Art. 10. Modalita' per l'erogazione dell'incentivazione 1. Con provvedimento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna i provvedimenti emanati in attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, al fine di stabilire le modalita', i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e del premio di cui all'art. 7, nonche' per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 5 e 11. 2. Con propri provvedimenti l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e del premio di cui all'art. 7, nonche' per la gestione delle attivita' previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.