Art. 2.
    1. Il  presente  decreto  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana;  dello stesso e' data comunicazione agli
interessati.
    2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco
dei  soggetti  beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito
di  imposta,  completi  degli  estremi  identificativi e dei relativi
importi,   viene  trasmesso  al  sistema  informativo  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
    3. L'erogazione  delle  agevolazioni  nella  forma del contributo
nella   spesa,   nonche'   l'autorizzazione   alla   fruizione  delle
agevolazioni  nella  forma  del  credito  d'imposta, sono subordinate
all'acquisizione  di  aggiornato  certificato  camerale  completo  di
vigenza nonche', ove necessario, della certificazione antimafia.
      Roma, 14 febbraio 2007
                                                  Il dirigente: Cobis