Art. 13.
Limite  massimo  della  potenza  elettrica  cumulativa  di  tutti gli
        impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti
  1.  Il  limite  massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti
gli  impianti che, ai sensi del presente decreto, possono ottenere le
tariffe  incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7
e' stabilito in 1200 MW, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
  2. In aggiunta agli impianti che concorrono al raggiungimento della
potenza  elettrica  cumulativa  di cui al comma 1, hanno diritto alle
tariffe  incentivanti di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7
tutti  gli  impianti  che entrano in esercizio entro quattordici mesi
dalla  data,  comunicata  dal  soggetto  attuatore  sul  proprio sito
internet,  nella  quale verra' raggiunto il limite di potenza di 1200
MW  di  cui  al  comma 1.  Il predetto termine di quattordici mesi e'
elevato  a  ventiquattro  mesi  per  i  soli  impianti i cui soggetti
responsabili sono soggetti pubblici.
  3.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  il  soggetto attuatore pubblica sul proprio sito internet e
aggiorna  con  continuita' la potenza cumulata degli impianti entrati
in esercizio nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005
e  6 febbraio  2006  e,  separatamente,  la  potenza  cumulata  degli
impianti entrati in esercizio nell'ambito del presente decreto.
  4.  Con  decreto  del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con  il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del
mare,  da  adottarsi  entro  i  sei  mesi  successivi  alla  data  di
raggiungimento  del  limite  di  cui  al comma 1, sono determinate le
misure per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 12.