          eseguita   dall'ufficio   che  adotta  l'atto,  secondo  le
          modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
              L'ordinanza-ingiunzione  costituisce  titolo esecutivo.
          Tuttavia   l'ordinanza  che  dispone  la  confisca  diventa
          esecutiva   dopo   il  decorso  del  termine  per  proporre
          opposizione,  o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
          con  il  passaggio in giudicato della sentenza con la quale
          si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
          viene  dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
          il   provvedimento   opposto  diviene  inoppugnabile  o  e'
          dichiarato  inammissibile  il  ricorso  proposto avverso la
          stessa.».
              -  Per  il  comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
          266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
          Nota al comma 1290:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 19 del
          decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione fiscale):
              «2.  Al  fine di promuovere il diritto dei giovani alla
          formazione  culturale  e  professionale  e  all'inserimento
          nella  vita  sociale,  anche attraverso interventi volti ad
          agevolare   la   realizzazione   del  diritto  dei  giovani
          all'abitazione,  nonche'  a facilitare l'accesso al credito
          per  l'acquisto  e  l'utilizzo di beni e servizi, presso la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
          denominato  «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
          assegnata  la  somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
          Nota al comma 1292:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 11-quaterdecies del
          decreto-legge   30 settembre   2005,   n.  203  (Misure  di
          contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni urgenti in
          materia tributaria e finanziaria):
              «Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
          la  ricerca  e  per  l'occupazione).  -  1.  Per consentire
          l'organizzazione   e   l'adeguamento   degli   impianti   e
          attrezzature  necessari  allo  svolgimento  dei  Campionati
          mondiali  di  nuoto  che  si terranno a Roma nel 2009 e dei
          Giochi  del  Mediterraneo  che  si  terranno  a Pescara nel
          medesimo  anno,  il Dipartimento della protezione civile e'
          autorizzato  a  provvedere con contributi quindicennali nei
          confronti   dei   soggetti   competenti.   A  tal  fine  e'
          autorizzata  la  spesa  annua  di  2  milioni  di  euro per
          quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
          2  milioni  di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
          2008,  da  ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
          di cui al primo periodo del presente comma.
              2.     [Per     l'organizzazione     e    l'adeguamento
          infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
          internazionale  interconfessionale, e' autorizzata la spesa
          di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
              3.   Per  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti
          dall'art.  1,  comma 279,  della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
          a  decorrere  dall'anno  2006;  e'  altresi' autorizzata la
          spesa  di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
          degli  interventi  previsti  dall'art.  1, comma 278, della
          citata  legge  n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
          indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
              4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
          2002,  n.  282,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          21 febbraio  2003,  n. 27, e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
          sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
                b) al  secondo  periodo,  le parole: «30 giugno 2005»
          sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
                c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
          sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
              5.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  sentito  il parere dell'Istituto nazionale per la
          fauna  selvatica  o, se istituti, degli istituti regionali,
          possono,  sulla  base  di  adeguati  piani  di abbattimento
          selettivi,   distinti   per   sesso   e   classi  di  eta',
          regolamentare  il  prelievo  di  selezione  degli  ungulati
          appartenenti  alle  specie cacciabili anche al di fuori dei
          periodi  e  degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
          n. 157.
              6.  Al  comma 1  dell'art.  70  del decreto legislativo
          10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
          «e-ter)  dell'esecuzione  di  vendemmie di breve durata e a
          carattere  saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
          A  tal  fine  e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
          dal 2006.
              7.  Al  fine  di  garantire i livelli occupazionali nel
          parco  nazionale  d'Abruzzo,  Lazio  e Molise, e' erogata a
          favore  dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
          la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
          consentire  la  stabilizzazione  del  personale fuori ruolo
          operante  presso  l'ente.  Le relative stabilizzazioni sono
          effettuate  nei  limiti  delle  risorse  assegnate  con  il
          presente  comma e  nel  rispetto delle normative vigenti in
          materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
          lavoro  in  essere  con  il  personale che presta attivita'
          professionale  e  collaborazione  presso  l'ente parco sono
          regolati,  sulla  base  di  nuovi  contratti  che  verranno
          stipulati  dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
          alla  definitiva  stabilizzazione del suddetto personale e,
          comunque,  non  oltre  il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
          risorse  di  cui  al  primo  periodo.  Al relativo onere si
          provvede  attraverso  la  riduzione  del  fondo  di  cui al
          comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
              8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
          n. 394, e' sostituito dal seguente:
              «12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
          anni».
              9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
          legislativo   13 gennaio   2003,   n.   36,   e  successive
          modificazioni,   le   parole:   «31 dicembre   2005»   sono
          sostituite   dalle   seguenti:   «31 dicembre   2006».   La
          disposizione   del   presente  comma non  si  applica  alle
          discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
          discariche  per  inerti,  cui  si conferiscono materiali di
          matrice  cementizia  contenenti  amianto,  per  le quali il
          termine  di conferimento e' fissato alla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.
              10.  Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
          n.  379,  e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
          2.300.000.  Per  le  attivita'  e  il  conseguimento  delle
          finalita'  scientifiche  del  Polo  nazionale  di  cui alla
          tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
          n.   291,   viene   riconosciuto   alla   Sezione  italiana
          dell'Agenzia   internazionale   per  la  prevenzione  della
          cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
          contributo  di  1  milione  di euro per ciascuno degli anni
          2006,  2007  e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
          con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
          n.  516.  Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
          legge  30 dicembre  2004,  n.  311, deve essere inteso come
          contributo  statale  annuo ordinario; a decorrere dall'anno
          2006  esso  e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
          all'art.  1,  comma 187,  della  legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  e'  autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
          euro  e  per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
          milione  di  euro.  In favore della Lega italiana tumori e'
          autorizzata  la  spesa  di  1  milione di euro per ciascuno
          degli anni 2006, 2007 e 2008.
              11.   In   considerazione   del   rilievo  nazionale  e
          internazionale  nella  sperimentazione sanitaria di elevata
          specializzazione  e  nella  cura  delle patologie nel campo
          dell'oftalmologia,   per  l'anno  2006  e'  autorizzata  la
          concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
          della  Fondazione  «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
          in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
          il  miglioramento  della  salute  e di offrire ai cittadini
          alti  livelli  di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
          concessione  di  un  contributo  associativo  nel limite di
          50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
          in   favore   del   Comitato   permanente   degli  Ospedali
          dell'Unione   europea   (Hope)   con  sede  in  Belgio.  E'
          autorizzata  la  spesa  di  219.000  euro  per l'anno 2006,
          500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
          per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
          sanitari  all'estero  e  in  Italia  che  il Ministro della
          salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
          degli   affari   esteri,   il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della  ricerca  e  il  Ministro  per
          l'innovazione   e   le  tecnologie  attuano  congiuntamente
          avvalendosi,  in  particolare, dell'Associazione denominata
          «Alleanza  degli  Ospedali  italiani  nel  mondo»,  da essi
          congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
              12.  Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
          concessione  da  parte  di  aziende  ed istituti di credito
          nonche'   da  parte  di  intermediari  finanziari,  di  cui
          all'art.  106 del testo unico di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
          termine  con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
          e  rimborso  integrale  in  unica  soluzione alla scadenza,
          assistiti   da   ipoteca   di   primo   grado  su  immobili
          residenziali,   riservati   a   persone  fisiche  con  eta'
          superiore ai 65 anni compiuti.
              13.  Entro  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, il
          Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
          uno  o  piu'  decreti,  ai  sensi  dell'art. 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
                a) il  riordino  delle  disposizioni  in  materia  di
          attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
          edifici;
                b) la  definizione  di  un reale sistema di verifiche
          degli  impianti  di  cui  alla  lettera a)  con l'obiettivo
          primario   di  tutelare  gli  utilizzatori  degli  impianti
          garantendo una effettiva sicurezza;
                c) la  determinazione  delle  competenze dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti locali secondo i principi di
          sussidiarieta'  e di leale collaborazione, anche tramite lo
          strumento  degli accordi in sede di Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281;
                d) la  previsione  di  sanzioni in caso di violazione
          degli  obblighi  stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
          lettere a) e b).
              14.  Per  la  prosecuzione  ed  il  completamento degli
          interventi  di  cui  all'art.  52,  comma 21,  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  e' autorizzata la spesa di 10
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
              15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
          n.  426,  dopo  la  lettera  p-terdecies),  e'  aggiunta la
          seguente:
              «p-quaterdecies)  area del territorio di cui al decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 122 del 27 maggio
          2005».
              16.  Ai  fini dell'applicazione del decreto legislativo
          30 dicembre   1992,   n.   504,  la  disposizione  prevista
          dall'art.  2,  comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
          interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
          fabbricabile  se  e'  utilizzabile  a scopo edificatorio in
          base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
          dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
              17.  E'  autorizzato  un  contributo quindicennale di 1
          milione  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2006  in favore
          dell'ANAS  Spa  per  la realizzazione di lavori di raccordo
          stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
              18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
          e'  determinata  annualmente  la quota di risorse del Fondo
          speciale  rotativo  per  l'innovazione  tecnologica  di cui
          all'art.  14  della  legge  17 febbraio  1982,  n.  46,  da
          destinare,  a  valere  sulla quota erogata a fondo perduto,
          agli  interventi  previsti  dal comma 270 dell'art. 1 della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311.
              19.  Il  primo  periodo  del  comma 1 dell'art. 155 del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
          e'  sostituito  dal  seguente:  "Il  reddito imponibile dei
          soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
          dall'utilizzo   in   traffico   internazionale  delle  navi
          indicate  nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
          del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
          successive    modificazioni,    iscritte    nel    registro
          internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
          457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          1998,  n.  30,  e  dagli  stessi armate, nonche' delle navi
          noleggiate  il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
          cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
          ai  sensi  della  presente  sezione qualora il contribuente
          comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
          entro  tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
          dal  quale  intende  fruirne  con  le  modalita'  di cui al
          decreto previsto dall'art. 161".
              20.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti
          dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
          la  realizzazione  di  opere di natura sociale, culturale e
          sportiva,  e'  autorizzato un contributo quindicennale di 1
          milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
              21.  All'art.  1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
          353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2004,  n.  46,  al  comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
          naturale»  sono  inserite  le  seguenti: «, le associazioni
          riconosciute  a  carattere  nazionale  aventi  per  oggetto
          statutario,  da  piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
          promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
          Nota al comma 1293:
              - Si  riporta  il testo del comma 556 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria   2006),  cosi  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «556.   Al   fine  di  prevenire  fenomeni  di  disagio
          giovanile  legato  all'uso  di  sostanze  stupefacenti,  e'
          istituito  presso  il  Ministero della solidarieta' sociale
          l'«Osservatorio   per  il  disagio  giovanile  legato  alle
          dipendenze».  Con  decreto  del Ministro della solidarieta'
          sociale,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  e'  disciplinata la composizione e
          l'organizzazione  dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
          cui  al  presente  comma e'  altres`  istituito  il  «Fondo
          nazionale  per  le  comunita'  giovanili»,  per  azioni  di
          promozione  della salute e di prevenzione dei comportamenti
          a  rischio  e per favorire la partecipazione dei giovani in
          materia  di  sensibilizzazione  e  prevenzione del fenomeno
          delle  dipendenze.  La  dotazione finanziaria del Fondo per
          ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
          milioni  di  euro,  di  cui il 25 per cento e' destinato ai
          compiti  istituzionali  del  Ministero  della  solidarieta'
          sociale    di    comunicazione,    informazione,   ricerca,
          monitoraggio  e  valutazione,  per  i quali il Ministero si
          avvale   del   parere   dell'Osservatorio  per  il  disagio
          giovanile  legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
          del   Fondo   viene  destinato  alle  associazioni  e  reti
          giovanili   individuate  con  decreto  del  Ministro  della
          solidarieta'   sociale,   di   concerto   con  il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
          vengono  determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
          e le modalita' di presentazione delle istanze.».
          Nota al comma 1295:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  della  legge
          24 dicembre  1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
          il credito sportivo con sede in Roma):
              «Art.   5. L'Istituto  puo'  concedere  contributi  per
          interessi  sui mutui anche se accordati da altre aziende di
          credito  e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
          istituzionali,  con  le disponibilita' di un fondo speciale
          costituito  presso  l'Istituto medesimo e alimentato con il
          versamento   da  parte  dell'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli  di  Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
          dell'art.  5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
          19 giugno  2003,  n. 179 del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
          a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
          n.  496,  colpiti  da  decadenza per i quali resta salvo il
          disposto  dell'art.  90,  comma 16, della legge 27 dicembre
          2002, n. 289.
              Per  i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
          cui  al  primo comma del presente articolo la relativa rata
          di   ammortamento  verra'  ridotta  di  un  ammontare  pari
          all'importo annuale del contributo concesso.
              La  concessione  del  contributo  agli  interessi  puo'
          essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
          anche  con  effetto  retroattivo,  nei  confronti  di  quei
          mutuatari  che  non  si trovassero, a seguito di successivi
          controlli,  nelle  condizioni  previste  dal  contratto  di
          concessione del finanziamento.».
          Nota al comma 1296:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
          Ministro  dell'economia  e delle finanze 19 giugno 2003, n.
          179   (Regolamento   recante  la  disciplina  dei  concorsi
          pronostici su base sportiva):
              «Art.  5  (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
          concorsi  pronostici  e'  ripartita,  secondo  quanto  gia'
          disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
          n.  1295,  dall'art.  2  della  legge 29 settembre 1965, n.
          1117,  dall'art.  3  della  legge 29 dicembre 1988, n. 555,
          dall'art.   27   della  legge  30 dicembre  1991,  n.  412,
          dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
          e  dall'art.  4  del  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138,
          convertito,  con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
          n. 178, nelle seguenti percentuali:
                a) aggio al punto di vendita 8%;
                b) montepremi: 50%;
                c) imposta unica: 33,84%;
                d) contributo  all'Istituto  per il credito sportivo:
          2,45%;
                e) contributo   alle   spese  di  gestione  di  AAMS:
          5,71%.».
          Nota al comma 1297:
              - Si  riporta  il  testo  della lettera a) del comma 19
          dell'art.  1  del  decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181
          (Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri):
              «19.  Sono  attribuite  al Presidente del Consiglio dei
          Ministri:
                a) le  funzioni  di  competenza statale attribuite al
          Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  dagli
          articoli 52,   comma 1,   e   53  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n. 300, in materia di sport. Entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
          per  il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
          la  vigilanza  da  parte  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri   e  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali.».
          Nota al comma 1298:
              - Si  riporta  il testo del comma 580 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «580.  Al  Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
          legge   15 luglio  2003,  n.  189,  ha  attribuito  compiti
          relativi  alla  promozione  dell'attivita'  sportiva tra le
          persone  disabili  e  di  riconoscimento e coordinamento di
          tutte  le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
          un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
          2007  e  2008,  per la promozione della pratica sportiva di
          base e agonistica.».
          Note al comma 1299:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 7 dell'art. 3 della
          legge  9 ottobre  2000,  n.  285  (Interventi  per i Giochi
          olimpici invernali «Torino 2006»):
              «7.   L'Agenzia   termina   la   propria  attivita'  il
          31 dicembre 2006.».
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi 1 e 2 dell'art. 10
          della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
          olimpici invernali «Torino 2006»):
              «Art.   10   (Risorse   finanziarie).   -   1.  Per  il
          finanziamento  degli  interventi necessari allo svolgimento
          dei  Giochi  olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
          il  limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
          l'anno  2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
          agli  oneri  derivanti  dalla  contrazione di mutui o altre
          operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
          le  strade  (ANAS)  e  la  Societa' italiana per il traforo
          autostradale  del  Frejus  (SITAF),  nonche', limitatamente
          alle  opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
          Piemonte,  la provincia di Torino, il comune di Torino e la
          societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
          effettuare,  nei  limiti  della  quota che sara' a ciascuno
          assegnata  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  sentito  il  Ministro  delle infrastrutture e dei
          trasporti,  da emanare successivamente alla predisposizione
          del   piano   degli   interventi;   le   relative  rate  di
          ammortamento  per  capitale  ed  interessi sono corrisposte
          agli   istituti   finanziatori   da   parte  del  Ministero
          dell'economia  e delle finanze. Per le medesime finalita' e
          per  il  funzionamento  dell'Agenzia  e'  altresi' concesso
          all'Agenzia  un contributo straordinario nel limite massimo
          di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
          l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
              2.  Per  lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
          attribuite  all'Agenzia  le somme previste alla voce «spese
          generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
          delle  opere  di  cui  agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
          successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
          cento  dell'importo  complessivo  lordo  dei lavori e delle
          forniture    e    dell'importo    delle    indennita'    di
          espropriazione.  La  relativa  documentazione e' sottoposta
          alla  certificazione del collegio dei revisori dei conti al
          fine della definitiva quantificazione della somma.».
          Nota al comma 1300:
              -   L'art.   7  della  legge  9 ottobre  2000,  n.  285
          (Interventi  per  i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  16 ottobre 2000, n.
          242), abrogato dalla presente legge, recava:
              «Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
          Nota al comma 1301:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 della citata legge
          9 ottobre 2000, n. 285:
              «Art.   5   (Comitato  direttivo).  -  1.  Il  comitato
          direttivo   provvede   alla  programmazione  annuale  delle
          attivita'   dell'Agenzia,   all'approvazione  dei  bilanci,
          all'approvazione  delle  operazioni  finanziarie necessarie
          per  l'acquisizione  delle  risorse,  secondo i propri atti
          organizzativi,  e ad ogni altra attivita' necessaria per il
          perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
              2.  Il  comitato  direttivo  e'  composto dal direttore
          generale,   nominato   a   norma   dell'art.   6,  dai  due
          vicedirettori  generali,  nominati a norma dell'art. 6-bis,
          nonche'  da nove membri nominati con decreto del Presidente
          del  Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
          Presidente  del Consiglio dei ministri, uno su designazione
          del   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  uno  su
          designazione   del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  quattro  su  designazione, rispettivamente, del
          presidente  della  regione  Piemonte,  del presidente della
          provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
          del  CONI,  e due su designazione effettuata d'intesa tra i
          legali  rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
          interessati  dalle  opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
          Il  comitato  direttivo  e'  regolarmente costituito quando
          sono   nominati   almeno   sette  componenti.  Il  comitato
          direttivo  delibera  a maggioranza dei presenti. In caso di
          parita' prevale il voto del direttore generale.
              3.  I  membri  del  comitato  direttivo sono scelti tra
          esperti   particolarmente   qualificati   nelle  discipline
          tecniche,  giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
          deliberazioni  del  comitato  direttivo  e'  necessaria  la
          presenza di sette componenti.».
          Note al comma 1302:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 1 della
          legge  18 marzo  1991,  n. 99 (Interventi urgenti per opere
          connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
              «Art.   1.   -  1.  Per  l'immediata  realizzazione  di
          interventi  diretti  al  completamento dell'area espositiva
          della  esposizione  internazionale  «Colombo  '92», nonche'
          alla   realizzazione   di   opere   strettamente  correlate
          all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
          anche  oltre  i  limiti  di  indebitamento  previsti  dalla
          normativa  vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
          lire  quattrocentosettanta  miliardi, di cui centocinquanta
          miliardi  a  decorrere  dal  secondo semestre del 1991, con
          onere   di   ammortamento  a  totale  carico  dello  Stato.
          L'importo  eventualmente  dovuto  a  titolo di interessi di
          preammortamento  -  maggiorato  degli  ulteriori  interessi
          dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
          della  prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
          applicabile,  ai sensi di quanto previsto per le operazioni
          di  mutuo,  nel  primo  semestre  dell'ammortamento - sara'
          corrisposto  unitamente alla prima rata di ammortamento. In
          relazione  agli  oneri di ammortamento e di preammortamento
          sono  autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
          50  miliardi  a  decorrere  dall'anno  1991  e  di  lire 23
          miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
          Note al comma 1305:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7-viciesquater del
          decreto-legge  31 gennaio  2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
          per  l'universita'  e la ricerca, per i beni e le attivita'
          culturali,   per   il   completamento   di   grandi   opere
          strategiche,  per  la  mobilita' dei pubblici dipendenti, e
          per  semplificare  gli  adempimenti  relativi  a imposte di
          bollo   e   tasse  di  concessione,  nonche'  altre  misure
          urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
              «Art.  7-vicies  quater.   (Disposizioni  in materia di
          carte  valori).  -  1.  All'atto  del  rilascio delle carte
          valori   di  cui  all'art.  7-vicies  ter  da  parte  delle
          competenti    amministrazioni    pubbliche,    i   soggetti
          richiedenti  sono  tenuti  a  corrispondere un importo pari
          almeno  alle  spese  necessarie  per  la  loro produzione e
          spedizione,   nonche'   per   la   manutenzione  necessaria
          all'espletamento  dei servizi ad esse connessi. L'importo e
          le  modalita'  di  riscossione sono determinati annualmente
          con  decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
          concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
          le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
          da  adottare,  in  sede di prima attuazione, entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione del presente decreto.
              2.  Le  somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
          in  applicazione  del  comma 1 sono versate all'entrata del
          bilancio   dello   Stato  e  riassegnate  con  decreti  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero  dell'interno,  anche in aggiunta alle somme gia'
          stanziate,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di base
          3.1.5.17  -  servizi  del  Poligrafico  dello Stato - dello
          stato  di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
          a  euro  1,85  dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
          costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
          Ministero  dell'interno  per essere destinata per euro 1,15
          alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
          e  per  euro  0,70  ai comuni, per la copertura delle spese
          connesse  alla  gestione e distribuzione del documento. Con
          decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze sono stabilite le
          modalita`  di  attuazione della presente disposizione. Alle
          riassegnazioni  previste  dal presente comma non si applica
          il   limite  di  cui  all'art.  1,  comma 46,  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266.
              3.  Al  fine  di  contenere  i prezzi di cessione delle
          carte  valori  ed  i  costi  di attivazione, di produzione,
          emissione  e  manutenzione dei centri gestione delle stesse
          e'  in  facolta'  dell'Istituto  poligrafico  e Zecca dello
          Stato  Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
          amministrazioni  ed  anche con soggetti privati, anche allo
          scopo  di  estendere l'operativita' delle carte valori alla
          fruizione   di  servizi,  ivi  compresi  quelli  di  natura
          privatistica.  [Gli  accordi  sono  soggetti  a ratifica da
          parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministero dell'interno].
              4.  L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
          continuare  ad  avvalersi  del  patrocinio  dell'Avvocatura
          dello  Stato,  ai sensi del titolo I del testo unico di cui
          al   regio   decreto   30 ottobre  1933,  n.  1611,  e  con
          applicazione  dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
          codice di procedura civile.
              5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
              6.   Dall'attuazione   dell'art.   7-vicies-ter  e  del
          presente  articolo  non  devono  derivare  nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.».
          Nota al comma 1306:
              - Si  riporta  il  testo del comma 65 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «65.   A   decorrere   dall'anno   2007   le  spese  di
          funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
          la  borsa  (CONSOB),  dell'Autorita'  per  la vigilanza sui
          lavori  pubblici,  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni  e  della  Commissione di vigilanza sui fondi
          pensione  sono finanziate dal mercato di competenza, per la
          parte  non  coperta  da finanziamento a carico del bilancio
          dello  Stato,  secondo  modalita'  previste dalla normativa
          vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
          deliberazione  da  ciascuna  Autorita',  nel  rispetto  dei
          limiti  massimi  previsti  per  legge, versate direttamente
          alle  medesime  Autorita'.  Le  deliberazioni, con le quali
          sono  fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
          sono  sottoposte  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
          sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, per
          l'approvazione  con  proprio decreto entro venti giorni dal
          ricevimento.   Decorso  il  termine  di  venti  giorni  dal
          ricevimento  senza  che siano state formulate osservazioni,
          le  deliberazioni  adottate  dagli  organismi  ai sensi del
          presente comma divengono esecutive.».
          Nota al comma 1307:
              - Si  riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
          115   (testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
          cosi come modificato dalla presente legge:
              «6-bis.  Per  i  ricorsi  proposti davanti ai Tribunali
          amministrativi   regionali  e  al  Consiglio  di  Stato  il
          contributo  dovuto  e'  di euro 500; per i ricorsi previsti
          dall'art.  21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
          quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
          1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
          cittadinanza,  di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
          territorio  dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
          sentenza  o  di  ottemperanza  del  giudicato il contributo
          dovuto  e'  di  euro  250; per i ricorsi previsti dall'art.
          23-bis,  comma 1,  della  legge  6 dicembre  1971, n. 1034,
          nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
          23-bis,  il  contributo  dovuto  e'  di  euro  1.000; per i
          predetti  ricorsi  in  materia  di  affidamento  di lavori,
          servizi   e   forniture,  nonche¨  di  provvedimenti  delle
          Autorita',  il  contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
          relativo  al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
          ogni  caso  dalla  parte  soccombente,  anche  nel  caso di
          compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
          e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
          si  determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
          Non  e'  dovuto  alcun  contributo  per  i ricorsi previsti
          dall'art.  25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
          diniego  di  accesso  alle  informazioni  di cui al decreto
          legislativo  19 agosto  2005,  n.  195, di attuazione della
          direttiva     2003/4/CE     sull'accesso    del    pubblico
          all'informazione ambientale.».
          Nota al comma 1309:
              - Si  riporta  il  testo  dei commi 306, 307, 308 e 309
          dell'art.   1   della   legge   30 dicembre  2004,  n.  311
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
              «306.  All'art.  10, comma 4, del testo unico di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
          115,  le  parole:  «il  processo di valore inferiore a euro
          1.100 e» sono soppresse.».
              «307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
          al  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
          n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
              1.  Il  contributo  unificato  e'  dovuto  nei seguenti
          importi:
                a) euro  30  per  i  processi  di valore fino a 1.100
          euro;
                b) euro  70 per i processi di valore superiore a euro
          1.100  e  fino  a euro 5.200 e per i processi di volontaria
          giurisdizione,  nonche'  per  i processi speciali di cui al
          libro  IV,  titolo  II,  capo  VI,  del codice di procedura
          civile;
                c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
          5.200  e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
          valore  indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
          di pace;
                d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
          26.000  e  fino  a  euro  52.000  e per i processi civili e
          amministrativi di valore indeterminabile;
                e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
          52.000 e fino a euro 260.000;
                f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
          260.000 e fino a euro 520.000;
                g) euro  1.110  per  i processi di valore superiore a
          euro 520.000.
              2.   Per   i  processi  di  esecuzione  immobiliare  il
          contributo  dovuto  e'  pari  a  euro  200.  Per  gli altri
          processi  esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto della
          meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
          contributo dovuto e' pari a euro 120.».
              «308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
          n. 374, e' sostituito dal seguente:
              1.  Le  cause  e  le attivita' conciliative in sede non
          contenziosa  il  cui  valore  non  eccede  la somma di euro
          1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
          soggetti  soltanto  al  pagamento del contributo unificato,
          secondo  gli  importi previsti dall'art. 13 del testo unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
          2002, n. 115, e successive modificazioni.».
              «309.  Il  maggior  gettito derivante dall'applicazione
          delle  disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
          al  bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
          di   previsione   del  Ministero  della  giustizia  per  il
          pagamento  di  debiti  pregressi  nonche' per l'adeguamento
          delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze  per  le  spese  riguardanti  il  funzionamento del
          Consiglio   di   Stato   e   dei  tribunali  amministrativi
          regionali.».
          Note al comma 1310:
              -  La  legge  25 luglio  2000,  n.  209  (Misure per la
          riduzione  del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
          e  maggiormente  indebitati),  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
          Nota al comma 1314:
              -  La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
          spesa  per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
          di   immobili   da   adibire   a   sedi  di  rappresentanze
          diplomatiche  e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
          il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          12 gennaio 1999, n. 8.
          Nota al comma 1315:
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
          1983,  n.  185  (Modifica  della  tabella  dei  diritti  da
          riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
              «Art.  1. La  tabella  dei  diritti da riscuotere dagli
          uffici  diplomatici  e  consolari  di  cui  all'art. 56 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
          consolari,  e'  sostituita  da quella annessa alla presente
          legge.
              Detta  tabella  dovra'  essere  munita  del  visto  dei
          Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
          Note al comma 1317:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5  dell'art. 1 del
          decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35 (Disposizioni urgenti
          nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
          sociale e territoriale):
              «5.  E'  istituito  presso il Ministero dell'economia e
          delle  finanze  un  apposito  Fondo  con  la  dotazione  di
          34.180.000  euro  per  l'anno  2005, di 39.498.000 euro per
          l'anno  2006,  di  38.700.000  euro  per  l'anno  2007 e di
          42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
          connesse  all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
          finalizzato  al  contrasto della criminalita' organizzata e
          della  immigrazione  illegale attraverso lo scambio tra gli
          Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
          di  cui  alla  decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
          Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
          provvede  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
          cui al presente comma si provvede:
                a) quanto  a  euro  4.845.000  per  il  2005,  a euro
          15.000.000  per  ciascuno  degli anni 2006 e 2007, mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2005-2007,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
          parzialmente  utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
          per  euro  15.000.000  per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
          l'accantonamento  relativo al Ministero degli affari esteri
          e,   per  euro  3.500.000  per  il  2005,  l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'interno;
                b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
          a  decorrere  dal  2008,  mediante  utilizzo di parte delle
          maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione  dell'art. 7,
          comma 3;
                c) quanto  a  euro  29.335.000  per  il  2005, a euro
          24.498.000  per  il  2006  e ad euro 1.134.000 per il 2007,
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo al predetto Ministero.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 152 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   5 gennaio   1967,  n.  18
          (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
              «Art.  152  (Contingente  e durata del contratto). - Le
          rappresentanze  diplomatiche, gli uffici consolari di prima
          categoria  e  gli  istituti  italiani  di  cultura  possono
          assumere  personale  a contratto per le proprie esigenze di
          servizio,    previa   autorizzazione   dell'Amministrazione
          centrale,  nel  limite di un contingente complessivo pari a
          2.277   unita'.  Gli  impiegati  a  contratto  svolgono  le
          mansioni  previste  nei contratti individuali, tenuto conto
          dell'organizzazione   del  lavoro  esistente  negli  uffici
          all'estero.
              Il   contratto  di  assunzione  e'  stipulato  a  tempo
          indeterminato,  con  un periodo di prova di nove mesi, alla
          scadenza  del  quale,  sulla base di una relazione del capo
          dell'ufficio,  si  provvede  a  disporre  la  conferma o la
          risoluzione del contratto.».
          Note al comma 1322:
              - Si  riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
          28 luglio  2004,  n.  193  (Proroga e rifinanziamento della
          legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
          patrimonio  storico e culturale delle comunita' degli esuli
          italiani  dall'Istria,  da  Fiume e dalla Dalmazia, e della
          legge  21 marzo  2001,  n. 73, recante interventi in favore
          della   minoranza  italiana  in  Slovenia  e  in  Croazia),
          pubblicata  nella  Gazzazzetta  Ufficiale 3 agosto 2004, n.
          180:
              «Art.   1. (Proroga   e   rifinanziamento  della  legge
          16 marzo  2001,  n.  72).  -  1.  Per  le  finalita' di cui
          all'art.  1,  comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
          autorizzata  la  spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
          anni 2004, 2005 e 2006.
              2.  All'art.  1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
          72, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) dopo  le parole: «da stipulare tra», sono inserite
          le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
                b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
          «sentita»;
                c) le  parole:  «e  il Ministero degli affari esteri»
          sono soppresse;
                d) dopo  le  parole:  «Alla  ripartizione delle somme
          stanziate  provvede annualmente il Ministro per i beni e le
          attivita'  culturali»  sono  aggiunte  le  seguenti: «, con
          proprio  decreto,  di concerto con il Ministro degli affari
          esteri».
              3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
          pari  a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
          2006,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2004-2006,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2004,  allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri.
              4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              «Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
          2001,  n.  73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
          legge  21 marzo  2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
          2006.  A  tale  scopo  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
              2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
          pari  a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
          2006,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2004-2006,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2004,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri.
              3.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
          Note al comma 1323:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  56  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 2003):
              «Art.  56  (Fondo  per  progetti  di  ricerca). - 1. E'
          istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
          di  ricerca,  di  rilevante  valore  scientifico, anche con
          riguardo   alla   tutela  della  salute  e  all'innovazione
          tecnologica,  con  una dotazione finanziaria di 225 milioni
          di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
          2004,  92,758  milioni  di  euro  per  l'anno  2005, 97,934
          milioni  di  euro  per  l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2007.  Alla  ripartizione  del fondo,
          istituito   nello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  tra le diverse finalita'
          provvede  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, con
          proprio  decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'   e  della  ricerca,  sentiti  i  Ministri
          dell'economia   e   delle   finanze,  della  salute  e  per
          l'innovazione  tecnologica.  Con  lo  stesso  decreto  sono
          stabiliti  procedure,  modalita' e strumenti per l'utilizzo
          delle   risorse,   assicurando   in   via   prioritaria  il
          finanziamento  dei  progetti  presentati  da  soggetti  che
          abbiano  ottenuto,  negli  anni  precedenti,  un eccellente
          risultato  nell'utilizzo  e  nella capacita' di spesa delle
          risorse  comunitarie  assegnate e delle risorse finanziarie
          provenienti  dai  programmi  quadro  di ricerca dell'Unione
          europea o dai Fondi strutturali.».
          Nota al comma 1324:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
              «Art.  12.  (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
          reddito  complessivo  si  deducono  per oneri di famiglia i
          seguenti importi:
                a) 3.200  euro  per  il  coniuge  non  legalmente  ed
          effettivamente separato;
                b) 2.900  euro  per  ciascun figlio, compresi i figli
          naturali  riconosciuti,  i  figli adottivi e gli affidati o
          affiliati,   nonche'   per   ogni  altra  persona  indicata
          nell'art.   433  del  codice  civile  che  conviva  con  il
          contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
          da  provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria da ripartire
          tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
              2.  La  deduzione  di  cui  al  comma 1, lettera b), e'
          aumentata a:
                a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
          tre anni;
                b) 3.200   euro,  per  il  primo  figlio  se  l'altro
          genitore  manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
          contribuente  non  e'  coniugato  o  se  coniugato,  si  e'
          successivamente   legalmente  ed  effettivamente  separato,
          ovvero  se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
          solo   contribuente   e  questi  non  e'  coniugato  o,  se
          coniugato,    si    e'    successivamente   legalmente   ed
          effettivamente separato;
                c) 3.700  euro, per ogni figlio portatore di handicap
          ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
              3.  Le  deduzioni  di  cui  ai  commi 1  e 2 spettano a
          condizione   che  le  persone  alle  quali  si  riferiscono
          possiedano  un  reddito  complessivo,  computando  anche le
          retribuzioni    corrisposte    da    enti    e    organismi
          internazionali,  rappresentanze  diplomatiche e consolari e
          missioni,  nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa Sede,
          dagli  enti  gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli enti
          centrali  della  Chiesa  cattolica,  non  superiore  a lire
          5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
              4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
          mese  e  competono  dal  mese  in  cui si sono verificate a
          quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
              4-bis.  Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
          massimo  di  1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
          contribuente   per  gli  addetti  alla  propria  assistenza
          personale  nei  casi  di non autosufficienza nel compimento
          degli  atti  della  vita quotidiana. Le medesime spese sono
          deducibili  anche  se  sono  state sostenute nell'interesse
          delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
              4-ter.  Le  deduzioni  di  cui  ai  commi 1,  2 e 4-bis
          spettano  per  la  parte  corrispondente  al  rapporto  tra
          l'ammontare   di  78.000  euro,  aumentato  delle  medesime
          deduzioni  e  degli  oneri deducibili di cui all'art. 10, e
          diminuito  del  reddito  complessivo, e l'importo di 78.000
          euro.  Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
          deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
          di  zero,  la  deduzione  non compete; negli altri casi, ai
          fini  del  predetto rapporto, si computano le prime quattro
          cifre decimali.».
          Nota al comma 1327:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 21 del decreto-legge
          30 settembre   2003,   n.  269  (Disposizioni  urgenti  per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
              «Art.  21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
          del  Fondo  nazionale  per  le politiche sociali). - 1. Per
          ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
          2004,  secondo  od  ulteriore  per  ordine  di  nascita, e,
          comunque,  per  ogni  figlio adottato nel medesimo periodo,
          alle  donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
          concesso un assegno pari ad euro 1.000.
              2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
          nell'ambito   dell'INPS,  una  speciale  gestione  con  una
          dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
              3.   L'assegno   e'   concesso  dai  comuni.  I  comuni
          provvedono  ad  informare  gli  interessati  invitandoli  a
          certificare    il    possesso    dei   requisiti   all'atto
          dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
              4.  L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
          comuni,  e'  erogato  dall'I.N.P.S.  sulla  base  dei  dati
          forniti  dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
          nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
              5.  Con  uno o piu' decreti di natura non regolamentare
          del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sono  emanate  le  necessarie disposizioni per l'attuazione
          del presente articolo.
              6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
          famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
          all'art.  59,  comma 44,  della  legge 27 dicembre 1997, n.
          449,  e  successive  modificazioni,  e' incrementato di 232
          milioni di euro per l'anno 2004.
              6-bis. (abrogato).
              6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
          albi   provinciali   possono   avvalersi,  in  deroga  alla
          normativa    previdenziale   vigente,   di   collaborazioni
          occasionali  di  parenti entro il terzo grado, aventi anche
          il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
          dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
          suddette  devono  avere  carattere  di  aiuto,  a titolo di
          obbligazione  morale  e  percio'  senza  corresponsione  di
          compensi   ed   essere  prestate  nel  caso  di  temporanea
          impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
          della  propria  attivita'  lavorativa.  E' fatto, comunque,
          obbligo   dell'iscrizione   all'assicurazione  obbligatoria
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali.
              7.   Per   le   finalita'   del  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
          e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2003-2005,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello Stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2003,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo   al   Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali.».
          Nota al comma 1328:
              - Si  riporta  il  testo del comma 11 dell'art. 2 della
          legge   24 dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2004):
              «11.  E'  istituita  l'addizionale comunale sui diritti
          d'imbarco  di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
          pari  a  2,50  euro  per passeggero imbarcato ed e' versata
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato, per la successiva
          riassegnazione  quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
          fondo  istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  destinato  a  compensare  ENAV Spa, secondo
          modalita'   regolate  dal  contratto  di  servizio  di  cui
          all'art.  9  della  legge  21 dicembre  1996, n. 665, per i
          costi  sostenuti  da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
          propri  impianti  e per garantire la sicurezza operativa e,
          quanto  alla  residua quota, in un apposito fondo istituito
          presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
          rispettivo   traffico   aeroportuale   secondo  i  seguenti
          criteri:
                a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
          sedime  aeroportuale  o con lo stesso confinanti secondo la
          media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
          del  territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
          sul  totale del sedime; percentuale della superficie totale
          del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
                b) al  fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
          dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
          cento  del totale per il finanziamento di misure volte alla
          prevenzione   e   al  contrasto  della  criminalita'  e  al
          potenziamento  della sicurezza nelle strutture aeroportuali
          e nelle principali stazioni ferroviarie.».
          Nota al comma 1333:
              - Si  riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
          legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001):
              «52.  Il programma speciale di reindustrializzazione di
          cui  all'art.  5  del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
          n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
          polo   di  ricerca  e  di  attivita'  industriali  ad  alta
          tecnologia  nel  territorio  del  comune di Genova anche in
          relazione  all'attuazione  dell'art.  4  del  decreto-legge
          30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  24 novembre  2003, n. 326. Per finanziare gli
          interventi  previsti da tale integrazione e' autorizzata la
          spesa  di  lire  10  miliardi per ciascuno degli anni 2001,
          2002  e  2003.  Le  risorse  di  cui  al presente comma non
          possono  essere  utilizzate  per  altre  finalita'  fino al
          31 dicembre 2006.».
          Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
          di  commercio  con  l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
          lettera c),  e  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  2 (Funzioni).  - 1. La societa' e' autorizzata a
          rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
          rischi  di  carattere  politico,  catastrofico,  economico,
          commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
          o  indirettamente  secondo  quanto  stabilito  ai sensi del
          comma 3,  gli  operatori  nazionali e le loro controllate e
          collegate  estere  nella  loro  attivita' con l'estero e di
          internazionalizzazione  dell'economia italiana; la societa'
          e'  altresi'  autorizzata  a  rilasciare,  a  condizioni di
          mercato,  garanzie  e  coperture  assicurative  per imprese
          estere  relativamente  ad  operazioni  che siano di rilievo
          strategico   per   l'economia   italiana  sotto  i  profili
          dell'internazionalizzazione,  della  sicurezza  economica e
          dell'attivazione  di processi produttivi e occupazionali in
          Italia.  Le  garanzie  e  le  assicurazioni  possono essere
          rilasciate  anche  a  banche  nazionali,  nonche'  a banche
          estere  od  operatori  finanziari italiani od esteri quando
          rispettino  adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
          patrimonializzazione  ed operativita', per crediti concessi
          sotto   ogni  forma  e  destinati  al  finanziamento  delle
          suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
              2.    La    societa'   puo'   concludere   accordi   di
          riassicurazione  e  di  coassicurazione  con enti o imprese
          italiani,  autorizzati,  nonche' con enti od imprese esteri
          ed  organismi  internazionali;  la  societa'  puo' altresi'
          stipulare   altri   contratti   di  copertura  del  rischio
          assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
          del settore.
              3.  Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
          sono  definite  con delibera del Comitato interministeriale
          per  la programmazione economica, su proposta del Ministero
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          di  concerto  con  il Ministero del commercio con l'estero,
          tenendo  anche  conto degli accordi internazionali, nonche'
          della  normativa  e  degli indirizzi dell'Unione europea in
          materia  di  privatizzazione  dei  rischi  di  mercato e di
          armonizzazione  dei sistemi comunitari di assicurazione dei
          crediti  all'esportazione  gestiti  con  il  sostegno dello
          Stato.».
          Note al comma 1339:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
          27 ottobre   1993,   n.  432,  e  successive  modificazioni
          (Istituzione  del  Fondo  per  l'ammortamento dei titoli di
          Stato):
              «Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
          -  1.  E'  istituito  presso  la  Banca  d'Italia  un conto
          denominato  «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
          di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
          secondo  le  modalita'  previste  dalla  presente legge, la
          consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
              2.  L'amministrazione  del  Fondo  di cui al comma 1 e'
          attribuita   al  Ministro  del  tesoro,  coadiuvato  da  un
          Comitato consultivo composto:
                a) dal   Direttore   generale   del  tesoro,  che  lo
          presiede;
                b) dal Ragioniere generale dello Stato;
                c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
          delle finanze;
                d) dal   Direttore   generale   del   territorio  del
          Ministero delle finanze.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro  presenta  annualmente al
          Parlamento,  in allegato al conto consuntivo, una relazione
          sull'amministrazione del Fondo.»
              - Si  riporta  il  testo del terzo comma dell'art. 2445
          del codice civile:
              «La  deliberazione  puo'  essere eseguita soltanto dopo
          novanta  giorni  dal  giorno  dell'iscrizione  nel registro
          delle   imprese,   purche'   entro  questo  termine  nessun
          creditore  sociale  anteriore  all'iscrizione  abbia  fatto
          opposizione.».
          Note al comma 1340:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3  dell'art. 9 del
          decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   14 maggio   2005,   n.  80
          (Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
              «3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
          inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
          di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
          Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
          ne  rilascia,  in via telematica, certificazione della data
          di  avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
          le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
          comunica,  in  via  telematica,  entro  trenta giorni dalla
          presentazione    dell'istanza,    il   riconoscimento   del
          contributo  ovvero  il  diniego  del  contributo stesso per
          carenza  dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
          l'esaurimento  dei  fondi  stanziati,  pari a 34 milioni di
          euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
          57 milioni di euro per l'anno 2007.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 4  dell'art. 2 del
          decreto-legge  17 giugno  2005,  n.  106,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   31 luglio   2005,  n.  156
          (Disposizioni urgenti in materia di entrate):
              «4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
          inoltra  un'apposita  istanza  in  via telematica al Centro
          operativo  di  Pescara  dell'Agenzia  delle entrate, che ne
          rilascia,  in via telematica e con procedura automatizzata,
          certificazione   della   data  di  avvenuta  presentazione.
          L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
          cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
          stanziati,  pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
          milioni  di  euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
          l'anno  2007,  e  comunica, in via telematica, entro trenta
          giorni  dalla  presentazione  dell'istanza,  il diniego del
          contributo   per   carenza   dei   presupposti   desumibili
          dall'istanza,    ovvero   per   l'esaurimento   dei   fondi
          stanziati.».
          Nota al comma 1343:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 1 della
          legge  14 gennaio  1994,  n. 20 (Disposizioni in materia di
          giurisdizione  e  controllo  della  Corte dei conti), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «2.  Il  diritto al risarcimento del danno si prescrive
          in  ogni  caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
          e'  stata  realizzata  la  condotta  produttiva  di  danno,
          ovvero,  in  caso  di  occultamento doloso del danno, dalla
          data della sua scoperta.».
          Nota al comma 1344:
              - Si  riporta  il  testo del comma 27 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2006),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «27.   Nello   stato   di   previsione   del  Ministero
          dell'interno  e'  istituito  un  Fondo  da ripartire per le
          esigenze  correnti  connesse  all'acquisizione  di  beni  e
          servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
          2006,  di  100  milioni  di euro, di 30 milioni di euro per
          l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2008  e  2009.  Con  decreti  del Ministro dell'interno, da
          comunicare,  anche  con evidenze informatiche, al Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
          del   bilancio,   nonche'   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari  e  alla  Corte  dei  conti,  si provvede alla
          ripartizione  del  Fondo tra le unita' previsionali di base
          interessate del medesimo stato di previsione.».
          Note al comma 1346:
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi):
              «Art.   27 (Commissione   per  l'accesso  ai  documenti
          amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  la  Commissione  per l'accesso ai
          documenti amministrativi.
              2.   La   Commissione   e'  nominata  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
          dei  Ministri.  Essa  e'  presieduta dal sottosegretario di
          Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri ed e'
          composta  da  dodici  membri,  dei quali due senatori e due
          deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
          quattro  scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
          1979,  n.  97,  su  designazione  dei  rispettivi organi di
          autogoverno,  due  fra  i  professori  di  ruolo in materie
          giuridiche  e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
          enti  pubblici.  E'  membro di diritto della Commissione il
          capo  della  struttura  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  che  costituisce il supporto organizzativo per il
          funzionamento   della   Commissione.  La  Commissione  puo'
          avvalersi  di  un  numero di esperti non superiore a cinque
          unita',   nominati   ai  sensi  dell'art.  29  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400.
              3.  La  Commissione  e'  rinnovata ogni tre anni. Per i
          membri  parlamentari  si  procede a nuova nomina in caso di
          scadenza  o  scioglimento anticipato delle Camere nel corso
          del triennio.
              4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  a  decorrere  dall'anno  2004, sono determinati i
          compensi  dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
          nei  limiti  degli  ordinari stanziamenti di bilancio della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.
              5.  La  Commissione  adotta  le determinazioni previste
          dall'art.  25,  comma 4;  vigila  affinche'  sia attuato il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla  presente  legge;  redige una relazione annuale sulla
          trasparenza  dell'attivita' della pubblica amministrazione,
          che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
          Ministri;   propone   al   Governo   modifiche   dei  testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
          22.
              6.  Tutte  le  amministrazioni sono tenute a comunicare
          alla  Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato.
              7.  In  caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
          cui  al  comma 1  dell'art. 18, le misure ivi previste sono
          adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
          Nota al comma 1347:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 10 del
          decreto-legge  29 novembre  2004,  n.  282, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  27 dicembre  2004,  n.  307
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di finanza
          pubblica):
              «5.   Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
          Note al comma 1349:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1  dell'art. 3 del
          decreto-legge  19 novembre  2004,  n.  277, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   21 gennaio   2005,   n.  4
          (Interventi  straordinari  per il riordino e il risanamento
          economico  dell'Ente  Ordine  Mauriziano  di Torino), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  3  (Provvedimenti  urgenti  per  il  risanamento
          dell'Ordine  Mauriziano).  -  1.  Dalla  data di entrata in
          vigore  del  presente decreto e per un periodo di trentasei
          mesi:
                a) non  possono essere intraprese o proseguite azioni
          esecutive   nei   confronti  della  Fondazione  per  debiti
          dell'Ente, insoluti alla data predetta;
                b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
          scaduti  i  termini  per  l'opposizione giudiziale da parte
          dell'Ordine   Mauriziano,  ovvero  la  stessa  opposizione,
          benche'  proposta,  sia  stata  rigettata,  sono dichiarate
          estinte  dal  giudice; gli importi dei relativi debiti sono
          inseriti  nella  massa  passiva  di  cui alla lettera e), a
          titolo di capitale, accessori e spese;
                c) i  pignoramenti  eventualmente  gia'  eseguiti non
          hanno  efficacia  e  non  vincolano  la  Fondazione  ed  il
          tesoriere,  i quali possono disporre delle somme per i fini
          della Fondazione e le finalita' di legge;
                d) i  debiti  insoluti alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  non  producono  interessi, ne' sono
          soggetti a rivalutazione monetaria;
                e) il  legale  rappresentante della Fondazione assume
          le  funzioni  di  Commissario  straordinario  e provvede al
          ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
          dalla  legge.  A  tale fine provvede all'accertamento della
          massa  passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
          interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
          nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto.
          Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
          la   massa   attiva   con   l'impiego  anche  del  ricavato
          dall'alienazione  dei  cespiti  appartenenti  al patrimonio
          disponibile    della    Fondazione,    delle    sovvenzioni
          straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
          per  legge  o  per  destinazione,  per  il  pagamento anche
          parziale   dei   debiti,   mediante   periodici   stati  di
          ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
          dalla legge;
                f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
          della   Fondazione   che  prevede  l'esclusione,  totale  o
          parziale,  di  un  credito dalla massa passiva, i creditori
          esclusi  possono  proporre  ricorso,  entro  il  termine di
          trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
          si   pronuncera'  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento
          decidendo allo stato degli atti;
                g) il   legale  rappresentante  della  Fondazione  e'
          autorizzato   a   definire  transattivamente,  con  propria
          determinazione,  le  pretese  dei  creditori, in misura non
          superiore  al  70  per cento di ciascun debito complessivo,
          con  rinuncia  ad  ogni altra pretesa e con la liquidazione
          obbligatoria   entro   trenta   giorni   dalla   conoscenza
          dell'accettazione della transazione.».
              - Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
          citato decreto-legge n. 277 del 2004:
              «Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
          Ordine  Mauriziano  di  Torino, ente ospedaliero di seguito
          denominato  «Ente»  e'  costituito  dai presidi ospedalieri
          Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
          cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
              - Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
          citato decreto-legge n. 277 del 2004:
              «Art.   2   (Costituzione   della   Fondazione   Ordine
          Mauriziano).  -  1.  E'  costituita  la  Fondazione  Ordine
          Mauriziano  con  sede  in  Torino,  di  seguito denominata:
          «Fondazione.».
          Nota al comma 1350:
              - Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
          citato decreto-legge n. 277 del 2004:
              «2.  Il  patrimonio  immobiliare e mobiliare dell'Ente,
          con  esclusione  dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
          comma 1,  e'  trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
          sulla  cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
          membri  di  cui:  uno nominato dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
          nominato   dal  Ministro  dell'interno;  uno  nominato  dal
          Ministro  per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
          dalla   regione   Piemonte;   uno  nominato  dall'Ordinario
          diocesano   di   Torino.   Gli   eventuali   oneri  per  il
          funzionamento   di  detto  comitato  sono  a  carico  della
          gestione  dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
          una  relazione  annuale  al  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri  che  provvede  alla  trasmissione alle competenti
          commissioni parlamentari.».
          Nota al comma 1351:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  117  del  decreto
          legislativo   7 settembre   2005,   n.  209  (Codice  delle
          assicurazioni  private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
          13 ottobre  2005,  n.  239,  S.O.),  come  modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  117  (Separazione  patrimoniale).  -  1. I premi
          pagati   all'intermediario   e   le   somme   destinate  ai
          risarcimenti   o  ai  pagamenti  dovuti  dalle  imprese  di
          assicurazione,     se     regolati     per    il    tramite
          dell'intermediario,  sono versati in un conto separato, del
          quale    puo'   essere   titolare   anche   l'intermediario
          espressamente  in  tale  qualita',  e  che costituiscono un
          patrimonio  autonomo  rispetto  a quello dell'intermediario
          medesimo.
              2.   Sul   conto  separato  non  sono  ammesse  azioni,
          sequestri  o  pignoramenti  da  parte  di creditori diversi
          dagli  assicurati  e  dalle  imprese di assicurazione. Sono
          ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
          della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
          o alla singola impresa di assicurazione.
              3.  Sul  conto  separato  non  operano le compensazioni
          legale   e   giudiziale  e  non  puo'  essere  pattuita  la
          compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
          depositario nei confronti dell'intermediario.
              3-bis.  Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
          gli    intermediari   di   cui   all'art.   109,   comma 2,
          lettere a), b)   e d),  che  possano  documentare  in  modo
          permanente   con   fideiussione   bancaria   una  capacita'
          finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
          minimo di euro 15.000.».
          Nota al comma 1352:
              - La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
          reca  «Interventi  per lo sviluppo economico post-olimpico»
          ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
          Nota al comma 1353:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11-bis della legge
          5 agosto   1978,   n.  468  (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale  dello Stato in materia di bilancio)
          introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
              «Art.   11-bis. (Fondi   speciali).   -   1.  La  legge
          finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
          speciali    destinati   alla   copertura   finanziaria   di
          provvedimenti  legislativi  che  si prevede siano approvati
          nel  corso  degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
          pluriennale  ed  in  particolare  di  quelli  correlati  al
          perseguimento    degli    obiettivi    del   documento   di
          programmazione  finanziaria  deliberato  dal Parlamento. In
          tabelle  allegate  alla  legge  finanziaria  sono indicate,
          distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
          capitale,  le  somme  destinate alla copertura dei predetti
          provvedimenti  legislativi  ripartiti  per  Ministeri e per
          programmi.  Nella  relazione  illustrativa  del  disegno di
          legge  finanziaria,  con  apposite  note,  sono  indicati i
          singoli   provvedimenti   legislativi   che   motivano   lo
          stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
          programmi.  I  fondi speciali di cui al presente comma sono
          iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
          in  appositi  capitoli  la  cui  riduzione,  ai  fini della
          integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
          di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
          dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
              2.  Gli  importi  previsti  nei fondi di cui al comma 1
          rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
          per  nuove  o  maggiori  spese  o  riduzioni  di  entrate e
          accantonamenti  di  segno negativo per riduzioni di spese o
          incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
          sono  collegati mediante apposizione della medesima lettera
          alfabetica,  ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
          o  parte  di  essi,  la cui utilizzazione resta subordinata
          all'entrata   in   vigore   del  provvedimento  legislativo
          relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
          e  comunque  nei limiti della minore spesa o delle maggiori
          entrate   da   essi   previsti   per  ciascuno  degli  anni
          considerati.  A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
          legislativi   relativi   ad  accantonamenti  negativi,  con
          decreto  del  Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
          riduzioni  di  spesa  o  incrementi di entrata sono portati
          rispettivamente  in  diminuzione  ai pertinenti capitoli di
          spesa   ovvero  in  aumento  dell'entrata  del  bilancio  e
          correlativamente  assegnati  in  aumento alle dotazioni dei
          fondi di cui al comma 1.
              3.  Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
          previsti  solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
          legge siano stati presentati alle Camere.
              4.  Le  quote dei fondi di cui al presente articolo non
          possono  essere  utilizzate  per  destinazioni  diverse  da
          quelle  previste  nelle  relative  tabelle per la copertura
          finanziaria  di  provvedimenti  adottati ai sensi dell'art.
          77,  secondo  comma,  della  Costituzione,  salvo  che essi
          riguardino  spese  di  primo  intervento  per  fronteggiare
          calamita'  naturali  o improrogabili esigenze connesse alla
          tutela  della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
          economico-finanziaria.
              5.  Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
          non  corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
          ramo  del  Parlamento,  di  quelli  di  parte  capitale non
          utilizzate  entro  l'anno  cui si riferiscono costituiscono
          economie  di  bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
          obblighi  internazionali  ovvero ad obbligazioni risultanti
          dai  contratti  o  dai  provvedimenti  di  cui  al comma 3,
          lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
          per  il  primo  anno  resta valida anche dopo il termine di
          scadenza  dell'esercizio  a  cui  si  riferisce  purche' il
          provvedimento  risulti  presentato alle Camere entro l'anno
          ed  entri  in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
          successivo.  Le  economie di spesa da utilizzare a tal fine
          nell'esercizio   successivo  formano  oggetto  di  appositi
          elenchi  trasmessi  alle  Camere  a  cura  del Ministro del
          tesoro  entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
          al  conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
          le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
          relativi  provvedimenti  legislativi sono comunque iscritte
          nel  bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
          vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
          limiti   dei   saldi   previsti  dal  comma 3,  lettera b),
          dell'art. 11.».
          Nota al comma 1355:
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 11 della
          gia' citata legge n. 468 del 1978:
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.».
          Nota al comma 1356:
              -  Per  la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
          5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
          Nota al comma 1359:
              -  Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
          gia'  citata  legge  n.  468  del  1978, si veda la nota al
          comma 1355.
          Nota al comma 1360:
              - Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 46 della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2002):
              «4.   In   apposito   allegato   al  disegno  di  legge
          finanziaria  sono analiticamente indicati le autorizzazioni
          di  spesa  e  gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
          dei fondi di cui al presente articolo.».
          Nota al comma 1361:
              - Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art. 11 della
          gia' citata legge n. 468 del 1978:
              «5.  In  attuazione  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove  o  maggiori  spese  correnti, riduzioni di entrata e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis,  nel  fondo  speciale di parte corrente, nei limiti
          delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
          e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di
          autorizzazioni di spesa corrente.».