Art. 14.
             Monitoraggio della diffusione, divulgazione
              dei risultati e attivita' di informazione
  1.  Entro  il  31 ottobre  di  ogni  anno,  il  soggetto  attuatore
trasmette   al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  al  Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, alle regioni
e province autonome, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
all'Osservatorio   di   cui   all'art.  16  del  decreto  legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto relativo all'attivita' eseguita
e  ai  risultati  conseguiti  a  seguito  dell'attuazione dei decreti
interministeriali  28 luglio  2005  e  6 febbraio 2006 e del presente
decreto.
  2.  Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio
2005  e  6 febbraio 2006 e al presente decreto, il rapporto di cui al
comma 1  fornisce,  per  ciascuna  regione e provincia autonoma e per
ciascuna   tipologia   di   impianto,   l'ubicazione  degli  impianti
fotovoltaici,   la  potenza  annualmente  entrata  in  esercizio,  la
relativa  produzione  energetica, i valori delle tariffe incentivanti
erogate,  l'entita'  cumulata  delle  tariffe incentivanti erogate in
ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.
  3.   Qualora,  entro  i  trenta  giorni  successivi  alla  data  di
trasmissione,  il  soggetto  attuatore  non  riceva  osservazioni del
Ministero  dello  sviluppo  economico o del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il rapporto di cui al comma 1
e' reso pubblico.
  4.  Il  soggetto  attuatore  pubblica sul proprio sito una raccolta
fotografica  esemplificativa  degli  impianti fotovoltaici entrati in
esercizio,  avvalendosi  delle  foto  trasmesse ai sensi dell'art. 5,
comma 4.
  5.  Anche  ai  fini  di  quanto  previsto  all'art. 15, il soggetto
attuatore  e  l'ENEA  organizzano,  su  un  campione significativo di
impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo
da  rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di
rilevazione  dei  dati  tecnologici  e  di funzionamento. Il medesimo
soggetto  attuatore, attraverso uno specifico protocollo d'intesa con
il  Ministero  della pubblica istruzione, con l'ANCI, con l'UPI e con
l'UNCEM,   organizza   un   sistema   tecnico-operativo  al  fine  di
facilitare,  per  gli  istituti scolastici interessati, l'avvio delle
procedure  per  la  richiesta  delle  tariffe incentivanti secondo le
modalita' previste all'art. 5.
  6.  Il soggetto attuatore promuove azioni informative finalizzate a
favorire  la  corretta  conoscenza del meccanismo di incentivazione e
delle  relative modalita' e condizioni di accesso, di cui al presente
decreto,  rivolte anche ai soggetti pubblici, anche congiuntamente al
protocollo  di  intesa  di  cui al comma 5, e ai soggetti che possono
finanziare gli impianti.