IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE
  Visto  l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n.  387,  recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili  nel  mercato  interno  dell'elettricita', prevede che il
Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio,  d'intesa  con  la
Conferenza  unificata,  adotti  uno  o  piu' decreti con i quali sono
definiti  i  criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica dalla fonte solare;
  Visto  l'art.  7,  comma 2,  lettera d),  del  decreto  legislativo
29 dicembre  2003, n. 387, stabilisce che per l'elettricita' prodotta
mediante  conversione  fotovoltaica  della fonte solare i criteri per
l'incentivazione  prevedono  una  specifica  tariffa incentivante, di
importo   decrescente   e  di  durata  tali  da  garantire  una  equa
remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
  Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio
2005  e  6 febbraio  2006  (nel  seguito: i decreti interministeriali
28 luglio  2005  e  6 febbraio 2006), con i quali e' stata data prima
attuazione  a  quanto  disposto dall'art. 7, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei Ministeri. Delega al
Governo  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri;
  Visto  il  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante  attuazione  della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
  Visto  l'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  il  quale  dispone,  tra
l'altro,  che  non  e'  sottoposta  ad  imposta  l'energia  elettrica
prodotta  con  impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non
superiore a 20 kW;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 12 aprile 1996
come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  3 settembre  1999,  il  quale  dispone  che per talune
tipologie di progetti che non ricadono in aree naturali protette, tra
le  quali  gli  impianti industriali non termici per la produzione di
energia, vapore ed acqua calda, l'autorita' competente verifica se le
caratteristiche   del   progetto   richiedono  lo  svolgimento  della
procedura di valutazione d'impatto ambientale;
  Visto l'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il
quale individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico
soggette alle disposizioni di cui al titolo I della parte terza dello
stesso decreto legislativo;
  Considerato  che  i  primi  risultati  dell'attuazione  dei decreti
interministeriali  28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 hanno evidenziato
una  notevole  complessita'  gestionale  del  meccanismo  nonche'  un
eccessivo  squilibrio a favore della realizzazione di grandi impianti
installati a terra;
  Considerato che gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati
anche disponendo i relativi moduli sugli edifici;
  Considerato  che  gli  impianti  fotovoltaici  con moduli collocati
secondo  criteri  di  integrazione  architettonica  o  funzionale  su
elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri
di  edifici,  fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e
destinazione,  non  ricadenti  in  aree  naturali  protette  non sono
assoggettati  a  procedura  di  valutazione  d'impatto  ambientale in
ragione dei predetti criteri di integrazione;
  Ritenuto  di dover introdurre correttivi al meccanismo introducendo
un   sistema  di  accesso  agli  incentivi  semplificato,  stabile  e
duraturo;
  Ritenuto  opportuno  chiarire che, in forza dell'art. 52 del citato
decreto   legislativo   26 ottobre   1995,   n.   504,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  gli impianti fotovoltaici di potenza
non superiore a 20 kW sono da considerare impianti non industriali, e
dunque  non  assoggettabili  alla  procedura di valutazione d'impatto
ambientale, qualora non ricadenti in aree naturali protette;
  Ritenuto   di   dover  orientare  il  processo  di  diffusione  del
fotovoltaico  verso  applicazioni  piu'  promettenti,  in  termini di
potenziale  di  diffusione  e  connesso  sviluppo  tecnologico, e che
consentano    minor    utilizzo    del    territorio,   privilegiando
l'incentivazione   di   impianti   fotovoltaici  i  cui  moduli  sono
posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degli
edifici  e negli elementi di arredo urbano e viario, tenendo tuttavia
conto  anche  dei  maggiori  costi degli impianti di piccola potenza,
nonche' di alcune applicazioni specifiche;
  Ritenuto  che  il fotovoltaico sia da sostenere prioritariamente in
abbinamento  all'uso  efficiente  dell'energia,  in  particolare  con
modalita'  organicamente raccordate con le disposizioni in materia di
efficienza energetica degli edifici;
  Acquisita  l'intesa  della  Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta
del 15 febbraio 2007;
                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  i criteri e le modalita' per
incentivare  la  produzione  di  energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici,  in  attuazione  dell'art.  7  del  decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387.