Art. 2.
  Alle  imprese  elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine
di  punteggio,  una  per  ciascuna  impresa fino ad esaurimento della
disponibilita',  le  38  autorizzazioni,  sempre  tenendo conto della
presenza  nel parco disponibile di veicoli della categoria «euro 2» o
«euro 3»    a   seconda   dell'autorizzazione   da   attribuire.   Le
autorizzazioni sono cosi' ripartite:
    5  valide  anche  in Austria e in Grecia, utilizzabili almeno con
veicoli «euro tre»;
    13  valide  anche  in  Austria,  ma limitate Grecia, utilizzabili
almeno con veicoli «euro tre»;
    18  limitate  Austria  e  Grecia  utilizzabili almeno con veicoli
«euro tre»;
    2 limitate Austria e Grecia utilizzabili almeno con veicoli «euro
due».