Art. 4. Supporto attivita' del Comitato operativo di protezione civile 1. Il Ministero delle comunicazioni designa un proprio rappresentante presso il Comitato operativo di protezione civile di cui all'art. 10, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di garantire una costante opera di raccordo tra le diverse strutture ministeriali e le attivita' del Comitato stesso con particolare riguardo alle esigenze derivanti da situazioni emergenziali nel territorio nazionale e per fornire la propria assistenza nei rapporti con le autorita' competenti in materia di telecomunicazioni nelle emergenze all'estero nelle quali il Dipartimento della protezione civile e' coinvolto. 2. Nelle situazioni di emergenza di cui al comma precedente il Ministero delle comunicazioni supporta le attivita' di protezione civile, anche attraverso le proprie strutture territoriali, fornendo ogni utile assistenza anche nella individuazione dei sistemi di telecomunicazione anche di natura temporanea e campale in grado di consentire la piu' tempestiva copertura dei luoghi colpiti dall'evento e dal territorio verso i luoghi di coordinamento dell'emergenza.