Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
    a) impianto   o   sistema   solare   fotovoltaico   (o   impianto
fotovoltaico)  e'  un  impianto  di  produzione  di energia elettrica
mediante   conversione   diretta  della  radiazione  solare,  tramite
l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un insieme
di  moduli  fotovoltaici,  nel seguito denominati anche moduli, uno o
piu'  gruppi  di  conversione  della  corrente  continua  in corrente
alternata e altri componenti elettrici minori;
    b1)  impianto fotovoltaico non integrato e' l'impianto con moduli
ubicati  al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalita' diverse
dalle  tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo
urbano  e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici,
di   fabbricati   e   strutture  edilizie  di  qualsiasi  funzione  e
destinazione;
    b2)  impianto fotovoltaico parzialmente integrato e' l'impianto i
cui  moduli  sono  posizionati,  secondo  le  tipologie  elencate  in
allegato  2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne
degli   involucri  di  edifici,  fabbricati,  strutture  edilizie  di
qualsiasi funzione e destinazione;
    b3)  impianto  fotovoltaico  con  integrazione  architettonica e'
l'impianto  fotovoltaico  i  cui  moduli  sono  integrati, secondo le
tipologie  elencate  in  allegato  3,  in elementi di arredo urbano e
viario,  superfici  esterne  degli  involucri di edifici, fabbricati,
strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
    c) potenza   nominale  (o  massima,  o  di  picco,  o  di  targa)
dell'impianto  fotovoltaico  e'  la  potenza elettrica dell'impianto,
determinata  dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o
di  picco,  o  di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte
del  medesimo  impianto,  misurate  alle  condizioni  nominali,  come
definite alla lettera d);
    d) condizioni  nominali  sono  le  condizioni di prova dei moduli
fotovoltaici  nelle  quali  sono  rilevate  le prestazioni dei moduli
stessi,  secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN 60904-1 di
cui all'allegato 1;
    e) energia  elettrica  prodotta  da  un  impianto fotovoltaico e'
l'energia  elettrica  misurata  all'uscita  del gruppo di conversione
della   corrente   continua   in   corrente  alternata,  ivi  incluso
l'eventuale  trasformatore,  prima che essa sia resa disponibile alle
utenze  elettriche  del  soggetto responsabile e/o immessa nella rete
elettrica;
    f) punto  di  connessione  e'  il  punto della rete elettrica, di
competenza  del  gestore  di  rete, nel quale l'impianto fotovoltaico
viene collegato alla rete elettrica;
    g) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico e' la
prima  data  utile  a  decorrere dalla quale sono verificate tutte le
seguenti condizioni:
      g1)  l'impianto  e'  collegato  in  parallelo  con  il  sistema
elettrico;
      g2)  risultano  installati  tutti  i contatori necessari per la
contabilizzazione  dell'energia  prodotta e scambiata o ceduta con la
rete;
      g3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione
dell'energia elettrica;
      g4)  risultano  assolti  tutti  gli eventuali obblighi relativi
alla regolazione dell'accesso alle reti;
    h) soggetto    responsabile    e'    il   soggetto   responsabile
dell'esercizio  dell'impianto  e  che  ha diritto, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe
incentivanti;
    i) soggetto  attuatore  e' il Gestore dei servizi elettrici - GSE
S.p.a.,  gia' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di
cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio
2004;
    j) potenziamento  e'  l'intervento  tecnologico  eseguito  su  un
impianto  entrato  in esercizio da almeno due anni, consistente in un
incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di
moduli  fotovoltaici  la  cui  potenza  nominale  complessiva sia non
inferiore  a  1  kW,  in modo da consentire una produzione aggiuntiva
dell'impianto medesimo, come definita alla lettera k);
    k) produzione  aggiuntiva di un impianto e' l'aumento, ottenuto a
seguito   di  un  potenziamento  ed  espresso  in  kWh,  dell'energia
elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera e), rispetto alla
produzione  annua  media  prima  dell'intervento,  come definita alla
lettera l);  per  i  soli interventi di potenziamento su impianti non
muniti  del  gruppo  di  misura  dell'energia prodotta, la produzione
aggiuntiva  e'  pari  all'energia  elettrica prodotta dall'impianto a
seguito   dell'intervento   di  potenziamento,  moltiplicata  per  il
rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto, ottenuto
a  seguito  dell'intervento  di  potenziamento, e la potenza nominale
complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;
    l) produzione  annua media di un impianto e' la media aritmetica,
espressa  in  kWh,  dei  valori dell'energia elettrica effettivamente
prodotta,  di  cui  alla lettera e), negli ultimi due anni solari, al
netto  di  eventuali  periodi  di  fermata dell'impianto eccedenti le
ordinarie esigenze manutentive;
    m) rifacimento  totale  e' l'intervento impiantistico-tecnologico
eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che
comporta  la  sostituzione  con  componenti  nuovi  almeno di tutti i
moduli  fotovoltaici  e  del  gruppo  di  conversione  della corrente
continua in corrente alternata;
    n) piccola rete isolata e' una rete elettrica cosi' come definita
dall'art.  2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e successive modificazioni e integrazioni;
    r) servizio di scambio sul posto e' il servizio di cui all'art. 6
del  decreto  legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come disciplinato
dalla  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
10 febbraio 2006, n. 28/06, ed eventuali successivi aggiornamenti.
  2.  Valgono inoltre le definizioni riportate all'art. 2 del decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n.  79, escluso il comma 15, nonche' le
definizioni  riportate all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387.