Art. 7. Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia 1. Gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti ai sensi del presente decreto, operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o comunque asservite a unita' immobiliari o edifici, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni, possono beneficiare di un premio aggiuntivo con le modalita' e alle condizioni di cui ai successivi commi. 2. Il diritto al premio di cui al comma 1 ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio o unita' immobiliare, di cui al decreto legislativo citato al comma 1, comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare, e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, effettui interventi tra quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano, al netto dei miglioramenti conseguenti alla installazione dell'impianto fotovoltaico, una riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o unita' immobiliare rispetto al medesimo indice come individuato nella certificazione energetica. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, l'attestato di certificazione energetica e' sostituito dall'attestato di qualificazione energetica di cui al medesimo decreto legislativo. 3. L'avvenuta esecuzione degli interventi e l'ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia di cui al comma 2 sono dimostrati mediante produzione di nuova certificazione energetica dell'edificio o unita' immobiliare, con le stesse modalita' di cui al comma 2. 4. A seguito dell'esecuzione degli interventi, il soggetto responsabile trasmette al soggetto attuatore le certificazioni energetiche dell'edificio o unita' immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, chiedendo il riconoscimento del premio. 5. Il premio e' riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda di cui al comma 4, e consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta, di cui all'art. 6, in misura pari alla meta' della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e dimostrata come previsto al comma 3, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale. La maggiorazione predetta non puo' in ogni caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. La tariffa incentivante maggiorata e' riconosciuta per l'intero periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante. 6. L'esecuzione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o unita' immobiliare rispetto al medesimo indice antecedente ai nuovi interventi rinnovano il diritto al premio, con le medesime modalita' di cui ai commi precedenti, fermo restando il limite massimo del 30% di cui al comma 5. 7. La cessione congiunta dell'edificio o unita' immobiliare e dell'impianto fotovoltaico che ha diritto al premio di cui al presente articolo comporta la contestuale cessione del diritto alla tariffa incentivante e al premio per il residuo periodo di diritto. 8. Il premio di cui al comma 1 compete altresi', nella misura del 30% di cui al comma 5, agli impianti operanti in regime di scambio sul posto, destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o comunque asservite a unita' immobiliari o edifici, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, qualora le predette unita' immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un indice di prestazione energetica dell'edificio o unita' immobiliare inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.