Art. 9. Comitato tecnico 1. Per l'attuazione dei contenuti del presente protocollo, e' istituito, presso il Ministero delle comunicazioni, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, un apposito Comitato tecnico, presieduto dal segretario generale del Ministero e composto da sei membri, di cui tre designati dal segretario generale del Ministero delle comunicazioni e tre designati dal capo Dipartimento della protezione civile. 2. Il Comitato e' integrato per l'attivita' che lo rendano necessario da un ulteriore membro nominato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 3. Il Comitato e' integrato, per le attivita' di cui all'art. 2 del presente protocollo, da tre membri designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e Province autonome nonche', come previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto in data 28 ottobre 2003, da ulteriori 3 membri designati dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in relazione ad argomenti di interesse regionale e puo' articolare, con provvedimenti adottati dal Presidente, le proprie attivita' costituendo specifici gruppi di lavoro ed invitando a partecipare ogni altro Ente, amministrazione o azienda ritenuta utile per l'esame delle problematiche ed il raggiungimento degli obiettivi. 4. Il comitato tecnico per le attivita' del presente protocollo si puo' avvalere anche del gruppo di lavoro sulle frequenze radio, istituito con l'art. 9 del precedente Protocollo d'intesa, stipulato in data 16 ottobre 2002 e che tra l'altro svolge i seguenti compiti: a) propone la suddivisione, in ambito territoriale, del numero delle frequenze di cui all'art. 2 comma 2, numeri 2.2 e 2.3, che il Ministero stesso provvede ad individuare ed assegnare, valutate le esigenze prospettate; b) formula proposte ai fini della predisposizione degli accordi di cui all'art. 2, comma 4, nonche' alla pianificazione relativa all'utilizzo delle frequenze di cui all'art. 2, comma 2, numeri 2.2 e 2.3; c) stabilisce le specifiche operative degli apparati alle quali si dovranno conformare i soggetti utilizzatori; d) approva i progetti tecnici finalizzati al completamento della rete nazionale, previo esame tecnico degli stessi da parte dell'Organo ministeriale competente, predispone programmi formativi per l'uso delle reti, degli apparati e delle tecnologie.