Art. 9.
                          Comitato tecnico
    1.  Per  l'attuazione  dei  contenuti del presente protocollo, e'
istituito,  presso  il Ministero delle comunicazioni, entro 30 giorni
dalla  data  di  sottoscrizione  del presente protocollo, un apposito
Comitato  tecnico, presieduto dal segretario generale del Ministero e
composto  da sei membri, di cui tre designati dal segretario generale
del   Ministero   delle   comunicazioni  e  tre  designati  dal  capo
Dipartimento della protezione civile.
    2.  Il  Comitato  e'  integrato  per  l'attivita'  che lo rendano
necessario  da  un  ulteriore  membro  nominato dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni.
    3.  Il  Comitato e' integrato, per le attivita' di cui all'art. 2
del  presente  protocollo,  da  tre membri designati dalla Conferenza
unificata  Stato-Regioni  e  Province autonome nonche', come previsto
dal  protocollo  d'intesa  sottoscritto  in  data 28 ottobre 2003, da
ulteriori  3  membri  designati  dal  Presidente della Conferenza dei
Presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e
Bolzano  in  relazione  ad  argomenti  di  interesse regionale e puo'
articolare,  con  provvedimenti  adottati  dal Presidente, le proprie
attivita'  costituendo  specifici  gruppi  di  lavoro  ed invitando a
partecipare ogni altro Ente, amministrazione o azienda ritenuta utile
per l'esame delle problematiche ed il raggiungimento degli obiettivi.
    4.  Il  comitato tecnico per le attivita' del presente protocollo
si  puo'  avvalere  anche del gruppo di lavoro sulle frequenze radio,
istituito  con l'art. 9 del precedente Protocollo d'intesa, stipulato
in data 16 ottobre 2002 e che tra l'altro svolge i seguenti compiti:
      a) propone  la suddivisione, in ambito territoriale, del numero
delle  frequenze  di cui all'art. 2 comma 2, numeri 2.2 e 2.3, che il
Ministero  stesso  provvede  ad individuare ed assegnare, valutate le
esigenze prospettate;
      b) formula proposte ai fini della predisposizione degli accordi
di  cui  all'art.  2,  comma 4,  nonche' alla pianificazione relativa
all'utilizzo delle frequenze di cui all'art. 2, comma 2, numeri 2.2 e
2.3;
      c) stabilisce le specifiche operative degli apparati alle quali
si dovranno conformare i soggetti utilizzatori;
      d) approva  i  progetti  tecnici  finalizzati  al completamento
della  rete  nazionale,  previo  esame  tecnico degli stessi da parte
dell'Organo  ministeriale  competente, predispone programmi formativi
per l'uso delle reti, degli apparati e delle tecnologie.