Art. 4.
   Supporto attivita' del Comitato operativo di protezione civile
    1.   Il   Ministero   delle   comunicazioni  designa  un  proprio
rappresentante  presso  il Comitato operativo di protezione civile di
cui  all'art.  10,  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di
garantire  una  costante  opera  di raccordo tra le diverse strutture
ministeriali  e  le  attivita'  del  Comitato  stesso con particolare
riguardo  alle  esigenze  derivanti  da  situazioni  emergenziali nel
territorio nazionale e per fornire la propria assistenza nei rapporti
con  le  autorita'  competenti  in materia di telecomunicazioni nelle
emergenze  all'estero  nelle  quali  il Dipartimento della protezione
civile e' coinvolto.
    2.  Nelle  situazioni  di emergenza di cui al comma precedente il
Ministero  delle  comunicazioni  supporta  le attivita' di protezione
civile,  anche attraverso le proprie strutture territoriali, fornendo
ogni  utile  assistenza  anche  nella  individuazione  dei sistemi di
telecomunicazione  anche  di  natura temporanea e campale in grado di
consentire   la   piu'   tempestiva   copertura  dei  luoghi  colpiti
dall'evento   e  dal  territorio  verso  i  luoghi  di  coordinamento
dell'emergenza.