Art. 4. Requisiti dei componenti e degli impianti ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti 1. Nei limiti stabiliti all'art. 13, l'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7 e' consentito a condizione che gli impianti fotovoltaici rispettino i requisiti di cui ai successivi commi e sempreche' i medesimi impianti non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006. 2. La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1 kW. 3. Gli impianti fotovoltaici devono essere entrati in esercizio in data successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento, e non possono accedere al premio di cui all'art. 7. 4. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non gia' impiegati in altri impianti. 5. Gli impianti fotovoltaici devono ricadere tra le tipologie di cui all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3). 6. Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto fotovoltaico dovra' essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici. 7. Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal presente decreto anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, sempreche' realizzati nel rispetto delle disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e sempreche' tali impianti non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi decreti interministeriali. Ai predetti impianti compete, in relazione alla potenza nominale dei medesimi, la tariffa prevista dall'art. 6, relativa agli impianti che entrano in esercizio nel 2007. 8. Per gli impianti di cui al comma 7, la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante deve essere inoltrata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, a pena la decadenza del diritto alle tariffe incentivanti. La richiesta e' corredata della documentazione finale di entrata in esercizio elencata nell'allegato 4, con le seguenti varianti al punto 5 del medesimo allegato: a) il testo del punto c) e' sostituito dal seguente: «conformita' dell'impianto alle disposizioni dell'art. 4 del decreto interministeriale 28 luglio 2005, come modificato dal decreto interministeriale 6 febbraio 2006»; b) il testo del punto g) e' sostituito dal seguente: «g1) di non incorrere in condizioni che, ai sensi del decreto interministeriale 28 luglio 2005, art. 10, commi da 2 a 5, comportano la non applicabilita' o la non compatibilita' con le tariffe di cui all'art. 6; g2) di beneficiare [o non beneficiare] della detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima detrazione, il cui beneficio comporta una riduzione del 30% delle tariffe incentivanti riconosciute». 9. Con successivo decreto sono determinati i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in impianti non collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate.