Art. 8. Ritiro e valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici 1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW puo' beneficiare della disciplina dello scambio sul posto. Tale disciplina continua ad applicarsi dopo il termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante di cui all'art. 6. 2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non beneficiano della disciplina dello scambio sul posto, qualora immessa nella rete elettrica, e' ritirata con le modalita' e alle condizioni fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero ceduta sul mercato. 3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono aggiuntivi alle tariffe di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7.