Art. 10.
           Modalita' per l'erogazione dell'incentivazione
  1.  Con  provvedimento  emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas aggiorna i provvedimenti emanati in attuazione dei
decreti  interministeriali  28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, al fine
di  stabilire  le modalita', i tempi e le condizioni per l'erogazione
delle  tariffe  incentivanti  di  cui  all'art. 6 e del premio di cui
all'art.  7,  nonche' per la verifica del rispetto delle disposizioni
del  presente  decreto, con particolare riferimento a quanto previsto
agli articoli 5 e 11.
  2.  Con  propri provvedimenti l'Autorita' per l'energia elettrica e
il   gas   determina  le  modalita'  con  le  quali  le  risorse  per
l'erogazione  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  all'art. 6 e del
premio  di  cui  all'art.  7, nonche' per la gestione delle attivita'
previste  dal  presente  decreto, trovano copertura nel gettito della
componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.