Art. 7.
                  Premio per impianti fotovoltaici
             abbinati ad un uso efficiente dell'energia
  1. Gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti
ai  sensi  del  presente  decreto,  operanti in regime di scambio sul
posto  e  destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate
all'interno o comunque asservite a unita' immobiliari o edifici, come
definiti  dall'art.  2,  comma 1,  del  decreto legislativo 19 agosto
2005,  n.  192  e  successive  modificazioni  e integrazioni, possono
beneficiare   di  un  premio  aggiuntivo  con  le  modalita'  e  alle
condizioni di cui ai successivi commi.
  2.  Il  diritto  al  premio  di  cui  al comma 1 ricorre qualora il
soggetto  responsabile  si  doti  di  un  attestato di certificazione
energetica  relativo  all'edificio  o  unita'  immobiliare, di cui al
decreto   legislativo   citato   al   comma 1,   comprendente   anche
l'indicazione  di possibili interventi migliorativi delle prestazioni
energetiche    dell'edificio    o    dell'unita'    immobiliare,   e,
successivamente  alla  data  di  entrata  in  esercizio dell'impianto
fotovoltaico,   effettui  interventi  tra  quelli  individuati  nella
medesima  certificazione  energetica  che  conseguano,  al  netto dei
miglioramenti    conseguenti    alla    installazione   dell'impianto
fotovoltaico,   una   riduzione  di  almeno  il  10%  dell'indice  di
prestazione energetica dell'edificio o unita' immobiliare rispetto al
medesimo  indice  come  individuato  nella certificazione energetica.
Fino  alla  data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per
la  certificazione  energetica  degli  edifici,  di  cui  all'art. 6,
comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni   e   integrazioni,   l'attestato   di   certificazione
energetica  e' sostituito dall'attestato di qualificazione energetica
di cui al medesimo decreto legislativo.
  3.  L'avvenuta  esecuzione  degli  interventi e l'ottenimento della
riduzione del fabbisogno di energia di cui al comma 2 sono dimostrati
mediante  produzione di nuova certificazione energetica dell'edificio
o unita' immobiliare, con le stesse modalita' di cui al comma 2.
  4.   A   seguito  dell'esecuzione  degli  interventi,  il  soggetto
responsabile   trasmette  al  soggetto  attuatore  le  certificazioni
energetiche  dell'edificio  o unita' immobiliare, di cui ai commi 2 e
3, chiedendo il riconoscimento del premio.
  5.   Il   premio  e'  riconosciuto  a  decorrere  dall'anno  solare
successivo  alla data di ricevimento della domanda di cui al comma 4,
e   consiste   in   una   maggiorazione   percentuale  della  tariffa
riconosciuta,  di  cui  all'art.  6,  in misura pari alla meta' della
percentuale  di  riduzione  del  fabbisogno  di  energia conseguita e
dimostrata  come  previsto al comma 3, con arrotondamento commerciale
alla terza cifra decimale. La maggiorazione predetta non puo' in ogni
caso  eccedere  il  30%  della tariffa incentivante riconosciuta alla
data  di  entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. La tariffa
incentivante  maggiorata e' riconosciuta per l'intero periodo residuo
di diritto alla tariffa incentivante.
  6. L'esecuzione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di
almeno  il  10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o
unita'  immobiliare  rispetto al medesimo indice antecedente ai nuovi
interventi  rinnovano il diritto al premio, con le medesime modalita'
di  cui ai commi precedenti, fermo restando il limite massimo del 30%
di cui al comma 5.
  7.  La  cessione  congiunta  dell'edificio  o  unita' immobiliare e
dell'impianto  fotovoltaico  che  ha  diritto  al  premio  di  cui al
presente  articolo comporta  la contestuale cessione del diritto alla
tariffa incentivante e al premio per il residuo periodo di diritto.
  8.  Il  premio di cui al comma 1 compete altresi', nella misura del
30%  di  cui  al comma 5, agli impianti operanti in regime di scambio
sul  posto,  destinati  ad  alimentare,  anche  parzialmente,  utenze
ubicate  all'interno  o  comunque  asservite  a  unita' immobiliari o
edifici,  come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
19 agosto  2005,  n.  192, e successive modificazioni e integrazioni,
qualora   le  predette  unita'  immobiliari  o  edifici  siano  stati
completati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  e conseguano, sulla base di idonea certificazione,
un   indice   di   prestazione   energetica  dell'edificio  o  unita'
immobiliare  inferiore  di almeno il 50% rispetto ai valori riportati
nell'allegato   C,   comma 1,  tabella  1,  del  decreto  legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.