Art. 4.
          Requisiti dei componenti e degli impianti ai fini
               dell'accesso alle tariffe incentivanti
  1.  Nei  limiti  stabiliti  all'art.  13,  l'accesso  alle  tariffe
incentivanti  di  cui  all'art.  6  e  al premio di cui all'art. 7 e'
consentito  a  condizione  che gli impianti fotovoltaici rispettino i
requisiti di cui ai successivi commi e sempreche' i medesimi impianti
non  abbiano  beneficiato  delle  tariffe incentivanti introdotte dai
decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
  2. La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1
kW.
  3.  Gli impianti fotovoltaici devono essere entrati in esercizio in
data  successiva  alla data di entrata in vigore del provvedimento di
cui   all'art.   10,  comma 1,  a  seguito  di  interventi  di  nuova
costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Gli impianti entrati
in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe
incentivanti  limitatamente  alla  produzione  aggiuntiva  ottenuta a
seguito  dell'intervento  di potenziamento, e non possono accedere al
premio di cui all'art. 7.
  4.  Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere
conformi  alle  norme  tecniche  richiamate  nell'allegato 1 e devono
essere  realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non
gia' impiegati in altri impianti.
  5.  Gli  impianti  fotovoltaici devono ricadere tra le tipologie di
cui all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3).
  6.  Gli  impianti  fotovoltaici  devono  essere collegati alla rete
elettrica   o   a   piccole   reti  isolate.  Ogni  singolo  impianto
fotovoltaico  dovra'  essere  caratterizzato  da  un  unico  punto di
connessione  alla  rete  elettrica,  non condiviso con altri impianti
fotovoltaici.
  7.  Sono  ammessi  alle  tariffe incentivanti previste dal presente
decreto   anche   gli  impianti  entrati  in  esercizio  nel  periodo
intercorrente  tra  il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore
del  provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, sempreche' realizzati
nel   rispetto   delle  disposizioni  dei  decreti  interministeriali
28 luglio  2005  e  6 febbraio  2006,  e sempreche' tali impianti non
beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi
decreti interministeriali. Ai predetti impianti compete, in relazione
alla  potenza nominale dei medesimi, la tariffa prevista dall'art. 6,
relativa agli impianti che entrano in esercizio nel 2007.
  8.  Per gli impianti di cui al comma 7, la richiesta di concessione
della  pertinente  tariffa  incentivante  deve essere inoltrata entro
novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del provvedimento di
cui  all'art.  10,  comma 1,  a  pena  la  decadenza del diritto alle
tariffe  incentivanti. La richiesta e' corredata della documentazione
finale  di  entrata  in  esercizio  elencata  nell'allegato 4, con le
seguenti varianti al punto 5 del medesimo allegato:
    a) il testo del punto c) e' sostituito dal seguente: «conformita'
dell'impianto    alle    disposizioni   dell'art.   4   del   decreto
interministeriale   28 luglio   2005,  come  modificato  dal  decreto
interministeriale 6 febbraio 2006»;
    b) il testo del punto g) e' sostituito dal seguente:
    «g1)  di  non  incorrere  in condizioni che, ai sensi del decreto
interministeriale 28 luglio 2005, art. 10, commi da 2 a 5, comportano
la  non  applicabilita' o la non compatibilita' con le tariffe di cui
all'art. 6;
    g2)  di  beneficiare [o non beneficiare] della detrazione fiscale
richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ivi  incluse  proroghe  e modificazioni della medesima detrazione, il
cui   beneficio   comporta   una  riduzione  del  30%  delle  tariffe
incentivanti riconosciute».
  9.   Con   successivo   decreto  sono  determinati  i  criteri  per
l'incentivazione  della  produzione  di  energia  elettrica  mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare in impianti non collegati
alla rete elettrica o a piccole reti isolate.