Art. 16.
                         Disposizioni finali
  1.  Le  disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e
6 febbraio  2006  si  continuano  ad  applicare  esclusivamente  agli
impianti  fotovoltaici  che  hanno  gia' acquisito, entro il 2006, il
diritto  alle  tariffe incentivanti stabilite dai medesimi decreti. A
tali  fini,  in  entrambi  i  commi 2  e  3  dell'art.  2 del decreto
interministeriale  6 febbraio 2006 le parole «per ciascuno degli anni
dal  2006  al  2012  inclusi»  sono  cosi'  sostituite: «fino al 2006
incluso».
  2.   I  soggetti  che  hanno  acquisito  il  diritto  alle  tariffe
incentivanti  ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e
6 febbraio  2006  devono  far  pervenire  al  soggetto  attuatore  le
comunicazioni  di  inizio  lavori,  fine lavori, entrata in esercizio
entro  novanta  giorni dalle rispettive scadenze previste dall'art. 8
del  decreto  interministeriale  28 luglio  2005.  Qualora le date di
inizio  lavori,  fine  lavori, entrata in esercizio siano antecedenti
alla  data di entrata in vigore del presente decreto e non siano gia'
state comunicate, il predetto termine di novanta giorni decorre dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  3.  In  caso  di  decadenza  o  di  rinuncia al diritto da parte di
soggetti   che   sono  stati  ammessi  a  beneficiare  delle  tariffe
incentivanti  introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005
e 6 febbraio 2006 non si da' luogo, a decorrere dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  provvedimento,  a scorrimento dei relativi
elenchi o graduatorie.
  4.  La  potenza  resa  disponibile  a  seguito  della decadenza del
diritto alle tariffe incentivanti di cui ai decreti interministeriali
28 luglio   2005  e  6 febbraio  2006,  o  a  seguito  della  mancata
realizzazione  degli impianti, e' da considerarsi compresa nel limite
di cui al precedente art. 13, comma 1.
  5.  I  termini fissati per l'inizio dei lavori e per la conclusione
dei  lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici ammessi alle
tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio
2005  e 6 febbraio 2006, possono essere posticipati, su richiesta del
soggetto  responsabile al soggetto attuatore, per un periodo di tempo
non  superiore  a  sei  mesi,  esclusivamente  in  caso di comprovato
ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni alla costruzione
e   all'esercizio   dell'impianto,   non   imputabile   al   soggetto
responsabile.
  6.  Fermo  restando quanto disposto all'art. 4, comma 7, i soggetti
che  hanno  presentato  domande  di accesso alle tariffe incentivanti
introdotte  dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio
2006  e  che  non  sono  stati  ammessi  a beneficiare delle medesime
tariffe   a  causa  dell'esaurimento  della  potenza  limite  annuale
disponibile,  non  hanno  alcuna  priorita' ai fini dell'accesso alle
tariffe  incentivanti  di  cui  al  presente  decreto. Tali soggetti,
possono accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto
nel rispetto delle relative disposizioni.
  7.  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana.
    Roma, 19 febbraio 2007
                             Il Ministro
                      dello sviluppo economico
                               Bersani
                      Il Ministro dell'ambiente
              e della tutela del territorio e del mare
                           Pecoraro Scanio