Art. 6. Tariffe incentivanti e periodo di diritto 1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformita' al presente decreto ed entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, e il 31 dicembre 2008, ha diritto a una tariffa incentivante che, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell'impianto, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3), assume il valore di cui alla successiva tabella (valori in euro/kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico). La tariffa individuata sulla base della medesima tabella e' riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed e' costante in moneta corrente in tutto il periodo di venti anni. ===================================================================== | | 1 | 2 | 3 ===================================================================== | Potenza |Impianti di cui |Impianti di cui |Impianti di cui | nominale | all'art. 2, | all'art. 2, | all'art. 2, |dell'impianto P|comma 1, lettera|comma 1, lettera|comma 1, lettera | (kW) | b1) | b2) | b3) --------------------------------------------------------------------- | 1 minore o | | | | uguale a | | | | P minore o | | | A)| uguale a 3 | 0,40 | 0,44 | 0,49 --------------------------------------------------------------------- | 3 < P minore| | | B)| o uguale a 20 | 0,38 | 0,42 | 0,46 --------------------------------------------------------------------- C)| P > 20 | 0,36 | 0,40 | 0,44 2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformita' al presente decreto ed entrati in esercizio in ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, ha diritto, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell'impianto, alla tariffa incentivante di cui al comma 1, decurtata del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008 con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale, fermo restando il periodo di venti anni. Il valore della tariffa e' costante in moneta corrente nel predetto periodo di venti anni. 3. Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanare con cadenza biennale a decorrere dal 2009, sono ridefinite le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio negli anni successivi al 2010, tenendo conto dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici, nonche' dei risultati delle attivita' di cui agli articoli 14 e 15. In assenza dei predetti decreti continuano ad applicarsi, per gli anni successivi al 2010, le tariffe fissate dal presente decreto per gli impianti che entrano in esercizio nell'anno 2010. 4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate del 5% con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale nei seguenti casi: a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B) e C), colonna 1, della tabella riportata al comma 1, i cui soggetti responsabili impiegano l'energia prodotta dall'impianto con modalita' che consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni e integrazioni; b) per gli impianti il cui soggetto responsabile e' una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica; c) per gli impianti integrati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b3), in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto; d) per gli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento Istat. 5. Il diritto all'incremento di cui a una delle lettere a), b), c) e d) del comma 4 non e' cumulabile con gli incrementi delle altre lettere dello stesso comma 4. 6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.