Art. 9. Condizioni per la cumulabilita' di incentivi 1. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura locale, regionale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, nel solo caso in cui il soggetto responsabile dell'edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica. 2. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 non sono cumulabili con: a) i certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; b) i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 3. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici realizzati ai fini del rispetto di obblighi discendenti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, o dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010. 4. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e modificazioni della medesima detrazione. 5. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999. 6. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le tariffe incentivanti erogate ai sensi del presente decreto, ivi inclusi il premio di cui all'art. 7 e i benefici di cui all'art. 8, sono finalizzate a garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio degli impianti fotovoltaici.