Art. 8.
           Ritiro e valorizzazione dell'energia elettrica
                prodotta dagli impianti fotovoltaici
  1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza
nominale  non  superiore  a  20  kW puo' beneficiare della disciplina
dello  scambio sul posto. Tale disciplina continua ad applicarsi dopo
il  termine  del  periodo di diritto alla tariffa incentivante di cui
all'art. 6.
  2.  L'energia  elettrica  prodotta da impianti fotovoltaici che non
beneficiano della disciplina dello scambio sul posto, qualora immessa
nella  rete elettrica, e' ritirata con le modalita' e alle condizioni
fissate  dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas ai sensi
dell'art.  13,  comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, ovvero ceduta sul mercato.
  3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono aggiuntivi alle tariffe di
cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7.