Art. 9.
            Condizioni per la cumulabilita' di incentivi
  1.  Le  tariffe  incentivanti  di cui all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti
fotovoltaici  per  la  cui realizzazione siano o siano stati concessi
incentivi   pubblici   di   natura  nazionale,  regionale,  locale  o
comunitaria   in   conto   capitale   e/o   in  conto  interessi  con
capitalizzazione    anticipata,    eccedenti   il   20%   del   costo
dell'investimento.  Le  tariffe  incentivanti  di cui all'art. 6 e il
premio  di  cui all'art. 7 sono applicabili all'elettricita' prodotta
da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati
concessi incentivi pubblici di natura locale, regionale o comunitaria
in  conto  capitale  e/o  in  conto  interessi  con  capitalizzazione
anticipata,   nel   solo   caso   in  cui  il  soggetto  responsabile
dell'edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine
e grado o una struttura sanitaria pubblica.
  2.  Le  tariffe  incentivanti  di cui all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono cumulabili con:
    a) i  certificati  verdi  di cui all'art. 2, comma 1, lettera o),
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
    b) i  titoli  derivanti  dalla  applicazione  delle  disposizioni
attuative  dell'art.  9,  comma 1,  del  decreto legislativo 16 marzo
1999,  n.  79,  e  dell'art.  16,  comma 4,  del  decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164.
  3.  Le  tariffe  incentivanti  di cui all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti
fotovoltaici  realizzati ai fini del rispetto di obblighi discendenti
dal   decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  192,  e  successive
modificazioni e integrazioni, o dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010.
  4.  Le  tariffe  incentivanti  di cui all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti
fotovoltaici  per  i  quali  sia  stata  riconosciuta  o richiesta la
detrazione  fiscale  richiamata  all'art.  2,  comma 5,  della  legge
27 dicembre  2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e modificazioni
della medesima detrazione.
  5. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta
sul  valore  aggiunto  per gli impianti facenti uso di energia solare
per  la  produzione  di  calore  o  energia,  di  cui  al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del
Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.
  6.   Ai   sensi  dell'art.  7,  comma 2,  lettera d),  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le tariffe incentivanti erogate
ai  sensi del presente decreto, ivi inclusi il premio di cui all'art.
7  e  i  benefici di cui all'art. 8, sono finalizzate a garantire una
equa  remunerazione  dei  costi  di investimento e di esercizio degli
impianti fotovoltaici.