Art. 2. Alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, una per ciascuna impresa fino ad esaurimento della disponibilita', le 38 autorizzazioni, sempre tenendo conto della presenza nel parco disponibile di veicoli della categoria «euro 2» o «euro 3» a seconda dell'autorizzazione da attribuire. Le autorizzazioni sono cosi' ripartite: 5 valide anche in Austria e in Grecia, utilizzabili almeno con veicoli «euro tre»; 13 valide anche in Austria, ma limitate Grecia, utilizzabili almeno con veicoli «euro tre»; 18 limitate Austria e Grecia utilizzabili almeno con veicoli «euro tre»; 2 limitate Austria e Grecia utilizzabili almeno con veicoli «euro due».