Art. 6.
              Tariffe incentivanti e periodo di diritto
  1.   L'energia   elettrica   prodotta   da  impianti  fotovoltaici,
realizzati in conformita' al presente decreto ed entrati in esercizio
nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del provvedimento
di  cui all'art. 10, comma 1, e il 31 dicembre 2008, ha diritto a una
tariffa  incentivante  che, in relazione alla potenza nominale e alla
tipologia dell'impianto, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2)
e  b3),  assume  il  valore di cui alla successiva tabella (valori in
euro/kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico). La tariffa individuata
sulla  base  della medesima tabella e' riconosciuta per un periodo di
venti   anni   a   decorrere  dalla  data  di  entrata  in  esercizio
dell'impianto  ed  e' costante in moneta corrente in tutto il periodo
di venti anni.

=====================================================================
  |               |       1        |       2        |       3
=====================================================================
  |    Potenza    |Impianti di cui |Impianti di cui |Impianti di cui
  |   nominale    |  all'art. 2,   |  all'art. 2,   |  all'art. 2,
  |dell'impianto P|comma 1, lettera|comma 1, lettera|comma 1, lettera
  |     (kW)      |      b1)       |      b2)       |      b3)
---------------------------------------------------------------------
  |   1 minore o  |                |                |
  |   uguale a    |                |                |
  |   P minore o  |                |                |
A)|  uguale a 3   |      0,40      |      0,44      |      0,49
---------------------------------------------------------------------
  |  3 <  P minore|                |                |
B)| o uguale a 20 |      0,38      |      0,42      |      0,46
---------------------------------------------------------------------
C)|     P > 20    |      0,36      |      0,40      |      0,44

  2.   L'energia   elettrica   prodotta   da  impianti  fotovoltaici,
realizzati in conformita' al presente decreto ed entrati in esercizio
in  ciascuno  degli  anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio
2009  e  il  31 dicembre  2010, ha diritto, in relazione alla potenza
nominale e alla tipologia dell'impianto, alla tariffa incentivante di
cui  al  comma 1,  decurtata  del  2%  per  ciascuno  degli  anni  di
calendario  successivi  al  2008  con arrotondamento commerciale alla
terza  cifra  decimale,  fermo  restando il periodo di venti anni. Il
valore  della  tariffa  e'  costante  in moneta corrente nel predetto
periodo di venti anni.
  3.  Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di
concerto  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare,  d'intesa  con  la Conferenza unificata, da emanare con
cadenza  biennale  a  decorrere  dal 2009, sono ridefinite le tariffe
incentivanti  per  gli  impianti  che entrano in esercizio negli anni
successivi  al  2010,  tenendo  conto  dell'andamento  dei prezzi dei
prodotti  energetici  e dei componenti per gli impianti fotovoltaici,
nonche'  dei  risultati delle attivita' di cui agli articoli 14 e 15.
In  assenza  dei  predetti  decreti continuano ad applicarsi, per gli
anni  successivi al 2010, le tariffe fissate dal presente decreto per
gli impianti che entrano in esercizio nell'anno 2010.
  4.  Le  tariffe  di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate del 5% con
arrotondamento  commerciale  alla  terza  cifra decimale nei seguenti
casi:
    a) per  impianti  fotovoltaici  ricadenti  nelle  righe  B) e C),
colonna  1,  della  tabella  riportata  al  comma 1,  i  cui soggetti
responsabili impiegano l'energia prodotta dall'impianto con modalita'
che  consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al
solo  impianto  fotovoltaico,  il  titolo  di  autoproduttore  di cui
all'art.  2,  comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e
successive modificazioni e integrazioni;
    b) per  gli  impianti  il cui soggetto responsabile e' una scuola
pubblica  o  paritaria  di  qualunque  ordine e grado o una struttura
sanitaria pubblica;
    c) per  gli  impianti  integrati,  ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera  b3),  in  superfici  esterne  degli  involucri  di  edifici,
fabbricati,   strutture   edilizie   di   destinazione  agricola,  in
sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
    d) per  gli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali
con  popolazione  residente  inferiore  a  5000  abitanti  sulla base
dell'ultimo censimento Istat.
  5.  Il diritto all'incremento di cui a una delle lettere a), b), c)
e d)  del  comma 4  non  e' cumulabile con gli incrementi delle altre
lettere dello stesso comma 4.
  6.  Sono  fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale
in materia di produzione di energia elettrica.