Art. 5.
          Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti
  1.  Il  soggetto  che intende realizzare un impianto fotovoltaico e
accedere  alle  tariffe  incentivanti  di  cui  all'art. 6 inoltra al
gestore  di  rete il progetto preliminare dell'impianto e richiede al
medesimo  gestore  la  connessione  alla  rete  ai sensi dell'art. 9,
comma 1,  del  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto
previsto  dall'art.  14  del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387.  Nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e
non  superiore  a  20  kW, il soggetto precisa se intende avvalersi o
meno  del  servizio  di  scambio  sul  posto  per l'energia elettrica
prodotta.
  2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas definisce le
modalita'  e  le  tempistiche  secondo  le  quali  il gestore di rete
comunica  il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto
alla rete elettrica, prevedendo penali nel caso di mancato rispetto e
definendo  le  modalita'  con  le  quali tali condizioni si applicano
anche  agli  impianti  che  hanno  acquisito  il diritto alle tariffe
incentivanti  ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e
6 febbraio 2006. Nelle more di tali provvedimenti valgono, per quanto
applicabili, le norme vigenti.
  3.  A  impianto  ultimato, il soggetto che ha realizzato l'impianto
trasmette al gestore di rete comunicazione di ultimazione dei lavori.
  4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in esercizio
dell'impianto  il  soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire al
soggetto  attuatore richiesta di concessione della pertinente tariffa
incentivante,  unitamente  alla  documentazione  finale di entrata in
esercizio elencata nell'allegato 4, fatte salve integrazioni definite
nel  provvedimento  di  cui all'art. 10, comma 1. Il mancato rispetto
dei  termini  di cui al presente comma comporta la non ammissibilita'
alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6.
  5.  Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di   cui   al  comma 4,  completa  di  tutta  la  documentazione  ivi
richiamata,  il  soggetto  attuatore,  verificato  il  rispetto delle
disposizioni  del  presente decreto e tenuto conto di quanto previsto
all'art.   6,   comunica   al   soggetto   responsabile   la  tariffa
riconosciuta.
  6. Le modalita' di erogazione della tariffa di cui all'art. 6 e del
premio  di  cui  all'art.  7  sono  fissate  nel provvedimento di cui
all'art. 10, comma 1.
  7.   Ai  sensi  dell'art.  12,  comma 5,  del  decreto  legislativo
29 dicembre  2003,  n.  387,  per  la  costruzione  e  l'esercizio di
impianti   fotovoltaici   per   i  quali  non  e'  necessaria  alcuna
autorizzazione,   come  risultante  dalla  legislazione  nazionale  o
regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione
dell'impianto, non si da' luogo al procedimento unico di cui all'art.
12,  comma 4,  del  medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387,  ed  e'  sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di
inizio  attivita'.  Qualora  sia necessaria l'acquisizione di un solo
provvedimento  autorizzativo  comunque denominato, l'acquisizione del
predetto  provvedimento  sostituisce  il  procedimento  unico  di cui
all'art.  12  del  decreto  legislativo  29 dicembre 2003, n. 387. Le
predette  previsioni  si  applicano  anche  agli  impianti  che hanno
acquisito  il  diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
  8.  Gli  impianti  di  cui  all'art. 2, comma 1, lettere b2) e b3),
nonche',  ai  sensi  dell'art.  52 del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20
kW  sono  considerati impianti non industriali e conseguentemente non
sono  soggetti  alla  verifica  ambientale  di  cui  al  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  12 aprile  1996  come  modificato  ed
integrato  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
3 settembre 1999, sempreche' non ubicati in aree protette.
  9.   Ai  sensi  dell'art.  12,  comma 7,  del  decreto  legislativo
29 dicembre  2003,  n.  387,  anche gli impianti fotovoltaici possono
essere  realizzati  in  aree  classificate agricole dai vigenti piani
urbanistici  senza  la  necessita'  di  effettuare  la  variazione di
destinazione  d'uso  dei  siti  di  ubicazione  dei medesimi impianti
fotovoltaici.
  10.  Il  soggetto  attuatore predispone una piattaforma informatica
per le comunicazioni tra i soggetti responsabili e lo stesso soggetto
attuatore, anche relative al premio di cui all'art. 7.