Art. 5. Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti 1. Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiede al medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, il soggetto precisa se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto alla rete elettrica, prevedendo penali nel caso di mancato rispetto e definendo le modalita' con le quali tali condizioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006. Nelle more di tali provvedimenti valgono, per quanto applicabili, le norme vigenti. 3. A impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato l'impianto trasmette al gestore di rete comunicazione di ultimazione dei lavori. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire al soggetto attuatore richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio elencata nell'allegato 4, fatte salve integrazioni definite nel provvedimento di cui all'art. 10, comma 1. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la non ammissibilita' alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6. 5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 4, completa di tutta la documentazione ivi richiamata, il soggetto attuatore, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto e tenuto conto di quanto previsto all'art. 6, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta. 6. Le modalita' di erogazione della tariffa di cui all'art. 6 e del premio di cui all'art. 7 sono fissate nel provvedimento di cui all'art. 10, comma 1. 7. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non e' necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, non si da' luogo al procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed e' sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attivita'. Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le predette previsioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006. 8. Gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b2) e b3), nonche', ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, sempreche' non ubicati in aree protette. 9. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessita' di effettuare la variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici. 10. Il soggetto attuatore predispone una piattaforma informatica per le comunicazioni tra i soggetti responsabili e lo stesso soggetto attuatore, anche relative al premio di cui all'art. 7.