Art. 15.
                Monitoraggio tecnologico e promozione
                   dello sviluppo delle tecnologie
  1.  L'ENEA,  coordinandosi  con  il soggetto attuatore, effettua un
monitoraggio  tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle
tecnologie impiegate per la realizzazione degli impianti fotovoltaici
realizzati nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e
6 febbraio  2006  e  nell'ambito  del presente decreto, segnalando le
esigenze  di  innovazione tecnologica. Un rapporto annuale in merito,
comprendente  anche  l'analisi  degli  indici  di  prestazione  degli
impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e
del  gruppo  di  conversione  della  corrente  continua  in  corrente
alternata e per tipologia degli impianti medesimi e' trasmesso, entro
il  31 dicembre di ogni anno, al Ministero dello sviluppo economico e
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2.  Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la
conversione    fotovoltaica    che    permettano    anche   l'aumento
dell'efficienza di conversione dei componenti e degli impianti, anche
sulla  base  delle  attivita'  di  cui  al  comma 1 e all'art. 14, il
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con
la  Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere lo
sviluppo delle predette tecnologie e delle imprese, nel limite di una
potenza  nominale  di 100 MW, aggiuntiva rispetto alla potenza di cui
all'art. 13, commi 1 e 2.