Art. 14. Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attivita' di informazione 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatore trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e province autonome, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto relativo all'attivita' eseguita e ai risultati conseguiti a seguito dell'attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e del presente decreto. 2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e al presente decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto, l'ubicazione degli impianti fotovoltaici, la potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, i valori delle tariffe incentivanti erogate, l'entita' cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile. 3. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla data di trasmissione, il soggetto attuatore non riceva osservazioni del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il rapporto di cui al comma 1 e' reso pubblico. 4. Il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito una raccolta fotografica esemplificativa degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse ai sensi dell'art. 5, comma 4. 5. Anche ai fini di quanto previsto all'art. 15, il soggetto attuatore e l'ENEA organizzano, su un campione significativo di impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento. Il medesimo soggetto attuatore, attraverso uno specifico protocollo d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, con l'ANCI, con l'UPI e con l'UNCEM, organizza un sistema tecnico-operativo al fine di facilitare, per gli istituti scolastici interessati, l'avvio delle procedure per la richiesta delle tariffe incentivanti secondo le modalita' previste all'art. 5. 6. Il soggetto attuatore promuove azioni informative finalizzate a favorire la corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione e delle relative modalita' e condizioni di accesso, di cui al presente decreto, rivolte anche ai soggetti pubblici, anche congiuntamente al protocollo di intesa di cui al comma 5, e ai soggetti che possono finanziare gli impianti.