Art. 15. Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie 1. L'ENEA, coordinandosi con il soggetto attuatore, effettua un monitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate per la realizzazione degli impianti fotovoltaici realizzati nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e nell'ambito del presente decreto, segnalando le esigenze di innovazione tecnologica. Un rapporto annuale in merito, comprendente anche l'analisi degli indici di prestazione degli impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata e per tipologia degli impianti medesimi e' trasmesso, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica che permettano anche l'aumento dell'efficienza di conversione dei componenti e degli impianti, anche sulla base delle attivita' di cui al comma 1 e all'art. 14, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere lo sviluppo delle predette tecnologie e delle imprese, nel limite di una potenza nominale di 100 MW, aggiuntiva rispetto alla potenza di cui all'art. 13, commi 1 e 2.