(parte 6)
h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 229, il
comma 6 e' abrogato;
i)  al  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52,
comma 3, lettera a), sono soppresse le parole "ed assimilate".
Istituzione del Fondo per la mobilita' sostenibile nelle aree urbane
1121.   Allo   scopo   di   finanziare   interventi   finalizzati  al
miglioramento  della  qualita' dell'aria nelle aree urbane nonche' al
potenziamento  del  trasporto  pubblico, e' istituito, nello stato di
previsione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e   del  mare,  il  Fondo  per  la  mobilita'  sostenibile,  con  uno
stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009.
Individuazione delle destinazioni prioritarie delle risorse del Fondo
1122.  Il  Fondo di cui al comma 1121 destina le proprie risorse, con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente
all'adozione delle seguenti misure:
a)  potenziamento  ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con
particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a
maggiore crisi ambientale;
b) incentivazione dell'intermodalita';
c)  introduzione  di  un  sistema  di  incentivi  e  disincentivi per
privilegiare la mobilita' sostenibile;
d)  valorizzazione  degli strumenti del mobility management e del car
sharing;
e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
f)  riorganizzazione  e  razionalizzazione del settore di trasporto e
consegna   delle   merci,   attraverso  la  realizzazione  di  centri
direzionali  di  smistamento che permetta una migliore organizzazione
logistica,  nonche'  il  progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a
basso impatto ambientale;
g)  realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas
metano, gpl, elettrica e idrogeno;
h)  promozione  di  reti  urbane di percorsi destinati alla mobilita'
ciclistica.
Destinazioni  di  quota  del  Fondo  allo  sviluppo  della  mobilita'
ciclistica
1123.  Una  quota  non  inferiore  al 5 per cento del Fondo di cui al
comma 1121, e' destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre
1998, n. 366.
Istituzione del Fondo per lo sviluppo sostenibile
1124.   E'   istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per
lo  sviluppo  sostenibile,  allo  scopo di finanziare progetti per la
sostenibilita'  ambientale  di  settori  economico-produttivi  o aree
geografiche,  l'educazione  e  l'informazione  ambientale  e progetti
internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.
Dotazione del Fondo
1125.  Per  il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del
Fondo di cui al comma 1124 risorse per un importo annuo di 25 milioni
di  euro.  Con  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e,  limitatamente  ai  progetti internazionali per la
cooperazione  ambientale  sostenibile, d'intesa con il Ministro degli
affari  esteri  sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281, sono individuate
annualmente  le  misure  prioritarie  da  finanziare  con il predetto
Fondo.
Piano  d'azione  per  la  sostenibilita'  ambientale  dei consumi nel
settore della P.A.
1126.   E'  autorizzata  la  spesa  di  50.000  euro  per  finanziare
l'attuazione   e  il  monitoraggio  di  un  "Piano  d'azione  per  la
sostenibilita'  ambientale  dei  consumi  nel  settore della pubblica
amministrazione",  predisposto  dal  Ministero  dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i Ministri
dell'economia  e  delle  finanze e dello sviluppo economico, d'intesa
con  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, e
sottoposto   alla   approvazione  dalla  CONSIP  Spa,  costituita  in
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414. Il Piano
prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di
sostenibilita'  ambientale  nelle  procedure  di  acquisto  di beni e
servizi  delle  amministrazioni  competenti,  sulla base dei seguenti
criteri:
a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
b)  sostituzione  delle  fonti  energetiche non rinnovabili con fonti
rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.
Individuazione degli obiettivi di sostenibilita' ambientale
1127.  Il  piano  di  cui  al  comma  1126  indica  gli  obiettivi di
sostenibilita'  ambientale  da  raggiungere  per  gli  acquisti nelle
seguenti categorie merceologiche:
a) arredi;
b) materiali da costruzione;
c) manutenzione delle strade;
d) gestione del verde pubblico;
e) illuminazione e riscaldamento;
f) elettronica;
g) tessile;
h) cancelleria;
i) ristorazione;
l) materiali per l'igiene;
m) trasporti.
Monitoraggio degli obiettivi
1128.  Per  il  monitoraggio  degli obiettivi di cui al comma 1127 e'
istituito  un apposito Comitato composto dal Ministro dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'economia e
delle  finanze,  dal  Ministro  dello  sviluppo economico nonche' dai
presidenti delle regioni interessate.
Programma  sperimentale  riduzione  commercializzazione di sacchi non
biodegradabili
1129.  Ai  fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica
in  atmosfera,  del  rafforzamento  della protezione ambientale e del
sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, e'
avviato,  a  partire  dall'anno  2007,  un  programma  sperimentale a
livello    nazionale    per    la    progressiva    riduzione   della
commercializzazione  di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo
i  criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche
approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili.
Finalita' del programma sperimentale
1130.  Il  programma  di  cui al comma 1129, definito con decreto del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare, e con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
presente   legge   previo   parere   delle   competenti   Commissioni
parlamentari,  e'  finalizzato ad individuare le misure da introdurre
progressivamente  nell'ordinamento  interno  al  fine  di giungere al
definitivo   divieto,   a   decorrere  dal  1o  gennaio  2010,  della
commercializzazione  di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle
merci  che  non  rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla
normativa  comunitaria  e  dalle  norme  tecniche approvate a livello
comunitario.
Dotazione per l'avvio del programma
1131.  Per  l'avvio  del  programma  di  cui  ai commi 1129 e 1130 e'
destinata  una  quota  non inferiore a 1 milione di euro a valere sul
"fondo  unico  investimenti  per  la  difesa  del  suolo  e la tutela
ambientale" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
Monitoraggio attivita' difesa del suolo
1132.  Al  fine  di  assicurare il monitoraggio delle attivita' e dei
dati  relativi  alla  difesa del suolo e la piena integrazione con il
sistema   informativo   unico   e  la  rete  nazionale  integrati  di
rilevamento  e'  autorizzata  la  spesa  di 750.000 euro per ciascuno
degli  anni  2007, 2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni di cui
agli  articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le
amministrazioni  e  gli enti territoriali trasmettono trimestralmente
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
all'Agenzia  per  la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT),   le   informazioni   riguardanti  le  attivita'  di  propria
competenza   in   materia   di   difesa   del   suolo  e  lotta  alla
desertificazione,  di  tutela  delle  acque  dall'inquinamento  e  di
gestione   delle   risorse   idriche   e   prevenzione  del  dissesto
idrogeologico.   Il   Ministro   dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e del mare con proprio decreto istituisce un Osservatorio
per  la raccolta, l'aggiornamento, l'elaborazione e la diffusione dei
dati oggetto di monitoraggio.
Proroga  dei rapporti di lavoro a tempo determinato del Ministero per
i beni e le attivita' culturali e organizzazione uffici dirigenziali
1133. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo
1,  comma  596,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati
fino  al  31  dicembre 2007. Ai fini di cui al comma 404, lettera a),
del presente articolo per gli uffici di livello dirigenziale generale
del  Ministero  per i beni e le attivita' culturali si tiene conto di
quanto  gia'  disposto dall'articolo 2, comma 94, del decreto-legge 3
ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286.
Correzione  al  decreto  legge  262  del  2006 per organizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali
1134.  All'articolo 2, comma 98, lettere b) e c), del decreto-legge 3
ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre   2006,   n.   286,   dopo   le   parole:  "spesa  derivante
dall'attuazione   del   comma   1",   sono   inserite   le  seguenti:
"dell'articolo  54  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni".
Funzionamento e risorse dell'ARCUS spa
1135.  Per  l'anno  2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui  all'articolo  3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n.  7,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.
43, e successive modificazioni.
Istituzione  del Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento
tra Stato ed autonomie
1136.  Al  fine  di  sostenere  interventi  in  materia  di attivita'
culturali  svolte  sul  territorio  italiano,  e' istituito presso il
Ministero   per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  un  Fondo  per
l'attuazione  di  accordi  di  cofinanziamento  tra  lo  Stato  e  le
autonomie.  Con  decreti  del  Ministro  per  i  beni  e le attivita'
culturali  si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul
predetto Fondo.
Dotazione del Fondo
1137.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1136,  e' assegnato al
Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali un contributo di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Assegnazione  al  Ministero per i beni e le attivita' culturali di un
fondo  per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e
del paesaggio
1138.  A  favore  di  specifiche  finalita' relative ad interventi di
tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonche' di
progetti  per la loro gestione e' assegnato al Ministero per i beni e
le  attivita'  culturali  un  contributo  di 31,5 milioni di euro per
ciascuno  degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti
annualmente  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni e le attivita'
culturali,  sentito  il  Consiglio  superiore  per i beni culturali e
paesaggistici.
Autorizzazione  alla spesa per prosecuzione di interventi relativi al
Parco della pace
1139.  Per  la  prosecuzione  degli interventi di cui all'articolo 5,
comma  2,  della  legge  11  dicembre 2000, n. 381, e' autorizzata la
spesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.
Assegnazione   di   contributi   al   Fondo  per  la  produzione,  la
distribuzione,  l'esercizio  e  le  industrie  tecniche per eventi di
carattere culturale
1140.  Al  Fondo  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  del  decreto
legislativo  22  gennaio  2004, n. 28, e successive modificazioni, e'
assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007,  2008  e  2009.  Tale  contributo  e'  finalizzato  a favore di
interventi  di  sostegno  a  istituzioni,  grandi eventi di carattere
culturale,  nonche'  ulteriori esigenze del settore dello spettacolo.
In  deroga  al  comma  4  del citato articolo 12, gli interventi sono
stabiliti  annualmente  con  decreto  del  Ministro  per  i beni e le
attivita' culturali.
Autorizzazione  di  spesa  a favore del Fondo in favore dell'editoria
per ipovedenti e non vedenti
1141.   I   contributi   per  il  restauro,  la  conservazione  e  la
valorizzazione  dei  beni  culturali,  nonche'  per l'istituzione del
fondo  in  favore  dell'editoria  per ipovedenti e non vedenti di cui
alla  tabella  A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291,
da  destinare  anche  in favore di case editrici o altri soggetti che
forniscono  servizi  volti alla trasformazione dei prodotti esistenti
in  formati  idonei  alla  fruizione  da parte degli ipovedenti e non
vedenti,  alla  creazione  di  prodotti editoriali nuovi e specifici,
nonche'   alla   catalogazione,  conservazione  e  distribuzione  dei
prodotti trasformati e creati, sono aumentati di un importo pari a 10
milioni di euro per l'anno 2007.
Autorizzazione  di spesa per interventi urgenti per emergenze in tema
di beni culturali e paesaggistici
1142. Per consentire al Ministero per i beni e le attivita' culturali
di  far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che
possano   pregiudicare   la   salvaguardia   dei   beni  culturali  e
paesaggistici  e  di  procedere  alla  realizzazione  di  progetti di
gestione  di  modelli  museali,  archivistici  e  librari, nonche' di
progetti  di  tutela  paesaggistica  e  archeologico-monumentale e di
progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni
culturali  e  paesaggistici, e' autorizzata la spesa di 79 milioni di
euro  per  l'anno  2007  e  di  87  milioni di euro annui a decorrere
dall'anno  2008.  Con  decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali  sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui
destinare le somme.
Riprogrammazione  risorse  giacenti  nelle  contabilita' speciali dei
Capi degli istituti del Ministero per i beni e le attivita' culturali
1143.  Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n.
135,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Le  risorse
finanziarie  giacenti  nelle  contabilita'  speciali  dei  capi degli
Istituti  centrali  e  periferici  del  Ministero  per  i  beni  e le
attivita'  culturali,  ai sensi delle disposizioni di cui al presente
comma  e  all'articolo  7  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
ove  non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro
il  termine  del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del
Ministro   per   i   beni   e   le  attivita'  culturali  nell'ambito
dell'aggiornamento  del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al
penultimo   periodo   del   comma   1   dell'articolo  7  del  citato
decreto-legge  n.  149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge  n. 237 del 1993, e, con le modalita' di cui alla legge 3 marzo
1960,  n. 169, possono essere trasferite da una contabilita' speciale
ad  un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati
con  la  riprogrammazione  ove  possibile,  nell'ambito  della stessa
regione.  Entro  e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli Istituti
centrali  e  periferici  del  Ministero  per  i  beni  e le attivita'
culturali titolari delle predette contabilita' speciali sono tenuti a
comunicare   all'ufficio  di  gabinetto  e  all'ufficio  centrale  di
bilancio del medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie
non   impegnate   con  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  da
riprogrammare".
Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah
1144.  Alla  legge  17 aprile 2003, n. 91, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)  il  titolo  e'  sostituito  dal  seguente: "Istituzione del Museo
Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah";
b) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano
e  della  Shoah,  di  seguito denominato "Museo", quale testimonianza
delle  vicende  che  hanno  caratterizzato  la  bimillenaria presenza
ebraica in Italia";
c) all'articolo 1, il comma 2 e sostituito dal seguente:
"2.  Il  Museo  ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il
pensiero  e  la  cultura  dell'ebraismo  italiano; in esso un reparto
dovra' essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali
ed  alla  Shoah in Italia; b) promuovere attivita' didattiche nonche'
organizzare  manifestazioni,  incontri  nazionali  ed internazionali,
convegni,  mostre  permanenti  e  temporanee, proiezioni di film e di
spettacoli  sui  temi  della  pace e della fratellanza tra i popoli e
dell'incontro tra culture e religioni diverse";
d) all'articolo 1, al comma 3, dopo le parole: "della collaborazione"
aggiungere   le   seguenti:  "dell'Unione  delle  Comunita'  Ebraiche
Italiane (UCEI) e".
Autorizzazione  di  spesa  a  favore  Istituzioni  di alta formazione
artistica e musicale
1145. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a
favore  delle  istituzioni  di  alta  formazione  e  specializzazione
artistica  e  musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e
successive  modificazioni,  destinata,  quanto  a 10 milioni di euro,
all'ampliamento,   alla   ristrutturazione,   al   restauro   e  alla
manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti
per  la  propria  attivita'  con  priorita'  verso  gli  immobili  di
proprieta'  pubblica  e  demaniale e, quanto a 10 milioni di euro, al
loro funzionamento amministrativo e didattico.
Accademia Nazionale Santa Cecilia
1146.  Per  le  finalita' di cui alla legge 14 aprile 2004, n. 98, e'
disposta  l'ulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
Razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo
1147.  Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie
di  spesa,  sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto
1967,  n.  800;  l'articolo  8  del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli III e IV
del  decreto  del  Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali 21
dicembre  2005,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  28 alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  4  febbraio 2006, recante criteri e
modalita'  di  erogazione  di contributi in favore delle attivita' di
spettacolo  viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo
unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed
in   materia   di   autorizzazione   all'esercizio   dei   parchi  di
divertimento.   Sono   fatte   salve   le  competenze  del  Ministero
dell'interno in materia di sicurezza.
Criteri  di ripartizione quota Fondo unico per lo spettacolo a favore
delle fondazioni lirico-sinfoniche
1148. . L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art.  24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione
della  quota  del  Fondo  unico  per  lo  spettacolo  destinata  alle
fondazioni   lirico-sinfoniche   sono  determinati  con  decreto  del
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali. Tali criteri sono
determinati  sulla  base  degli  elementi  quantitativi e qualitativi
della   produzione  offerta  e  tengono  conto  degli  interventi  di
riduzione delle spese".
Proroga   risorse  Istituto  italiano  studi  filosofici  e  Istituto
italiano studi storici
1149.  Le  risorse stanziate con apposita delibera CIPE, ai sensi del
comma  219  dell'articolo  1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si
intendono prorogate per il biennio 2008-2009.
Interventi  in materia di mancata restituzione da parte delle imprese
cinematografiche delle somme erogate dallo Stato
1150.  Al  fine  di  conseguire  i  massimi  risultati  in termini di
recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle
attivita' di produzione nel settore cinematografico, all'articolo 18,
comma  2,  del  decreto-legge  10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e' aggiunto, in fine,
il  seguente  periodo: "In tale convenzione sono stabilite, altresi',
per   tutte   le   deliberazioni   di   risorse  statali  ad  imprese
cinematografiche   di   produzione,   distribuzione  ed  esportazione
avvenute  entro  il  31  dicembre 2006, per le quali non vi sia stata
completa  restituzione,  in base a quanto accertato e comunicato alla
Direzione  generale  per  il  cinema  del  Ministero  per i beni e le
attivita'   culturali   dall'istituto   gestore   del  Fondo  di  cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28,  le  modalita'  per pervenire all'estinzione del debito maturato,
per  le  singole  opere finanziate secondo un meccanismo che preveda,
tra  l'altro,  l'attribuzione della totalita' dei diritti del film in
capo,  alternativamente, all'impresa ovvero al Ministero per i beni e
le attivita' culturali, per conto dello Stato".
Razionalizzazione  erogazione  risorse  a sostegno delle attivita' di
produzione nel settore cinematografico
1151.   Al   fine   di   razionalizzare  e  rendere  piu'  efficiente
l'erogazione  e  l'utilizzo  delle  risorse  destinate  dallo Stato a
sostegno  delle  attivita' di produzione nel settore cinematografico,
al   decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  28,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  all'articolo  12, comma 3, lettera a), la parola: "finanziamento"
e' sostituita dalla seguente: "sostegno";
b) all'articolo 12, comma 5, le parole: "erogazione dei finanziamenti
e  dei  contributi"  sono  sostituite dalle seguenti: "erogazione dei
contributi"  e  le  parole:  "finanziamenti concessi" sono sostituite
dalle seguenti: "contributi concessi";
c) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art.  13.  -  (Disposizioni  per le attivita' di produzione). - 1. A
valere  sul  Fondo  di  cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i
contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
2.  Per  i  lungometraggi  riconosciuti  di  interesse  culturale, e'
concesso  un  contributo,  a valere sul Fondo di cui all'articolo 12,
comma  1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film,
per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale
di  cui  all'articolo  12,  comma 5. Per le opere prime e seconde, la
misura di cui al periodo precedente e' elevata fino al 90 per cento.
3.  Per  i  cortometraggi  riconosciuti  di  interesse  culturale, e'
concesso  un  contributo,  a valere sul Fondo di cui all'articolo 12,
comma  1,  fino  al  100  per  cento del costo del film, per un costo
industriale  massimo  definito  con  il  decreto  ministeriale di cui
all'articolo 12, comma 5.
4.  Nel  decreto  ministeriale  di cui all'articolo 12, comma 5, sono
stabilite   le   modalita'   con   le   quali,  decorsi  cinque  anni
dall'erogazione  del  contributo,  e nel caso in cui quest'ultimo non
sia  stato  interamente  restituito, e' attribuita al Ministero per i
beni  e  le  attivita'  culturali,  per  conto  dello  Stato,  o,  in
alternativa,   all'impresa   di   produzione  interessata,  la  piena
titolarita'  dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica
dell'opera.
5.    Variazioni    sostanziali    nel   trattamento   e   nel   cast
tecnico-artistico  del film realizzato, rispetto al progetto valutato
dalla  sottocommissione  di  cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),
idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefici
di  legge,  e  che  non  siano  state  comunicate  ed approvate dalla
predetta   sottocommissione,  comportano  la  revoca  del  contributo
concesso,  la  sua  intera restituzione, nonche' la cancellazione per
cinque  anni  dagli  elenchi  di  cui  all'articolo 3. Per un analogo
periodo  di  tempo,  non  possono essere iscritte ai medesimi elenchi
imprese  di  produzione che comprendono soci, amministratori e legali
rappresentanti dell'impresa esclusa.
6.   Sono   corrisposti   annualmente   contributi  alle  imprese  di
produzione,  iscritte  negli  elenchi  di  cui all'articolo 3, per lo
sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale
o sociale. Il contributo e' revocato in caso di mancata presentazione
del  corrispondente  progetto  filmico  entro  due anni dalla data di
erogazione.   Esso  viene  restituito  in  caso  di  concessione  dei
contributi  previsti  ai  commi  2  e  3. Una quota percentuale della
somma,  definita  con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12,
comma 5, e' destinata all'autore della sceneggiatura.
7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalita' della
cultura,  designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei premi
di qualita' di cui all'articolo 17";
d)  all'articolo  8,  al  comma  1,  lettera  a), le parole: "nonche'
all'ammissione  al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6, del
presente  decreto,  ed  alla  valutazione  delle sceneggiature di cui
all'articolo  13,  comma  8" sono sostituite dalle seguenti: "nonche'
alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 6"
e, al comma 2, lettera d), le parole: "comma 8" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 6";
e)  all'articolo  17,  comma  1, le parole: "comma 9" sono sostituite
dalle seguenti: "comma 7";
f)  all'articolo  20,  comma 1, secondo periodo, le parole: "comma 8"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 6".
Assegnazione  somme  per interventi di ammodernamento e potenziamento
della viabilita' secondaria nelle regioni Sicilia e Calabria
1152.  Per  interventi  di  ammodernamento  e  di potenziamento della
viabilita'  secondaria  esistente  nella  Regione  siciliana  e nella
regione  Calabria  non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una
quota  rispettivamente  pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno
degli  anni  2007,  2008 e 2009 e' assegnata in sede di riparto delle
somme  stanziate  sul  Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto
del  Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra
le  province  della  Regione  siciliana  e  le province della regione
Calabria,  in  proporzione  alla  viabilita'  presente in ciascuna di
esse, e sono stabiliti criteri e modalita' di gestione per l'utilizzo
delle predette risorse.
Autorizzazione di spesa per opere viarie in Veneto
1153.  Per la realizzazione di opere viarie del Veneto e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.
Autorizzazione  spesa  piano  straordinario  di edilizia residenziale
pubblica
1154.  Per  la  realizzazione  di  un piano straordinario di edilizia
residenziale  pubblica  sovvenzionata  e'  autorizzata la spesa di 30
milioni  di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del
Ministro  delle  infrastrutture,  previa intesa in sede di Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definite le modalita' di
applicazione e di erogazione dei finanziamenti.
Modifiche  al  decreto  legge  n.  262  del  2006 in materia di opere
infrastrutturali ed interventi di tutela dell'ambiente per la Sicilia
e la Calabria
1155.  All'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre  2006, n. 262,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 92, le parole: "in apposito capitolo di spesa dello stato
di  previsione  del Ministero delle infrastrutture "Interventi per la
realizzazione  di  opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e
difesa  del  suolo  in  Sicilia e in Calabria"" sono sostituite dalle
seguenti:  "in  due  distinti  capitoli  di spesa del Ministero delle
infrastrutture  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del mare denominati rispettivamente "Interventi per la
realizzazione  di  opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e
"Interventi  di  tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e
in Calabria"";
b)  al  comma  93,  le  parole  da "Ministro delle infrastrutture, di
concerto  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto".
Interventi a carico del Fondo per l'occupazione.
1156.  A  carico  del  Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio 1993, n. 236, si provvede ai
seguenti   interventi,   nei  limiti  degli  importi  rispettivamente
indicati,  da  stabilire  in  via definitiva con il decreto di cui al
comma 1159 del presente articolo:
a)  entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto,  sentite  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, e le organizzazioni
nazionali  comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei
datori  di  lavoro,  adotta  un  programma  speciale  di interventi e
costituisce  una  cabina  di  regia  nazionale  di  coordinamento che
concorre  allo  sviluppo  dei  piani  territoriali  di emersione e di
promozione  di  occupazione  regolare nonche' alla valorizzazione dei
comitati  per  il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, e'
istituito,  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
un  apposito  Fondo  per  l'emersione  del  lavoro irregolare (FELI),
destinato al finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati,  di  servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che
attivino  i  processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai
fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007
e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;
b)  sono  destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla finalita'
di  cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, e successive modificazioni;
c)  in  attesa  della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di
cassa   integrazione   guadagni   straordinaria  e  di  mobilita'  ai
dipendenti  delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di
cinquanta  dipendenti,  delle  agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli  operatori  turistici,  con  piu' di cinquanta dipendenti e delle
imprese  di  vigilanza  con  piu'  di  quindici dipendenti nel limite
massimo di spesa di 45 milioni di euro;
d)  in  attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di
sostenere  programmi  per  la  riqualificazione  professionale  ed il
reinserimento  occupazionale  di  collaboratori a progetto, che hanno
prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di
crisi,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
sociale,  da  emanare  entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della   presente  legge,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti  criteri  e modalita' inerenti alle disposizioni di cui alla
presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede
nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
e)  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato
a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione
di  euro  per  l'anno  2007,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento
di  attivita'  socialmente  utili  e  per  l'attuazione  di misure di
politica  attiva  del  lavoro  riferite  a  lavoratori  impegnati  in
attivita'  socialmente  utili,  nella  disponibilita' da almeno sette
anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
f) in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo  1o dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007,
i  comuni  con  meno  di  5.000  abitanti che hanno vuoti in organico
possono,  relativamente  alle qualifiche di cui all'articolo 16 della
legge  28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere
ad  assunzioni  di  soggetti collocati in attivita' socialmente utili
nel  limite  massimo  complessivo di 2.450 unita'. Alle misure di cui
alla  presente  lettera  e' esteso l'incentivo di cui all'articolo 7,
comma  6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri
relativi,  nel  limite  di  23  milioni  di  euro  annui  a decorrere
dall'anno  2007,  si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di
cui  all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, che a tal fine e' integrato del predetto importo;
g)  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto,   dispone   annualmente   di   una   quota   del  Fondo  per
l'occupazione,   nei  limiti  delle  risorse  disponibili  del  Fondo
medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare
e riqualificare la capacita' di azione istituzionale e l'informazione
dei  lavoratori  e  delle  lavoratrici  in materia di lotta al lavoro
sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della
salute  e  della  sicurezza  dei lavoratori, iniziative in materia di
protezione  sociale  ed  in  ogni  altro  settore  di  competenza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sgravi  contributivi  per assunzioni di lavoratori in esubero imprese
coinvolte in procedure concorsuali
1157.  In via sperimentale per l'anno 2007 ed in attesa della riforma
degli  ammortizzatori  sociali,  al  fine  di  evitare  il  ricorso a
licenziamenti  collettivi da parte di imprese interessate da processi
di  cessione  nell'ambito  di  procedure  concorsuali  in  corso,  e'
concessa,  nel  limite  massimo complessivo di spesa di 10 milioni di
euro,  ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni
di  esercizio  delle  facolta' di cui al comma 4 dell'articolo 63 del
decreto   legislativo   8   luglio   1999,   n.   270,  a  titolo  di
sperimentazione  per  la  durata  di un anno dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  ed  in  riferimento all'assunzione di
lavoratori  in  esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari
di trattamenti di integrazione salariale, l'applicazione degli sgravi
contributivi   previsti   dall'articolo   8,   commi  4  e  4-bis,  e
dall'articolo  25,  comma  9,  della  legge  23  luglio 1991, n. 223,
secondo  le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni di
cui  al  comma  1158.  Alla  fine del periodo di sperimentazione, con
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico di concerto con il
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e con il Ministro
dell'economia    e    delle   finanze,   attesi   gli   esiti   della
sperimentazione,  si  puo' disporre la prosecuzione degli interventi,
compatibilmente con la disponibilita' delle predette risorse.
Agevolazioni  contributive  in  ipotesi di cessioni di aziende per il
2007
1158.  Per  le  vendite  intervenute nell'anno 2007 dopo l'entrata in
vigore  della  presente  legge, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze, e' disposta, sulla base di apposito accordo sindacale
stipulato  in  sede  governativa  e di apposita relazione tecnica del
Ministero   dello   sviluppo  economico  che  attesti  la  necessita'
dell'intervento   per   evitare   il   licenziamento  dei  lavoratori
dipendenti,  la  concessione  delle  agevolazioni contributive che si
applicano   a   decorrere   dalla   data   della  effettiva  cessione
dell'azienda o del ramo di azienda.
Assegnazione   risorse   per   interventi  a  carico  del  Fondo  per
l'occupazione
1159.  All'assegnazione  delle risorse finanziarie per gli interventi
di  cui al comma 1156 si provvede con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
Accordi di solidarieta' tra generazioni
1160.  Al  fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e
ridurre   le   uscite   dal   sistema   produttivo   dei   lavoratori
ultracinquantacinquenni,  e'  istituito l'accordo di solidarieta' tra
generazioni,  con  il  quale  e'  prevista,  su  base  volontaria, la
trasformazione   a   tempo  parziale  dei  contratti  di  lavoro  dei
dipendenti  che  abbiano  compiuto i 55 anni di eta' e la correlativa
assunzione  con  contratto  di lavoro a tempo parziale, per un orario
pari  a  quello  ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di eta'
inferiore  ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di
laurea.
Modalita' e contenuti degli accordi di solidarieta'
1161. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni
sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale,  sono  stabiliti  le modalita' della stipula e i contenuti
degli  accordi  di  solidarieta' di cui al comma 1160, i requisiti di
accesso al finanziamento e le modalita' di ripartizione delle risorse
per  l'attuazione  degli  accordi  nel  limite massimo complessivo di
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Incremento dotazione Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
1162.  All'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le
parole:  "e  lire  60  miliardi  a  decorrere  dall'anno  2000"  sono
sostituite dalle seguenti: ", euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro
42 milioni a decorrere dall'anno 2008".
Autorizzazione  spesa per finanziamento delle attivita' di formazione
professionale
1163.   Per   il   finanziamento   delle   attivita'   di  formazione
professionale  di  cui  all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre
1981,  n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 54, e' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno
2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma  3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Ricostruzione  a  domanda  delle posizioni assicurative per cittadini
italiani rimpatriati dalla Albania
1164.  A  decorrere  dall'anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati
dall'Albania possono ottenere a domanda, dall'INPS, la ricostruzione,
nell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed  i  superstiti, delle posizioni assicurative relative a
periodi  di  lavoro  dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel
predetto  Paese dal 1o gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto,
di  natura  non  regolamentare,  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  da  adottare  entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  sono  disciplinate  le  modalita' di
attuazione  del  presente  comma.  Il  Ministro dell'economia e delle
finanze    provvede    al    monitoraggio   degli   oneri   derivanti
dall'attuazione  del  presente comma, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo 11-ter,
comma   7,   della   legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni,   e  trasmette  alle  Camere,  corredati  da  apposite
relazioni,  gli  eventuali  decreti emanati ai sensi dell'articolo 7,
secondo  comma,  numero  2),  della  citata legge n. 468 del 1978. Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Rifinanziamento  delle  attivita'  previste per l'implementazione dei
Servizi per l'impiego (SPI)
1165.  Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge
23  dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite massimo
di  euro  27.000.000  per l'anno 2007 e di euro 51.645.690 per l'anno
2008  a  valere  sul  Fondo  per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine e'
integrato  dei  predetti  importi, rispettivamente, per l'anno 2007 e
per l'anno 2008.
Proroga  convenzioni stipulate con gli enti locali per lo svolgimento
di  attivita'  socialmente  utili  e  rifinanziamento  del  Fondo per
l'occupazione
1166.  Nel  limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del
lavoro  e della previdenza sociale e' autorizzato a prorogare, previa
intesa  con la regione interessata, limitatamente all'esercizio 2007,
le  convenzioni  stipulate,  anche  in  deroga alla normativa vigente
relativa  ai  lavori  socialmente  utili,  direttamente  con gli enti
locali, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU) e per
l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure
di  politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU
nella disponibilita' degli stessi enti da almeno un triennio, nonche'
ai  soggetti,  provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso
convenzioni  gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del
decreto   legislativo   1o   dicembre  1997,  n.  468,  e  successive
modificazioni,   e   prorogate   nelle   more   di   una   definitiva
stabilizzazione  occupazionale  di  tali  soggetti. In presenza delle
suddette  convenzioni,  il  termine  di cui all'articolo 78, comma 2,
della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre
2007.  Ai  fini di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione,
di  cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e' rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2007.
Estensione degli incrementi di durata e della misura della indennita'
ordinaria di disoccupazione
1167.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a),
del   decreto-legge   14   marzo   2005,   n.   35,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche
ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1o gennaio 2007.
Estensione  alle camere di commercio dell'obbligo di comunicazione di
dati  e  informazioni  utili  al  contrasto  del  lavoro  sommerso  e
dell'evasione contributiva
1168.  Al  fine  di  coordinare  specifici interventi di contrasto al
lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l'obbligo di fornitura
dei dati gravante sulle societa' e sugli enti di cui all'articolo 44,
comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326, e' esteso alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Circolazione dei dati per lavoro sommerso
1169.  I  dati  di  cui  al comma 1168 sono messi a disposizione, con
modalita'  definite da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale anche mediante collegamenti telematici.
Avvalimento  di risorse dell'INPS e dell'INAIL da parte del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale
1170.  Per  l'attuazione  di  quanto  previsto dai commi 1168 e 1169,
nonche'  per  la  realizzazione  della  banca  dati telematica di cui
all'articolo  10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124,  e  successive  modificazioni,  il  Ministero del lavoro e della
previdenza   sociale   puo'   avvalersi,   sulla   base  di  apposite
convenzioni,   delle   risorse   umane   e  strumentali  dell'INPS  e
dell'INAIL.
Titolarita' del trattamento dei dati per lavoro sommerso
1171. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso
dei  dati  personali  e  identificativi  acquisiti  per effetto delle
predette   convenzioni,   e'   titolare   del  trattamento  ai  sensi
dell'articolo  28  del  codice  in  materia  di  protezione  dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Omesso  versamento  dei  contributi  da  parte  del  datore di lavoro
agricolo
1172.  Nel  settore  agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei
termini  di  legge,  delle  ritenute  previdenziali  e  assistenziali
operate  dal  datore  di  lavoro  sulle  retribuzioni  dei lavoratori
dipendenti  configura  le  ipotesi  di  cui  ai  commi 1-bis, 1-ter e
1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
All'articolo  2  del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3
e' abrogato.
Individuazione di indici di congruita' del lavoro e ore necessarie
1173.  Al  fine  di  promuovere  la  regolarita'  contributiva  quale
requisito  per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti
dall'ordinamento,  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore
della  presente  legge,  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale  procede,  in  via  sperimentale,  con  uno  o  piu' decreti,
all'individuazione  degli indici di congruita' di cui al comma 1174 e
delle  relative  procedure  applicative,  articolati per settore, per
categorie   di   imprese   e  per  territorio,  sentiti  il  Ministro
dell'economia   e   delle  finanze  nonche'  i  Ministri  di  settore
interessati e le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Modalita' attuative degli indici di congruita'
1174.  Il  decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali
risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in
materia  di  incentivi  ed agevolazioni contributive ed in materia di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono
definiti  gli  indici  di congruita' del rapporto tra la qualita' dei
beni  prodotti  e  dei  servizi  offerti  e la quantita' delle ore di
lavoro  necessarie  nonche' lo scostamento percentuale dall'indice da
considerare    tollerabile,    tenuto    conto    delle    specifiche
caratteristiche  produttive e tecniche nonche' dei volumi di affari e
dei redditi presunti.
Documento unico di regolarita' contributiva
1175.  A  decorrere  dal  1o  luglio  2007,  i  benefici  normativi e
contributivi   previsti  dalla  normativa  in  materia  di  lavoro  e
legislazione  sociale  sono  subordinati  al  possesso,  da parte dei
datori  di  lavoro,  del documento unico di regolarita' contributiva,
fermi  restando  gli  altri  obblighi  di  legge ed il rispetto degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali,
territoriali  o  aziendali,  laddove  sottoscritti,  stipulati  dalle
organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Modalita'  di rilascio e contenuti del documento unico di regolarita'
contributiva
1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentiti  gli  istituti  previdenziali  interessati e le parti sociali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, da emanare
entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  definite  le  modalita'  di rilascio, i contenuti analitici del
documento  unico  di  regolarita'  contributiva di cui al comma 1175,
nonche'   le   tipologie   di   pregresse   irregolarita'  di  natura
previdenziale  ed  in materia di tutela delle condizioni di lavoro da
non  considerare  ostative  al  rilascio  del  documento medesimo. In
attesa  dell'entrata  in  vigore del decreto di cui al presente comma
sono  fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  speciali in materia di
certificazione  di regolarita' contributiva nei settori dell'edilizia
e dell'agricoltura.
Adeguamento  dell'importo delle sanzioni amministrative in materia di
lavoro e legislazione sociale e documentazione obbligatoria
1177.  Gli  importi  delle  sanzioni  amministrative  previste per la
violazione  di  norme  in  materia  di  lavoro, legislazione sociale,
previdenza  e  tutela  della  sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
entrate  in  vigore  prima del 1o gennaio 1999 sono quintuplicati, ad
eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.
Sanzioni  per  l'omessa  istituzione  ed  omessa esibizione dei libri
matricola e di paga
1178.  L'omessa  istituzione  e  l'omessa  esibizione  dei  libri  di
matricola  e  di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico
delle   disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
infortuni  sul  lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto
del   Presidente   della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,  e
dall'articolo  134  del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto
1924,  n.  1422,  sono  punite con la sanzione amministrativa da euro
4.000  ad  euro  12.000.  Nei  confronti  delle  violazioni di cui al
presente  comma  non  e'  ammessa  la  procedura  di  diffida  di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Destinazione  delle  entrate  derivanti da sanzioni ad incremento del
Fondo per l'occupazione
1179.  Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1177
e  1178 integrano, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del Fondo
per  l'occupazione  di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro.
1180.  All'articolo  9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2.  In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di
lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e  continuativa, anche nella
modalita'  a  progetto,  di  socio  lavoratore  di  cooperativa  e di
associato  in  partecipazione  con  apporto  lavorativo,  i datori di
lavoro  privati,  ivi  compresi  quelli  agricoli,  gli enti pubblici
economici   e  le  pubbliche  amministrazioni  sono  tenuti  a  darne
comunicazione  al  Servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata  la  sede  di  lavoro entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione  dei  relativi rapporti, mediante documentazione avente
data  certa  di  trasmissione.  La comunicazione deve indicare i dati
anagrafici  del  lavoratore,  la  data  di  assunzione,  la  data  di
cessazione  qualora  il  rapporto  non  sia a tempo indeterminato, la
tipologia  contrattuale,  la qualifica professionale e il trattamento
economico  e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai
tirocini  di  formazione  e  di  orientamento e ad ogni altro tipo di
esperienza  lavorativa  ad  essi  assimilata.  Le  Agenzie  di lavoro
autorizzate  dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono
tenute  a  comunicare,  entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla  data  di  assunzione,  al  Servizio  competente  nel cui ambito
territoriale  e'  ubicata  la  loro  sede operativa, l'assunzione, la
proroga  e  la  cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese
precedente.
2-bis.  In  caso  di  urgenza  connessa  ad  esigenze  produttive, la
comunicazione  di  cui al comma 2 puo' essere effettuata entro cinque
giorni  dall'instaurazione  del  rapporto  di  lavoro, fermo restando
l'obbligo  di  comunicare  entro  il  giorno  antecedente al Servizio
competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la  data di inizio della prestazione, le generalita' del lavoratore e
del datore di lavoro".
Immediata  applicazione  della  norma  in tema di comunicazione della
cessazione del rapporto di lavoro
1181.  L'articolo  7,  comma  2,  del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, e' abrogato.
Obbligo di comunicazione all'INAIL e all'IPSEMA in via transitoria
1182.   Fino   alla   effettiva   operativita'   delle  modalita'  di
trasferimento  dei  dati  contenuti  nei  moduli per le comunicazioni
obbligatorie di cui al decreto previsto dall'articolo 4-bis, comma 7,
del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n. 181, resta in vigore
l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2,
del  decreto  legislativo  23  febbraio  2000,  n. 38, da effettuarsi
esclusivamente   attraverso   strumenti   informatici.   La  medesima
comunicazione  deve  essere  effettuata all'IPSEMA per gli assicurati
del settore marittimo.
Tipologie di variazione dei rapporti di lavoro soggette ad obbligo di
comunicazione
1183.  Al  comma  5  dell'articolo  4-bis  del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere:
"e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa".
Semplificazione  degli adempimenti del datore di lavoro connessi alle
comunicazioni   relative   alla   instaurazione,   trasformazione   e
cessazione del rapporto di lavoro
1184.  All'articolo  4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
"6.  Le  comunicazioni  di  assunzione,  cessazione, trasformazione e
proroga  dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei
tirocini   e   di  altre  esperienze  professionali,  previste  dalla
normativa  vigente,  inviate  al  servizio  competente nel cui ambito
territoriale  e'  ubicata  la  sede  di lavoro con i moduli di cui al
comma  7,  sono  valide  ai  fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione  nei  confronti delle direzioni regionali e provinciali
del  lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro   (INAIL)   o  di  altre  forme  previdenziali  sostitutive  o
esclusive,    nonche'    nei   confronti   della   prefettura-ufficio
territoriale del Governo.
6-bis.  All'articolo  7,  comma  1, del testo unico di cui al decreto
legislativo  25  luglio  1998, n. 286, e successive modificazioni, le
parole:  "o  lo  assume  per qualsiasi causa alle proprie dipendenze"
sono soppresse".
6-ter.  Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di
lavoro  pubblici  e  privati devono avvalersi dei servizi informatici
resi  disponibili dai servizi competenti presso i quali e' ubicata la
sede  di  lavoro.  Il  decreto  di cui al comma 7 disciplina anche le
modalita'  e  i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente
comma".
Abrogazione   disposizione   riduttiva  della  sanzione  in  tema  di
comunicazione dei rapporti di lavoro
1185.  E' abrogato l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
Finanziamento  di  attivita'  promozionali  in  materia  di  salute e
sicurezza del lavoro
1186.  Alla  lettera c) del secondo comma dell'articolo 197 del testo
unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e per il finanziamento di attivita' promozionali ed
eventi  in  materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare
riferimento  ai  settori  a  piu' elevato rischio infortunistico, nel
rispetto  della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento
di  attuazione,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre  2001,  n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati
ogni  due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale".
Istituzione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime degli
infortuni sul lavoro
1187.  Al  fine  di  assicurare  un adeguato e tempestivo sostegno ai
familiari  delle  vittime  di gravi incidenti sul lavoro, anche per i
casi  in  cui  le  vittime  medesime  risultino prive della copertura
assicurativa  obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e le
malattie  professionali  di  cui al testo unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  giugno 1965, n. 1124, e' istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di
sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro,
di  seguito  denominato  Fondo. Al Fondo e' conferita la somma di 2,5
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2007, 2008 e 2009. Con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, da
adottare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi
comprese  anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonche'
i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi.
Proroga  dello  stanziamento  di  somme  per  il  finanziamento delle
attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato
1188.  All'articolo  118,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni  2003,  2004, 2005 e 2006" sono sostituite
dalle  seguenti:  "e  di  100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".
Proroga dell'indennita' di mobilita' lunga
1189.  Ai  fini della collocazione in mobilita', entro il 31 dicembre
2007,  ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive  modificazioni,  le disposizioni di cui all'articolo 1-bis
del   decreto-legge   14   febbraio  2003,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto
anche  riguardo  ai  processi  di riorganizzazione, ristrutturazione,
conversione,  crisi  o  modifica  degli  assetti societari aziendali,
anche  al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni
straordinaria,  nel  limite  complessivo di 6.000 unita', a favore di
imprese  o  gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze
occupazionali  siano  stati  oggetto di esame presso il Ministero del
lavoro  e della previdenza sociale nel periodo dal 1o gennaio 2007 al
28  febbraio  2007.  Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al
decreto  legislativo  8  luglio  1999, n. 270, ed al decreto-legge 23
dicembre  2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio   2004,   n.   39,   nonche'   alle   imprese   del  settore
dell'elettronica  sottoposte  a procedure concorsuali e ubicate nelle
regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise, Puglia,
Sardegna  e  Sicilia sono riservate rispettivamente 1.000 e 500 delle
unita'  indicate  nel  periodo  precedente.  Gli  oneri relativi alla
permanenza   in   mobilita',   ivi   compresi  quelli  relativi  alla
contribuzione  figurativa,  sono  posti  a carico delle imprese per i
periodi  che  eccedono  la mobilita' ordinaria. Ai lavoratori ammessi
alla  mobilita'  in  base al presente comma si applicano, ai fini del
trattamento  pensionistico,  le  disposizioni  di cui all'articolo 11
della  legge  23  dicembre 1994, n. 724, e alla tabella A allegata al
decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla
citata  legge  n.  724  del  1994,  nonche'  le  disposizioni  di cui
all'articolo  59,  commi  6,  7, lettere a) e b), e 8, della legge 27
dicembre  1997,  n.  449,  e successive modificazioni. Le imprese o i
gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione
devono  presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  entro  il 31 marzo 2007. Per l'attuazione del presente comma
e'  autorizzata  la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, di 59
milioni  di euro per l'anno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009.
Concessione  di  trattamenti di integrazione salariale straordinaria,
di mobilita' e di disoccupazione speciale
1190.  In  attesa  della  riforma  degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo
per  l'occupazione  di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n.  236,  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo'  disporre,  entro  il  31  dicembre 2007, in deroga alla vigente
normativa,  concessioni,  anche  senza  soluzione di continuita', dei
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  nel  caso  di  programmi
finalizzati   alla   gestione   di  crisi  occupazionali,  anche  con
riferimento  a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti
al  reimpiego  di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in
specifici  accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno
2007  che  recepiscono le intese gia' stipulate in sede istituzionale
territoriale  ed  inviate  al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale   entro   il   20  maggio  2007.  Nell'ambito  delle  risorse
finanziarie  di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo  1,  comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive  modificazioni,  possono essere prorogati, con decreto del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze, qualora i piani di gestione
delle   eccedenze   gia'   definiti  in  specifici  accordi  in  sede
governativa  abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del
10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31
dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e'
ridotta  del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento
nel  caso  di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe
successive.  All'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30
dicembre  2004,  n.  311,  come modificato dall'articolo 13, comma 2,
lettera  b),  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  14  maggio  2005, n. 80, le parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
Trattamento  d'integrazione  salariale straordinaria per i lavoratori
portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti
1191.  Nell'ambito  del  limite  complessivo di spesa di cui al comma
1190,  sono  destinati  12  milioni  di  euro, a valere sul Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n.  236,  alla  concessione,  per  l'anno 2007, di una
indennita'  pari  al  trattamento  massimo  di integrazione salariale
straordinaria, nonche' alla relativa contribuzione figurativa ed agli
assegni  al  nucleo  familiare,  ai  lavoratori portuali che prestano
lavoro  temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.
84,  previa  determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del
Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
Misure   per   promuovere  l'occupazione  e  l'emersione  del  lavoro
irregolare
1192.  Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento
retributivo  e  contributivo  di rapporti di lavoro non risultanti da
scritture  o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro
possono presentare, nelle sedi dell'INPS territorialmente competenti,
entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 1193.
Condizioni necessarie ai fini della regolarizzazione
1193.   L'istanza  di  cui  al  comma  1192  puo'  essere  presentata
esclusivamente  dai  datori  di  lavoro  che  abbiano  proceduto alla
stipula  di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui
nelle  aziende  non  siano  presenti  le  rappresentanze  sindacali o
unitarie,  con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni
nazionali  comparativamente  piu'  rappresentative  finalizzato  alla
regolarizzazione  dei  rapporti  di  lavoro  di  cui  al  comma 1192.
Nell'istanza il datore di lavoro indica le generalita' dei lavoratori
che   intende  regolarizzare  ed  i  rispettivi  periodi  oggetto  di
regolarizzazione,  comunque  non  anteriori ai cinque anni precedenti
alla data di presentazione dell'istanza medesima.
Modalita' della regolarizzazione
1194.   L'accordo  sindacale  di  cui  al  comma  1193,  da  allegare
all'istanza,  disciplina  la  regolarizzazione dei rapporti di lavoro
mediante  la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la
sottoscrizione  di  atti  di conciliazione individuale che producono,
nel   rispetto  della  procedura  dettata  dalla  normativa  vigente,
l'effetto  conciliativo  di cui agli articoli 410 e 411 del codice di
procedura  civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e
a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti
nella  istanza  di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati,
nonche' ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.
Termine  di  prescrizione  per la mancata contribuzione precedente al
periodo oggetto di regolarizzazione
1195.  Ai  fini  del comma 1192 si applica il termine di prescrizione
quinquennale  per  i  periodi  di mancata contribuzione precedenti al
periodo  oggetto  di regolarizzazione di cui al comma 1193. L'accesso
alla  procedura di cui ai commi da 1192 a 1201 e' consentito anche ai
datori  di  lavoro  che  non siano stati destinatari di provvedimenti
amministrativi  o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento
dell'onere  contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni
amministrative.  Gli  effetti  di  tali  provvedimenti  sono comunque
sospesi  fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma
1196. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende
la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali
sussistano  le  stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia
stata oggetto di accertamenti ispettivi.
Modalita' della regolarizzazione ai fini contributivi e assicurativi
1196.  All'adempimento  degli  obblighi contributivi e assicurativi a
carico  del  datore  di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto
della   procedura   di   regolarizzazione  si  provvede  mediante  il
versamento  di  una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per
tempo  alle  diverse  gestioni  assicurative  relative  ai lavoratori
dipendenti  secondo  le  seguenti  modalita':  a) versamento all'atto
dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; b) per
la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo
senza  interessi.  I  lavoratori  sono comunque esclusi dal pagamento
della  parte  di  contribuzione  a  proprio  carico.  La  misura  del
trattamento    previdenziale   relativa   ai   periodi   oggetto   di
regolarizzazione   e'   determinata   in   proporzione   alle   quote
contributive effettivamente versate.
Estinzione dei reati connessi alla regolarizzazione
1197.  Il  versamento  della  somma  di  cui  al  comma 1196 comporta
l'estinzione  dei  reati  previsti  da  leggi  speciali in materia di
versamenti  di  contributi  e  premi,  nonche'  di  obbligazioni  per
sanzioni  amministrative  e  per ogni altro onere accessorio connesso
alla  denuncia  e  il  versamento  dei  contributi  e  dei premi, ivi
compresi  quelli  di  cui  all'articolo  51  del  testo  unico  delle
disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni
sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,  di  cui  al decreto del
Presidente   della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,  nonche'
all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia
di sgravi degli oneri sociali.
Sospensione  temporanea delle ispezioni e verifiche nei confronti dei
soggetti che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione
1198.  Nei  confronti  dei  datori  di  lavoro  che  hanno presentato
l'istanza  di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di
un  anno  a  decorrere  dalla  data di presentazione, sono sospese le
eventuali  ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e
vigilanza  nella  materia  oggetto  della  regolarizzazione anche con
riferimento  a  quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza
dei  lavoratori.  Resta  ferma  la  facolta' dell'organo ispettivo di
verificare  la  fondatezza  di eventuali elementi nuovi che dovessero
emergere  nella  materia  oggetto  della  regolarizzazione,  al  fine
dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore
di  lavoro.  Entro  un  anno  a decorrere dalla data di presentazione
dell'istanza  di  regolarizzazione  di cui al comma 1192, i datori di
lavoro   devono   completare,   ove   necessario,   gli   adeguamenti
organizzativi  e  strutturali  previsti dalla vigente legislazione in
materia  di  tutela  della  salute  e della sicurezza dei lavoratori.
L'efficacia  estintiva  di  cui  al  comma 1197 resta condizionata al
completo  adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza
dei  lavoratori,  verificato  alla  scadenza  del  predetto  anno dai
competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali ovvero dei
servizi  ispettivi  delle  direzioni  provinciali  del  lavoro per le
attivita'  produttive  previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412.
Modalita' di erogazione delle agevolazioni contributive
1199.  Le  agevolazioni  contributive  di  cui  al  comma  1196  sono
temporaneamente   sospese   nella   misura   del   50   per  cento  e
definitivamente  concesse  al termine di ogni anno di lavoro prestato
regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 1194.
Condizioni per la concessione delle agevolazioni
1200.  La  concessione  delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta
condizionata  al  mantenimento  in  servizio  del  lavoratore  per un
periodo  non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del
rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento
per giusta causa.
Competenze in tema di istanza di regolarizzazione
1201.  Ferma  restando l'attivita' di natura istruttoria di spettanza
dell'INPS,  il  direttore  della  direzione  provinciale  del lavoro,
congiuntamente ai direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli
altri  enti  previdenziali,  nell'ambito  del  coordinamento  di  cui
all'articolo  5  del  decreto  legislativo  23  aprile  2004, n. 124,
adottano  i  provvedimenti  di  accoglimento  delle istanze di cui al
comma  1192,  previa, ove necessario, richiesta di integrazione della
documentazione prodotta.
Accordi  aziendali o territoriali per stabilizzazione dei rapporti di
lavoro
1202.   In   attesa   di   una   revisione   della  disciplina  della
totalizzazione   e  della  ricongiunzione  dei  periodi  contributivi
afferenti  alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere
la  stabilizzazione  dell'occupazione mediante il ricorso a contratti
di  lavoro  subordinato nonche' di garantire il corretto utilizzo dei
rapporti   di   collaborazione  coordinata  e  continuativa  anche  a
progetto,  i  committenti  datori  di lavoro, entro e non oltre il 30
aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali,
nei  casi  in  cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze
sindacali  unitarie  o  aziendali,  con  le  organizzazioni sindacali
aderenti    alle   associazioni   nazionali   comparativamente   piu'
rappresentative  conformemente  alle  previsioni  dei commi da 1203 a
1208.
Contenuto degli accordi sindacali
1203.  Gli  accordi  sindacali  di  cui  al  comma 1202 promuovono la
trasformazione   dei   rapporti   di   collaborazione   coordinata  e
continuativa,  anche  a progetto, mediante la stipula di contratti di
lavoro  subordinato.  A seguito dell'accordo i lavoratori interessati
alla  trasformazione  sottoscrivono atti di conciliazione individuale
conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di
procedura   civile.   I   contratti   di  lavoro  stipulati  a  tempo
indeterminato   godono   dei  benefici  previsti  dalla  legislazione
vigente.
Misure  a favore dei co.co.pro. e monitoraggio delle retribuzioni dei
co.co.pro.
1204.  Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti
di  collaborazione  coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi
del   comma  4  dell'articolo  61  e  dell'articolo  63  del  decreto
legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  possono stabilire, anche
attraverso  accordi  interconfederali,  misure  atte a contribuire al
corretto   utilizzo   delle  predette  tipologie  di  lavoro  nonche'
stabilire   condizioni   piu'  favorevoli  per  i  collaboratori.  Il
Ministero   del   lavoro  e  della  previdenza  sociale  provvede  ad
effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media
dei  corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati
a  progetto,  al  netto  delle  ritenute  previdenziali,  al  fine di
effettuare  un  raffronto  con la media dei corrispettivi versati nei
tre  anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni
di cui alla presente legge.
Versamento  di  un  contributo straordinario quale presupposto per la
validita' degli atti di conciliazione
1205.  La  validita' degli atti di conciliazione di cui al comma 1203
rimane  condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore
di  lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo
2,  comma  26,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  a titolo di
contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del
trattamento  previdenziale,  di una somma pari alla meta' della quota
di  contribuzione  a  carico dei committenti per i periodi di vigenza
dei  contratti  di  collaborazione  coordinata e continuativa anche a
progetto,  per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del
rapporto di lavoro.
Obbligo  di  deposito  presso  l'INPS  degli  atti di conciliazione e
ricevuta versamento del contributo straordinario
1206.  I  datori  di  lavoro  depositano  presso  le  competenti sedi
dell'INPS  gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente
ai  contratti  stipulati  con  ciascun  lavoratore e all'attestazione
dell'avvenuto  versamento  di  una  somma pari ad un terzo del totale
dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a
provvedere  per  la  parte  restante  del  dovuto  in trentasei ratei
mensili  successivi.  Il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
sociale,  di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
approva  i  relativi  accordi  con  riferimento  alla possibilita' di
integrare   presso   la  gestione  separata  dell'INPS  la  posizione
contributiva   del   lavoratore   interessato  nella  misura  massima
occorrente  per  il  raggiungimento del livello contributivo previsto
nel  fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti nei limiti delle risorse
finanziarie  di  cui  al  comma 1209. Qualora il datore di lavoro non
proceda  ai  versamenti  di  cui  al  presente comma, si applicano le
sanzioni  previste  dalla  normativa  vigente  in  caso  di omissione
contributiva.
Effetti della stipula degli atti di conciliazione su diritti relativi
al periodo pregresso
1207.  Gli  atti  di  conciliazione  di  cui  al comma 1203 producono
l'effetto  di  cui  agli  articoli  410 e 411 del codice di procedura
civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva
e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di
cui  al  comma 1205 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi
speciali  in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte
sui  redditi,  nonche'  di obbligazioni per sanzioni amministrative e
per   ogni  altro  onere  accessorio  connesso  alla  denuncia  e  il
versamento  dei  contributi  e  dei premi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo    51   del   testo   unico   delle   disposizioni   per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,  nonche' all'articolo 18 del
decreto-legge  30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  25  ottobre  1968,  n. 1089, in materia di sgravi degli
oneri  sociali.  Per effetto degli atti di conciliazione, e' precluso
ogni  accertamento  di  natura fiscale e contributiva per i pregressi
periodi   di   lavoro   prestato  dai  lavoratori  interessati  dalle
trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.
Accesso dei datori di lavoro alla procedura di trasformazione
1208.  L'accesso  alla  procedura  di cui al comma 1202 e' consentito
anche   ai   datori   di   lavoro  che  siano  stati  destinatari  di
provvedimenti   amministrativi   o   giurisdizionali  non  definitivi
concernenti  la  qualificazione  del rapporto di lavoro. In ogni caso
l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione
delle  posizioni  di  tutti  i  lavoratori  per i quali sussistano le
stesse  condizioni  dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto
di  accertamenti  ispettivi.  Gli  effetti di tali provvedimenti sono
sospesi  fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi
1205 e 1206.
Autorizzazione di spesa per la trasformazione dei rapporti di lavoro
1209.  Per  le  finalita'  dei commi da 1202 a 1208 e' autorizzata la
spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Vincolo minimo di durata dei contratti di lavoro subordinato
1210.  I  contratti  di  lavoro  subordinato  di  cui  al  comma 1203
prevedono   una  durata  del  rapporto  di  lavoro  non  inferiore  a
ventiquattro mesi.
Proroga della possibilita' di Iscrizione nelle liste di mobilita' dei
lavoratori di aziende fino a quindici dipendenti
1211.  All'articolo  1,  comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998,  n.  52,  e  successive  modificazioni,  le  parole: "31
dicembre  2006"  sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e
dopo  le  parole: "e di 45 milioni di euro per il 2006" sono inserite
le seguenti: "nonche' di 37 milioni di euro per il 2007".
Proroga degli incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le
imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarieta'
1212.  All'articolo  1,  comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998,  n.  52,  e  successive  modificazioni,  le  parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". Ai
fini  dell'attuazione  del  presente comma, e' autorizzata per l'anno
2007  la  spesa  di  25  milioni  di  euro  a  valere  sul  Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
Adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali
1213.   Al   fine   di   prevenire  l'instaurazione  delle  procedure
d'infrazione  di  cui  agli  articoli  226  e  seguenti  del Trattato
istitutivo  della  Comunita' europea o per porre termine alle stesse,
le  regioni,  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
territoriali,  gli  altri  enti  pubblici  e  i  soggetti  equiparati
adottano  ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle
violazioni,  loro  imputabili,  degli  obblighi degli Stati nazionali
derivanti  dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti
a  dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese
dalla   Corte   di   giustizia  delle  Comunita'  europee,  ai  sensi
dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.
Esercizio dei poteri sostitutivi statali
1214.  Lo  Stato  esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma
1213,  che  si  rendano  responsabili della violazione degli obblighi
derivanti  dalla  normativa  comunitaria  o  che non diano tempestiva
esecuzione  alle  sentenze  della  Corte di giustizia delle Comunita'
europee,  i  poteri  sostitutivi  necessari,  secondo i principi e le
procedure  stabiliti  dall'articolo  8  della legge 5 giugno 2003, n.
131, e dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Diritto di rivalsa nelle regolazioni finanziarie a carico dei FEAGA e
FEASR ed altri fondi strutturali
1215.  Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di
cui   al   comma   1213  indicati  dalla  Commissione  europea  nelle
regolazioni  finanziarie  operate a carico dell'Italia a valere sulle
risorse  del  Fondo  europeo  agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo
europeo  agricolo  per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi
aventi finalita' strutturali.
Diritto di rivalsa per oneri da condanna della Corte di giustizia
1216.  Lo  Stato  ha  diritto  di rivalersi sui soggetti responsabili
delle  violazioni  degli  obblighi  di  cui al comma 1213 degli oneri
finanziari  derivanti  dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di
giustizia   delle  Comunita'  europee  ai  sensi  dell'articolo  228,
paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
Diritto  di  rivalsa  per  oneri  da condanna della Corte europea dei
diritti dell'uomo
1217.  Lo  Stato  ha  altresi' diritto di rivalersi sulle regioni, le
province  autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli
altri  enti  pubblici  e i soggetti equiparati, i quali si siano resi
responsabili  di  violazioni delle disposizioni della Convenzione per
la  salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950, resa esecutiva dalla legge 4
agosto  1955,  n.  848,  e dei relativi Protocolli addizionali, degli
oneri  finanziari  sostenuti  per  dare  esecuzione  alle sentenze di
condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti
dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.
Modalita' di esercizio del diritto di rivalsa
1218.  Lo  Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 1215,
1216 e 1217:
a)  nei  modi indicati al comma 1219, qualora l'obbligato sia un ente
territoriale;
b)   mediante   prelevamento   diretto  sulle  contabilita'  speciali
obbligatorie  istituite  presso  le  sezioni di tesoreria provinciale
dello  Stato,  ai  sensi  della  legge  20  ottobre  1984,  n. 720, e
successive   modificazioni,  per  tutti  gli  enti  e  gli  organismi
pubblici,  diversi  da quelli indicati nella lettera a), assoggettati
al sistema di tesoreria unica;
c)   nelle   vie  ordinarie,  qualora  l'obbligato  sia  un  soggetto
equiparato  ed  in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di
cui alle lettere a) e b).
Decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze per l'esercizio
del diritto di rivalsa
1219.  La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa,
comunque  non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui
ai  commi  1215,  1216  e 1217, e' stabilita con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  da  adottare  entro  tre mesi dalla
notifica,  nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di
condanna   della   Repubblica   italiana.  Il  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  costituisce  titolo  esecutivo  nei
confronti  degli  obbligati e reca la determinazione dell'entita' del
credito dello Stato nonche' l'indicazione delle modalita' e i termini
del  pagamento,  anche  rateizzato.  In  caso  di  oneri finanziari a
carattere  pluriennale  o non ancora liquidi, possono essere adottati
piu'  decreti  del  Ministro dell'economia e delle finanze in ragione
del progressivo maturare del credito dello Stato.
Intesa con gli Enti territoriali obbligati ai versamenti in recupero
1220.   I   decreti  ministeriali  di  cui  al  comma  1219,  qualora
l'obbligato  sia  un  ente  territoriale,  sono emanati previa intesa
sulle modalita' di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il
perfezionamento  dell'intesa e' di quattro mesi decorrenti dalla data
della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della
sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha
ad  oggetto  la determinazione dell'entita' del credito dello Stato e
l'indicazione  delle  modalita'  e  dei  termini del pagamento, anche
rateizzato.  Il  contenuto dell'intesa e' recepito, entro un mese dal
perfezionamento,  in  un  provvedimento del Ministero dell'economia e
delle  finanze  che  costituisce titolo esecutivo nei confronti degli
obbligati.  In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non
ancora  liquidi,  possono  essere  adottati  piu'  provvedimenti  del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze in ragione del progressivo
maturare   del   credito   dello   Stato,  seguendo  il  procedimento
disciplinato nel presente comma.
Disciplina in caso di mancanza dell'intesa
1221. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del
provvedimento   esecutivo   indicato   nel  comma  1220  provvede  il
Presidente  del  Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi,
sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n. 281. In caso di oneri finanziari a
carattere  pluriennale  o non ancora liquidi, possono essere adottati
piu'  provvedimenti  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in
ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il
procedimento disciplinato nel presente comma.
Onere delle notificazioni
1222.  Le  notifiche indicate nei commi 1218 e 1219 sono effettuate a
cura e spese del Ministero dell'economia e delle finanze.
Autocertificazione  delle  imprese  che  si  avvalgono degli aiuti di
Stato
1223.  I  destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato
che  istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di tali misure
agevolative  solo  se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445,  e  secondo  le  modalita'  stabilite con decreto del
Presidente  del  Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale,  di  non  rientrare  fra  coloro  che  hanno  ricevuto  e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti  che  sono  individuati  quali  illegali  o incompatibili dalla
Commissione  europea,  e  specificati  nel decreto di cui al presente
comma.
Modifiche  al  procedimento  per  equa  riparazione  per  durata  dei
processi
1224.  All'articolo  3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le
parole:   ",   del   Ministro  delle  finanze  quando  si  tratta  di
procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi e' proposto nei
confronti  del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite
dalle  seguenti:  ".  Negli  altri casi e' proposto nei confronti del
Ministro dell'economia e delle finanze".
Competenza del MEF per i pagamenti degli indennizzi
1225.   Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1224  si  applicano  ai
procedimenti  iniziati  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge.  Al  fine di razionalizzare le procedure di spesa ed
evitare  maggiori  oneri  finanziari  conseguenti  alla violazione di
obblighi  internazionali,  ai  pagamenti  degli  indennizzi  procede,
comunque,  il Ministero dell'economia e delle finanze. I pagamenti di
somme  di  denaro  conseguenti  alle pronunce di condanna della Corte
europea  dei  diritti  dell'uomo  emanate  nei  confronti dello Stato
italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Con  successivo  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri,
d'intesa   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire
per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224 ed al presente
comma.
Misure di conservazione degli habitat naturali
1226.  Al  fine  di  prevenire  ulteriori procedure di infrazione, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano devono
provvedere  agli  adempimenti  previsti  dagli  articoli  4  e  6 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 8
settembre  1997,  n.  357,  e  successive  modificazioni,  o  al loro
completamento,  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  sulla  base di criteri minimi uniformi definiti con
apposito  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio e del mare.
Autorizzazione di spesa a favore di interventi a sostegno del settore
turistico
1227.  Per  il sostegno del settore turistico e' autorizzata la spesa
di  10  milioni  di  euro  annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.  Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del
Consiglio   dei   ministri  -  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
competitivita'  del  turismo, si provvede all'attuazione del presente
comma.
Autorizzazione di spesa per incentivazione dell'offerta delle imprese
turistico-ricettive e promozione turismo ecocompatibile
1228.  Per  le finalita' di sviluppo del settore del turismo e per il
suo  posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse
nazionale,   anche   in   relazione   all'esigenza   di   incentivare
l'adeguamento  dell'offerta  delle imprese turistico-ricettive la cui
rilevanza  economica  nazionale necessita di nuovi livelli di servizi
definiti  in base a parametri unitari ed omogenei, nonche' al fine di
favorire  l'unicita'  della titolarita' tra la proprieta' dei beni ad
uso  turistico-ricettivo  e  la  relativa  attivita' di gestione, ivi
inclusi   i  processi  di  crescita  dimensionale  nel  rispetto  del
patrimonio  paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile,
e' autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007,   2008  e  2009.  Per  l'applicazione  del  presente  comma  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri adotta, entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  un  decreto  recante
l'individuazione  dei  criteri,  delle procedure e delle modalita' di
attuazione.
Autorizzazione  di  spesa  a  favore  dell'Osservatorio nazionale del
turismo
1229. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni  2007,  2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del
turismo  di  cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo
2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005,  n.  80,  da  destinare  specificamente  per  le  attivita'  di
monitoraggio  della domanda e dei flussi turistici ed identificazione
di   strategie   di   interesse   nazionale  per  lo  sviluppo  e  la
competitivita' del settore.
Rifinanziamento  del  contratto  collettivo  del  trasporto  pubblico
locale
1230.  Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri
a  carico  delle  regioni  e  delle  province autonome di Trento e di
Bolzano  per  il  rinnovo del secondo biennio economico del contratto
collettivo  2004-2007  relativo  al  settore  del  trasporto pubblico
locale,  a  decorrere  dall'anno  2007 e' autorizzata la spesa di 190
milioni  di  euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate
alle  regioni  e  alle  province  autonome di Trento e di Bolzano con
decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le  risorse  sono  attribuite  con  riferimento  alla consistenza del
personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende
di  trasporto  pubblico  locale  e  presso  le  aziende  ferroviarie,
limitatamente  a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri
di  cui  all'articolo  23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
Le  spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e  di  Bolzano  per  la  corresponsione  alle  aziende  degli importi
assegnati sono escluse dal patto di stabilita' interno.
Criteri  di  distribuzione delle risorse per il rinnovo del contratto
collettivo trasporto pubblico locale
1231. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58,
al  secondo  periodo, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto
pubblico  locale"  sono  aggiunte  le  seguenti: "e presso le aziende
ferroviarie,  limitatamente  a  quelle  che  applicano  il  contratto
autoferrotranvieri  di  cui  all'articolo  23  del  decreto-legge  24
dicembre  2003,  n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47".
Dotazione finanziaria in aumento delle Agenzie fiscali con esclusione
della Agenzia del Demanio
1232.  Alle  lettere  a),  b) e c) del comma 74 dell'articolo 1 della
legge  23  dicembre  2005, n. 266, le parole: "Agenzia delle entrate:
0,71  per cento", "Agenzia del territorio: 0,13 per cento" e "Agenzia
delle dogane: 0,15 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti:  "Agenzia  delle  entrate:  0,7201 per cento", "Agenzia del
territorio:  0,1592  per  cento"  e "Agenzia delle dogane: 0,1668 per
cento".
Ripristino risorse dell'otto per mille destinate allo Stato
1233.  Il  comma  69 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e' sostituito dal seguente:
"69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,
della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  relativamente  alla  quota
destinata  allo  Stato  dell'otto  per mille dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche (IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per
l'anno  2007  e  di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009".
Possibilita' di destinare una quota del cinque per mille dell'IRPEF a
finalita' scelte dal contribuente
1234.  Per  l'anno  finanziario  2007,  fermo  quanto  gia dovuto dai
contribuenti  a  titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche,
una  quota  pari  al  5 per mille dell'imposta stessa e' destinata in
base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di
cui  all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
e  successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione
sociale  iscritte  nei  registri  nazionale, regionali e provinciali,
previsti  dall'articolo  7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre
2000,  n.  383,  e  delle  associazioni  riconosciute che operano nei
settori  di  cui  all'articolo  10,  comma 1, lettera a), del decreto
legislativo dicembre 1997, n. 460;
b)    finanziamento   agli   enti   della   ricerca   scientifica   e
dell'universita';
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
Quota riservata a ONLUS
1235.  Una  quota pari all'0,5 per cento del totale determinato dalle
scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1234 del presente articolo
e'  destinata  all'Agenzia  per  le  organizzazioni  non lucrative di
utilita'  sociale  ed  alle  organizzazioni nazionali rappresentative
degli  enti  di  cui alla lettera a) del comma 1234 riconosciute come
parti sociali.
Individuazione destinatari e modalita' di riparto
1236.  Con  decreto  di  natura  non regolamentare del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro della solidarieta
sociale,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono  stabilite  l'individuazione  dei  soggetti  e  le  modalita' di
riparto delle somme di cui al comma 1235.
Autorizzazione di spesa per la scelta del 5 per mille
1237.  Per le finalita' di cui ai commi da 1234 a 1236 e' autorizzata
la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2008.
Istituzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare
1238.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della  difesa e'
istituito  un  fondo,  con  la  dotazione  di 350 milioni di euro per
l'anno  2007  e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009,  in  conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo
alla   tenuta   in  efficienza  dello  strumento  militare,  mediante
interventi  di  sostituzione,  ripristino  e manutenzione ordinaria e
straordinaria   di   mezzi,   materiali,   sistemi,   infrastrutture,
equipaggiamenti  e  scorte, assicurando l'adeguamento delle capacita'
operative  e  dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti
militari,  anche in funzione delle operazioni internazionali di pace.
Il  fondo  e'  altresi' alimentato con i pagamenti a qualunque titolo
effettuati  da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i
rimborsi  corrisposti  dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo   di  prestazioni  rese  dalle  Forze  armate  italiane
nell'ambito delle citate missioni di pace. A tale fine non si applica
l'articolo  1,  comma  46,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il
Ministro   della   difesa  e'  autorizzato  con  propri  decreti,  da
comunicare  con  evidenze  informatiche  al Ministero dell'economia e
delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.
Autorizzazione di spesa per un programma straordinario per l'edilizia
destinata ai volontari delle Forze Armate
1239.  Per  ciascuno  degli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzata la
spesa  di  20  milioni  di  euro  da destinare al finanziamento di un
programma  straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione
o  manutenzione  di  alloggi  per il personale volontario delle Forze
armate.
Istituzione  del  Fondo per il finanziamento delle missioni di pace e
autorizzazione di spesa
1240.  E'  autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la
spesa  di  euro  1 miliardo per il finanziamento della partecipazione
italiana  alle  missioni  internazionali  di  pace.  A  tal  fine  e'
istituito  un  apposito  fondo  nell'ambito dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
Proroga al 31 gennaio 2007 del termine per le autorizzazioni di spesa
per la prosecuzione delle missioni internazionali
1241.  Il termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione
delle  missioni internazionali di cui al decreto-legge 5 luglio 2006,
n.  224,  alla  legge  4  agosto  2006, n. 247, e al decreto-legge 28
agosto  2006,  n.  253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
ottobre  2006,  n. 270, in scadenza al 31 dicembre 2006, e' prorogato
al  31  gennaio 2007. A tale scopo le amministrazioni competenti sono
autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo
degli  stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre a valere sul fondo
di  cui  al  comma  1240.  A  tale  scopo,  su richiesta delle stesse
amministrazioni,  il  Ministero dell'economia e delle finanze dispone
il  necessario  finanziamento.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  a disporre, con propri decreti, le relative
variazioni  di  bilancio.  Alle  missioni di cui al presente comma si
applica  l'articolo  5  del  citato  decreto-legge  n.  253 del 2006,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006.
Autorizzazione   di  spesa  per  la  proroga  della  convenzione  tra
Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa
1242.  E'  autorizzata  la  spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il
Ministero   delle  comunicazioni  e  il  Centro  di  produzione  Spa,
stipulata  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio
1998, n. 224.
Riduzione  di  spesa per la Fondazione per la ricerca nel campo delle
biotecnologie
1243.  L'autorizzazione  di  spesa  correlata alla costituzione della
Fondazione  per  la  promozione dello sviluppo della ricerca avanzata
nel  campo  delle  biotecnologie,  di  cui all'articolo 1, comma 341,
della  legge  23  dicembre  2005, n. 266, e' ridotta di 10 milioni di
euro  per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per
l'anno 2009.
Incremento del contributo all'emittenza locale.
1244.  Il  finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18,
della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge
27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla
legge  30  dicembre  2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n.
266,  e'  incrementato  di  30 milioni di euro per l'anno 2007, di 45
milioni  di  euro  per l'anno 2008 e di 35 milioni di euro per l'anno
2009.
Criteri per la riforma del settore dell'editoria
1245.  In  attuazione  del  principio  costituzionale  del pluralismo
dell'informazione  e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del
settore  dell'editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore della presente legge, una proposta di riforma
della  disciplina  dello  stesso  settore.  La  riforma dovra' essere
riferita  tanto  al  prodotto  quanto  al  mercato  editoriale e alle
provvidenze   pubbliche   ed   essere   indirizzata  a  sostenere  le
possibilita' di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e
la  creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi
di  finanza  pubblica  e  con la normativa europea. In particolare la
riforma  dovra'  tenere  conto  della normativa europea in materia di
servizi  postali, privilegiando quali destinatarie delle agevolazioni
tariffarie,  le  imprese  editoriali di minori dimensioni, l'editoria
destinata alle comunita' italiane all'estero e le imprese no profit.
Modalita'  di  riparto  per  provvidenze  per l'editoria e le imprese
radiofoniche
1246.  Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8
della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  e successive modificazioni,
nonche'  all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3
maggio  2004,  n.  112,  le erogazioni si effettuano, ove necessario,
mediante  il  riparto  percentuale  dei  contributi  tra  gli  aventi
diritto. In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il
termine  indicato dall'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
Individuazione   delle   imprese   radiofoniche   aventi  diritto  ai
contributi
1247.  I  contributi  previsti  dall'articolo  4 della legge 7 agosto
1990,   n.   250,   sono   corrisposti  esclusivamente  alle  imprese
radiofoniche  che,  oltre che attraverso esplicita menzione riportata
in  testata,  risultino essere organi di partiti politici che abbiano
il   proprio   gruppo   parlamentare   in  una  delle  Camere  o  due
rappresentanti   nel   Parlamento  europeo,  eletti  nelle  liste  di
movimento,  nonche'  alle  imprese  radiofoniche  private che abbiano
svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della
legge  7  agosto  1990,  n.  230.  Le altre imprese radiofoniche ed i
canali  telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della
legge  3  maggio  2004,  n.  112,  che alla data del 31 dicembre 2005
abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della
legge   7  agosto  1990,  n.  250,  continuano  a  percepire  in  via
transitoria  con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla
ridefinizione  dei  requisiti di accesso. A decorrere dall'anno 2007,
il  finanziamento  annuale  di cui al comma 1244 spetta, nella misura
del  15  per  cento  dell'ammontare globale dei contributi stanziati,
alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Proroga delle convenzioni aggiuntive
1248.  Le  convenzioni  aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della
legge  14  aprile  1975,  n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2006.
Oneri   finanziari   delle  pubblicazioni  di  atti  delle  Autorita'
indipendenti
1249.   Gli   adempimenti   e  gli  oneri  finanziari  relativi  alle
pubblicazioni  di atti, di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre
1990,  n. 287, all'articolo 2, comma 26, della legge 14 ottobre 1995,
n.  481,  e  all'articolo 1, comma 21, della legge 31 luglio 1997, n.
249, sono posti a carico delle Autorita' interessate.
Incremento  del  fondo  per  le politiche della famiglia e criteri di
utilizzazione
1250.  Il  Fondo  per le politiche della famiglia di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di
210  milioni  di  euro  per  l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la
famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio
nazionale  sulla  famiglia  prevedendo  la  rappresentanza paritetica
delle  amministrazioni  statali  da  un  lato  e delle regioni, delle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  degli  enti locali
dall'altro,  nonche'  la  partecipazione  dell'associazionismo  e del
terzo  settore;  per  finanziare  le  iniziative di conciliazione del
tempo  di  vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo
2000,  n.  53;  per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi
dei  servizi  per  le famiglie con numero di figli pari o superiore a
quattro; per sostenere l'attivita' dell'Osservatorio per il contrasto
della  pedofilia  e della pornografia minorile di cui all'articolo 17
della  legge  3  agosto  1998,  n.  269,  e successive modificazioni,
dell'Osservatorio  nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di
documentazione  e  di  analisi  per  l'infanzia  di cui alla legge 23
dicembre  1997,  n.  451;  per sviluppare iniziative che diffondano e
valorizzino  le migliori iniziative in materia di politiche familiari
adottate  da  enti  locali  e  imprese;  per  sostenere  le  adozioni
internazionali  e  garantire il pieno funzionamento della Commissione
per le adozioni internazionali.
Finalita'  ulteriori  a  carico  del  fondo  per  le  politiche della
famiglia
1251.  Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresi'
del Fondo per le politiche della famiglia al fine di:
a)  finanziare  l'elaborazione,  realizzata  d'intesa  con  le  altre
amministrazioni  statali  competenti e con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di
un  piano  nazionale  per  la  famiglia  che  costituisca  il  quadro
conoscitivo,  promozionale  e  orientativo  degli interventi relativi
all'attuazione dei diritti della famiglia, nonche' acquisire proposte
e  indicazioni  utili  per  il  Piano  e  verificarne successivamente
l'efficacia,  attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza
biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;
b)  realizzare,  unitamente  al  Ministro della salute, una intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge  5  giugno  2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalita'
per  la  riorganizzazione  dei  consultori  familiari,  finalizzata a
potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;
c)  promuovere  e  attuare  in  sede  di  Conferenza unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281,
d'intesa  con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con
il  Ministro  della  pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano per la
qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.
Ripartizione del fondo per le politiche della famiglia
1252.  Il  Ministro  delle  politiche  per  la  famiglia, con proprio
decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la
famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251.
Organizzazione dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia
1253.  Il  Ministro  delle  politiche per la famiglia, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento
adottato  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,   n.   400,   disciplina   l'organizzazione   amministrativa  e
scientifica  dell'Osservatorio  nazionale  sulla  famiglia  di cui al
comma 1250.
Modifiche  alle  misure  a sostegno della flessibilita' di orario per
incentivazione dei tempi di vita e di lavoro
1254. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 9. - (Misure a sostegno della flessibilita' di orario). - 1. Al
fine  di  promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di
vita  e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la
famiglia  di  cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,  e'  destinata annualmente una quota individuata con decreto del
Ministro  delle  politiche  per  la  famiglia,  al  fine  di  erogare
contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a
cinquanta  dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali
e   aziende  ospedaliere  che  applichino  accordi  contrattuali  che
prevedano  azioni positive per le finalita' di cui al presente comma,
ed in particolare:
a)  progetti  articolati  per  consentire alla lavoratrice madre o al
lavoratore  padre,  anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo,
ovvero  quando  abbiano  in  affidamento  o in adozione un minore, di
usufruire  di  particolari  forme  di  flessibilita'  degli  orari  e
dell'organizzazione  del  lavoro,  tra  cui  part  time, telelavoro e
lavoro  a  domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca
delle ore, flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per  i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di eta' o fino
a  quindici  anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli
disabili a carico;
b)  programmi  di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo
il periodo di congedo;
c)  progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o
del  lavoratore  autonomo,  che  benefici  del  periododi  astensione
obbligatoria  o  dei  congedi  parentali,  con  altro  imprenditore o
lavoratore autonomo;
d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il
reinserimento,  l'articolazione  della  prestazione  lavorativa  e la
formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero
con anziani non autosufficienti a carico".
Commissione tecnica per la selezione e valutazione dei progetti
1255.  Le  risorse  di  cui  al  comma  1254  possono essere in parte
destinate  alle  attivita' di promozione delle misure in favore della
conciliazione,  di  consulenza  alla  progettazione,  di monitoraggio
delle  azioni  nonche'  all'attivita'  della  Commissione tecnica con
compiti di selezione e valutazione dei progetti.
Criteri  per  la  concessione  dei  contributi  con  priorita' per il
settore privato
1256.  Con  decreto  del Ministro delle politiche per la famiglia, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i
diritti  e  le  pari  opportunita',  sono  definiti  i criteri per la
concessione  dei  contributi  di  cui al comma 1254. In ogni caso, le
richieste  dei  contributi  provenienti dai soggetti pubblici saranno
soddisfatte  a concorrenza della somma che residua una volta esaurite
le richieste di contributi delle imprese private.
Incremento  della copertura assicurativa per invalidita' di incidenti
domestici
1257.  All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3 dicembre
1999,  n.  493,  le  parole:  "33  per  cento"  sono sostituite dalle
seguenti: "27 per cento".
Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
1258.   La   dotazione   del   Fondo   nazionale   per  l'infanzia  e
l'adolescenza,  di  cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.
285,  a  decorrere  dall'anno  2007, e' determinata annualmente dalla
legge  finanziaria, con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3,
della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni. Le
somme  impegnate  ma  non  liquidate entro la chiusura dell'esercizio
finanziario  in  attuazione  dell'articolo 1, comma 2, della legge 28
agosto  1997,  n.  285,  in  favore  dei  comuni  ivi  indicati  sono
conservate  nella  dotazione  dello stato di previsione del Ministero
della solidarieta' sociale per cinque anni.
Piano straordinario per i servizi socio educativi
1259.  Fatte  salve  le  competenze  delle  regioni,  delle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e degli enti locali, nelle more
dell'attuazione  dell'articolo  119  della  Costituzione, il Ministro
delle  politiche  per  la  famiglia, di concerto con i Ministri della
pubblica  istruzione, della solidarieta' sociale e per i diritti e le
pari  opportunita', promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della
legge  5  giugno  2003,  n.  131,  una  intesa  in sede di Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  avente  ad  oggetto  il  riparto di una somma di 100
milioni   di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009.
Nell'intesa  sono  stabiliti,  sulla  base  dei principi fondamentali
contenuti  nella  legislazione  statale,  i  livelli essenziali delle
prestazioni  e  i  criteri  e  le modalita' sulla cui base le regioni
attuano  un  piano  straordinario  di  intervento per lo sviluppo del
sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono
gli  asili  nido,  i servizi integrativi, diversificati per modalita'
strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi
innovativi  nei  luoghi  di  lavoro,  presso  le  famiglie e presso i
caseggiati,  al  fine  di  favorire  il  conseguimento entro il 2010,
dell'obiettivo  comune  della copertura territoriale del 33 per cento
fissato  dal  Consiglio  europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di
attenuare  gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per
le  finalita'  del  piano  e' autorizzata una spesa di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Utilizzazione  delle  risorse  del fondo per la famiglia per il piano
servizi socio educativi
1260.  Per  le  finalita' di cui al comma 1259 puo' essere utilizzata
parte  delle  risorse  stanziate  per il Fondo per le politiche della
famiglia di cui al comma 1250.
Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'.
1261.  Il  Fondo  per  le  politiche  relative ai diritti e alle pari
opportunita',  di  cui  all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4
luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto  2006,  n.  248,  e'  incrementato  di  40 milioni di euro per
ciascuno  degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno
degli  anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro
la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari
opportunita',  con  decreto  emanato di concerto con i Ministri della
solidarieta'  sociale,  del  lavoro e della previdenza sociale, della
salute  e  delle  politiche  per la famiglia, stabilisce i criteri di
ripartizione  del  Fondo,  che  dovra'  prevedere  una quota parte da
destinare  all'istituzione  di  un  Osservatorio  nazionale contro la
violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano
d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.
Fondo e Osservatorio contro la violenza sessuale e di genere
Istituzione  del  Fondo  per  le esigenze connesse agli interventi in
materia di immigrazione ed asilo
1262.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito  un  Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse
quelle  per  il  personale,  connesse  agli  interventi in materia di
immigrazione  ed  asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla
gestione   delle   emergenze  derivanti  dai  flussi  migratori,  con
dotazione  di  3  milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2007. Con
decreti  del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche,  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze, tramite
l'ufficio  centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari  e  alla  Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del   Fondo  tra  le  unita'  previsionali  di  base  del  centro  di
responsabilita'    "Dipartimento    per    le   liberta'   civili   e
l'immigrazione" del medesimo stato di previsione.
Ulteriore   autorizzazione   di   spesa   per  la  Prevenzione  delle
mutilazioni genitali
1263.  Per  le  attivita'  di prevenzione di cui all'articolo 2 della
legge  9  gennaio  2006,  n.  7,  e' autorizzata l'ulteriore spesa di
500.000 euro annui.
Istituzione del Fondo per le non autosufficienze
1264.  Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni   assistenziali  da  garantire  su  tutto  il  territorio
nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, e' istituito
presso  il  Ministero  della solidarieta' sociale un fondo denominato
"Fondo per le non autosufficienze", al quale e' assegnata la somma di
100  milioni  di  euro  per  l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Procedimento  di  utilizzazione  delle  risorse  del fondo per le non
autosufficienze
1265.  Gli  atti  e  i  provvedimenti concernenti l'utilizzazione del
Fondo  di  cui  al  comma  1264  sono  adottati  dal  Ministro  della
solidarieta'  sociale,  di concerto con il Ministro della salute, con
il  Ministro  delle  politiche  per  la  famiglia  e  con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
Permessi per l'assistenza a portatori di handicap
1266.  All'articolo  42,  comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative  in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita',  di  cui  al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive  modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I  soggetti  che  usufruiscono dei permessi di cui al presente comma
per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad
usufruire  di  permessi  non  retribuiti in misura pari al numero dei
giorni  di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco
di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione
figurativa".
Istituzione del fondo per l'inclusione sociale degli immigrati
1267.  Al  fine  di  favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei
loro  familiari,  e' istituito presso il Ministero della solidarieta'
sociale  un  fondo  denominato  "Fondo per l'inclusione sociale degli
immigrati",  al quale e' assegnata la somma di 50 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009.  Il  Fondo  e'  altresi'
finalizzato  alla  realizzazione  di un piano per l'accoglienza degli
alunni  stranieri,  anche  per  favorire il rapporto scuola-famiglia,
mediante  l'utilizzo  per  fini  non  didattici  di  apposite  figure
professionali madrelingua quali mediatori culturali.
Procedimento   di   utilizzazione   delle   risorse   del  fondo  per
l'inclusione degli immigrati
1268.  Gli  atti  e  i  provvedimenti concernenti l'utilizzazione del
Fondo  di  cui  al  comma  1267  sono  adottati  dal  Ministro  della
solidarieta'  sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le
pari opportunita'.
Riduzione  del  contributo  alla  Fondazione  per  la responsabilita'
sociale d'impresa e conseguente incremento del fondo per le politiche
sociali
1269.  All'articolo  1,  comma  429, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  le  parole:  "3  milioni  di euro annui per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro
per  l'anno  2006  e  di  750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e
2008" e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Le risorse pari a
2,25  milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo
nazionale  per  le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328".
Estensione  benefici  ai  familiari  del disastro di Ustica e vittime
della "banda della Uno bianca"
1270. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, all'articolo 1, dopo il comma
1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis.  Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai
familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonche'
ai  familiari  delle  vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda
della  Uno  bianca".  Ai  beneficiari  vanno compensate le somme gia'
percepite".
Riconoscimento ai deportati ed internati nei lager nazisti
1271.  La  Repubblica  italiana  riconosce  a  titolo di risarcimento
soprattutto  morale  il  sacrificio dei propri cittadini deportati ed
internati nei lager nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.
Concessione  medaglia  d'onore  per  i  lavoratori  coatti  nei lager
nazisti
1272.  E'  autorizzata  la  concessione  di  una  medaglia d'onore ai
cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager
nazisti  e  destinati  al  lavoro coatto per l'economia di guerra, ai
quali,  se  militari,  e'  stato  negato  lo status di prigionieri di
guerra,   secondo   la   Convenzione   relativa  al  trattamento  dei
prigionieri  di  guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora
governo  nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per
presentare  l'istanza  di  riconoscimento  dello status di lavoratore
coatto.
Domanda di riconoscimento dello status di lavoratore coatto
1273. Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto,
eventualmente  gia'  presentate dagli interessati alla Organizzazione
internazionale  per  le  migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a
tutti  gli effetti della presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la
sua  missione  di Roma, trasmette al comitato di cui al comma 1274 le
istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione
eventualmente allegata.
Comitato per l'individuazione degli aventi diritto
1274. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un
comitato,  presieduto  dal Presidente del Consiglio dei ministri o da
un  suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della
difesa,  degli  affari  esteri,  dell'interno e dell'economia e delle
finanze,   nominati   dai   rispettivi   Ministri,   nonche'   da  un
rappresentante  dell'Associazione  nazionale  reduci dalla prigionia,
dall'internamento  e  dalla  guerra  di  liberazione  (ANRP)  e da un
rappresentante   dell'Associazione  nazionale  ex  internati  (ANEI),
nonche' da un rappresentante dell'OIM.
Compiti del comitato
1275. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto.
Autorizzazione di spesa per riconoscimento dello status di lavoratore
coatto
1276. All'onere complessivo di 250.000 euro derivante dall'attuazione
del presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del
comitato  di cui al comma 1274, stabilite in euro 50.000 per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante l'utilizzazione di
quota parte degli importi del fondo di cui al comma 343 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Incremento del fondo c.d. "Bacchelli"
1277.  Il  fondo  costituito  presso  la Presidenza del Consiglio dei
ministri  ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, e' incrementato
di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine
per  gli  anni  2007,  2008  e  2009  e'  corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328.
Autorizzazione di spesa a favore del Fondo nazionale per la montagna
1278.  Per  il  finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di
cui  all'articolo  2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive
modificazioni,  e'  autorizzata  la  spesa  di 25 milioni di euro per
l'anno 2007.
Istituzione dell'Ente Italiano Montagna
1279. E' istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio
dei  ministri, l'Ente italiano montagna (EIM) finalizzato al supporto
alle  politiche  ed  allo  sviluppo  socio-economico  e culturale dei
territori montani.
Soppressione IMONT e subentro dell'EIM
1280.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge  e'  soppresso  l'Istituto  nazionale  della montagna
(IMONT).  I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le
attrezzature   in  dotazione  e  l'attuale  dotazione  organica  sono
trasferite all'EIM.
Rinvio a d.P.C.M. per Ordinamento dell'E.I.M.
1281.  Con  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri   sono   determinati,   in   coerenza   con   obiettivi   di
funzionalita',    efficienza   ed   economicita',   gli   organi   di
amministrazione  e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e
di  funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei
programmi   per   l'assunzione   e   l'utilizzo  del  personale,  per
l'erogazione delle risorse.
Finanziamento E.I.M.
1282.  Al  funzionamento  dell'EIM  si  provvedera'  in  parte con le
risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla
Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri,  nella  misura  assegnata
all'IMONT,  e  in  parte con il concorso finanziario dei soggetti che
aderiranno alle attivita' del medesimo.
Commissario E.I.M.
1283.  Per  garantire  l'ordinaria  amministrazione  e lo svolgimento
delle  attivita' istituzionali fino all'avvio dell'EIM, il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nomina un commissario.
Istituzione  del  fondo  di  solidarieta' per il maggior accesso alle
risorse idriche
1284. E' istituito un fondo di solidarieta', presso la Presidenza del
Consiglio  dei  ministri,  finalizzato  a promuovere il finanziamento
esclusivo   di   progetti   ed  interventi,  in  ambito  nazionale  e
internazionale,  atti  a  garantire il maggior accesso possibile alle
risorse  idriche  secondo  il  principio  della garanzia dell'accesso
all'acqua  a livello universale. Per ogni bottiglia di acqua minerale
o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico e' istituito un
contributo  pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire del fondo
di  cui  al  presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio e del mare di concerto con il Ministro
degli  affari  esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari  e  della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  indicate  le
modalita'  di  funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo.
Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a emanare i
regolamenti attuativi necessari.
Proroga   al   30   giugno   dell'utilizzazione   dei  fondi  per  la
sperimentazione del reddito minimo di inserimento
1285. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000,
n.  388, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".
Riassegnazione  risorse  non  utilizzate  al  fondo  per le politiche
sociali
1286.  Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007
devono  essere  versate  dai  medesimi all'entrata del bilancio dello
Stato  per  la  successiva  riassegnazione  Fondo  nazionale  per  le
politiche  sociali  di  cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
Non  ripetibilita'  delle  somme  erogate per nascite ed adozioni nel
2006
1287.  Le  somme  di  cui  all'articolo  1, comma 333, della legge 23
dicembre  2005,  n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del
requisito  di  cittadinanza  italiana,  ovvero  comunitaria, non sono
ripetibili.
Inefficacia delle ordinanze-ingiunzione emesse.
1288.  Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18 della
legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive modificazioni, in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  333,  della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono inefficaci.
Estinzione dei procedimenti di opposizione
1289.  I  procedementi  instaurati  dai soggetti di cui al comma 1287
sono estinti.
Incremento del Fondo per le politiche giovanili
1290.  L'autorizzazione  di  spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19
del   decreto-legge   4   luglio   2006,   n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' integrata di 120
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Istituzione   del   Fondo   per  gli  eventi  sportivi  di  rilevanza
internazionale
1291.  Al  fine  del  potenziamento  degli impianti sportivi e per la
promozione  e  la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi
di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai
Giochi  Olimpici  di  Pechino 2008, e' istituito presso la Presidenza
del  Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per gli eventi
sportivi di rilevanza internazionale", al quale e' assegnata la somma
di 33 milioni di euro per l'anno 2007.
Contributi  quindicennali  per  Campionati  mondiali di nuoto e per i
Giochi del Mediterraneo
1292.   In   aggiunta   agli   stanziamenti   previsti  dall'articolo
11-quaterdecies,   del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e'  autorizzata  la  spesa  annua di 0,5 milioni di euro per quindici
anni  a  decorrere  dal  2007, nonche' quella annua di 0,5 milioni di
euro   per   quindici   anni   a   decorrere   dall'anno   2008,  per
l'organizzazione,   l'impiantistica   sportiva   e   gli   interventi
infrastrutturali  dei  Campionati mondiali di nuoto che si terranno a
Roma  nel  2009,  e  la spesa annua di 1 milione di euro per quindici
anni  a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 1 milione di euro
per  quindici  anni  a  decorrere  dall'anno  2008,  per  le medesime
finalita' per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo  anno,  a valere su quota parte dei contributi quindicennali
di cui al comma 977.
Modifiche  alla disciplina dell'osservatorio per il disagio giovanile
e del Fondo nazionale per le comunita' giovanili
1293.  L'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e' sostituito dal seguente:
"556.  Al  fine  di  prevenire  fenomeni  di disagio giovanile legato
all'uso  di  sostanze  stupefacenti, e' istituito presso il Ministero
della  solidarieta'  sociale l'"Osservatorio per il disagio giovanile
legato  alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
disciplinata  la  composizione  e l'organizzazione dell'Osservatorio.
Presso il Ministero di cui al presente comma e' altresi' istituito il
"Fondo   nazionale   per  le  comunita'  giovanili",  per  azioni  di
promozione  della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio
e   per   favorire  la  partecipazione  dei  giovani  in  materia  di
sensibilizzazione  e  prevenzione  del  fenomeno delle dipendenze. La
dotazione  finanziaria  del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007,
2008  e  2009 e' fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento
e'   destinato   ai   compiti   istituzionali   del  Ministero  della
solidarieta'   sociale   di   comunicazione,  informazione,  ricerca,
monitoraggio  e  valutazione,  per i quali il Ministero si avvale del
parere   dell'Osservatorio  per  il  disagio  giovanile  legato  alle
dipendenze;  il  restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle
associazioni  e  reti  giovanili individuate con decreto del Ministro
della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze  e  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore   della   presente   legge.   Con   tale  decreto,  di  natura
regolamentare,  vengono determinati, anche i criteri per l'accesso al
Fondo e le modalita' di presentazione delle istanze".
Contributo a favore dell'Istituto per il credito sportivo
1294.   E'  assegnato  all'Istituto  per  il  credito  sportivo,  per
agevolare  il  credito  per la realizzazione di impianti sportivi, un
contributo  annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.
Fondo speciale per interessi sui mutui
1295.  Il contributo di cui al comma 1294 concorre ad incrementare il
fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n.
1295, e successive modificazioni.
Conferma  della  percentuale  riservata  all'Istitituto  del  credito
sportivo nei concorsi pronostici a base sportiva
1296.  Restano  comunque  ferme  le  disposizioni dell'articolo 5 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 giugno 2003, n. 179.
Razionalizzazione  dell'assetto  organizzativo  dell'Istituto  per il
credito sportivo
1297.  Al  fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire
risparmi  di spesa, la composizione degli organi dell'Istituto per il
credito    sportivo   e'   adeguata   alle   disposizioni   contenute
nell'articolo  1,  comma  19,  lettera a) del decreto-legge 18 maggio
2006,  n.  181,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006,  n.  233, e lo statuto dell'Ente deve prevedere la presenza nel
consiglio  di  amministrazione  di un membro designato dal Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  o dal Ministro delegato, di un membro
designato  dal  Ministro dell'economia e delle finanze e di un membro
designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali nonche' di
un  membro  in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali,
tra  i  quali  e'  scelto il Presidente. Il numero dei componenti del
consiglio   stesso   e'   ridotto   a  nove.  Il  comitato  esecutivo
dell'Istituto  e'  soppresso e le relative competenze sono attribuite
al   consiglio   di   amministrazione.   Il   collegio   dei  sindaci
dell'Istituto  e'  composto  da  un  numero  di  membri effettivi non
superiore a tre e da un membro supplente. Il presidente, il consiglio
di  amministrazione  e  il  collegio dei sindaci dell'Istituto per il
credito  sportivo  sono  nominati  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  d'intesa  con  il  Ministro per i beni e le
attivita'  culturali  e  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze.  Alla  data di entrata in vigore della presente legge
gli  organi dell'Istituto per il credito sportivo sono sciolti. Entro
quarantacinque  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato alle disposizioni
di  cui  al  presente  comma. I compensi e le spese sostenute per gli
organi dell'Istituto sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1o
gennaio 2007.
Incremento del Contributo al Comitato italiano paralimpico
1298.  Per  incrementare  la  promozione  e lo sviluppo della pratica
sportiva  di  base  ed agonistica dei soggetti diversamente abili, il
contributo  al  Comitato  italiano paralimpico di cui all'articolo 1,
comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per
ciascuno  degli  anni  2007  e  2008,  di  2,5 milioni di euro. Per i
medesimi  fini,  al  Comitato  italiano  paralimpico e' concesso, per
l'anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.
Proroga  del  termine di attivita' dell'Agenzia per i giochi olimpici
di Torino 2006
1299.   Al   fine   di  consentire  la  definizione  delle  procedure
espropriative  e  dei  contenziosi pendenti nonche' l'ultimazione dei
collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo
svolgimento  dei  XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX
Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui all'articolo 3, comma
7,  della  legge  9 ottobre 2000, n. 285, e' prorogato al 31 dicembre
2007.  L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici provvede agli
oneri    derivanti    dalla   proroga   nell'ambito   delle   proprie
disponibilita',  a valere sui risparmi realizzati nella utilizzazione
dei fondi di cui all'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della
legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.
Soppressione del comitato di alta sorveglianza e garanzia
1300.  E' abrogato l'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e
successive modificazioni.
Soppressione del Comitato direttivo dell'Agenzia per "Torino 2006"
1301.  A  decorrere  dal 1o gennaio 2007 il Comitato direttivo di cui
all'articolo  5  della  legge  9  ottobre  2000, n. 285, e successive
modificazioni,  e'  soppresso. Le relative competenze sono svolte dal
direttore generale coadiuvato dai due vice direttori generali.
Autorizzazione  di spesa per interventi infrastrutturali di interesse
nazionale nella Regione Liguria
1302.   Per   la  realizzazione  di  interventi  infrastrutturali  di
interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria sulla base di
uno  specifico  accordo  di  programma  tra  il Governo nazionale, il
presidente della regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali
interessati,  e'  autorizzata  la  spesa  di  97  milioni di euro. Al
relativo  onere  si  provvede a valere sulle somme resesi disponibili
per pagamenti non piu' dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di
cui  all'articolo  1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che,
per  l'importo  di  97  milioni di euro, sono mantenute nel conto dei
residui  per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio
dello  Stato  ai  fini della successiva riassegnazione nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo e'
versato  su  apposita contabilita' speciale, ai fini del riversamento
all'entrata  del  bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in
ragione  di 13 milioni di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di euro
in   ciascuno  degli  anni  dal  2008  al  2011  e  della  successiva
riassegnazione,  per  gli  stessi  importi e nei medesimi anni, nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.
Variazioni di bilancio
1303.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Istituzione di un fondo per le spese di funzionamento della giustizia
1304.  Nello  stato  di  previsione  del Ministero della giustizia e'
istituito  un  fondo  da  ripartire per le esigenze correnti connesse
all'acquisizione  di  beni  e  servizi  dell'amministrazione, con una
dotazione,  per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni
di  euro.  Con  decreti  del Ministro della giustizia, da comunicare,
anche  con  evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze,  tramite  l'ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'  alle
competenti  Commissioni  parlamentari  e  alla  Corte  dei  conti, si
provvede  alla  ripartizione  del fondo tra le unita' previsionali di
base interessate del medesimo stato di previsione.
Riassegnazione di somme riscosse per carta d'identita' elettronica
1305.  All'articolo 7-viciesquater del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n.  7,  convertito,  dalla  legge  31 marzo 2005, n. 43, e successive
modificazioni,  al  comma  1, dopo le parole: "Ministro dell'interno"
sono  inserite  le  seguenti:  "e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni  nella  pubblica amministrazione". Il secondo periodo del
comma  2  e'  sostituito  dai  seguenti:  "Una quota pari a euro 1,85
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  inclusa  nel  costo  della carta
d'identita'  elettronica e' riassegnata al Ministero dell'interno per
essere  destinata  per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione
del  Ministero  medesimo  e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura
delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia   e  delle  finanze  sono  stabilite  le  modalita'  di
attuazione della presente disposizione".
Stabilizzazione  del  personale assunto a tempo determinato presso la
COVIP
1306. Al fine di assolvere tempestivamente nonche' in modo efficiente
ed  efficace  ai  compiti  d'istituto  attraverso uno stabile assetto
funzionale  ed  organizzativo,  la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione  (COVIP)  e' autorizzata ad inquadrare in ruolo i dipendenti
gia'  assunti  mediante  procedura selettiva pubblica con contratti a
tempo  determinato  ed  in  servizio  da  almeno  tre anni, anche non
continuativi,  o che conseguano tale requisito in virtu' di contratti
stipulati  anteriormente  alla data del 29 settembre 2006 o che siano
stati  in  servizio  per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio  anteriore  alla data di entrata in vigore della presente
legge.  L'inquadramento  nei ruoli, nelle medesime qualifiche oggetto
dei  predetti  contratti,  avviene  previo  svolgimento  di  apposito
esame-colloquio   innanzi  ad  apposita  Commissione  presieduta  dal
presidente  o da un commissario della COVIP e composta da due docenti
universitari  o  esperti  nelle  materie  di competenza istituzionale
della  COVIP;  agli  oneri  relativi  si  provvede, senza aumenti del
finanziamento  a  carico  dello  Stato,  entro i limiti delle risorse
assicurate  in via continuativa alla COVIP dall'articolo 1, comma 65,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Contributo unificato per i giudizi amministrativi
1307.   All'articolo   13,   comma   6-bis,  del  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002,  n.  115,  alla  fine  del primo periodo, dopo le parole: "euro
250",   sono   aggiunte  le  seguenti:  ";  per  i  ricorsi  previsti
dall'articolo  23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche'  da  altre  disposizioni  che  richiamano  il citato articolo
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i predetti ricorsi
in  materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche' di
provvedimenti  delle  Autorita',  il  contributo  dovuto  e'  di euro
2.000".
Commissione per il gratuito patrocinio nei giudizi amministrativi
1308.  Presso  il  Consiglio  di  Stato,  il  Consiglio  di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana e ogni organo giurisdizionale
amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate e' istituita una
commissione  per  il  patrocinio a spese dello Stato, composta da due
magistrati   amministrativi,  designati  dal  Presidente  dell'organo
giurisdizionale,  il  piu'  anziano  dei  quali assume le funzioni di
presidente  della  commissione,  e  da  un  avvocato,  designato  dal
presidente  dell'ordine  degli  avvocati del capoluogo in cui ha sede
l'organo.  Per  ciascun  componente  sono designati uno o piu' membri
supplenti.  Esercita  le  funzioni  di  segretario  un funzionario di
segreteria   dell'organo  giurisdizionale,  nominato  dal  presidente
dell'organo  stesso.  Al presidente e ai componenti non spetta nessun
compenso ne' rimborso spese.
Incremento   pianta   organica  personale  di  amministrazione  della
giustizia amministrativa
1309.   Per   fronteggiare   specifiche   esigenze   organizzative  e
funzionali, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa
definisce  per  l'anno  2007 un programma straordinario di assunzioni
fino  a 50 unita' di personale appartenente alle figure professionali
strettamente  necessarie ad assicurare la funzionalita' dell'apparato
amministrativo   di   supporto   agli   uffici  giurisdizionali,  con
corrispondente   incremento   della   dotazione  organica.  All'onere
derivante  dall'applicazione del presente comma, pari a 2,020 milioni
di   euro   a   decorrere   dall'anno   2007,  si  provvede  mediante
corrispondente  utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 306, 307 e 308, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono detratte dall'ammontare
delle  riassegnazioni  allo  stato  di previsione del Ministero della
giustizia  e  allo  stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi del comma
309 del predetto articolo 1.
Crediti d'aiuto per catastrofi e crisi internazionali
1310.  L'articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, e' sostituito
dal seguente:
"Art.  5.  -  (Catastrofi  internazionali,  gravi  crisi umanitarie e
iniziative  della  comunita'  internazionale). - 1. I crediti d'aiuto
accordati  dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere
annullati o convertiti nei casi:
a)   di  catastrofe  naturale  e  nelle  situazioni  di  gravi  crisi
umanitarie  al  fine  di  alleviare  le  condizioni delle popolazioni
coinvolte;
b)  di  iniziative  promosse dalla comunita' internazionale a fini di
sviluppo  per  consentire  l'efficace partecipazione italiana a dette
iniziative".
Razionalizzazione del patrimonio immobiliare ubicato all'estero
1311.  Il  Ministero  degli  affari esteri si avvale dell'Agenzia del
demanio  per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di
razionalizzazione  del  patrimonio  immobiliare  dello  Stato ubicato
all'estero,   procedendo  alla  relativa  ricognizione,  alla  stima,
nonche',  previa  analisi  comparativa  di  costi  e  benefici,  alla
individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.
Individuazione degli immobili ubicati all'estero da dismettere
1312. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base
del piano di cui al comma 1311, individua gli immobili da dismettere,
anche per il tramite dell'Agenzia del demanio.
Dismissione   e   permuta   di  immobili  dell'amministrazione  della
giustizia
1313.  Per  finalita'  di  razionalizzazione  dell'uso degli immobili
pubblici, il Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia del
demanio,  individua  con  decreto,  entro  il  31  gennaio 2007, beni
immobili  comunque  in  uso  all'Amministrazione  della giustizia che
possono  essere  dismessi.  Entro  il  medesimo termine l'Agenzia del
demanio individua con decreto i beni immobili suscettibili di permuta
con  gli  enti  territoriali.  Le attivita' e le procedure di permuta
sono  effettuate  dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero
della  giustizia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico contabile.
Rifinanziamento  della  L.  31  dicembre 1998 n. 477 per lavori negli
immobili ubicati all'estero
1314.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne
verifica    la    compatibilita'    con    gli   obiettivi   indicati
nell'aggiornamento  del programma di stabilita' e crescita presentato
all'Unione  europea,  una  quota  non  inferiore  al 30 per cento dei
proventi  derivanti  dalle  operazioni di dismissione di cui al comma
1313,  puo'  essere  destinata  al  rifinanziamento  della  legge  31
dicembre  1998,  n.  477,  per  la ristrutturazione, il restauro e la
manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.
Adeguamento  della  tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga
durata
1315.  A decorrere dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti da
riscuotere   corrispondenti   alle   spese   amministrative   per  il
trattamento   delle  domande  di  visto  per  l'area  Schengen,  come
modificati  dalla  decisione  n.  2006/440/CE  del  Consiglio, del 1o
giugno  2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L  175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata
in  vigore  della presente legge, l'importo della tariffa per i visti
nazionali  di  breve e di lunga durata previsto all'articolo 26 della
tabella  dei  diritti  consolari, di cui all'articolo 1 della legge 2
maggio 1983, n. 185, e' determinato nell'importo di 75 euro.
Adeguamento  automatico tariffa visti nazionali in caso di variazione
delle tariffe dei visti per l'area Schengen
1316.  In  caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti
da   riscuotere  corrispondenti  alle  spese  amministrative  per  il
trattamento  delle  domande  di visto per l'area Schengen, al fine di
rendere  permanente  la differenziazione delle due tariffe, l'importo
della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui
alla  tabella citata nel comma 1315, e' conseguentemente aumentato di
15  euro  rispetto  alla  tariffa  prevista  per  i  visti per l'area
Schengen.
Incremento  personale  a contratto per esigenze connesse a componente
nazionale del "Sistema d'informazione visti
1317.  Per  assicurare  il  rispetto  degli  obblighi derivanti dagli
impegni  assunti  in  sede  europea  finalizzati  al  contrasto della
criminalita'   organizzata   e  dell'immigrazione  illegale,  per  le
esigenze    connesse   alla   componente   nazionale   del   "Sistema
d'informazione visti", nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il
contingente  degli  impiegati a contratto degli uffici all'estero, di
cui  all'articolo  152  del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio  1967,  n. 18, e successive modificazioni, e' incrementato di
non piu' di 65 unita'.
Istituzione di un Fondo speciale presso rappresentanze diplomatiche e
uffici consolari
1318. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e'
istituito  un  Fondo  speciale  destinato  a  finanziare  le seguenti
tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b)  contratti  di  servizio  di durata limitata con agenzie di lavoro
interinale;
c)   attivita'   di  istituto,  su  iniziativa  della  rappresentanza
diplomatica o dell'ufficio consolare interessati.
Autorizzazione ai Consolati al rilascio della carta di identita'
1319.  A  decorrere  dal  1o  giugno  2007, gli uffici consolari sono
autorizzati  a rilasciare e a rinnovare la carta d'identita' a favore
dei  cittadini  italiani residenti all'estero ed iscritti al registro
dell'AIRE.  Il  costo  per  il  rilascio  e  il  rinnovo  della carta
d'identita'  e'  fissato  in  misura identica a quello previsto per i
cittadini italiani residenti in Italia.
Finanziamento del fondo speciale
1320. Al Fondo speciale di cui al comma 1318 affluiscono:
a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalita';
b)  gli  importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati
con  soggetti  pubblici  e  privati.  Tali contratti devono escludere
forme  di  conflitto  di  interesse tra l'attivita' pubblica e quella
privata.
Finanziamento e rendicontazione del Fondo
1321.  Con  decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le
modalita'  per  il  funzionamento  e  la  rendicontazione  del  Fondo
speciale di cui al comma 1318.
Proroga  e  rifinanziamento  degli  interventi  relativi  agli  esuli
italiani  dell'Istria,  Fiume  e  dalmati  nonche'  in  favore  della
minoranza italiana in Slovenia e Croazia
1322.  La  legge  28  luglio  2004,  n.  193, e' prorogata fino al 31
dicembre  2009.  Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta
legge  e'  autorizzata  la spesa di euro 6.200.000 per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
Fondo per progetti di ricerca
1323. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della legge 27
dicembre  2002,  n. 289, e successive modificazioni, e' ridotta di 60
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti
1324.  Per  i  soggetti  non  residenti, le detrazioni per carichi di
famiglia  di  cui  all'articolo  12  del decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni,
spettano  per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi
dimostrino,  con  idonea  documentazione,  individuata  con  apposito
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
che  le  persone  alle  quali  tali  detrazioni  si  riferiscono  non
possiedano  un  reddito  complessivo  superiore, al lordo degli oneri
deducibili,  al  limite  di  cui  al  suddetto  articolo 12, comma 2,
compresi  i  redditi  prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di
non  godere,  nel  paese  di  residenza,  di  alcun beneficio fiscale
connesso ai carichi familiari.
Detrazioni IRPEF per cittadini extracomunitari
1325.  Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso
il  sostituto  d'imposta  sia  con  la  dichiarazione dei redditi, le
detrazioni  di  cui  al  comma  1324,  la  documentazione puo' essere
formata da:
a)  documentazione  originale  prodotta  dall'autorita' consolare del
Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da
parte del prefetto competente per territorio;
b)  documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che
provengono  dai  Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja
del 5 ottobre 1961;
c)  documentazione  validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi
della  normativa  ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come
conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.
Documentazione  per  gli  anni  successivi  alla  prima  richiesta di
detrazione IRPEF
1326. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di
prima  presentazione  della  documentazione di cui al comma 1325 deve
essere  accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della
situazione  certificata  ovvero da una nuova documentazione qualora i
dati certificati debbano essere aggiornati.
Semplificazione  della  documentazione  per le detrazioni per figli a
carico
1327.  Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' abrogato.
Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti
1328.  Al  fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio
antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli
aeromobili,  di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, e' incrementata a decorrere
dall'anno  2007  di  50  centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un
apposito fondo, alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione
al  traffico  generato,  concorre  al medesimo fine per 30 milioni di
euro  annui.  Con  decreti del Ministero dell'interno, da comunicare,
anche  con  evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze,  tramite  l'Ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'  alle
competenti  Commissioni  parlamentari  e  alla  Corte  dei  conti, si
provvede  alla  ripartizione  del fondo tra le unita' previsionali di
base  del  centro  di  responsabilita'  "Dipartimento  dei vigili del
fuoco,  del  soccorso  pubblico e della difesa civile" dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
Fondo per esigenze della Guardia di finanza
1329.  Per  l'anno  2007,  nello  stato  di  previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  istituiti  un fondo di parte
corrente  con una dotazione di 17 milioni di euro e un fondo di conto
capitale  con  una  dotazione  di  12  milioni di euro, da ripartire,
rispettivamente,  per  le  esigenze  di  funzionamento  e le esigenze
infrastrutturali  e  di  investimento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza.  Con  decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da
comunicare  alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione dei predetti fondi tra le unita'
previsionali  di  base  del  centro  di  responsabilita'  "Guardia di
finanza" del medesimo stato di previsione.
Fondo per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri
1330.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della  difesa e'
istituito con una dotazione di 29 milioni di euro per l'anno 2007, un
fondo  da  ripartire  per  le esigenze di funzionamento dell'Arma dei
carabinieri.  Con  decreti  del Ministro della difesa, da comunicare,
anche  con  evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze,  tramite  l'ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'  alle
competenti  Commissioni  parlamentari  e  alla  Corte  dei  conti, si
provvede  alla  ripartizione  del fondo tra le unita' previsionali di
base  del  centro  di  responsabilita'  "Arma  dei  carabinieri"  del
medesimo stato di previsione.
Fondo per le esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto
1331.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dei trasporti e'
istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni
di   euro   per  l'anno  2007,  da  ripartire,  per  le  esigenze  di
funzionamento   del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  Guardia
costiera,  con  decreti  del  Ministro  dei trasporti, da comunicare,
anche  con  evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio.
Istituzione  fondo per esigenze infrastrutturali dell'amministrazione
dell'interno
1332.  Per  l'anno  2007,  nello  stato  di  previsione del Ministero
dell'interno,  e'  istituito  un  fondo  di  conto  capitale  con una
dotazione  di  100  milioni  di  euro,  da  ripartire per le esigenze
infrastrutturali   e   di  investimento.  Con  decreti  del  Ministro
dell'interno,  da  comunicare,  anche  con  evidenze informatiche, al
Ministero  dell'economia  e delle finanze, tramite l'ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte  dei  conti,  si  provvede  alla  ripartizione del fondo tra le
unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione.
Opere  di  infrastrutturazione  del  polo  di  ricerca e di attivita'
industriali ed alta tecnologia
1333.  Le  risorse  residue  di  cui  all'articolo 145 della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  comma  52, sono interamente destinate alle
opere  di  infrastrutturazione  del  polo  di  ricerca e di attivita'
industriali  ed  alta  tecnologia.  Per  l'insediamento  di  una sede
universitaria  permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del
polo  di ricerca e di attivita' industriali ad alta tecnologia di cui
al  primo periodo, e' autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro
all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007.
Modificazioni normative conseguenti alla trasformazione della SACE in
spa
1334. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  143, primo periodo, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle
seguenti: "La societa'", la parola: "autorizzato" e' sostituita dalla
seguente:  "autorizzata" e dopo le parole: "operatori nazionali" sono
inserite le seguenti: "e le loro controllate e collegate estere".
Compiti assicurativi SACE
1335. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.   143,   dopo  le  parole:  "internazionalizzazione  dell'economia
italiana"  sono  inserite  le  seguenti:  ";  la societa' e' altresi'
autorizzata  a  rilasciare,  a  condizioni  di  mercato,  garanzie  e
coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni
che  siano  di  rilievo  strategico  per  l'economia italiana sotto i
profili  dell'internazionalizzazione,  della  sicurezza  economica  e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia".
Ampliamento sfera soggettiva degli interventi della Sace
1336. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  143,  le  parole:  "o  estere  per  crediti  da  esse concessi ad
operatori nazionali o alla controparte estera," sono sostituite dalle
seguenti: ", nonche' a banche estere od operatori finanziari italiani
od  esteri  quando  rispettino  adeguati  principi di organizzazione,
vigilanza, patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e".
Esclusione della concessione di garanzie ed assicurazioni
1337. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  143,  dopo  le  parole: "finanziamento delle suddette attivita',"
sono  inserite le seguenti: "nonche' quelle connesse o strumentali" e
le  parole:  "nonche'  per  i crediti dalle stesse concessi a Stati e
banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati"
sono soppresse.
Funzioni di riassicurazione SACE
1338. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  143,  le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La
societa'";  dopo  la parola: "autorizzati" sono soppresse le seguenti
parole:  "ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio  1959,  n. 449, e successive modificazioni e integrazioni" e
dopo  le  parole:  "nonche'  con  enti  od imprese esteri e organismi
internazionali"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ";  la  societa' puo'
altresi'   stipulare   altri   contratti  di  copertura  del  rischio
assicurativo,  a  condizioni  di  mercato  con  primari operatori del
settore".
Riduzioni del capitale sociale della SACE e versamento dell'eccedenza
al Fondo ammortamento titoli di Stato
1339.  SACE  Spa  provvede  a  ridurre  il capitale sociale in misura
adeguata  alla  sua  attivita',  attribuendone  l'eccedenza  al socio
tramite  versamento  al  Fondo  di  cui all'articolo 2 della legge 27
ottobre  1993,  n.  432,  e  successive modificazioni. Il termine per
l'opposizione dei creditori, di cui al terzo comma dell'articolo 2445
del  codice  civile,  e' ridotto a trenta giorni. Le disposizioni del
presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione
della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.
Versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  di  risorse non
utilizzate relative al premio di concentrazione
1340.  Le  disponibilita' rivenienti dalle autorizzazioni di spesa di
cui  all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed
all'articolo  2,  comma  4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2005, n. 156,
quanto  a  euro  440 milioni per l'anno 2006 e 48 milioni di euro per
l'anno  2007,  sono  rispettivamente versate ad apposita contabilita'
speciale   di   tesoreria,   per   essere  successivamente  riversate
all'entrata  del  bilancio dello Stato, quanto ad euro 92 milioni per
l'anno 2007, ad euro 112 milioni nell'anno 2008 e ad euro 284 milioni
nell'anno  2009.  La  predetta disposizione entra in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione della presente legge.
Autorizzazione di spesa per Archivio storico U.E.
1341. Per la realizzazione dell'archivio storico dell'Unione europea,
presso  l'Istituto  universitario europeo di Firenze, da allocare nel
compendio  di  Villa  Salviati in Firenze, e' autorizzata la spesa di
euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Autorizzazione di spesa per Scuola Europea di Parma
1342.  E'  autorizzata  la  spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno
degli  anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la
costruzione della nuova sede della "Scuola europea" di Parma.
Azione di responsabilita' per danno erariale
1343.  Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
le  parole: "si e' verificato il fatto dannoso" sono sostituite dalle
seguenti: "e' stata realizzata la condotta produttiva di danno".
Rifinanziamento  del  Fondo  per  le  esigenze correnti del Ministero
dell'interno
1344. All'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", di 30 milioni di
euro  per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009".
Istituzione  del  fondo  per la diffusione nelle scuole della cultura
della legalita'
1345.   In   favore   delle   regioni   interessate  dal  radicamento
territoriale dei fenomeni della criminalita' organizzata e' istituito
un  fondo  vincolato  per il triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la
diffusione  nelle scuole di azioni e politiche volte all'affermazione
della  cultura  della  legalita',  al  contrasto delle mafie, ed alla
diffusione  della  cittadinanza  attiva,  per un ammontare di 950.000
euro   per  ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009.  Le  regioni
interessate  provvedono  ad  insediare,  entro tre mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge e d'intesa con il Ministro
della  pubblica  istruzione,  un  proprio  ufficio di coordinamento e
monitoraggio  delle  iniziative.  Il  fondo  di cui al presente comma
opera attraverso un coordinamento tra le regioni interessate.
Razionalizzazione   della  Commissione  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi
1346. Con decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo
17,  comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
si  provvede al riordino della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi  prevista  dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,
n.  241, in modo da assicurare un contenimento dei relativi costi non
inferiore  al 20 per cento delle spese sostenute nell'esercizio 2006,
e  prevedendo  un  riordino  e  una  razionalizzazione delle relative
funzioni,  anche  mediante  soppressione di quelle che possono essere
svolte da altri organi.
Integrazione   fondo  per  gli  interventi  strutturali  di  politica
economica
1347.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004, n. 307, relativa al
Fondo  per interventi strutturali di politica economica, e' integrata
di 14 milioni di euro per l'anno 2008.
Esclusione  dei fondi relativi a spese giudiziarie o penitenziarie da
procedimenti di esecuzione forzata
1348.  All'articolo  1  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
comma 294, e' inserito il seguente:
"294-bis.  Non  sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati
al  pagamento  di  spese  per  servizi  e  forniture aventi finalita'
giudiziaria o penitenziaria, nonche' gli emolumenti di qualsiasi tipo
dovuti  al  personale  amministrato  dal  Ministero della giustizia e
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, accreditati mediante
aperture  di  credito  in favore dei funzionari delegati degli uffici
centrali  e  periferici  del  Ministero della giustizia, degli uffici
giudiziari  e  della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza
del Consiglio dei ministri".
Risanamento finanziario dell'Ordine Mauriziano di Torino
1349. Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure di
valorizzazione  e  di  dismissione  gia'  avviate  nell'ambito  degli
interventi   di   risanamento  finanziario  della  Fondazione  Ordine
Mauriziano  e  nelle  more della nomina dei relativi organi ordinari,
nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 novembre
2004,  n.  277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
2005,  n.  4,  le  parole:  "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle
seguenti:  "trentasei  mesi".  A  decorrere  dalla data di entrata in
vigore   del   medesimo  decreto-legge,  la  gestione  dell'attivita'
sanitaria  svolta  dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'articolo 1,
comma 1, dello stesso decreto-legge si intende integralmente a carico
dell'azienda  sanitaria  ospedaliera  Ordine Mauriziano di Torino, la
quale  succede  nei  contratti  di durata in essere con l'Ente Ordine
Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla
esecuzione  dei  medesimi  successiva  alla data di istituzione della
predetta azienda sanitaria ospedaliera. Sono inefficaci nei confronti
dell'azienda  sanitaria  ospedaliera  Ordine  Mauriziano  di Torino i
decreti  di  ingiunzione  e  le sentenze emanati o divenuti esecutivi
dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004,
n.  277,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005,
n.  4,  qualora  riguardino  crediti  vantati nei confronti dell'Ente
Ordine  Mauriziano di Torino, per obbligazioni anteriori alla data di
istituzione  della  predetta  azienda  sanitaria  ospedaliera  Ordine
Mauriziano  di Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei
medesimi  titoli di cui al presente comma, all'Ente Ordine Mauriziano
succede  la  Fondazione  di  cui  al  comma 1, articolo 2, del citato
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277.
Disposizioni  in  ordine  alla  proprieta'  dei  beni  immobili  gia'
appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano di Torino
1350.  La  proprieta'  dei  beni mobili ed immobili gia' appartenenti
all'Ente  Ordine Mauriziano di Torino e' da intendersi attribuita, ai
sensi  dell'articolo  2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004,
n.  277,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005,
n.  4,  alla  Fondazione  Ordine  Mauriziano  con sede in Torino, con
esclusione  dei  beni  immobili e mobili funzionalmente connessi allo
svolgimento  delle  attivita'  istituzionali del presidio ospedaliero
Umberto  I  di  Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo
svolgimento   delle  attivita'  istituzionali  dell'Istituto  per  la
ricerca  e  la  cura  del  cancro di Candiolo. La proprieta' dei beni
immobili  gia' dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla
Fondazione Ordine Mauriziano, puo' essere trasferita a titolo oneroso
e  per  compendi  unitari  comprendenti  piu'  unita',  ai  valori di
mercato,  alla regione Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto
o locazione efficaci al momento del trasferimento. Alle operazioni di
acquisto  della  regione Piemonte non si applicano i vincoli previsti
dalla normativa vigente in termini di prelazione agraria.
Modifiche  al  regime  di esenzione dalla prestazione di fideiussione
bancaria per gli intermediari finanziari
1351.   Dopo   il   comma   3  dell'articolo  117  del  codice  delle
assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e' aggiunto il seguente comma:
"3-bis.   Sono  esenti  dagli  obblighi  previsti  dal  comma  1  gli
intermediari  di  cui  all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d)
che  possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria
una  capacita'  finanziaria  pari al 4 per cento dei premi incassati,
con un minimo di euro 15.000".
Autorizzazione di spesa a favore della Fondazione 20 marzo 2006 della
Regione Piemonte
1352. Per l'attivita' della "Fondazione 20 marzo 2006", costituita ai
sensi  della  legge  della  regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21, e
finalizzata   all'utilizzo  ed  alla  valorizzazione  del  patrimonio
costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione
dei  XX  Giochi  Olimpici  invernali  e dei IX Giochi Paralimpici, e'
autorizzata  la  spesa  di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007 e 2008.
Rinvio  alle  tabelle  A e B per individuazione risorse provvedimenti
legislativi per il triennio 2007 - 2009
1353. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11-bis  della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6
della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per  il  finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio  2007-2009,  restano  determinati,  per  ciascuno degli anni
2007,  2008  e  2009,  nelle  misure  indicate  nelle  Tabelle A e B,
allegate  alla  presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato  alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese in conto capitale.
Rinvio alla tabella C per dotazioni leggi di spesa permanente
1354.  Le  dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
Rinvio  alla  tabella  D  per rifinanziamento leggi di spesa in conto
capitale
1355.  Ai  sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge  25  giugno  1999,  n.  208,  gli  stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento   di  norme  che  prevedono  interventi  di  sostegno
dell'economia  classificati  fra  le  spese di conto capitale restano
determinati,  per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
Rinvio  alla tabella E per riduzione di autorizzazioni legislative di
spesa
1356. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto  1978,  n.  468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate  nella  Tabella  E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
Rinvio alla tabella F per modulazione leggi pluriennali di spesa
1357.  Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
Limite  massimo  di  impegnabilita' per le autorizzazioni di spesa in
conto capitale
1358. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da  leggi  a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al
comma  1357,  le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere
impegni  nell'anno  2007,  a  carico  di  esercizi  futuri nei limiti
massimi   di   impegnabilita'   indicati  per  ciascuna  disposizione
legislativa  in  apposita  colonna della stessa Tabella, ivi compresi
gli  impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
Rinvio  all'Allegato  1 per indicazione delle misure correttive delle
eccedenze di spese
1359.  In  applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti
finanziari  di  leggi  di  spesa  sono  indicate nell'allegato 1 alla
presente legge.
Rinvio  all'Allegato  2  per spese e stanziamenti confluiti nei Fondi
unici per gli investimenti
1360.  In  applicazione  dell'articolo  46,  comma  4, della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  le  autorizzazioni  di  spesa e i relativi
stanziamenti  confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di
previsione   di   ciascun   Ministero   interessato   sono   indicati
nell'allegato 2 alla presente legge.
Prospetto di copertura degli oneri di natura corrente
1361. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti,  per  le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
nette   da   iscrivere  nel  fondo  speciale  di  parte  corrente  e'
assicurata,  ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  secondo  il prospetto
allegato.
Principi   di   coordinamento   della  Finanza  pubblica  degli  enti
territoriali
1362.  Le  disposizioni  della  presente legge costituiscono norme di
coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
Clausola  di  compatibilita'  con ordinamento delle regioni a statuto
speciale e province autonome di Trento e Bolzano
1363.  Le  disposizioni  della  presente legge sono applicabili nelle
regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano  compatibilmente  con le norme dei rispettivi statuti e delle
relative norme d'attuazione.
                          Entrata in vigore
1364.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il 1o gennaio 2007, ad
eccezione  dei commi 966, 967, 968 e 969, che entrano in vigore dalla
data di pubblicazione della presente legge.

 
          Nota al comma 1216:
              - Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
          Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
              «2. Se  ritiene  che  lo  Stato membro in questione non
          abbia  preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
          dato  a  tale  Stato  la  possibilita' di presentare le sue
          osservazioni,  formula  un  parere  motivato  che precisa i
          punti  sui  quali  lo  Stato  membro in questione non si e'
          conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
          Nota al comma 1217:
              - La   legge   4 agosto   1955,  n.  848  (Ratifica  ed
          esecuzione   della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
          diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali firmata a
          Roma  il  4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
          Convenzione  stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
          stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24 settembre
          1955, n. 221.
          Nota al comma 1218:
              - La  legge  20 ottobre  1984,  n. 720 (Istituzione del
          sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
          e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
          1984, n. 298.
          Nota al comma 1221:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata). - 1. La  Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4. La   Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Note al comma 1223:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  87  del  Trattato
          25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
              «Art.  87  (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
          dal  presente  trattato,  sono incompatibili con il mercato
          comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
          membri,  gli  aiuti  concessi  dagli Stati, ovvero mediante
          risorse  statali,  sotto  qualsiasi  forma  che,  favorendo
          talune  imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
          falsare la concorrenza.
              2. Sono compatibili con il mercato comune:
                a) gli  aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
          consumatori,   a   condizione  che  siano  accordati  senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
                b) gli  aiuti  destinati  a ovviare ai danni arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali;
                c) gli  aiuti  concessi  all'economia  di determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della  divisione  della  Germania, nella misura in cui sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione.
              3. Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          comune:
                a) gli   aiuti   destinati  a  favorire  lo  sviluppo
          economico   delle   regioni  ove  il  tenore  di  vita  sia
          anormalmente  basso,  oppure  si  abbia  una grave forma di
          sottoccupazione;
                b) gli  aiuti destinati a promuovere la realizzazione
          di  un  importante  progetto  di  comune  interesse europeo
          oppure  a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
          di uno Stato membro;
                c) gli  aiuti  destinati  ad agevolare lo sviluppo di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse;
                d) gli  aiuti  destinati a promuovere la cultura e la
          conservazione   del  patrimonio,  quando  non  alterino  le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
          in misura contraria all'interesse comune;
                e) le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate  con
          decisione   del   Consiglio,  che  delibera  a  maggioranza
          qualificata su proposta della Commissione.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  47 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia di documentazione amministrativa - Testo A):
              «Art.  47 (R) (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto di
          notorieta). - 1. L'atto  di  notorieta'  concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. (R).
              2. La  dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza. (R).
              3. Fatte  salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
              4. Salvo  il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
          Note al comma 1224:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 3 della
          legge  24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
          in  caso di violazione del termine ragionevole del processo
          e  modifica  dell'art. 375 del codice di procedura civile),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «3. Il  ricorso  e' proposto nei confronti del Ministro
          della  giustizia  quando  si  tratta  di  procedimenti  del
          giudice  ordinario,  al  Ministro  della  difesa  quando si
          tratta  di  procedimenti  del giudice militare. Negli altri
          casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
          delle finanze.».
          Nota al comma 1226:
              - Si  riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
          (Regolamento  recante  attuazione della direttiva 92/43/CEE
          relativa   alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
          seminaturali,   nonche'   della   flora   e   della   fauna
          selvatiche):
              «Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano assicurano per i
          proposti  siti  di  importanza comunitaria opportune misure
          per  evitare  il  degrado  degli  habitat  naturali e degli
          habitat  di  specie,  nonche' la perturbazione delle specie
          per  cui  le zone sono state designate, nella misura in cui
          tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
          per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
              2. Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano,  sulla  base  di linee guida per la gestione delle
          aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
          Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  adottano  per  le zone speciali di conservazione,
          entro  sei  mesi  dalla  loro  designazione,  le  misure di
          conservazione   necessarie   che  implicano  all'occorrenza
          appropriati  piani  di  gestione  specifici od integrati ad
          altri   piani   di   sviluppo   e   le   opportune   misure
          regolamentari,  amministrative  o  contrattuali  che  siano
          conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di habitat
          naturali  di  cui  all'allegato A  e  delle  specie  di cui
          all'allegato B presenti nei siti.
              2-bis. Le  misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
          nelle  zone  speciali  di  conservazione  fino all'adozione
          delle misure previste al comma 2.
              3. Qualora  le  zone speciali di conservazione ricadano
          all'interno  di  aree  naturali  protette,  si applicano le
          misure di conservazione per queste previste dalla normativa
          vigente.   Per   la   porzione  ricadente  all'esterno  del
          perimetro  dell'area  naturale  protetta  la  regione  o la
          provincia  autonoma  adotta,  sentiti anche gli enti locali
          interessati  e  il  soggetto gestore dell'area protetta, le
          opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
              «Art.  6 (Zone  di  protezione  speciale). - 1. La rete
          «Natura  2000»  comprende  le  Zone  di protezione speciale
          previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
          della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
              2. Gli  obblighi  derivanti  dagli  articoli 4  e  5 si
          applicano  anche alle zone di protezione speciale di cui al
          comma 1.».
          Nota al comma 1227:
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.»
          Nota al comma 1228:
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei  beni  culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
          della  legge  6 luglio  2002,  n. 137), e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
          Nota al comma 1229:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 7 dell'art. 12 del
          decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35 (Disposizioni urgenti
          nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
          sociale e territoriale):
              «7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
          Ministro   per   la  funzione  pubblica,  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
          esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
          Ministro  per gli affari regionali, se nominati, sentite le
          organizzazioni    sindacali   di   categoria   maggiormente
          rappresentative,   acquisita  l'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, si provvede
          all'organizzazione  e  alla  disciplina  dell'Agenzia,  con
          riguardo  anche  all'istituzione  di  un  apposito comitato
          tecnico-consultivo   e   dell'Osservatorio   nazionale  del
          turismo  e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
          rappresentanti    delle   regioni,   dello   Stato,   delle
          associazioni  di  categoria  e  delle  Camere di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  anche in deroga a
          quanto  stabilito  dall'art.  13,  comma 1, lettera b), del
          decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
          dell'Agenzia  sono in particolare previsti lo sviluppo e la
          cura  del  turismo culturale e del turismo congressuale, in
          raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
          culturale.».
          Note al comma 1230:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata). - 1. La  Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4. La   Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 23 del decreto-legge
          24 dicembre  2003,  n.  355 (Proroga di termini previsti da
          disposizioni legislative):
              «Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
          settore  del  trasporto pubblico locale, proroga di termine
          in  materia  di  servizi  di trasporto pubblico regionale e
          locale  e  differimento  del  nuovo  regime  di  ricorsi in
          materia  di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
          il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
          trasporto  pubblico  locale e' autorizzata la spesa di euro
          337.500.000  per  l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
          decorrere   dall'anno   2005;   i   trasferimenti  erariali
          conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
          stabilite  con  decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              2. L'efficacia  delle  disposizioni di cui all'art. 42,
          comma 3,  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
          2003,  n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
          e'  autorizzata  la  spesa  di 2.000.000 di euro per l'anno
          2004.
              3. All'onere  complessivo,  pari a euro 339.500.000 per
          l'anno   2004  e  a  euro  214.300.000  annui  a  decorrere
          dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
          con  le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
          a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
          benzina  e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
          del  testo unico delle disposizioni legislative concernenti
          le  imposte  sulla  produzione  e  sui  consumi  e relative
          sanzioni  penali  e  amministrative,  approvato con decreto
          legislativo   26 ottobre   1995,   n.   504,  e  successive
          modificazioni.
              3-bis. Il   termine   del  31 dicembre  2003,  previsto
          dall'art.   18,   comma 3-bis,   del   decreto  legislativo
          19 novembre   1997,   n.   422,   per  l'affidamento  dello
          svolgimento  dei  servizi  di  trasporto automobilistici e'
          prorogato  al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
          delle   finanze,   di   concerto   con  il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  la  Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto   1997,   n.   281,   provvede  annualmente  alla
          ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
          emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
          sviluppo  del  trasporto  pubblico locale, al potenziamento
          del   trasporto   rapido   di  massa  nonche'  al  corretto
          svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
          Nota al comma 1231:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3  dell'art. 1 del
          decreto-legge  21 febbraio  2005, n. 16 (Interventi urgenti
          per  la  tutela  dell'ambiente e per la viabilita' e per la
          sicurezza  pubblica),  cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «3. Le  risorse  di  cui al comma 2 sono assegnate alle
          regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle  finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
          Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
          del  personale  in  servizio alla data del 30 novembre 2004
          presso  le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
          aziende  ferroviarie,  limitatamente a quelle che applicano
          il  contratto  autoferrotranviari  di  cui  all'art. 23 del
          decreto-legge  24 dicembre  2003,  n.  355,  convertito con
          modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio  2004,  n. 47. Le
          spese    sostenute   dagli   enti   territoriali   per   la
          corresponsione  alle  aziende  degli importi assegnati sono
          escluse dal patto di stabilita' interno.».
          Nota al comma 1232:
              - Si  riporta  il  testo  delle lettere a), b) e c) del
          comma 74  dell'art.  1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  - legge finanziaria 2006), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «74. A  decorrere  dall'esercizio  2007 le dotazioni di
          cui  al  comma 73  sono rideterminate applicando alla media
          delle  somme  incassate  nell'ultimo triennio consuntivato,
          rilevata  dal  rendiconto  generale  delle  amministrazioni
          dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
          dello    stato   di   previsione   dell'entrata,   indicate
          nell'elenco 4  allegato  alla  presente  legge, le seguenti
          percentuali  e  comunque  con una dotazione non superiore a
          quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
                a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
                b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
                c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
          Nota al comma 1233:
              - Si  riporta  il  testo del comma 69 dell'art. 2 della
          legge   24 dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria  2004):  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «69. L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art. 47,
          secondo   comma,   della  legge  20 maggio  1985,  n.  222,
          relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
          mille   dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
          (IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
          di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
          Note al comma 1234:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo   4 dicembre   1997,  n.  460  (Riordino  della
          disciplina  tributaria  degli  enti non commerciali e delle
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
              «Art.  10 (Organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale). - 1. Sono   organizzazioni   non   lucrative   di
          utilita'  sociale  (ONLUS)  le associazioni, i comitati, le
          fondazioni,  le  societa'  cooperative  e gli altri enti di
          carattere  privato,  con  o senza personalita' giuridica, i
          cui   statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella  forma
          dell'atto  pubblico o della scrittura privata autenticata o
          registrata, prevedono espressamente:
                a) lo  svolgimento  di  attivita'  in  uno o piu' dei
          seguenti settori:
                  1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
                  2) assistenza sanitaria;
                  3) beneficenza;
                  4) istruzione;
                  5) formazione;
                  6) sport dilettantistico;
                  7) tutela,  promozione  e valorizzazione delle cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939,  n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
          al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre
          1963, n. 1409;
                  8) tutela   e   valorizzazione   della   natura   e
          dell'ambiente,  con  esclusione  dell'attivita', esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali  e  pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
                  9) promozione della cultura e dell'arte;
                  10) tutela dei diritti civili;
                  11) ricerca  scientifica  di  particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidata   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai  sensi  dell'art.  17  della legge
          23 agosto 1988, n. 400;
                b) l'esclusivo    perseguimento   di   finalita'   di
          solidarieta' sociale;
                c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate  alla  lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
          direttamente connesse;
                d) il   divieto   di   distribuire,   anche  in  modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve  o  capitale durante la vita dell'organizzazione, a
          meno  che  la  destinazione  o  la  distribuzione non siano
          imposte  per  legge  o  siano  effettuate a favore di altre
          ONLUS  che  per  legge,  statuto  o regolamento fanno parte
          della medesima ed unitaria struttura;
                e) l'obbligo  di  impiegare gli utili o gli avanzi di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse;
                f) l'obbligo     di     devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,   in  caso  di  suo  scioglimento  per
          qualunque  causa,  ad altre organizzazioni non lucrative di
          utilita'  sociale  o  a  fini di pubblica utilita', sentito
          l'organismo  di  controllo  di  cui  all'art. 3, comma 190,
          della   legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge;
                g) l'obbligo  di  redigere  il  bilancio o rendiconto
          annuale;
                h) disciplina  uniforme  del  rapporto  associativo e
          delle    modalita'    associative    volte    a   garantire
          l'effettivita'    del    rapporto    medesimo,   escludendo
          espressamente  la  temporaneita'  della partecipazione alla
          vita   associativa   e   prevedendo  per  gli  associati  o
          partecipanti   maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto  per
          l'approvazione  e  le  modificazioni  dello  statuto  e dei
          regolamenti   e   per  la  nomina  degli  organi  direttivi
          dell'associazione;
                i) l'uso,  nella  denominazione  ed  in  qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione   «organizzazione   non   lucrativa  di  utilita'
          sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
              2. Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita'  di
          solidarieta'  sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e le
          prestazioni  di  servizi relative alle attivita' statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della   formazione,   dello  sport  dilettantistico,  della
          promozione  della  cultura  e  dell'arte e della tutela dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati  o  partecipanti,  nonche'  degli  altri soggetti
          indicati   alla  lettera a)  del  comma 6,  ma  dirette  ad
          arrecare benefici a:
                a) persone  svantaggiate  in  ragione  di  condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
                b) componenti   collettivita'  estere,  limitatamente
          agli aiuti umanitari.
              3. Le  finalita'  di  solidarieta'  sociale s'intendono
          realizzate  anche  quando tra i beneficiari delle attivita'
          statutarie  dell'organizzazione  vi  siano  i  propri soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera a)   del  comma 6,  se  costoro  si  trovano  nelle
          condizioni   di  svantaggio  di  cui  alla  lettera a)  del
          comma 2.
              4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
          3,   si   considerano  comunque  inerenti  a  finalita'  di
          solidarieta'  sociale le attivita' statutarie istituzionali
          svolte    nei    settori   della   assistenza   sociale   e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di  cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  30 settembre  1963,  n.  1409,  della  tutela e
          valorizzazione  della natura e dell'ambiente con esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio  dei  rifiuti  urbani, speciali e pericolosi di
          cui  all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22,  della  ricerca  scientifica  di  particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidate   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai  sensi  dell'art.  17  della legge
          23 agosto  1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
          della  cultura  e  dell'arte per le quali sono riconosciuti
          apporti  economici  da  parte dell'amministrazione centrale
          dello Stato.
              5. Si   considerano   direttamente  connesse  a  quelle
          istituzionali   le   attivita'   statutarie  di  assistenza
          sanitaria,  istruzione,  formazione, sport dilettantistico,
          promozione  della  cultura e dell'arte e tutela dei diritti
          civili,  di  cui  ai  numeri  2),  4), 5), 6), 9) e 10) del
          comma 1,  lettera a),  svolte  in  assenza delle condizioni
          previste  ai  commi 2  e 3, nonche' le attivita' accessorie
          per  natura  a  quelle  statutarie istituzionali, in quanto
          integrative   delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'
          connesse   e'  consentito  a  condizione  che,  in  ciascun
          esercizio  e  nell'ambito  di ciascuno dei settori elencati
          alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
          rispetto  a  quelle istituzionali e che i relativi proventi
          non  superino  il  66  per  cento  delle  spese complessive
          dell'organizzazione.
              6. Si  considerano in ogni caso distribuzione indiretta
          di utili o di avanzi di gestione:
                a) le  cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli  organi  amministrativi  e di controllo, a coloro che a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte,  ai  soggetti  che  effettuano erogazioni liberali a
          favore  dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
          grado  ed  ai  loro  affini entro il secondo grado, nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli  in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono fatti
          salvi,  nel  caso delle attivita' svolte nei settori di cui
          ai  numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
          accordati  a  soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
          che  effettuano  erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
          aventi  significato  puramente onorifico e valore economico
          modico;
                b) l'acquisto  di  beni  o  servizi per corrispettivi
          che,  senza  valide  ragioni economiche, siano superiori al
          loro valore normale;
                c) la   corresponsione   ai   componenti  gli  organi
          amministrativi  e  di  controllo  di emolumenti individuali
          annui  superiori  al  compenso massimo previsto dal decreto
          del  Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
          dal  decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
          legge  3 agosto  1995, n. 336, e successive modificazioni e
          integrazioni,  per  il  presidente  del  collegio sindacale
          delle societa' per azioni;
                d) la  corresponsione a soggetti diversi dalle banche
          e  dagli  intermediari finanziari autorizzati, di interessi
          passivi,   in   dipendenza  di  prestiti  di  ogni  specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
                e) la  corresponsione  ai  lavoratori  dipendenti  di
          salari  o  stipendi  superiori  del 20 per cento rispetto a
          quelli  previsti  dai contratti collettivi di lavoro per le
          medesime qualifiche.
              7. Le  disposizioni  di cui alla lettera h) del comma 1
          non  si  applicano  alle  fondazioni,  e quelle di cui alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti  riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
              8. Sono  in  ogni  caso considerati ONLUS, nel rispetto
          della  loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
          di  volontariato  di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
          iscritti  nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non  governative  riconosciute  idonee ai sensi della legge
          26 febbraio  1987,  n.  49, e le cooperative sociali di cui
          alla  legge  8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
          cui  all'art.  8  della  predetta legge n. 381 del 1991 che
          abbiano  la  base sociale formata per il cento per cento da
          cooperative  sociali.  Sono  fatte  salve  le previsioni di
          maggior  favore  relative  agli  organismi di volontariato,
          alle  organizzazioni  non  governative  e  alle cooperative
          sociali  di  cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
          del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
              9. Gli  enti  ecclesiastici delle confessioni religiose
          con  le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
          e  le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
          enti  di  cui  all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
          25 agosto  1991,  n.  287,  le  cui finalita' assistenziali
          siano   riconosciute   dal   Ministero  dell'interno,  sono
          considerati   ONLUS   limitatamente   all'esercizio   delle
          attivita'  elencate  alla  lettera a)  del  comma 1;  fatta
          eccezione  per  la  prescrizione di cui alla lettera c) del
          comma 1,  agli  stessi  enti e associazioni si applicano le
          disposizioni  anche  agevolative  del  presente  decreto, a
          condizione    che   per   tali   attivita'   siano   tenute
          separatamente  le  scritture  contabili  previste  all'art.
          20-bis   del   decreto   del  Presidente  delle  Repubblica
          29 settembre   1973,   n.  600,  introdotto  dall'art.  25,
          comma 1.
              10. Non  si  considerano  in  ogni  caso ONLUS gli enti
          pubblici,   le   societa'  commerciali  diverse  da  quelle
          cooperative,   gli   enti  conferenti  di  cui  alla  legge
          30 luglio  1990,  n. 218, i partiti e i movimenti politici,
          le  organizzazioni  sindacali, le associazioni di datori di
          lavoro e le associazioni di categoria.».
              - Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
          della  legge  7 dicembre  2000,  n.  383  (Disciplina delle
          associazioni di promozione sociale):
              «Art.   7 (Registri). - 1. Presso   la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
          iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
          le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
          in  possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
          operanti  da  almeno  un  anno. Alla tenuta del registro si
          provvede  con  le  ordinarie  risorse  finanziarie, umane e
          strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
              2. Per  associazioni  di promozione sociale a carattere
          nazionale  si  intendono  quelle  che svolgono attivita' in
          almeno  cinque  regioni  ed  in  almeno  venti province del
          territorio nazionale.
              3. L'iscrizione    nel    registro    nazionale   delle
          associazioni  a  carattere nazionale comporta il diritto di
          automatica  iscrizione  nel  registro medesimo dei relativi
          livelli   di  organizzazione  territoriale  e  dei  circoli
          affiliati,  mantenendo  a tali soggetti i benefici connessi
          alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
              4. Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano  istituiscono,  rispettivamente,  registri su scala
          regionale  e  provinciale,  cui possono iscriversi tutte le
          associazioni  in  possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
          che   svolgono   attivita',   rispettivamente,   in  ambito
          regionale o provinciale.».
          Note al comma 1238:
              - Si  riporta  il  testo del comma 46 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «46. A    decorrere    dall'anno    2006,   l'ammontare
          complessivo  delle  riassegnazioni  di  entrate  non potra'
          superare,    per    ciascuna   amministrazione,   l'importo
          complessivo  delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
          al  netto  di  quelle  di  cui  al  successivo  periodo. La
          limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
          l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
          consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  a
          quelle  riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
          dall'Unione europea.»
          Note al comma 1241:
              - Il  decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
          urgenti   per  la  partecipazione  italiana  alle  missioni
          internazionali),   e'   stato   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
              - La  legge  4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
          partecipazione  italiana  alle missioni internazionali), e'
          stato  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
          n. 186.
              - Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
          concernenti  l'intervento  di cooperazione allo sviluppo in
          Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
          nella  missione  UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
          1701  (2006)  del  Consiglio  di  Sicurezza  delle  Nazioni
          Unite),   e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 agosto 2006, n. 199.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge
          28 agosto    2006,   n.   253   (Disposizioni   concernenti
          l'intervento  di  cooperazione allo sviluppo in Libano e il
          rafforzamento   del  contingente  militare  italiano  nella
          missione  UNIFIL  ridefinita  dalla citata risoluzione 1701
          (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
              «Art.   5. (Disposizioni  in  materia  penale). - 1. Al
          personale  militare  che  partecipa  alla  missione  di cui
          all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
          l'art.  9,  commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
          decreto-legge  1° dicembre  2001,  n.  421, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
              2. I  reati  commessi dallo straniero nel territorio in
          cui  si  svolgono  gli  interventi  di  cui all'art. 1 e la
          missione  di  cui  all'art.  2,  a  danno  dello Stato o di
          cittadini  italiani  partecipanti  agli  interventi  e alla
          missione   stessi,  sono  puniti  sempre  a  richiesta  del
          Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
          per  i  reati  commessi  a danno di appartenenti alle Forze
          armate.
              3. Per  i  reati  di  cui  al  comma 2  e  per  i reati
          attribuiti  alla  giurisdizione  dell'autorita' giudiziaria
          ordinaria,  commessi nel territorio e per il periodo in cui
          si  svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
          di   cui  all'art.  2  dal  cittadino  che  partecipa  agli
          interventi  o  alla  missione  stessi,  la  competenza  per
          territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
          Note al comma 1242:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 1 della
          legge  11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
          lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
              «Art.  1. - 1. Allo  scopo  di garantire la continuita'
          del  servizio  di  trasmissione  radiofonica  delle  sedute
          parlamentari,  e confermando lo strumento della convenzione
          da  stipulare  a  seguito  di  gara pubblica, i cui criteri
          saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
          generale   del   sistema   delle   comunicazioni,   in  via
          transitoria   la   convenzione   tra   il  Ministero  delle
          comunicazioni  e  il Centro di produzione S.p.a., stipulata
          ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
          1994,  n.  602, ed approvata con decreto del Ministro delle
          poste  e  delle  telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
          rinnovata  con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
          triennio,  intendendosi  rivalutato in legge 11.500.000.000
          l'importo  di  cui  al  comma 4  dello  stesso  art.  9.  I
          contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
          i  redattori,  il  contratto  unico nazionale di lavoro dei
          giornalisti,  si  applicano  ai  dipendenti  del  Centro di
          produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
          Note al comma 1243:
              - Si  riporta  il testo del comma 341 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «341. Allo   scopo  di  promuovere  lo  sviluppo  della
          ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
          degli  accordi  di  cooperazione  scientifica e tecnologica
          stipulati  con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  autorizzato  a costituire una
          fondazione  secondo  le  modalita'  da  esso  stabilite con
          proprio  decreto.  Al  relativo  onere si provvede mediante
          riduzione   della   dotazione   del   Fondo   per  le  aree
          sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289,  per  gli importi di 30 milioni di euro per
          l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
          180  milioni  di  euro  per l'anno 2009, in coerenza con il
          punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
          Note al comma 1244:
              - Si  riporta  il testo del comma 18 dell'art. 52 della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2002):
              «18. Il  finanziamento  annuale  di  cui  all'art.  27,
          comma 10,  sesto  periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
          488,   e   successive  modificazioni,  e'  incrementato,  a
          decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
          in  ragione  di  anno.  La  previsione di cui all'art. 145,
          comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
          misure  di  sostegno  di  cui  al  presente  comma  possono
          beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
          radiofoniche  locali  legittimamente esercenti alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nella  misura
          complessivamente  non superiore ad un decimo dell'ammontare
          globale   dei   contributi  stanziati.  Per  queste  ultime
          emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
          emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
          e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
              - La  legge  27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2003).
              - La  legge  24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2004).
              - La  legge  30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2005).
              - La  legge  23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2006).
          Note al comma 1246:
              - Si  riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
          legge  7 agosto  1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
          riapertura    dei   termini,   a   favore   delle   imprese
          radiofoniche,  per  la dichiarazione di rinuncia agli utili
          di  cui  all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
          n.  67,  per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
          legge stessa):
              «Art.  3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
          quotidiani  o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
          legge  25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
          di  cui  al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
          concessi  ulteriori  contributi  integrativi  pari a quelli
          risultanti  dai  predetti commi degli articoli 9 e 11 della
          citata  legge  n.  67 del 1987, sempre che tutte le entrate
          pubblicitarie  non  raggiungano  il  40 per cento dei costi
          complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
          gli ammortamenti risultanti a bilancio.
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
          al  comma 8  e  al  comma 11  del presente articolo, il cui
          ammontare  non  puo'  comunque superare il 50 per cento dei
          costi  complessivi,  compresi  gli ammortamenti, risultanti
          dal    bilancio   dell'impresa   stessa,   sono   concessi,
          limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
          giornali  quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
          dalle   lettere a)   e b)   per   le  cooperative  editrici
          costituite  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 153,
          comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
          seguenti requisiti:
                a) siano  costituite  come cooperative giornalistiche
          da almeno tre anni;
                b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
                c) abbiano  acquisito,  nell'anno  di riferimento dei
          contributi,  entrate  pubblicitarie  che non superino il 30
          per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
          bilancio dell'anno medesimo;
                d) abbiano  adottato  con norma statutaria il divieto
          di  distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
          dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
                e) la  testata  edita  abbia  diffusione  formalmente
          certificata  pari  ad almeno il 25 per cento della tiratura
          complessiva  per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
          cento  per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
          intende  per  diffusione  l'insieme  delle  vendite e degli
          abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
          cento  della  diffusione  complessiva e' concentrata in una
          sola regione;
                f) [le   testate   nazionali   che   usufruiscono  di
          contributi  di  cui al presente articolo non siano poste in
          vendita congiuntamente con altre testate];
                g) abbiano  sottoposto l'intero bilancio di esercizio
          cui  si riferiscono i contributi alla certificazione di una
          societa'  di  revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
          apposito previsto dalla CONSOB;
                h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
          non  inferiore  alla  media  dal  prezzo  base  degli altri
          quotidiani,  senza  inserti  e  supplementi,  di  cui viene
          accertata  la  tiratura,  prendendo  a riferimento il primo
          giorno   di  pubblicazione  dall'anno  di  riferimento  dei
          contributi].
              2-bis. I  contributi previsti dalla presente legge e in
          misura,  comunque,  non superiore al 50 per cento dei costi
          complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal
          bilancio  dell'impresa  stessa,  sono  concessi  anche alle
          imprese  editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
          del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
          morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
          di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
          presente articolo.
              2-ter. I  contributi previsti dalla presente legge, con
          esclusione  di  quelli  previsti dal comma 11, e in misura,
          comunque,   non   superiore  al  50  per  cento  dei  costi
          complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal
          bilancio  dell'impresa  stessa,  sono concessi alle imprese
          editrici,   comunque   costituite,   che  editino  giornali
          quotidiani  in  lingua  francese, ladina, slovena e tedesca
          nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
          e   Trentino-Alto   Adige,  a  condizione  che  le  imprese
          beneficiarie   non  editino  altri  giornali  quotidiani  e
          possiedano      i      requisiti      di      cui      alle
          lettere b), c), d), e), f)  e g)  del  comma 2 del presente
          articolo.  A  decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
          cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
          50   per   cento   dei   costi  complessivi,  compresi  gli
          ammortamenti,  risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
          sono  concessi  ai  giornali  quotidiani  italiani  editi e
          diffusi  all'estero  a  condizione  che le imprese editrici
          beneficiarie   possiedano   i   requisiti   di   cui   alle
          lettere b), c), d)  e g) del comma 2 del presente articolo.
          Tali   imprese  devono  allegare  alla  domanda  i  bilanci
          corredati  da  una  relazione di certificazione da parte di
          societa'  abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
          ha sede l'impresa.
              2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
          quotidiani  per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
          si  applicano  anche  ai  periodici  editi  da  cooperative
          giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
          legge  5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
          e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
          per  il  contributo  variabile  di  cui al comma 10; a tali
          periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
              3. A   decorrere  dal  1° gennaio  1991,  alle  imprese
          editrici   di   periodici   che   risultino  esercitate  da
          cooperative,  fondazioni  o enti morali, ovvero da societa'
          la   maggioranza  del  capitale  sociale  delle  quali  sia
          detenuta  da  cooperative, fondazioni o enti morali che non
          abbiano  scopo  di  lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
          euro  per  copia  stampata  fino a 30.000 copie di tiratura
          media,  indipendentemente  dal  numero  delle  testate.  Le
          imprese  di  cui al presente comma devono essere costituite
          da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
          cinque  anni.  I  contributi  di cui al presente comma sono
          corrisposti a condizione che le imprese editrici:
                a) non   abbiano   acquisito,   nell'anno  precedente
          introiti  pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
          cento  dei  costi,  compresi gli ammortamenti, dell'impresa
          per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
                b) editino   periodici  a  contenuto  prevalentemente
          informativo;
                c) abbiano   pubblicato   nei  due  anni  antecedenti
          l'entrata  in  vigore  della  presente legge e nell'anno di
          riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
          per  ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
          18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
              3-bis. Qualora  le  societa'  di  cui  al comma 3 siano
          costituite  da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
          quali  possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
          e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
          detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
              4. La  commissione  di  cui  all'art.  54  della  legge
          5 agosto  1981,  n. 416, come modificato dall'art. 11 della
          legge    30 aprile    1983,    n.   137,   esprime   parere
          sull'accertamento  della  tiratura  e sull'accertamento dei
          requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
              5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
          ai  commi 2  e  3  devono  trasmettere  alla Presidenza del
          Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
          l'editoria,   lo   statuto   della   societa'  che  escluda
          esplicitamente  la  distribuzione  degli  utili  fino  allo
          scioglimento  della societa' stessa. Le disposizioni di cui
          all'art.  2  della  presente  legge si applicano anche alle
          imprese  editrici  di  giornali  quotidiani e periodici che
          gia'  abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
          di  cui  agli  articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
          1987.  Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
          le   imprese  editrici  che  siano  collegate  con  imprese
          editrici  di  altri  giornali quotidiani o periodici ovvero
          con  imprese  che  raccolgono  pubblicita'  per  la testata
          stessa  o  per  altri  giornali quotidiani o periodici. Non
          possono   percepire   i   suddetti  contributi  le  imprese
          editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
          contrattuali   con  l'impresa  editoriale  stessa,  il  cui
          importo  ecceda  il  10  per  cento  dei  costi complessivi
          dell'impresa  editrice,  compresi  gli ammortamenti, ovvero
          nel   caso   in   cui  tra  i  soci  e  gli  amministratori
          dell'impresa  editoriale  figurino  persone  fisiche  nella
          medesima condizione contrattuale.
              6. Ove  nei  dieci  anni  dalla riscossione dell'ultimo
          contributo  la  societa' proceda ad operazioni di riduzione
          del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
          fusione  o  comunque  operi  il  conferimento di azienda in
          societa'  il  cui statuto non contempli l'esclusione di cui
          al  comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
          Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
          aumentati  degli  interessi  calcolati  al tasso doppio del
          tasso  di  riferimento  di  cui all'art. 20 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9 novembre  1976,  n. 902, e
          successive  modificazioni,  a  partire  dalla  data di ogni
          riscossione,  e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
          periodo  la  societa'  sia  posta  in  liquidazione, dovra'
          versare  in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
          parimenti  calcolata  nei  limiti del risultato netto della
          liquidazione,   prima   di   qualunque   distribuzione   od
          assegnazione.  Una  somma parimenti calcolata dovra' essere
          versata   dalla  societa'  quando,  nei  dieci  anni  dalla
          riscossione  dell'ultimo  contributo, dai bilanci annuali o
          da    altra    documentazione   idonea,   risulti   violata
          l'esclusione della distribuzione degli utili.
              7. I  contributi  di  cui al comma 8 sono corrisposti a
          condizione   che  gli  introiti  pubblicitari  di  ciascuna
          impresa  editoriale,  acquisiti  nell'anno  precedente, non
          superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
          risultanti  dal  bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
          ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
          il  35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
          di  cui  al  comma 8,  lettera b),  sono ridotti del 50 per
          cento.
              8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
          sono determinati nella seguente misura:
                a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 30
          per  cento  dei  costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
          ammortamenti,  e  comunque  non superiore a lire 2 miliardi
          per ciascuna impresa;
                b) contributi variabili nelle seguenti misure:
                  1) lire  500  milioni  all'anno  da 10.000 a 30.000
          copie  di  tiratura  media  giornaliera  e lire 300 milioni
          all'anno,  ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
          dalle 30.000 alle 150.000 copie;
                  2) lire  200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
          tiratura  media  giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
          alle 250.000 copie;
                  3) lire  100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
          tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
              9. L'ammontare   totale  dei  contributi  previsti  dal
          comma 8  non  puo'  comunque  superare  il 60 per cento dei
          costi  risultanti  dal bilancio, dei costi come determinati
          dal medesimo comma 8.
              10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
          in  vigore  al  31 dicembre  1997  a  favore  delle imprese
          editrici  di quotidiani o periodici a quella data organi di
          movimenti  politici  i  quali  organi siano in possesso dei
          requisiti  per  l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
          favore  delle  imprese  editrici  di quotidiani e periodici
          pubblicati  per  la  prima  volta  in  data  successiva  al
          31 dicembre  1997  e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
          partiti  o  movimenti  ammessi al finanziamento pubblico, a
          decorrere  dal  1° gennaio  1998  alle  imprese editrici di
          quotidiani  o periodici che, oltre che attraverso esplicita
          menzione  riportata  in  testata, risultino essere organi o
          giornali  di  forze politiche che abbiano il proprio gruppo
          parlamentare  in  una delle Camere o nel Parlamento europeo
          avendo  almeno  un rappresentante in un ramo del Parlamento
          italiano,  nell'anno  di  riferimento  dei  contributi  nei
          limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
          e' corrisposto:
                a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 40
          per  cento  dei  costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
          ammortamenti,  e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
          500  milioni  per  i  quotidiani  e  lire 600 milioni per i
          periodici;
                b) un   contributo  variabile,  calcolato  secondo  i
          parametri  previsti  dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
          ad   un   sesto,   un  dodicesimo  od  un  ventiquattresimo
          rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
          mensili;   per   i   suddetti   periodici   viene  comunque
          corrisposto  un  contributo  fisso  di lire 400 milioni nel
          caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
              11. A   decorrere   dall'anno   1991,  ove  le  entrate
          pubblicitarie  siano  inferiori  al  30 per cento dei costi
          d'esercizio   annuali,   compresi  gli  ammortamenti,  sono
          concessi,   per   ogni   esercizio,   ulteriori  contributi
          integrativi  pari  al  50  per  cento di quanto determinato
          dalle lettere a) e b) del comma 10.
              11-bis. [Ai  fini  dell'applicazione dei commi 10 e 11,
          il  requisito della rappresentanza parlamentare della forza
          politica,  la  cui  impresa editrice dell'organo o giornale
          aspiri  alla  concessione dei contributi di cui ai predetti
          commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
          elettorale,  anche  da  una dichiarazione di appartenenza e
          rappresentanza   di   tale  forza  politica  da  parte  dei
          parlamentari  interessati,  certificata dalla Camera di cui
          sono componenti].
              11-ter. A  decorrere  dall'anno  1991 sono abrogati gli
          ultimi  due  periodi  del  comma 5.  Dal  medesimo  anno  i
          contributi  previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
          che  non  fruiscono  dei  contributi  previsti dal predetto
          comma   imprese  collegate  con  l'impresa  richiedente,  o
          controllate  da  essa,  o  che  la controllano, o che siano
          controllate  dalle  stesse imprese, o dagli stessi soggetti
          che la controllano.
              12. La  somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
          non  puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
          determinati dai medesimi commi 10 e 11.
              13. I  contributi  di  cui  ai  commi 10  e 11 e di cui
          all'art.  4  sono  concessi a condizione che le imprese non
          fruiscano,  ne'  direttamente ne' indirettamente, di quelli
          di  cui  ai  commi 2,  5,  6,  7 e 8, ed a condizione che i
          contributi  di  cui  ai commi stessi non siano percepiti da
          imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
          siano  controllate  dalle  stesse  imprese  o  dagli stessi
          soggetti che le controllano.
              14. I  contributi  di  cui  ai  commi 10  e 11 e di cui
          all'art.   4   sono  corrisposti  alternativamente  per  un
          quotidiano  o  un  periodico  o  una  impresa  radiofonica,
          qualora siano espressione dello stesso partito politico.
              15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
          eccezione  di  quelle  previste  dal comma 3, sono comunque
          soggette  agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
          legge  5 agosto  1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
          legge  30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
          dei  ricavi  delle  vendite.  Sono  soggette  agli obblighi
          medesimi,  a  prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
          vendite,  anche  le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
          legge 25 febbraio 1987, n. 67.
              15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
          ogni  anno  e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
          sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
          pari  al  50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
          10  e  11  spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
          del  contributo  residuo  verra'  effettuata entro tre mesi
          dalla  presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
          della     necessaria     certificazione    nonche'    della
          documentazione  richiesta  all'editore dalle norme vigenti.
          La  certificazione,  eseguita  a  cura  di  una societa' di
          revisione,  e'  limitata  alla verifica ed al riscontro dei
          soli  costi  a  cui  si fa riferimento per il conteggio del
          contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
              «Art.  4. - 1. A  decorrere  dal 1° gennaio 1991, viene
          corrisposto,  a  cura  del Dipartimento dell'informazione e
          dell'editoria  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          un  contributo  annuo  pari al 70 per cento della media dei
          costi  risultanti  dai  bilanci  degli ultimi due esercizi,
          inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
          miliardi,  alle  imprese  radiofoniche che risultino essere
          organi  di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
          del Parlamento e che:
                a) abbiano   registrato   la   testata  giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale;
                b) trasmettano   quotidianamente   propri   programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali,  sindacali  o  culturali  per  non meno del 50 per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20;
                c) non  siano  editori  o controllino, direttamente o
          indirettamente,  organi  di  informazione di cui al comma 6
          dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
              2. A   decorrere   dall'anno   1991,   ove  le  entrate
          pubblicitarie  siano inferiori al 25 per cento dei costi di
          esercizio  annuali,  compresi gli ammortamenti, e' concesso
          un  ulteriore  contributo  integrativo pari al 50 per cento
          del  contributo  di  cui  al  comma 1.  La somma di tutti i
          contributi  non  puo'  comunque superare l'80 per cento dei
          costi come determinati al medesimo comma 1.
              3. Le  imprese  di  cui  al  comma 1 hanno diritto alle
          riduzioni   tariffarie  di  cui  all'art.  28  della  legge
          5 agosto   1981,   n.   416,  e  successive  modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia  elettrica,  ai canoni di noleggio e di abbonamento
          ai  servizi  di  telecomunicazione  di  qualsiasi tipo, ivi
          compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
          di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
          n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
          dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
              4. I  metodi  e  le  procedure  per  l'accertamento del
          possesso  dei  requisiti  per l'accesso alle provvidenze di
          cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
          della  loro  persistenza, sono disciplinati dal decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
          410,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  234  del
          7 ottobre 1987.».
              «Art. 7. - 1... ».
              «Art.  8. - 1. Le  imprese  di radiodiffusione sonora a
          carattere   locale   che   abbiano  registrato  la  testata
          radiofonica  giornalistica  trasmessa  presso il competente
          tribunale,  trasmettano  quotidianamente  propri  programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali,  sindacali  o  letterari,  per non meno del 15 per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
                a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
          legge  5 agosto  1981,  n. 416, e successive modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia elettrica;
                b) al  rimborso  del  60  per  cento  delle spese per
          l'abbonamento  ai  servizi di due agenzie di informazione a
          diffusione nazionale o regionale.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 23 della
          legge   6 agosto  1990,  n.  223  (Disciplina  del  sistema
          radiotelevisivo pubblico e privato):
              «3. Ai  concessionari per la radiodiffusione televisiva
          in  ambito  locale,  ovvero  ai soggetti autorizzati per la
          radiodiffusione  televisiva  locale di cui all'art. 32, che
          abbiano   registrato   la   testata  televisiva  presso  il
          competente  tribunale  e  che  trasmettano quotidianamente,
          nelle  ore  comprese  tra  le  07,00  e le 23,00 per almeno
          un'ora,  programmi  informativi autoprodotti su avvenimenti
          politici,   religiosi,   economici,  sociali,  sindacali  o
          culturali,  si  applicano  i  benefici  di  cui  al comma 1
          dell'art.  11  della  legge  25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
          come  modificato  dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
          250,  nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
          legge  5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
          integrazioni.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 13 dell'art. 7 della
          legge  3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
          di    assetto   del   sistema   radiotelevisivo   e   della
          RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'  delega al
          Governo    per   l'emanazione   del   testo   unico   della
          radiotelevisione):
              «13. L'accesso  alle  provvidenze  di  cui  all'art. 11
          della   legge   25 febbraio   1987,  n.  67,  e  successive
          modificazioni,  agli  articoli 4  e  8 della legge 7 agosto
          1990,  n.  250,  e  all'art.  7 del decreto-legge 27 agosto
          1993,  n.  323,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 ottobre  1993,  n. 422, e' altresi' previsto anche per i
          canali  tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
          con  esclusione  di  quelli  ad  accesso condizionato, come
          definiti   dall'art.   1,   lettera c),   del   regolamento
          concernente  la  promozione  della  distribuzione  e  della
          produzione  di  opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
          16 marzo   1999,   n.  9/1999,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  119  del  24 maggio 1999, che si impegnano a
          trasmettere   programmi  di  informazione  alle  condizioni
          previste  dall'art.  7  del citato decreto-legge n. 323 del
          1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
          1993.».
              - Si  riporta  il testo del comma 454 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «454. A  decorrere  dai  contributi  relativi  all'anno
          2005,  non  e'  piu'  corrisposta  l'anticipazione  di  cui
          all'art.  3,  comma 15-bis,  della  legge 7 agosto 1990, n.
          250.   I  contributi  sono  comunque  erogati  in  un'unica
          soluzione    entro    l'anno   successivo   a   quello   di
          riferimento.».
          Note al comma 1247:
              - Si  riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
          1990,  n.  250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
          termini,  a  favore  delle  imprese  radiofoniche,  per  la
          dichiarazione  di  rinuncia  agli  utili di cui all'art. 9,
          comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
          ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
              «Art.  4. - 1. A  decorrere  dal 1° gennaio 1991, viene
          corrisposto,  a  cura  del Dipartimento dell'informazione e
          dell'editoria  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          un  contributo  annuo  pari al 70 per cento della media dei
          costi  risultanti  dai  bilanci  degli ultimi due esercizi,
          inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
          miliardi,  alle  imprese  radiofoniche che risultino essere
          organi  di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
          del Parlamento e che:
                a) abbiano   registrato   la   testata  giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale;
                b) trasmettano   quotidianamente   propri   programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali,  sindacali  o  culturali  per  non meno del 50 per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20;
                c) non  siano  editori  o controllino, direttamente o
          indirettamente,  organi  di  informazione di cui al comma 6
          dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
              2. A   decorrere   dall'anno   1991,   ove  le  entrate
          pubblicitarie  siano inferiori al 25 per cento dei costi di
          esercizio  annuali,  compresi gli ammortamenti, e' concesso
          un  ulteriore  contributo  integrativo pari al 50 per cento
          del  contributo  di  cui  al  comma 1.  La somma di tutti i
          contributi  non  puo'  comunque superare l'80 per cento dei
          costi come determinati al medesimo comma 1.
              3. Le  imprese  di  cui  al  comma 1 hanno diritto alle
          riduzioni   tariffarie  di  cui  all'art.  28  della  legge
          5 agosto   1981,   n.   416,  e  successive  modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia  elettrica,  ai canoni di noleggio e di abbonamento
          ai  servizi  di  telecomunicazione  di  qualsiasi tipo, ivi
          compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
          di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
          n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
          dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
              4. I  metodi  e  le  procedure  per  l'accertamento del
          possesso  dei  requisiti  per l'accesso alle provvidenze di
          cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
          della  loro  persistenza, sono disciplinati dal decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
          410,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  234  del
          7 ottobre 1987.».
              - Per  l'art.  4  della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
          vedano le note al comma 1246.
              - Si  riporta  il  testo del comma 13 dell'art. 7 della
          legge  3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
          di    assetto   del   sistema   radiotelevisivo   e   della
          RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'  delega al
          Governo    per   l'emanazione   del   testo   unico   della
          radiotelevisione):
              «13. L'accesso  alle  provvidenze  di  cui  all'art. 11
          della   legge   25 febbraio   1987,  n.  67,  e  successive
          modificazioni,  agli  articoli 4  e  8 della legge 7 agosto
          1990,  n.  250,  e  all'art.  7 del decreto-legge 27 agosto
          1993,  n.  323,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 ottobre  1993,  n. 422, e' altresi' previsto anche per i
          canali  tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
          con  esclusione  di  quelli  ad  accesso condizionato, come
          definiti   dall'art.   1,   lettera c),   del   regolamento
          concernente  la  promozione  della  distribuzione  e  della
          produzione  di  opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
          16 marzo   1999,   n.  9/1999,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  119  del  24 maggio 1999, che si impegnano a
          trasmettere   programmi  di  informazione  alle  condizioni
          previste  dall'art.  7  del citato decreto-legge n. 323 del
          1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
          1993.».
          Nota al comma 1248:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 19 e 20 della
          legge  14 aprile  1975,  n.  103 (Nuove norme in materia di
          diffusione radiofonica e televisiva):
              «Art.  19. La  societa'  concessionaria, oltre che alla
          gestione   dei  servizi  in  concessione,  e'  tenuta  alle
          seguenti prestazioni:
                a) a  sistemare,  secondo piani tecnici approvati dal
          Ministero  delle  poste  e delle telecomunicazioni, le reti
          trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
          renderle  idonee  a  ritrasmettere  programmi  di organismi
          esteri   confinanti;  ad  attuare  la  ristrutturazione  ed
          assumere  la gestione degli impianti di terzi eventualmente
          ad  essa  affidati,  esistenti  in  dette zone alla data di
          entrata in vigore della presente legge;
                b) a   predisporre   annualmente,  sulla  base  delle
          direttive  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,
          sentita   la   Commissione  parlamentare  per  l'indennizzo
          generale   e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
          programmi  televisivi  e  radiofonici  destinati a stazioni
          radiofoniche  e televisive di altri Paesi per la diffusione
          e  la  conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
          mondo  e  ad  effettuare,  sentita  la  stessa  Commissione
          parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
                c) ad    effettuare   trasmissioni   radiofoniche   e
          televisive  in  lingua tedesca e ladina per la provincia di
          Bolzano,  in  lingua francese per la regione autonoma Valle
          d'Aosta  ed  in  lingua  slovena  per  la  regione autonoma
          Friuli-Venezia Giulia.».
              «Art.  20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
          adempimenti  di  cui  al precedente articolo sono stabiliti
          come segue.
              Per  quanto  previsto  al punto a) si provvede mediante
          separate   pattuizioni   da   effettuarsi  d'intesa  con  i
          rappresentanti  degli  enti  locali  delle  zone di confine
          interessate.
              Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
          e   radiofonici   destinati   a   stazioni  radiofoniche  e
          televisive   di   altri   Paesi   sono   regolati  mediante
          convenzioni  aggiuntive  da  stipularsi  con  le competenti
          amministrazioni  dello  Stato  entro  novanta  giorni dalla
          stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
              Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
          in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
          mediante   convenzione  aggiuntiva  da  stipularsi  con  le
          competenti  amministrazioni  dello  Stato  entro  lo stesso
          termine  di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
          in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
          modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
              L'ammontare   dei   rimborsi   della   spesa   per   le
          trasmissioni  in  lingua  tedesca  effettuate dalla sede di
          Bolzano,  nel  periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
          forfettariamente  stabilito  in  lire  6.710  milioni oltre
          all'imposta sul valore aggiunto.
              La  misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
          le  trasmissioni  radiofoniche da radio Trieste dalla legge
          14 aprile  1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
          aumento  del  numero  di  trasmissioni con l'inclusione nei
          programmi  de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
          lire  250  milioni  l'anno  oltre  all'imposta  sul  valore
          aggiunto,  a  partire  dal  1968  e  puo' essere soggetta a
          revisione   triennale   su   richiesta  di  ciascuna  parte
          contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
              L'ammontare  dei  rimborsi della spesa sostenuta per le
          trasmissioni  in  lingua  francese  per la regione autonoma
          Valle  d'Aosta  e  per le trasmissioni televisive in lingua
          slovena  per  la  regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
          regolato   con   apposite  convenzioni  con  le  competenti
          amministrazioni dello Stato.
              La  somma  di  8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
          dello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del
          tesoro  dell'anno  finanziario  1973  e  di cui al capitolo
          aggiunto  7480  dell'anno finanziario 1974, resta destinata
          ed  impegnata  per  la  liquidazione  degli oneri di cui al
          precedente  quinto  comma  nonche' a quello di cui al sesto
          comma   per   il  periodo  1968-1972.  All'onere  derivante
          dall'applicazione  dello  stesso sesto comma per il periodo
          successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
          del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
          Ministero   del   tesoro  per  l'anno  finanziario  1974  e
          corrispondenti capitoli degli anni successivi.
              Ai   nuovi  o  maggiori  oneri  derivanti  dalle  altre
          convenzioni  da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
          provvede  con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
          concessionaria  allo  Stato  e da determinare, ai sensi del
          precedente  art. 16 con la convenzione di cui al successivo
          art.  46.  Il  Ministro  per  il  tesoro  e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              Per  i  servizi  speciali radiotelevisivi, non compresi
          fra  quelli  suindicati,  le  amministrazioni  dello  Stato
          richiedenti  concordano,  attraverso  apposite convenzioni,
          con   la   societa'   concessionaria   le  modalita'  delle
          prestazioni  e  l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
          parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
          Note al comma 1249:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  26  della  legge
          10 ottobre   1990,  n.  287  (Norme  per  la  tutela  della
          concorrenza e del mercato):
              «Art.   26 (Pubblicita'   delle  decisioni).  -  1.  Le
          decisioni  di  cui  agli  articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
          pubblicate  entro venti giorni in un apposito bollettino, a
          cura  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri. Nello
          stesso  bollettino  sono  pubblicate,  ove  l'Autorita'  lo
          ritenga  opportuno,  le  conclusioni  delle indagini di cui
          all'art. 12, comma 2.»
              - Si  riporta  il  testo del comma 26 dell'art. 2 della
          legge  14 ottobre  1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
          la   regolazione   dei   servizi   di   pubblica  utilita'.
          Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei servizi di
          pubblica utilita):
              «26.  La  pubblicita'  di  atti  e  procedimenti  delle
          Autorita'   e'  assicurata  anche  attraverso  un  apposito
          bollettino  pubblicato  dalla  Presidenza del Consiglio dei
          ministri.»
              - Si  riporta  il  testo del comma 21 dell'art. 1 della
          legge  31 luglio  1997,  n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
          per  le  garanzie  nelle  comunicazioni e norme sui sistemi
          delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
              «21.  All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
          all'art.  2  della  legge  14 novembre  1995,  n.  481, non
          derogate   dalle  disposizioni  della  presente  legge.  Le
          disposizioni  del  comma 9,  limitatamente alla deroga alle
          norme  sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
          commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
          altre  Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
          481, senza oneri a carico dello Stato.»
          Note al comma 1250:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 19 del
          decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione fiscale):
              «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
          politiche  giovanili e per le politiche relative ai diritti
          e  alle  pari  opportunita).  -  1. Al fine di promuovere e
          realizzare  interventi  per  la  tutela  della famiglia, in
          tutte   le   sue   componenti   e   le   sue  problematiche
          generazionali,   nonche'   per   supportare  l'Osservatorio
          nazionale   sulla   famiglia,   presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  istituito un fondo denominato
          «Fondo  per  le  politiche  della  famiglia»,  al  quale e'
          assegnata  la  somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
              - Si  riporta  il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
          2000,  n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
          e  della  paternita',  per  il  diritto  alla  cura  e alla
          formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
              «Art.  9.  (Misure  a  sostegno  della flessibilita' di
          orario).  - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
          articolazione   della   prestazione   lavorativa   volte  a
          conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
          per   l'occupazione   di   cui  all'art.  1,  comma 7,  del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236, e'
          destinata  una  quota  fino  a  lire  40  miliardi  annue a
          decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
          cui  almeno  il  50  per  cento destinato ad imprese fino a
          cinquanta  dipendenti,  in favore di aziende che applichino
          accordi  contrattuali  che prevedono azioni positive per la
          flessibilita', ed in particolare:
                a) progetti    articolati    per    consentire   alla
          lavoratrice  madre  o al lavoratore padre, anche quando uno
          dei  due  sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
          affidamento  o  in  adozione  un  minore,  di  usufruire di
          particolari   forme   di   flessibilita'   degli   orari  e
          dell'organizzazione   del   lavoro,   tra   cui  part  time
          reversibile,   telelavoro  e  lavoro  a  domicilio,  orario
          flessibile  in  entrata  o  in  uscita,  banca  delle  ore,
          flessibilita'  sui turni, orario concentrato, con priorita'
          per  i  genitori  che  abbiano bambini fino ad otto anni di
          eta'  o  fino  a  dodici  anni, in caso di affidamento o di
          adozione;
                b) programmi  di  formazione per il reinserimento dei
          lavoratori dopo il periodo di congedo;
                c) progetti   che   consentano  la  sostituzione  del
          titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
          del  periodo  di  astensione  obbligatoria  o  dei  congedi
          parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
              2.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  di  concerto  con  i  Ministri per la
          solidarieta'  sociale  e  per  le  pari  opportunita', sono
          definiti  i  criteri  e le modalita' per la concessione dei
          contributi di cui al comma 1.».
              - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
          1998,   n.   269   (Norme   contro  lo  sfruttamento  della
          prostituzione,  della  pornografia, del turismo sessuale in
          danno   di  minori,  quali  nuove  forme  di  riduzione  in
          schiavitu):
              «Art.   17 (Attivita'  di  coordinamento).  -  1.  Sono
          attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,
          fatte  salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
          285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
          tutte   le   pubbliche   amministrazioni,   relative   alla
          prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
          minori  dallo  sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
          Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
          al  Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
          del comma 3.
              1-bis.  E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'
          l'Osservatorio  per  il  contrasto  della pedofilia e della
          pornografia   minorile   con  il  compito  di  acquisire  e
          monitorare   i   dati   e  le  informazioni  relativi  alle
          attivita',  svolte  da  tutte le pubbliche amministrazioni,
          per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
          fine  e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
          una  banca  dati  per  raccogliere,  con l'apporto dei dati
          forniti  dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
          per  il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
          per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
          modalita'  di  funzionamento  dell'Osservatorio  nonche' le
          modalita'  di  attuazione  e  di organizzazione della banca
          dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
          necessari  per  la  sicurezza  e  la riservatezza dei dati.
          Resta  ferma  la  disciplina  delle  assunzioni  di  cui ai
          commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
          n.   311.  Per  l'istituzione  e  l'avvio  delle  attivita'
          dell'Osservatorio  e  della  banca  dati di cui al presente
          comma e'  autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
          2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui al decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  come rideterminata
          dalla  tabella  C  allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
          266.  A  decorrere  dall'anno  2009,  si  provvede ai sensi
          dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni.  Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              2.  Le  multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
          quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
          della  presente legge sono versate all'entrata del bilancio
          dello  Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
          iscrivere  nello  stato  di previsione della Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri  e  destinate, nella misura di due
          terzi,  a  finanziare  specifici  programmi di prevenzione,
          assistenza  e  recupero  psicoterapeutico  dei minori degli
          anni   diciotto   vittime   dei   delitti   di   cui   agli
          articoli 600-bis,  600-ter,  600-quater e 600-quinquies del
          codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
          5  della  presente  legge.  La  parte  residua del fondo e'
          destinata,   nei   limiti   delle   risorse  effettivamente
          disponibili,   al  recupero  di  coloro  che,  riconosciuti
          responsabili  dei  delitti previsti dagli articoli 600-bis,
          secondo  comma,  600-ter,  terzo  comma,  e  600-quater del
          codice  penale, anche se relativi al materiale pornografico
          di  cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
          apposita  richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              3.  Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
                a) acquisisce   dati   e   informazioni,   a  livello
          nazionale  ed  internazionale, sull'attivita' svolta per la
          prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
          programmate o realizzate da altri Stati;
                b) promuove,  in collaborazione con i Ministeri della
          pubblica  istruzione,  della  sanita',  dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di  grazia  e
          giustizia  e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
          agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
          sfruttamento sessuale dei minori;
                c) partecipa,  d'intesa con il Ministero degli affari
          esteri,  agli  organismi comunitari e internazionali aventi
          compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
              4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
          e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
          relativo   onere   si  fa  fronte  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1998-2000,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  1998,  allo  scopo
          utilizzando  l'accantonamento  relativo alla Presidenza del
          Consiglio   dei  ministri.  Il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              5.  Il  Ministro  dell'interno,  in virtu' dell'accordo
          adottato   dai   Ministri  di  giustizia  europei  in  data
          27 settembre  1996,  volto  ad  estendere  la competenza di
          EUROPOL  anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
          istituisce,  presso la squadra mobile di ogni questura, una
          unita'  specializzata  di  polizia  giudiziaria,  avente il
          compito  di  condurre  le  indagini  sul  territorio  nella
          materia regolata dalla presente legge.
              6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
          la  sede  centrale  della  questura  un  nucleo  di polizia
          giudiziaria  avente  il  compito  di  raccogliere  tutte le
          informazioni  relative alle indagini nella materia regolata
          dalla  presente  legge  e  di  coordinarle  con  le sezioni
          analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
              7.  L'unita'  specializzata  ed  il  nucleo  di polizia
          giudiziaria  sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
          mezzi  e  delle  vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
          stanziamenti   iscritti   nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno.».
              -  La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
          Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
          nazionale   per  l'infanzia),  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
          Note al comma 1251:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.»
              - Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art. 8 della
          legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3):
              «6.  Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi 3  e  4  dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.».
          Note al comma 1253:
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
          Note al comma 1254:
              -  La  legge  8 marzo  2000, n. 53 (Disposizioni per il
          sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  per  il
          diritto  alla cura e alla formazione e per il coordinamento
          dei  tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
          Note al comma 1257:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 7 della
          legge  3 dicembre  1999,  n. 493 (Norme per la tutela della
          salute  nelle  abitazioni  e istituzione dell'assicurazione
          contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
          presente legge:
              «4.  L'assicurazione  comprende  i  casi  di infortunio
          avvenuti  nell'ambito  domestico  in  occasione  ed a causa
          dello  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  all'art.  6,
          comma 2,   lettera a),   e   dai  quali  sia  derivata  una
          inabilita'  permanente  al  lavoro  non inferiore al 27 per
          cento.   Sono   esclusi  dall'assicurazione  gli  infortuni
          verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
          Note al comma 1258:
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
          1997,  n.  285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
          di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
              «Art.    1 (Fondo    nazionale    per    l'infanzia   e
          l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
          l'adolescenza  finalizzato alla realizzazione di interventi
          a  livello  nazionale,  regionale  e locale per favorire la
          promozione   dei   diritti,  la  qualita'  della  vita,  lo
          sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
          dell'infanzia  e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
          ad  esse  piu'  confacente  ovvero  la  famiglia  naturale,
          adottiva  o  affidataria,  in attuazione dei principi della
          Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo resa esecutiva ai
          sensi   della   legge  27 maggio  1991,  n.  176,  e  degli
          articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
              2.  Il  Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
          autonome  di  Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
          cento   delle   risorse   del   Fondo   e'   riservata  al,
          finanziamento  di  interventi  da  realizzare nei comuni di
          Venezia,  Milano,  Torino,  Genova, Bologna, Firenze, Roma,
          Napoli,  Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
          Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
          riservata   avviene,  per  il  50  per  cento,  sulla  base
          dell'ultima    rilevazione   della   popolazione   minorile
          effettuata  dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
          per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
                a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
          le  indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
          analisi  per  l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri;
                b) numero  di minori presenti in presidi residenziali
          socio-assistenziali    in   base   all'ultima   rilevazione
          dell'ISTAT;
                c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
          dell'obbligo  come  accertata  dal Ministero della pubblica
          istruzione;
                d) percentuale  di  famiglie  con  figli  minori  che
          vivono  al  di  sotto  della  soglia di poverta' cosi' come
          stimata dall'ISTAT;
                e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
          in  attivita'  criminose  come  accertata  dalla  Direzione
          generale  dei  servizi  civili  del Ministero dell'interno,
          nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
          Ministero di grazia e giustizia.
              3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore   della   presente   legge,   il   Ministro  per  la
          solidarieta'   sociale,  con  proprio  decreto  emanato  di
          concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
          e  giustizia  e  con  il Ministro per le pari opportunita',
          sentite  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  nonche'  le  Commissioni  parlamentari competenti,
          provvede  alla  ripartizione  delle  quote del Fondo tra le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
          quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
              4.  Per  il  finanziamento  del Fondo e' autorizzata la
          spesa  di  lire  117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
          miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 11 della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.».
          Note al comma 1259:
              - Si  riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
          della Repubblica italiana:
              «Art.   119 (I   Comuni,   le   Province,   le   Citta'
          metropolitane  e  le Regioni hanno autonomia finanziaria di
          entrata  e  di  spesa).  - I Comuni, le Province, le Citta'
          metropolitane   e   le   Regioni  hanno  risorse  autonome.
          Stabiliscono  e  applicano  tributi  ed  entrate propri, in
          armonia  con  la  Costituzione  e  secondo  i  principi  di
          coordinamento   della   finanza   pubblica  e  del  sistema
          tributario.  Dispongono  di compartecipazioni al gettito di
          tributi erariali riferibile al loro territorio.
              La  legge  dello Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza  vincoli  di destinazione, per i territori con minore
          capacita' fiscale per abitante.
              Le   risorse   derivanti   dalle   fonti   di   cui  ai
          commi precedenti  consentono ai Comuni, alle Province, alle
          Citta'   metropolitane   e   alle   Regioni  di  finanziare
          integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
              Per  promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e  sociali,  per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio  delle  loro  funzioni,  lo Stato destina risorse
          aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali in favore di
          determinati   Comuni,   Province,  Citta'  metropolitane  e
          Regioni.
              I  Comuni,  le  Province,  le Citta' metropolitane e le
          Regioni  hanno  un proprio patrimonio, attribuito secondo i
          principi  generali  determinati  dalla  legge  dello Stato.
          Possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art. 8 della
          legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3):
              «6.  Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi 3  e  4  dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.»
          Nota al comma 1261:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 19 del
          decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione fiscale):
              «3.  Al  fine  di  promuovere  le politiche relative ai
          diritti  e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  istituito un fondo denominato
          «Fondo  per  le  politiche  relative ai diritti e alle pari
          opportunita»,  al  quale e' assegnata la somma di 3 milioni
          di  euro  per  l'anno  2006  e  di  dieci milioni di euro a
          decorrere dall'anno 2007.»
          Nota al comma 1263:
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
          2006,  n.  7  (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
          divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
              «Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
          La  Presidenza  del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
          le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
          ordinari  stanziamenti  di bilancio, il coordinamento delle
          attivita'  svolte  dai  Ministeri  competenti  dirette alla
          prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
          delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
              2.  Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
          comma 1,     la     Presidenza     del     Consiglio    dei
          ministri-Dipartimento  per  le pari opportunita' acquisisce
          dati  e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
          sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
          sulle  strategie  di  contrasto programmate o realizzate da
          altri Stati.»
          Nota al comma 1265:
              - Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
          si vedano le note al comma 1251.
          Nota al comma 1266:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 42 del
          decreto  legislativo  26 marzo  2001,  n.  151 (testo unico
          delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela e
          sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  a norma
          dell'art.  15  della  legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
          modificato dalla presente legge:
              «5.   La   lavoratrice  madre  o,  in  alternativa,  il
          lavoratore  padre  o,  dopo  la  loro  scomparsa,  uno  dei
          fratelli  o  sorelle conviventi di soggetto con handicap in
          situazione  di  gravita'  di cui all'art. 3, comma 3, della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
          4,  comma 1,  della  legge  medesima e che abbiano titolo a
          fruire  dei  benefici  di  cui  all'art.  33,  comma 1, del
          presente  testo  unico  e  all'art.  33, commi 2 e 3, della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
          hanno  diritto  a  fruire  del  congedo  di  cui al comma 2
          dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
          giorni  dalla  richiesta. Durante il periodo di congedo, il
          richiedente    ha   diritto   a   percepire   un'indennita'
          corrispondente   all'ultima   retribuzione   e  il  periodo
          medesimo    e'   coperto   da   contribuzione   figurativa;
          l'indennita'  e la contribuzione figurativa spettano fino a
          un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
          il  congedo  di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
          annualmente,  a  decorrere dall'anno 2002, sulla base della
          variazione  dell'indice  Istat dei prezzi al consumo per le
          famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
          dal  datore  di lavoro secondo le modalita' previste per la
          corresponsione  dei  trattamenti economici di maternita'. I
          datori  di  lavoro  privati,  nella  denuncia contributiva,
          detraggono  l'importo  dell'indennita'  dall'ammontare  dei
          contributi   previdenziali  dovuti  all'ente  previdenziale
          competente.  Peri  dipendenti dei predetti datori di lavoro
          privati,  compresi  quelli  per  i  quali  non  e' prevista
          l'assicurazione   per   le   prestazioni   di   maternita',
          l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
          modalita'  di  cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
          1979,  n.  663,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 febbraio  1980,  n.  33.  Il congedo fruito ai sensi del
          presente  comma alternativamente da entrambi i genitori non
          puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
          periodo  di  congedo entrambi i genitori non possono fruire
          dei  benefici  di  cui  all'art.  33, comma 1, del presente
          testo  unico  e  all'art.  33,  commi 2  e  3,  della legge
          5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
          ai  commi 5  e  6  del  medesimo  articolo.  I soggetti che
          usufruiscono  dei  permessi di cui al presente comma per un
          periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
          ad  usufruire  di permessi non retribuiti in misura pari al
          numero  dei  giorni  di  congedo  ordinario  che  avrebbero
          maturato  nello  stesso  arco  di  tempo  lavorativo, senza
          riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
          Nota al comma 1269:
              - Si  riporta  il testo del comma 429 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria   2006),  cosi  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «429.  Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
          della  Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
          30 dicembre  2004,  n. 311, e' assegnato un contributo di 3
          milioni  di  euro  per  l'anno  2006  e di 750.000 euro per
          ciascuno   degli   anni   2007   e  2008.  A  tal  fine  e'
          corrispondentemente  ridotta  l'autorizzazione  di spesa di
          cui  all'art.  20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
          328.  Le  risorse  pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
          2007  e  2008  confluiscono  nel  Fondo  nazionale  per  le
          politiche  sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
          8 novembre 2000, n. 328».
          Nota al comma 1270:
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
          2004,  n.  206  (Nuove  norme  in  favore delle vittime del
          terrorismo  e  delle  stragi  di  tale  matrice), cosi some
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  1. -  1. Le disposizioni della presente legge si
          applicano  a  tutte  le  vittime degli atti di terrorismo e
          delle  stragi  di  tale  matrice,  compiuti  sul territorio
          nazionale   o  extranazionale,  se  coinvolgenti  cittadini
          italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
              1-bis.   Le   disposizioni   della  presente  legge  si
          applicano  inoltre  ai familiari delle vittime del disastro
          aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
          e  ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
          Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
              2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
          legge  si  applicano  le disposizioni contenute nella legge
          20 ottobre  1990,  n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
          407,  e  successive  modificazioni, nonche' l'art. 82 della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
          Nota al comma 1276:
              - Si  riporta  il testo del comma 343 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «343.  Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
          sul  mercato  finanziario,  sono  rimasti  vittime di frodi
          finanziarie  e  che  hanno  sofferto  un danno ingiusto non
          altrimenti  risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
          2006,  un  apposito  fondo  nello  stato  di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  fondo  e'
          alimentato  con le risorse di cui al comma 345, previo loro
          versamento al bilancio dello Stato.».
          Note al comma 1277:
              -  La  legge  8 agosto  1985, n. 440 (Istituzione di un
          assegno   vitalizio  a  favore  di  cittadini  che  abbiano
          illustrato  la Patria e che versino in stato di particolare
          necessita),  e'  stata  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          23 agosto 1985, n. 198.
              - Si  riporta  il  testo del comma 8 dell'art. 20 della
          legge   8 novembre  2000,  n.  328  (Legge  quadro  per  la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali):
              «8.   A   decorrere   dall'anno  2002  lo  stanziamento
          complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
          determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
          all'art.  11,  comma 3,  lettera d),  della  legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
          comunque  la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
          della presente legge.»
          Note al comma 1278:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
          31 gennaio  1994,  n.  97  (Nuove  disposizioni per le zone
          montane):
              «Art.  2  (Fondo  nazionale  per  la montagna). - 1. E'
          istituito   presso   il  Ministero  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica   il   Fondo  nazionale  per  la
          montagna.
              2.  Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
          dello  Stato  e  di  enti  pubblici,  ed  e' iscritto in un
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          del  bilancio  e  della  programmazione economica. Le somme
          provenienti  dagli  enti  pubblici sono versate all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
          capitolo.
              3.   Le  risorse  erogate  dal  Fondo  hanno  carattere
          aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
          speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
          sono  ripartite  fra  le regioni e le province autonome che
          provvedono  ad  istituire  propri  fondi  regionali  per la
          montagna,  alimentati  anche  con stanziamenti a carico dei
          rispettivi  bilanci,  con  i quali sostenere gli interventi
          speciali di cui all'art. 1.
              4.  Le  regioni e le province autonome disciplinano con
          propria  legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
          di cui al comma 3.
              5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
          le  province  autonome sono stabiliti con deliberazione del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          il Ministro delle politiche agricole e forestali.
              6.    I   criteri   di   ripartizione   tengono   conto
          dell'esigenza   della  salvaguardia  dell'ambiente  con  il
          conseguente  sviluppo  delle attivita' agro-silvo-pastorali
          eco-compatibili,  dell'estensione  del  territorio montano,
          della  popolazione  residente,  anche  con riferimento alle
          classi   di   eta',   alla  occupazione  ed  all'indice  di
          spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
          servizi   e   dell'entita'  dei  trasferimenti  ordinari  e
          speciali.»
          Nota al comma 1284:
              -  Per  il  testo  dell'art.  8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
          Note al comma 1285:
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 80 della
          legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria   2001),  cosi  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art.   80   (Disposizioni   in  materia  di  politiche
          sociali).  -  1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
          2001  e  di  lire  430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
          data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
          processi  attuativi  della  sperimentazione  e comunque non
          oltre  il  30 giugno  2007, fermi restando gli stanziamenti
          gia' previsti:
                a) i  comuni  individuati  ai  sensi  dell'art. 4 del
          decreto   legislativo   18 giugno   1998,   n.   237,  sono
          autorizzati,  nell'ambito  della  disciplina  prevista  dal
          predetto  decreto  legislativo,  a  proseguire l'attuazione
          dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
                b) la  disciplina dell'istituto del reddito minimo di
          inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
          1998  si applica anche ai comuni compresi nei territori per
          i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
          i  patti  territoriali  di cui all'art. 2, comma 203, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
          che  i  medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
          aderito  e  che  comprendono  comuni  gia' individuati o da
          individuare  ai  sensi  dell'art.  4  del  medesimo decreto
          legislativo n. 237 del 1998.»
          Nota al comma 1286:
              - Si  riporta  il testo del comma 44 dell'art. 59 della
          legge   27 dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica):
              «44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
          istituito  il  Fondo  per  le  politiche  sociali,  con una
          dotazione  di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
          2000.».
          Nota al comma 1287:
              - Si  riporta  il testo del comma 333 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «333.   Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          comunica  per  iscritto,  entro il 15 gennaio 2006, la sede
          dell'ufficio  postale  di  zona presso il quale gli assegni
          possono  essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
          al  comma 331  e,  previa  verifica dell'ordine di nascita,
          entro  la fine del mese successivo a quello di nascita o di
          adozione  con  riferimento all'assegno di cui al comma 332.
          Gli  assegni  possono  essere  riscossi,  in deroga ad ogni
          disposizione  vigente  in materia di minori, dall'esercente
          la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
          residente,   cittadino   italiano   ovvero  comunitario  ed
          appartenente   a   un   nucleo  familiare  con  un  reddito
          complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
          cui  al  comma 331  e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
          cui  al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
          familiare  s'intende  quello  di cui all'art. 1 del decreto
          ministeriale  22 gennaio  1993  del Ministro della sanita',
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
          1993.  La condizione reddituale di cui al presente comma e'
          autocertificata  dall'esercente la potesta', all'atto della
          riscossione    dell'assegno,    mediante    riempimento   e
          sottoscrizione  di  apposita  formula  prestampata in calce
          alla  comunicazione  del  Ministero  dell'economia  e delle
          finanze,  da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
          secondo    procedure    definite   convenzionalmente.   Per
          l'attuazione  del presente comma il Ministero dell'economia
          e   delle   finanze   -  Dipartimento  dell'amministrazione
          generale,  del personale e dei servizi del tesoro si avvale
          di SOGEI Spa.».
          Note al comma 1288:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  18  della  legge
          24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
              «Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
          trenta    giorni   dalla   data   della   contestazione   o
          notificazione della violazione, gli interessati possono far
          pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
          norma  dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
          chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
              L'autorita'  competente,  sentiti  gli interessati, ove
          questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
          inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
          ritiene  fondato  l'accertamento,  determina, con ordinanza
          motivata,  la  somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
          il  pagamento,  insieme  con  le  spese,  all'autore  della
          violazione   ed   alle   persone   che  vi  sono  obbligate
          solidalmente;   altrimenti  emette  ordinanza  motivata  di
          archiviazione   degli   atti   comunicandola  integralmente
          all'organo che ha redatto il rapporto.
              Con  l'ordinanza-ingiunzione  deve  essere  disposta la
          restituzione,  previo  pagamento  delle  spese di custodia,
          delle  cose  sequestrate,  che  non siano confiscate con lo
          stesso    provvedimento.   La   restituzione   delle   cose
          sequestrate   e'   altresi'  disposta  con  l'ordinanza  di
          archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
              Il  pagamento  e' effettuato all'ufficio del registro o
          al  diverso  ufficio  indicato nella ordinanza-ingiunzione,
          entro  il  termine  di trenta giorni dalla notificazione di
          detto   provvedimento,   eseguita   nelle   forme  previste
          dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
          trentesimo  giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
          all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
              Il  termine  per  il pagamento e' di sessanta giorni se
          l'interessato risiede all'estero.
              La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
          eseguita   dall'ufficio   che  adotta  l'atto,  secondo  le
          modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
              L'ordinanza-ingiunzione  costituisce  titolo esecutivo.
          Tuttavia   l'ordinanza  che  dispone  la  confisca  diventa
          esecutiva   dopo   il  decorso  del  termine  per  proporre
          opposizione,  o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
          con  il  passaggio in giudicato della sentenza con la quale
          si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
          viene  dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
          il   provvedimento   opposto  diviene  inoppugnabile  o  e'
          dichiarato  inammissibile  il  ricorso  proposto avverso la
          stessa.».
              -  Per  il  comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
          266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
          Nota al comma 1290:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 19 del
          decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione fiscale):
              «2.  Al  fine di promuovere il diritto dei giovani alla
          formazione  culturale  e  professionale  e  all'inserimento
          nella  vita  sociale,  anche attraverso interventi volti ad
          agevolare   la   realizzazione   del  diritto  dei  giovani
          all'abitazione,  nonche'  a facilitare l'accesso al credito
          per  l'acquisto  e  l'utilizzo di beni e servizi, presso la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
          denominato  «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
          assegnata  la  somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
          Nota al comma 1292:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 11-quaterdecies del
          decreto-legge   30 settembre   2005,   n.  203  (Misure  di
          contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni urgenti in
          materia tributaria e finanziaria):
              «Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
          la  ricerca  e  per  l'occupazione).  -  1.  Per consentire
          l'organizzazione   e   l'adeguamento   degli   impianti   e
          attrezzature  necessari  allo  svolgimento  dei  Campionati
          mondiali  di  nuoto  che  si terranno a Roma nel 2009 e dei
          Giochi  del  Mediterraneo  che  si  terranno  a Pescara nel
          medesimo  anno,  il Dipartimento della protezione civile e'
          autorizzato  a  provvedere con contributi quindicennali nei
          confronti   dei   soggetti   competenti.   A  tal  fine  e'
          autorizzata  la  spesa  annua  di  2  milioni  di  euro per
          quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
          2  milioni  di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
          2008,  da  ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
          di cui al primo periodo del presente comma.
              2.     [Per     l'organizzazione     e    l'adeguamento
          infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
          internazionale  interconfessionale, e' autorizzata la spesa
          di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
              3.   Per  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti
          dall'art.  1,  comma 279,  della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
          a  decorrere  dall'anno  2006;  e'  altresi' autorizzata la
          spesa  di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
          degli  interventi  previsti  dall'art.  1, comma 278, della
          citata  legge  n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
          indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
              4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
          2002,  n.  282,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          21 febbraio  2003,  n. 27, e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
          sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
                b) al  secondo  periodo,  le parole: «30 giugno 2005»
          sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
                c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
          sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
              5.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  sentito  il parere dell'Istituto nazionale per la
          fauna  selvatica  o, se istituti, degli istituti regionali,
          possono,  sulla  base  di  adeguati  piani  di abbattimento
          selettivi,   distinti   per   sesso   e   classi  di  eta',
          regolamentare  il  prelievo  di  selezione  degli  ungulati
          appartenenti  alle  specie cacciabili anche al di fuori dei
          periodi  e  degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
          n. 157.
              6.  Al  comma 1  dell'art.  70  del decreto legislativo
          10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
          «e-ter)  dell'esecuzione  di  vendemmie di breve durata e a
          carattere  saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
          A  tal  fine  e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
          dal 2006.
              7.  Al  fine  di  garantire i livelli occupazionali nel
          parco  nazionale  d'Abruzzo,  Lazio  e Molise, e' erogata a
          favore  dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
          la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
          consentire  la  stabilizzazione  del  personale fuori ruolo
          operante  presso  l'ente.  Le relative stabilizzazioni sono
          effettuate  nei  limiti  delle  risorse  assegnate  con  il
          presente  comma e  nel  rispetto delle normative vigenti in
          materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
          lavoro  in  essere  con  il  personale che presta attivita'
          professionale  e  collaborazione  presso  l'ente parco sono
          regolati,  sulla  base  di  nuovi  contratti  che  verranno
          stipulati  dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
          alla  definitiva  stabilizzazione del suddetto personale e,
          comunque,  non  oltre  il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
          risorse  di  cui  al  primo  periodo.  Al relativo onere si
          provvede  attraverso  la  riduzione  del  fondo  di  cui al
          comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
              8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
          n. 394, e' sostituito dal seguente:
              «12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
          anni».
              9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
          legislativo   13 gennaio   2003,   n.   36,   e  successive
          modificazioni,   le   parole:   «31 dicembre   2005»   sono
          sostituite   dalle   seguenti:   «31 dicembre   2006».   La
          disposizione   del   presente  comma non  si  applica  alle
          discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
          discariche  per  inerti,  cui  si conferiscono materiali di
          matrice  cementizia  contenenti  amianto,  per  le quali il
          termine  di conferimento e' fissato alla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.
              10.  Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
          n.  379,  e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
          2.300.000.  Per  le  attivita'  e  il  conseguimento  delle
          finalita'  scientifiche  del  Polo  nazionale  di  cui alla
          tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
          n.   291,   viene   riconosciuto   alla   Sezione  italiana
          dell'Agenzia   internazionale   per  la  prevenzione  della
          cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
          contributo  di  1  milione  di euro per ciascuno degli anni
          2006,  2007  e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
          con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
          n.  516.  Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
          legge  30 dicembre  2004,  n.  311, deve essere inteso come
          contributo  statale  annuo ordinario; a decorrere dall'anno
          2006  esso  e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
          all'art.  1,  comma 187,  della  legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  e'  autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
          euro  e  per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
          milione  di  euro.  In favore della Lega italiana tumori e'
          autorizzata  la  spesa  di  1  milione di euro per ciascuno
          degli anni 2006, 2007 e 2008.
              11.   In   considerazione   del   rilievo  nazionale  e
          internazionale  nella  sperimentazione sanitaria di elevata
          specializzazione  e  nella  cura  delle patologie nel campo
          dell'oftalmologia,   per  l'anno  2006  e'  autorizzata  la
          concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
          della  Fondazione  «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
          in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
          il  miglioramento  della  salute  e di offrire ai cittadini
          alti  livelli  di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
          concessione  di  un  contributo  associativo  nel limite di
          50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
          in   favore   del   Comitato   permanente   degli  Ospedali
          dell'Unione   europea   (Hope)   con  sede  in  Belgio.  E'
          autorizzata  la  spesa  di  219.000  euro  per l'anno 2006,
          500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
          per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
          sanitari  all'estero  e  in  Italia  che  il Ministro della
          salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
          degli   affari   esteri,   il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della  ricerca  e  il  Ministro  per
          l'innovazione   e   le  tecnologie  attuano  congiuntamente
          avvalendosi,  in  particolare, dell'Associazione denominata
          «Alleanza  degli  Ospedali  italiani  nel  mondo»,  da essi
          congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
              12.  Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
          concessione  da  parte  di  aziende  ed istituti di credito
          nonche'   da  parte  di  intermediari  finanziari,  di  cui
          all'art.  106 del testo unico di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
          termine  con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
          e  rimborso  integrale  in  unica  soluzione alla scadenza,
          assistiti   da   ipoteca   di   primo   grado  su  immobili
          residenziali,   riservati   a   persone  fisiche  con  eta'
          superiore ai 65 anni compiuti.
              13.  Entro  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, il
          Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
          uno  o  piu'  decreti,  ai  sensi  dell'art. 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
                a) il  riordino  delle  disposizioni  in  materia  di
          attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
          edifici;
                b) la  definizione  di  un reale sistema di verifiche
          degli  impianti  di  cui  alla  lettera a)  con l'obiettivo
          primario   di  tutelare  gli  utilizzatori  degli  impianti
          garantendo una effettiva sicurezza;
                c) la  determinazione  delle  competenze dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti locali secondo i principi di
          sussidiarieta'  e di leale collaborazione, anche tramite lo
          strumento  degli accordi in sede di Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281;
                d) la  previsione  di  sanzioni in caso di violazione
          degli  obblighi  stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
          lettere a) e b).
              14.  Per  la  prosecuzione  ed  il  completamento degli
          interventi  di  cui  all'art.  52,  comma 21,  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  e' autorizzata la spesa di 10
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
              15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
          n.  426,  dopo  la  lettera  p-terdecies),  e'  aggiunta la
          seguente:
              «p-quaterdecies)  area del territorio di cui al decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 122 del 27 maggio
          2005».
              16.  Ai  fini dell'applicazione del decreto legislativo
          30 dicembre   1992,   n.   504,  la  disposizione  prevista
          dall'art.  2,  comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
          interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
          fabbricabile  se  e'  utilizzabile  a scopo edificatorio in
          base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
          dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
              17.  E'  autorizzato  un  contributo quindicennale di 1
          milione  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2006  in favore
          dell'ANAS  Spa  per  la realizzazione di lavori di raccordo
          stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
              18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
          e'  determinata  annualmente  la quota di risorse del Fondo
          speciale  rotativo  per  l'innovazione  tecnologica  di cui
          all'art.  14  della  legge  17 febbraio  1982,  n.  46,  da
          destinare,  a  valere  sulla quota erogata a fondo perduto,
          agli  interventi  previsti  dal comma 270 dell'art. 1 della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311.
              19.  Il  primo  periodo  del  comma 1 dell'art. 155 del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
          e'  sostituito  dal  seguente:  "Il  reddito imponibile dei
          soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
          dall'utilizzo   in   traffico   internazionale  delle  navi
          indicate  nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
          del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
          successive    modificazioni,    iscritte    nel    registro
          internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
          457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          1998,  n.  30,  e  dagli  stessi armate, nonche' delle navi
          noleggiate  il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
          cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
          ai  sensi  della  presente  sezione qualora il contribuente
          comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
          entro  tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
          dal  quale  intende  fruirne  con  le  modalita'  di cui al
          decreto previsto dall'art. 161".
              20.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti
          dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
          la  realizzazione  di  opere di natura sociale, culturale e
          sportiva,  e'  autorizzato un contributo quindicennale di 1
          milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
              21.  All'art.  1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
          353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2004,  n.  46,  al  comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
          naturale»  sono  inserite  le  seguenti: «, le associazioni
          riconosciute  a  carattere  nazionale  aventi  per  oggetto
          statutario,  da  piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
          promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
          Nota al comma 1293:
              - Si  riporta  il testo del comma 556 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria   2006),  cosi  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «556.   Al   fine  di  prevenire  fenomeni  di  disagio
          giovanile  legato  all'uso  di  sostanze  stupefacenti,  e'
          istituito  presso  il  Ministero della solidarieta' sociale
          l'«Osservatorio   per  il  disagio  giovanile  legato  alle
          dipendenze».  Con  decreto  del Ministro della solidarieta'
          sociale,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  e'  disciplinata la composizione e
          l'organizzazione  dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
          cui  al  presente  comma e'  altres`  istituito  il  «Fondo
          nazionale  per  le  comunita'  giovanili»,  per  azioni  di
          promozione  della salute e di prevenzione dei comportamenti
          a  rischio  e per favorire la partecipazione dei giovani in
          materia  di  sensibilizzazione  e  prevenzione del fenomeno
          delle  dipendenze.  La  dotazione finanziaria del Fondo per
          ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
          milioni  di  euro,  di  cui il 25 per cento e' destinato ai
          compiti  istituzionali  del  Ministero  della  solidarieta'
          sociale    di    comunicazione,    informazione,   ricerca,
          monitoraggio  e  valutazione,  per  i quali il Ministero si
          avvale   del   parere   dell'Osservatorio  per  il  disagio
          giovanile  legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
          del   Fondo   viene  destinato  alle  associazioni  e  reti
          giovanili   individuate  con  decreto  del  Ministro  della
          solidarieta'   sociale,   di   concerto   con  il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
          vengono  determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
          e le modalita' di presentazione delle istanze.».
          Nota al comma 1295:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  della  legge
          24 dicembre  1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
          il credito sportivo con sede in Roma):
              «Art.   5. L'Istituto  puo'  concedere  contributi  per
          interessi  sui mutui anche se accordati da altre aziende di
          credito  e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
          istituzionali,  con  le disponibilita' di un fondo speciale
          costituito  presso  l'Istituto medesimo e alimentato con il
          versamento   da  parte  dell'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli  di  Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
          dell'art.  5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
          19 giugno  2003,  n. 179 del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
          a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
          n.  496,  colpiti  da  decadenza per i quali resta salvo il
          disposto  dell'art.  90,  comma 16, della legge 27 dicembre
          2002, n. 289.
              Per  i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
          cui  al  primo comma del presente articolo la relativa rata
          di   ammortamento  verra'  ridotta  di  un  ammontare  pari
          all'importo annuale del contributo concesso.
              La  concessione  del  contributo  agli  interessi  puo'
          essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
          anche  con  effetto  retroattivo,  nei  confronti  di  quei
          mutuatari  che  non  si trovassero, a seguito di successivi
          controlli,  nelle  condizioni  previste  dal  contratto  di
          concessione del finanziamento.».
          Nota al comma 1296:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
          Ministro  dell'economia  e delle finanze 19 giugno 2003, n.
          179   (Regolamento   recante  la  disciplina  dei  concorsi
          pronostici su base sportiva):
              «Art.  5  (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
          concorsi  pronostici  e'  ripartita,  secondo  quanto  gia'
          disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
          n.  1295,  dall'art.  2  della  legge 29 settembre 1965, n.
          1117,  dall'art.  3  della  legge 29 dicembre 1988, n. 555,
          dall'art.   27   della  legge  30 dicembre  1991,  n.  412,
          dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
          e  dall'art.  4  del  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138,
          convertito,  con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
          n. 178, nelle seguenti percentuali:
                a) aggio al punto di vendita 8%;
                b) montepremi: 50%;
                c) imposta unica: 33,84%;
                d) contributo  all'Istituto  per il credito sportivo:
          2,45%;
                e) contributo   alle   spese  di  gestione  di  AAMS:
          5,71%.».
          Nota al comma 1297:
              - Si  riporta  il  testo  della lettera a) del comma 19
          dell'art.  1  del  decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181
          (Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri):
              «19.  Sono  attribuite  al Presidente del Consiglio dei
          Ministri:
                a) le  funzioni  di  competenza statale attribuite al
          Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  dagli
          articoli 52,   comma 1,   e   53  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n. 300, in materia di sport. Entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
          per  il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
          la  vigilanza  da  parte  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri   e  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali.».
          Nota al comma 1298:
              - Si  riporta  il testo del comma 580 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «580.  Al  Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
          legge   15 luglio  2003,  n.  189,  ha  attribuito  compiti
          relativi  alla  promozione  dell'attivita'  sportiva tra le
          persone  disabili  e  di  riconoscimento e coordinamento di
          tutte  le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
          un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
          2007  e  2008,  per la promozione della pratica sportiva di
          base e agonistica.».
          Note al comma 1299:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 7 dell'art. 3 della
          legge  9 ottobre  2000,  n.  285  (Interventi  per i Giochi
          olimpici invernali «Torino 2006»):
              «7.   L'Agenzia   termina   la   propria  attivita'  il
          31 dicembre 2006.».
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi 1 e 2 dell'art. 10
          della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
          olimpici invernali «Torino 2006»):
              «Art.   10   (Risorse   finanziarie).   -   1.  Per  il
          finanziamento  degli  interventi necessari allo svolgimento
          dei  Giochi  olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
          il  limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
          l'anno  2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
          agli  oneri  derivanti  dalla  contrazione di mutui o altre
          operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
          le  strade  (ANAS)  e  la  Societa' italiana per il traforo
          autostradale  del  Frejus  (SITAF),  nonche', limitatamente
          alle  opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
          Piemonte,  la provincia di Torino, il comune di Torino e la
          societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
          effettuare,  nei  limiti  della  quota che sara' a ciascuno
          assegnata  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  sentito  il  Ministro  delle infrastrutture e dei
          trasporti,  da emanare successivamente alla predisposizione
          del   piano   degli   interventi;   le   relative  rate  di
          ammortamento  per  capitale  ed  interessi sono corrisposte
          agli   istituti   finanziatori   da   parte  del  Ministero
          dell'economia  e delle finanze. Per le medesime finalita' e
          per  il  funzionamento  dell'Agenzia  e'  altresi' concesso
          all'Agenzia  un contributo straordinario nel limite massimo
          di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
          l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
              2.  Per  lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
          attribuite  all'Agenzia  le somme previste alla voce «spese
          generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
          delle  opere  di  cui  agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
          successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
          cento  dell'importo  complessivo  lordo  dei lavori e delle
          forniture    e    dell'importo    delle    indennita'    di
          espropriazione.  La  relativa  documentazione e' sottoposta
          alla  certificazione del collegio dei revisori dei conti al
          fine della definitiva quantificazione della somma.».
          Nota al comma 1300:
              -   L'art.   7  della  legge  9 ottobre  2000,  n.  285
          (Interventi  per  i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  16 ottobre 2000, n.
          242), abrogato dalla presente legge, recava:
              «Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
          Nota al comma 1301:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 della citata legge
          9 ottobre 2000, n. 285:
              «Art.   5   (Comitato  direttivo).  -  1.  Il  comitato
          direttivo   provvede   alla  programmazione  annuale  delle
          attivita'   dell'Agenzia,   all'approvazione  dei  bilanci,
          all'approvazione  delle  operazioni  finanziarie necessarie
          per  l'acquisizione  delle  risorse,  secondo i propri atti
          organizzativi,  e ad ogni altra attivita' necessaria per il
          perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
              2.  Il  comitato  direttivo  e'  composto dal direttore
          generale,   nominato   a   norma   dell'art.   6,  dai  due
          vicedirettori  generali,  nominati a norma dell'art. 6-bis,
          nonche'  da nove membri nominati con decreto del Presidente
          del  Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
          Presidente  del Consiglio dei ministri, uno su designazione
          del   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  uno  su
          designazione   del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  quattro  su  designazione, rispettivamente, del
          presidente  della  regione  Piemonte,  del presidente della
          provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
          del  CONI,  e due su designazione effettuata d'intesa tra i
          legali  rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
          interessati  dalle  opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
          Il  comitato  direttivo  e'  regolarmente costituito quando
          sono   nominati   almeno   sette  componenti.  Il  comitato
          direttivo  delibera  a maggioranza dei presenti. In caso di
          parita' prevale il voto del direttore generale.
              3.  I  membri  del  comitato  direttivo sono scelti tra
          esperti   particolarmente   qualificati   nelle  discipline
          tecniche,  giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
          deliberazioni  del  comitato  direttivo  e'  necessaria  la
          presenza di sette componenti.».
          Note al comma 1302:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 1 della
          legge  18 marzo  1991,  n. 99 (Interventi urgenti per opere
          connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
              «Art.   1.   -  1.  Per  l'immediata  realizzazione  di
          interventi  diretti  al  completamento dell'area espositiva
          della  esposizione  internazionale  «Colombo  '92», nonche'
          alla   realizzazione   di   opere   strettamente  correlate
          all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
          anche  oltre  i  limiti  di  indebitamento  previsti  dalla
          normativa  vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
          lire  quattrocentosettanta  miliardi, di cui centocinquanta
          miliardi  a  decorrere  dal  secondo semestre del 1991, con
          onere   di   ammortamento  a  totale  carico  dello  Stato.
          L'importo  eventualmente  dovuto  a  titolo di interessi di
          preammortamento  -  maggiorato  degli  ulteriori  interessi
          dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
          della  prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
          applicabile,  ai sensi di quanto previsto per le operazioni
          di  mutuo,  nel  primo  semestre  dell'ammortamento - sara'
          corrisposto  unitamente alla prima rata di ammortamento. In
          relazione  agli  oneri di ammortamento e di preammortamento
          sono  autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
          50  miliardi  a  decorrere  dall'anno  1991  e  di  lire 23
          miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
          Note al comma 1305:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7-viciesquater del
          decreto-legge  31 gennaio  2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
          per  l'universita'  e la ricerca, per i beni e le attivita'
          culturali,   per   il   completamento   di   grandi   opere
          strategiche,  per  la  mobilita' dei pubblici dipendenti, e
          per  semplificare  gli  adempimenti  relativi  a imposte di
          bollo   e   tasse  di  concessione,  nonche'  altre  misure
          urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
              «Art.  7-vicies  quater.   (Disposizioni  in materia di
          carte  valori).  -  1.  All'atto  del  rilascio delle carte
          valori   di  cui  all'art.  7-vicies  ter  da  parte  delle
          competenti    amministrazioni    pubbliche,    i   soggetti
          richiedenti  sono  tenuti  a  corrispondere un importo pari
          almeno  alle  spese  necessarie  per  la  loro produzione e
          spedizione,   nonche'   per   la   manutenzione  necessaria
          all'espletamento  dei servizi ad esse connessi. L'importo e
          le  modalita'  di  riscossione sono determinati annualmente
          con  decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
          concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
          le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
          da  adottare,  in  sede di prima attuazione, entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione del presente decreto.
              2.  Le  somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
          in  applicazione  del  comma 1 sono versate all'entrata del
          bilancio   dello   Stato  e  riassegnate  con  decreti  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero  dell'interno,  anche in aggiunta alle somme gia'
          stanziate,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di base
          3.1.5.17  -  servizi  del  Poligrafico  dello Stato - dello
          stato  di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
          a  euro  1,85  dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
          costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
          Ministero  dell'interno  per essere destinata per euro 1,15
          alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
          e  per  euro  0,70  ai comuni, per la copertura delle spese
          connesse  alla  gestione e distribuzione del documento. Con
          decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze sono stabilite le
          modalita`  di  attuazione della presente disposizione. Alle
          riassegnazioni  previste  dal presente comma non si applica
          il   limite  di  cui  all'art.  1,  comma 46,  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266.
              3.  Al  fine  di  contenere  i prezzi di cessione delle
          carte  valori  ed  i  costi  di attivazione, di produzione,
          emissione  e  manutenzione dei centri gestione delle stesse
          e'  in  facolta'  dell'Istituto  poligrafico  e Zecca dello
          Stato  Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
          amministrazioni  ed  anche con soggetti privati, anche allo
          scopo  di  estendere l'operativita' delle carte valori alla
          fruizione   di  servizi,  ivi  compresi  quelli  di  natura
          privatistica.  [Gli  accordi  sono  soggetti  a ratifica da
          parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministero dell'interno].
              4.  L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
          continuare  ad  avvalersi  del  patrocinio  dell'Avvocatura
          dello  Stato,  ai sensi del titolo I del testo unico di cui
          al   regio   decreto   30 ottobre  1933,  n.  1611,  e  con
          applicazione  dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
          codice di procedura civile.
              5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
              6.   Dall'attuazione   dell'art.   7-vicies-ter  e  del
          presente  articolo  non  devono  derivare  nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.».
          Nota al comma 1306:
              - Si  riporta  il  testo del comma 65 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «65.   A   decorrere   dall'anno   2007   le  spese  di
          funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
          la  borsa  (CONSOB),  dell'Autorita'  per  la vigilanza sui
          lavori  pubblici,  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni  e  della  Commissione di vigilanza sui fondi
          pensione  sono finanziate dal mercato di competenza, per la
          parte  non  coperta  da finanziamento a carico del bilancio
          dello  Stato,  secondo  modalita'  previste dalla normativa
          vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
          deliberazione  da  ciascuna  Autorita',  nel  rispetto  dei
          limiti  massimi  previsti  per  legge, versate direttamente
          alle  medesime  Autorita'.  Le  deliberazioni, con le quali
          sono  fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
          sono  sottoposte  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
          sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, per
          l'approvazione  con  proprio decreto entro venti giorni dal
          ricevimento.   Decorso  il  termine  di  venti  giorni  dal
          ricevimento  senza  che siano state formulate osservazioni,
          le  deliberazioni  adottate  dagli  organismi  ai sensi del
          presente comma divengono esecutive.».
          Nota al comma 1307:
              - Si  riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
          115   (testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
          cosi come modificato dalla presente legge:
              «6-bis.  Per  i  ricorsi  proposti davanti ai Tribunali
          amministrativi   regionali  e  al  Consiglio  di  Stato  il
          contributo  dovuto  e'  di euro 500; per i ricorsi previsti
          dall'art.  21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
          quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
          1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
          cittadinanza,  di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
          territorio  dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
          sentenza  o  di  ottemperanza  del  giudicato il contributo
          dovuto  e'  di  euro  250; per i ricorsi previsti dall'art.
          23-bis,  comma 1,  della  legge  6 dicembre  1971, n. 1034,
          nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
          23-bis,  il  contributo  dovuto  e'  di  euro  1.000; per i
          predetti  ricorsi  in  materia  di  affidamento  di lavori,
          servizi   e   forniture,  nonche¨  di  provvedimenti  delle
          Autorita',  il  contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
          relativo  al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
          ogni  caso  dalla  parte  soccombente,  anche  nel  caso di
          compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
          e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
          si  determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
          Non  e'  dovuto  alcun  contributo  per  i ricorsi previsti
          dall'art.  25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
          diniego  di  accesso  alle  informazioni  di cui al decreto
          legislativo  19 agosto  2005,  n.  195, di attuazione della
          direttiva     2003/4/CE     sull'accesso    del    pubblico
          all'informazione ambientale.».
          Nota al comma 1309:
              - Si  riporta  il  testo  dei commi 306, 307, 308 e 309
          dell'art.   1   della   legge   30 dicembre  2004,  n.  311
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
              «306.  All'art.  10, comma 4, del testo unico di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
          115,  le  parole:  «il  processo di valore inferiore a euro
          1.100 e» sono soppresse.».
              «307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
          al  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
          n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
              1.  Il  contributo  unificato  e'  dovuto  nei seguenti
          importi:
                a) euro  30  per  i  processi  di valore fino a 1.100
          euro;
                b) euro  70 per i processi di valore superiore a euro
          1.100  e  fino  a euro 5.200 e per i processi di volontaria
          giurisdizione,  nonche'  per  i processi speciali di cui al
          libro  IV,  titolo  II,  capo  VI,  del codice di procedura
          civile;
                c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
          5.200  e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
          valore  indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
          di pace;
                d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
          26.000  e  fino  a  euro  52.000  e per i processi civili e
          amministrativi di valore indeterminabile;
                e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
          52.000 e fino a euro 260.000;
                f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
          260.000 e fino a euro 520.000;
                g) euro  1.110  per  i processi di valore superiore a
          euro 520.000.
              2.   Per   i  processi  di  esecuzione  immobiliare  il
          contributo  dovuto  e'  pari  a  euro  200.  Per  gli altri
          processi  esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto della
          meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
          contributo dovuto e' pari a euro 120.».
              «308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
          n. 374, e' sostituito dal seguente:
              1.  Le  cause  e  le attivita' conciliative in sede non
          contenziosa  il  cui  valore  non  eccede  la somma di euro
          1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
          soggetti  soltanto  al  pagamento del contributo unificato,
          secondo  gli  importi previsti dall'art. 13 del testo unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
          2002, n. 115, e successive modificazioni.».
              «309.  Il  maggior  gettito derivante dall'applicazione
          delle  disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
          al  bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
          di   previsione   del  Ministero  della  giustizia  per  il
          pagamento  di  debiti  pregressi  nonche' per l'adeguamento
          delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze  per  le  spese  riguardanti  il  funzionamento del
          Consiglio   di   Stato   e   dei  tribunali  amministrativi
          regionali.».
          Note al comma 1310:
              -  La  legge  25 luglio  2000,  n.  209  (Misure per la
          riduzione  del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
          e  maggiormente  indebitati),  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
          Nota al comma 1314:
              -  La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
          spesa  per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
          di   immobili   da   adibire   a   sedi  di  rappresentanze
          diplomatiche  e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
          il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          12 gennaio 1999, n. 8.
          Nota al comma 1315:
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
          1983,  n.  185  (Modifica  della  tabella  dei  diritti  da
          riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
              «Art.  1. La  tabella  dei  diritti da riscuotere dagli
          uffici  diplomatici  e  consolari  di  cui  all'art. 56 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
          consolari,  e'  sostituita  da quella annessa alla presente
          legge.
              Detta  tabella  dovra'  essere  munita  del  visto  dei
          Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
          Note al comma 1317:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5  dell'art. 1 del
          decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35 (Disposizioni urgenti
          nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
          sociale e territoriale):
              «5.  E'  istituito  presso il Ministero dell'economia e
          delle  finanze  un  apposito  Fondo  con  la  dotazione  di
          34.180.000  euro  per  l'anno  2005, di 39.498.000 euro per
          l'anno  2006,  di  38.700.000  euro  per  l'anno  2007 e di
          42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
          connesse  all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
          finalizzato  al  contrasto della criminalita' organizzata e
          della  immigrazione  illegale attraverso lo scambio tra gli
          Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
          di  cui  alla  decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
          Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
          provvede  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
          cui al presente comma si provvede:
                a) quanto  a  euro  4.845.000  per  il  2005,  a euro
          15.000.000  per  ciascuno  degli anni 2006 e 2007, mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2005-2007,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
          parzialmente  utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
          per  euro  15.000.000  per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
          l'accantonamento  relativo al Ministero degli affari esteri
          e,   per  euro  3.500.000  per  il  2005,  l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'interno;
                b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
          a  decorrere  dal  2008,  mediante  utilizzo di parte delle
          maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione  dell'art. 7,
          comma 3;
                c) quanto  a  euro  29.335.000  per  il  2005, a euro
          24.498.000  per  il  2006  e ad euro 1.134.000 per il 2007,
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo al predetto Ministero.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 152 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   5 gennaio   1967,  n.  18
          (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
              «Art.  152  (Contingente  e durata del contratto). - Le
          rappresentanze  diplomatiche, gli uffici consolari di prima
          categoria  e  gli  istituti  italiani  di  cultura  possono
          assumere  personale  a contratto per le proprie esigenze di
          servizio,    previa   autorizzazione   dell'Amministrazione
          centrale,  nel  limite di un contingente complessivo pari a
          2.277   unita'.  Gli  impiegati  a  contratto  svolgono  le
          mansioni  previste  nei contratti individuali, tenuto conto
          dell'organizzazione   del  lavoro  esistente  negli  uffici
          all'estero.
              Il   contratto  di  assunzione  e'  stipulato  a  tempo
          indeterminato,  con  un periodo di prova di nove mesi, alla
          scadenza  del  quale,  sulla base di una relazione del capo
          dell'ufficio,  si  provvede  a  disporre  la  conferma o la
          risoluzione del contratto.».
          Note al comma 1322:
              - Si  riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
          28 luglio  2004,  n.  193  (Proroga e rifinanziamento della
          legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
          patrimonio  storico e culturale delle comunita' degli esuli
          italiani  dall'Istria,  da  Fiume e dalla Dalmazia, e della
          legge  21 marzo  2001,  n. 73, recante interventi in favore
          della   minoranza  italiana  in  Slovenia  e  in  Croazia),
          pubblicata  nella  Gazzazzetta  Ufficiale 3 agosto 2004, n.
          180:
              «Art.   1. (Proroga   e   rifinanziamento  della  legge
          16 marzo  2001,  n.  72).  -  1.  Per  le  finalita' di cui
          all'art.  1,  comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
          autorizzata  la  spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
          anni 2004, 2005 e 2006.
              2.  All'art.  1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
          72, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) dopo  le parole: «da stipulare tra», sono inserite
          le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
                b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
          «sentita»;
                c) le  parole:  «e  il Ministero degli affari esteri»
          sono soppresse;
                d) dopo  le  parole:  «Alla  ripartizione delle somme
          stanziate  provvede annualmente il Ministro per i beni e le
          attivita'  culturali»  sono  aggiunte  le  seguenti: «, con
          proprio  decreto,  di concerto con il Ministro degli affari
          esteri».
              3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
          pari  a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
          2006,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2004-2006,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2004,  allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri.
              4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              «Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
          2001,  n.  73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
          legge  21 marzo  2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
          2006.  A  tale  scopo  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
              2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
          pari  a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
          2006,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2004-2006,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2004,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri.
              3.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
          Note al comma 1323:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  56  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 2003):
              «Art.  56  (Fondo  per  progetti  di  ricerca). - 1. E'
          istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
          di  ricerca,  di  rilevante  valore  scientifico, anche con
          riguardo   alla   tutela  della  salute  e  all'innovazione
          tecnologica,  con  una dotazione finanziaria di 225 milioni
          di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
          2004,  92,758  milioni  di  euro  per  l'anno  2005, 97,934
          milioni  di  euro  per  l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2007.  Alla  ripartizione  del fondo,
          istituito   nello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  tra le diverse finalita'
          provvede  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, con
          proprio  decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'   e  della  ricerca,  sentiti  i  Ministri
          dell'economia   e   delle   finanze,  della  salute  e  per
          l'innovazione  tecnologica.  Con  lo  stesso  decreto  sono
          stabiliti  procedure,  modalita' e strumenti per l'utilizzo
          delle   risorse,   assicurando   in   via   prioritaria  il
          finanziamento  dei  progetti  presentati  da  soggetti  che
          abbiano  ottenuto,  negli  anni  precedenti,  un eccellente
          risultato  nell'utilizzo  e  nella capacita' di spesa delle
          risorse  comunitarie  assegnate e delle risorse finanziarie
          provenienti  dai  programmi  quadro  di ricerca dell'Unione
          europea o dai Fondi strutturali.».
          Nota al comma 1324:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
              «Art.  12.  (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
          reddito  complessivo  si  deducono  per oneri di famiglia i
          seguenti importi:
                a) 3.200  euro  per  il  coniuge  non  legalmente  ed
          effettivamente separato;
                b) 2.900  euro  per  ciascun figlio, compresi i figli
          naturali  riconosciuti,  i  figli adottivi e gli affidati o
          affiliati,   nonche'   per   ogni  altra  persona  indicata
          nell'art.   433  del  codice  civile  che  conviva  con  il
          contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
          da  provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria da ripartire
          tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
              2.  La  deduzione  di  cui  al  comma 1, lettera b), e'
          aumentata a:
                a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
          tre anni;
                b) 3.200   euro,  per  il  primo  figlio  se  l'altro
          genitore  manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
          contribuente  non  e'  coniugato  o  se  coniugato,  si  e'
          successivamente   legalmente  ed  effettivamente  separato,
          ovvero  se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
          solo   contribuente   e  questi  non  e'  coniugato  o,  se
          coniugato,    si    e'    successivamente   legalmente   ed
          effettivamente separato;
                c) 3.700  euro, per ogni figlio portatore di handicap
          ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
              3.  Le  deduzioni  di  cui  ai  commi 1  e 2 spettano a
          condizione   che  le  persone  alle  quali  si  riferiscono
          possiedano  un  reddito  complessivo,  computando  anche le
          retribuzioni    corrisposte    da    enti    e    organismi
          internazionali,  rappresentanze  diplomatiche e consolari e
          missioni,  nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa Sede,
          dagli  enti  gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli enti
          centrali  della  Chiesa  cattolica,  non  superiore  a lire
          5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
              4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
          mese  e  competono  dal  mese  in  cui si sono verificate a
          quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
              4-bis.  Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
          massimo  di  1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
          contribuente   per  gli  addetti  alla  propria  assistenza
          personale  nei  casi  di non autosufficienza nel compimento
          degli  atti  della  vita quotidiana. Le medesime spese sono
          deducibili  anche  se  sono  state sostenute nell'interesse
          delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
              4-ter.  Le  deduzioni  di  cui  ai  commi 1,  2 e 4-bis
          spettano  per  la  parte  corrispondente  al  rapporto  tra
          l'ammontare   di  78.000  euro,  aumentato  delle  medesime
          deduzioni  e  degli  oneri deducibili di cui all'art. 10, e
          diminuito  del  reddito  complessivo, e l'importo di 78.000
          euro.  Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
          deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
          di  zero,  la  deduzione  non compete; negli altri casi, ai
          fini  del  predetto rapporto, si computano le prime quattro
          cifre decimali.».
          Nota al comma 1327:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 21 del decreto-legge
          30 settembre   2003,   n.  269  (Disposizioni  urgenti  per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
              «Art.  21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
          del  Fondo  nazionale  per  le politiche sociali). - 1. Per
          ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
          2004,  secondo  od  ulteriore  per  ordine  di  nascita, e,
          comunque,  per  ogni  figlio adottato nel medesimo periodo,
          alle  donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
          concesso un assegno pari ad euro 1.000.
              2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
          nell'ambito   dell'INPS,  una  speciale  gestione  con  una
          dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
              3.   L'assegno   e'   concesso  dai  comuni.  I  comuni
          provvedono  ad  informare  gli  interessati  invitandoli  a
          certificare    il    possesso    dei   requisiti   all'atto
          dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
              4.  L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
          comuni,  e'  erogato  dall'I.N.P.S.  sulla  base  dei  dati
          forniti  dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
          nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
              5.  Con  uno o piu' decreti di natura non regolamentare
          del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sono  emanate  le  necessarie disposizioni per l'attuazione
          del presente articolo.
              6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
          famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
          all'art.  59,  comma 44,  della  legge 27 dicembre 1997, n.
          449,  e  successive  modificazioni,  e' incrementato di 232
          milioni di euro per l'anno 2004.
              6-bis. (abrogato).
              6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
          albi   provinciali   possono   avvalersi,  in  deroga  alla
          normativa    previdenziale   vigente,   di   collaborazioni
          occasionali  di  parenti entro il terzo grado, aventi anche
          il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
          dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
          suddette  devono  avere  carattere  di  aiuto,  a titolo di
          obbligazione  morale  e  percio'  senza  corresponsione  di
          compensi   ed   essere  prestate  nel  caso  di  temporanea
          impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
          della  propria  attivita'  lavorativa.  E' fatto, comunque,
          obbligo   dell'iscrizione   all'assicurazione  obbligatoria
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali.
              7.   Per   le   finalita'   del  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
          e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2003-2005,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello Stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2003,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo   al   Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali.».
          Nota al comma 1328:
              - Si  riporta  il  testo del comma 11 dell'art. 2 della
          legge   24 dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2004):
              «11.  E'  istituita  l'addizionale comunale sui diritti
          d'imbarco  di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
          pari  a  2,50  euro  per passeggero imbarcato ed e' versata
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato, per la successiva
          riassegnazione  quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
          fondo  istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  destinato  a  compensare  ENAV Spa, secondo
          modalita'   regolate  dal  contratto  di  servizio  di  cui
          all'art.  9  della  legge  21 dicembre  1996, n. 665, per i
          costi  sostenuti  da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
          propri  impianti  e per garantire la sicurezza operativa e,
          quanto  alla  residua quota, in un apposito fondo istituito
          presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
          rispettivo   traffico   aeroportuale   secondo  i  seguenti
          criteri:
                a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
          sedime  aeroportuale  o con lo stesso confinanti secondo la
          media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
          del  territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
          sul  totale del sedime; percentuale della superficie totale
          del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
                b) al  fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
          dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
          cento  del totale per il finanziamento di misure volte alla
          prevenzione   e   al  contrasto  della  criminalita'  e  al
          potenziamento  della sicurezza nelle strutture aeroportuali
          e nelle principali stazioni ferroviarie.».
          Nota al comma 1333:
              - Si  riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
          legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001):
              «52.  Il programma speciale di reindustrializzazione di
          cui  all'art.  5  del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
          n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
          polo   di  ricerca  e  di  attivita'  industriali  ad  alta
          tecnologia  nel  territorio  del  comune di Genova anche in
          relazione  all'attuazione  dell'art.  4  del  decreto-legge
          30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  24 novembre  2003, n. 326. Per finanziare gli
          interventi  previsti da tale integrazione e' autorizzata la
          spesa  di  lire  10  miliardi per ciascuno degli anni 2001,
          2002  e  2003.  Le  risorse  di  cui  al presente comma non
          possono  essere  utilizzate  per  altre  finalita'  fino al
          31 dicembre 2006.».
          Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
          di  commercio  con  l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
          lettera c),  e  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  2 (Funzioni).  - 1. La societa' e' autorizzata a
          rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
          rischi  di  carattere  politico,  catastrofico,  economico,
          commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
          o  indirettamente  secondo  quanto  stabilito  ai sensi del
          comma 3,  gli  operatori  nazionali e le loro controllate e
          collegate  estere  nella  loro  attivita' con l'estero e di
          internazionalizzazione  dell'economia italiana; la societa'
          e'  altresi'  autorizzata  a  rilasciare,  a  condizioni di
          mercato,  garanzie  e  coperture  assicurative  per imprese
          estere  relativamente  ad  operazioni  che siano di rilievo
          strategico   per   l'economia   italiana  sotto  i  profili
          dell'internazionalizzazione,  della  sicurezza  economica e
          dell'attivazione  di processi produttivi e occupazionali in
          Italia.  Le  garanzie  e  le  assicurazioni  possono essere
          rilasciate  anche  a  banche  nazionali,  nonche'  a banche
          estere  od  operatori  finanziari italiani od esteri quando
          rispettino  adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
          patrimonializzazione  ed operativita', per crediti concessi
          sotto   ogni  forma  e  destinati  al  finanziamento  delle
          suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
              2.    La    societa'   puo'   concludere   accordi   di
          riassicurazione  e  di  coassicurazione  con enti o imprese
          italiani,  autorizzati,  nonche' con enti od imprese esteri
          ed  organismi  internazionali;  la  societa'  puo' altresi'
          stipulare   altri   contratti   di  copertura  del  rischio
          assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
          del settore.
              3.  Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
          sono  definite  con delibera del Comitato interministeriale
          per  la programmazione economica, su proposta del Ministero
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          di  concerto  con  il Ministero del commercio con l'estero,
          tenendo  anche  conto degli accordi internazionali, nonche'
          della  normativa  e  degli indirizzi dell'Unione europea in
          materia  di  privatizzazione  dei  rischi  di  mercato e di
          armonizzazione  dei sistemi comunitari di assicurazione dei
          crediti  all'esportazione  gestiti  con  il  sostegno dello
          Stato.».
          Note al comma 1339:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
          27 ottobre   1993,   n.  432,  e  successive  modificazioni
          (Istituzione  del  Fondo  per  l'ammortamento dei titoli di
          Stato):
              «Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
          -  1.  E'  istituito  presso  la  Banca  d'Italia  un conto
          denominato  «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
          di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
          secondo  le  modalita'  previste  dalla  presente legge, la
          consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
              2.  L'amministrazione  del  Fondo  di cui al comma 1 e'
          attribuita   al  Ministro  del  tesoro,  coadiuvato  da  un
          Comitato consultivo composto:
                a) dal   Direttore   generale   del  tesoro,  che  lo
          presiede;
                b) dal Ragioniere generale dello Stato;
                c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
          delle finanze;
                d) dal   Direttore   generale   del   territorio  del
          Ministero delle finanze.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro  presenta  annualmente al
          Parlamento,  in allegato al conto consuntivo, una relazione
          sull'amministrazione del Fondo.»
              - Si  riporta  il  testo del terzo comma dell'art. 2445
          del codice civile:
              «La  deliberazione  puo'  essere eseguita soltanto dopo
          novanta  giorni  dal  giorno  dell'iscrizione  nel registro
          delle   imprese,   purche'   entro  questo  termine  nessun
          creditore  sociale  anteriore  all'iscrizione  abbia  fatto
          opposizione.».
          Note al comma 1340:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3  dell'art. 9 del
          decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   14 maggio   2005,   n.  80
          (Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
              «3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
          inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
          di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
          Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
          ne  rilascia,  in via telematica, certificazione della data
          di  avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
          le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
          comunica,  in  via  telematica,  entro  trenta giorni dalla
          presentazione    dell'istanza,    il   riconoscimento   del
          contributo  ovvero  il  diniego  del  contributo stesso per
          carenza  dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
          l'esaurimento  dei  fondi  stanziati,  pari a 34 milioni di
          euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
          57 milioni di euro per l'anno 2007.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 4  dell'art. 2 del
          decreto-legge  17 giugno  2005,  n.  106,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   31 luglio   2005,  n.  156
          (Disposizioni urgenti in materia di entrate):
              «4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
          inoltra  un'apposita  istanza  in  via telematica al Centro
          operativo  di  Pescara  dell'Agenzia  delle entrate, che ne
          rilascia,  in via telematica e con procedura automatizzata,
          certificazione   della   data  di  avvenuta  presentazione.
          L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
          cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
          stanziati,  pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
          milioni  di  euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
          l'anno  2007,  e  comunica, in via telematica, entro trenta
          giorni  dalla  presentazione  dell'istanza,  il diniego del
          contributo   per   carenza   dei   presupposti   desumibili
          dall'istanza,    ovvero   per   l'esaurimento   dei   fondi
          stanziati.».
          Nota al comma 1343:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 1 della
          legge  14 gennaio  1994,  n. 20 (Disposizioni in materia di
          giurisdizione  e  controllo  della  Corte dei conti), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «2.  Il  diritto al risarcimento del danno si prescrive
          in  ogni  caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
          e'  stata  realizzata  la  condotta  produttiva  di  danno,
          ovvero,  in  caso  di  occultamento doloso del danno, dalla
          data della sua scoperta.».
          Nota al comma 1344:
              - Si  riporta  il  testo del comma 27 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2006),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «27.   Nello   stato   di   previsione   del  Ministero
          dell'interno  e'  istituito  un  Fondo  da ripartire per le
          esigenze  correnti  connesse  all'acquisizione  di  beni  e
          servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
          2006,  di  100  milioni  di euro, di 30 milioni di euro per
          l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2008  e  2009.  Con  decreti  del Ministro dell'interno, da
          comunicare,  anche  con evidenze informatiche, al Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
          del   bilancio,   nonche'   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari  e  alla  Corte  dei  conti,  si provvede alla
          ripartizione  del  Fondo tra le unita' previsionali di base
          interessate del medesimo stato di previsione.».
          Note al comma 1346:
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi):
              «Art.   27 (Commissione   per  l'accesso  ai  documenti
          amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  la  Commissione  per l'accesso ai
          documenti amministrativi.
              2.   La   Commissione   e'  nominata  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
          dei  Ministri.  Essa  e'  presieduta dal sottosegretario di
          Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri ed e'
          composta  da  dodici  membri,  dei quali due senatori e due
          deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
          quattro  scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
          1979,  n.  97,  su  designazione  dei  rispettivi organi di
          autogoverno,  due  fra  i  professori  di  ruolo in materie
          giuridiche  e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
          enti  pubblici.  E'  membro di diritto della Commissione il
          capo  della  struttura  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  che  costituisce il supporto organizzativo per il
          funzionamento   della   Commissione.  La  Commissione  puo'
          avvalersi  di  un  numero di esperti non superiore a cinque
          unita',   nominati   ai  sensi  dell'art.  29  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400.
              3.  La  Commissione  e'  rinnovata ogni tre anni. Per i
          membri  parlamentari  si  procede a nuova nomina in caso di
          scadenza  o  scioglimento anticipato delle Camere nel corso
          del triennio.
              4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  a  decorrere  dall'anno  2004, sono determinati i
          compensi  dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
          nei  limiti  degli  ordinari stanziamenti di bilancio della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.
              5.  La  Commissione  adotta  le determinazioni previste
          dall'art.  25,  comma 4;  vigila  affinche'  sia attuato il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla  presente  legge;  redige una relazione annuale sulla
          trasparenza  dell'attivita' della pubblica amministrazione,
          che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
          Ministri;   propone   al   Governo   modifiche   dei  testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
          22.
              6.  Tutte  le  amministrazioni sono tenute a comunicare
          alla  Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato.
              7.  In  caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
          cui  al  comma 1  dell'art. 18, le misure ivi previste sono
          adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
          Nota al comma 1347:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 10 del
          decreto-legge  29 novembre  2004,  n.  282, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  27 dicembre  2004,  n.  307
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di finanza
          pubblica):
              «5.   Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
          Note al comma 1349:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1  dell'art. 3 del
          decreto-legge  19 novembre  2004,  n.  277, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   21 gennaio   2005,   n.  4
          (Interventi  straordinari  per il riordino e il risanamento
          economico  dell'Ente  Ordine  Mauriziano  di Torino), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  3  (Provvedimenti  urgenti  per  il  risanamento
          dell'Ordine  Mauriziano).  -  1.  Dalla  data di entrata in
          vigore  del  presente decreto e per un periodo di trentasei
          mesi:
                a) non  possono essere intraprese o proseguite azioni
          esecutive   nei   confronti  della  Fondazione  per  debiti
          dell'Ente, insoluti alla data predetta;
                b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
          scaduti  i  termini  per  l'opposizione giudiziale da parte
          dell'Ordine   Mauriziano,  ovvero  la  stessa  opposizione,
          benche'  proposta,  sia  stata  rigettata,  sono dichiarate
          estinte  dal  giudice; gli importi dei relativi debiti sono
          inseriti  nella  massa  passiva  di  cui alla lettera e), a
          titolo di capitale, accessori e spese;
                c) i  pignoramenti  eventualmente  gia'  eseguiti non
          hanno  efficacia  e  non  vincolano  la  Fondazione  ed  il
          tesoriere,  i quali possono disporre delle somme per i fini
          della Fondazione e le finalita' di legge;
                d) i  debiti  insoluti alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  non  producono  interessi, ne' sono
          soggetti a rivalutazione monetaria;
                e) il  legale  rappresentante della Fondazione assume
          le  funzioni  di  Commissario  straordinario  e provvede al
          ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
          dalla  legge.  A  tale fine provvede all'accertamento della
          massa  passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
          interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
          nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto.
          Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
          la   massa   attiva   con   l'impiego  anche  del  ricavato
          dall'alienazione  dei  cespiti  appartenenti  al patrimonio
          disponibile    della    Fondazione,    delle    sovvenzioni
          straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
          per  legge  o  per  destinazione,  per  il  pagamento anche
          parziale   dei   debiti,   mediante   periodici   stati  di
          ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
          dalla legge;
                f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
          della   Fondazione   che  prevede  l'esclusione,  totale  o
          parziale,  di  un  credito dalla massa passiva, i creditori
          esclusi  possono  proporre  ricorso,  entro  il  termine di
          trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
          si   pronuncera'  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento
          decidendo allo stato degli atti;
                g) il   legale  rappresentante  della  Fondazione  e'
          autorizzato   a   definire  transattivamente,  con  propria
          determinazione,  le  pretese  dei  creditori, in misura non
          superiore  al  70  per cento di ciascun debito complessivo,
          con  rinuncia  ad  ogni altra pretesa e con la liquidazione
          obbligatoria   entro   trenta   giorni   dalla   conoscenza
          dell'accettazione della transazione.».
              - Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
          citato decreto-legge n. 277 del 2004:
              «Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
          Ordine  Mauriziano  di  Torino, ente ospedaliero di seguito
          denominato  «Ente»  e'  costituito  dai presidi ospedalieri
          Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
          cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
              - Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
          citato decreto-legge n. 277 del 2004:
              «Art.   2   (Costituzione   della   Fondazione   Ordine
          Mauriziano).  -  1.  E'  costituita  la  Fondazione  Ordine
          Mauriziano  con  sede  in  Torino,  di  seguito denominata:
          «Fondazione.».
          Nota al comma 1350:
              - Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
          citato decreto-legge n. 277 del 2004:
              «2.  Il  patrimonio  immobiliare e mobiliare dell'Ente,
          con  esclusione  dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
          comma 1,  e'  trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
          sulla  cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
          membri  di  cui:  uno nominato dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
          nominato   dal  Ministro  dell'interno;  uno  nominato  dal
          Ministro  per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
          dalla   regione   Piemonte;   uno  nominato  dall'Ordinario
          diocesano   di   Torino.   Gli   eventuali   oneri  per  il
          funzionamento   di  detto  comitato  sono  a  carico  della
          gestione  dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
          una  relazione  annuale  al  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri  che  provvede  alla  trasmissione alle competenti
          commissioni parlamentari.».
          Nota al comma 1351:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  117  del  decreto
          legislativo   7 settembre   2005,   n.  209  (Codice  delle
          assicurazioni  private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
          13 ottobre  2005,  n.  239,  S.O.),  come  modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  117  (Separazione  patrimoniale).  -  1. I premi
          pagati   all'intermediario   e   le   somme   destinate  ai
          risarcimenti   o  ai  pagamenti  dovuti  dalle  imprese  di
          assicurazione,     se     regolati     per    il    tramite
          dell'intermediario,  sono versati in un conto separato, del
          quale    puo'   essere   titolare   anche   l'intermediario
          espressamente  in  tale  qualita',  e  che costituiscono un
          patrimonio  autonomo  rispetto  a quello dell'intermediario
          medesimo.
              2.   Sul   conto  separato  non  sono  ammesse  azioni,
          sequestri  o  pignoramenti  da  parte  di creditori diversi
          dagli  assicurati  e  dalle  imprese di assicurazione. Sono
          ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
          della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
          o alla singola impresa di assicurazione.
              3.  Sul  conto  separato  non  operano le compensazioni
          legale   e   giudiziale  e  non  puo'  essere  pattuita  la
          compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
          depositario nei confronti dell'intermediario.
              3-bis.  Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
          gli    intermediari   di   cui   all'art.   109,   comma 2,
          lettere a), b)   e d),  che  possano  documentare  in  modo
          permanente   con   fideiussione   bancaria   una  capacita'
          finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
          minimo di euro 15.000.».
          Nota al comma 1352:
              - La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
          reca  «Interventi  per lo sviluppo economico post-olimpico»
          ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
          Nota al comma 1353:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11-bis della legge
          5 agosto   1978,   n.  468  (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale  dello Stato in materia di bilancio)
          introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
              «Art.   11-bis. (Fondi   speciali).   -   1.  La  legge
          finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
          speciali    destinati   alla   copertura   finanziaria   di
          provvedimenti  legislativi  che  si prevede siano approvati
          nel  corso  degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
          pluriennale  ed  in  particolare  di  quelli  correlati  al
          perseguimento    degli    obiettivi    del   documento   di
          programmazione  finanziaria  deliberato  dal Parlamento. In
          tabelle  allegate  alla  legge  finanziaria  sono indicate,
          distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
          capitale,  le  somme  destinate alla copertura dei predetti
          provvedimenti  legislativi  ripartiti  per  Ministeri e per
          programmi.  Nella  relazione  illustrativa  del  disegno di
          legge  finanziaria,  con  apposite  note,  sono  indicati i
          singoli   provvedimenti   legislativi   che   motivano   lo
          stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
          programmi.  I  fondi speciali di cui al presente comma sono
          iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
          in  appositi  capitoli  la  cui  riduzione,  ai  fini della
          integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
          di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
          dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
              2.  Gli  importi  previsti  nei fondi di cui al comma 1
          rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
          per  nuove  o  maggiori  spese  o  riduzioni  di  entrate e
          accantonamenti  di  segno negativo per riduzioni di spese o
          incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
          sono  collegati mediante apposizione della medesima lettera
          alfabetica,  ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
          o  parte  di  essi,  la cui utilizzazione resta subordinata
          all'entrata   in   vigore   del  provvedimento  legislativo
          relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
          e  comunque  nei limiti della minore spesa o delle maggiori
          entrate   da   essi   previsti   per  ciascuno  degli  anni
          considerati.  A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
          legislativi   relativi   ad  accantonamenti  negativi,  con
          decreto  del  Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
          riduzioni  di  spesa  o  incrementi di entrata sono portati
          rispettivamente  in  diminuzione  ai pertinenti capitoli di
          spesa   ovvero  in  aumento  dell'entrata  del  bilancio  e
          correlativamente  assegnati  in  aumento alle dotazioni dei
          fondi di cui al comma 1.
              3.  Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
          previsti  solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
          legge siano stati presentati alle Camere.
              4.  Le  quote dei fondi di cui al presente articolo non
          possono  essere  utilizzate  per  destinazioni  diverse  da
          quelle  previste  nelle  relative  tabelle per la copertura
          finanziaria  di  provvedimenti  adottati ai sensi dell'art.
          77,  secondo  comma,  della  Costituzione,  salvo  che essi
          riguardino  spese  di  primo  intervento  per  fronteggiare
          calamita'  naturali  o improrogabili esigenze connesse alla
          tutela  della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
          economico-finanziaria.
              5.  Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
          non  corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
          ramo  del  Parlamento,  di  quelli  di  parte  capitale non
          utilizzate  entro  l'anno  cui si riferiscono costituiscono
          economie  di  bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
          obblighi  internazionali  ovvero ad obbligazioni risultanti
          dai  contratti  o  dai  provvedimenti  di  cui  al comma 3,
          lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
          per  il  primo  anno  resta valida anche dopo il termine di
          scadenza  dell'esercizio  a  cui  si  riferisce  purche' il
          provvedimento  risulti  presentato alle Camere entro l'anno
          ed  entri  in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
          successivo.  Le  economie di spesa da utilizzare a tal fine
          nell'esercizio   successivo  formano  oggetto  di  appositi
          elenchi  trasmessi  alle  Camere  a  cura  del Ministro del
          tesoro  entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
          al  conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
          le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
          relativi  provvedimenti  legislativi sono comunque iscritte
          nel  bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
          vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
          limiti   dei   saldi   previsti  dal  comma 3,  lettera b),
          dell'art. 11.».
          Nota al comma 1355:
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 11 della
          gia' citata legge n. 468 del 1978:
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.».
          Nota al comma 1356:
              -  Per  la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
          5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
          Nota al comma 1359:
              -  Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
          gia'  citata  legge  n.  468  del  1978, si veda la nota al
          comma 1355.
          Nota al comma 1360:
              - Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 46 della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2002):
              «4.   In   apposito   allegato   al  disegno  di  legge
          finanziaria  sono analiticamente indicati le autorizzazioni
          di  spesa  e  gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
          dei fondi di cui al presente articolo.».
          Nota al comma 1361:
              - Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art. 11 della
          gia' citata legge n. 468 del 1978:
              «5.  In  attuazione  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove  o  maggiori  spese  correnti, riduzioni di entrata e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis,  nel  fondo  speciale di parte corrente, nei limiti
          delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
          e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di
          autorizzazioni di spesa corrente.».